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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11818 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO TRA n.q di erede di nato a [...] il [...] Parte_1 Persona_1 e deceduto il 10.4.2021, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gentile
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. IDA RAMPINO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.06.22, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l assumendo: che il coniuge defunto aveva CP_1 lavorato dal 19.11.1979 al 31.12.2002 alle dipendenze della
[...] nello stabilimento di Napoli Controparte_2 alla via F. Imparato;
che detta società si occupava della trasformazione del ferro grezzo proveniente dall'ILVA in materiali zincato o in barre stagnate (latta), attraverso un flusso produttivo che prevedeva procedimenti di decapaggio e laminazione;
che il de cuius lavorava come addetto al reparto laminazione a freddo, sorvegliava il corretto funzionamento dei sistemi di schiacciamento, con la responsabilità diretta della fornitura della giusta quantità di oli minerali necessari sia per il raffreddamento delle lavorazioni, che per la lubrificazione delle parti meccaniche;
che era stato professionalmente esposto ad una significativa sommatoria di fattori di rischio chimico ed in particolare cancerogeno: - amianto come riconosciuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a tutti ì lavoratori dello stabilimento di Napoli addetti CP_2 alla mansione di addetti alla laminazione e alla zincatura;
- oli minerali utilizzati per la refrigerazione dei laminati ottenuti mediante il procedimento della laminazione a freddo;
- vapori acidi, solitamente acido solforico e acido cloridrico;
che in data 20.5.2020 il veniva Per_1 ricoverato all'Ospedale Cardarelli con la seguente diagnosi di ingresso: formazione cistica del pancreas con dilatazione del wirsung;
che era sottoposto a colecistectomia laparotomica in urgenza per perforazione della colecisti, a laparoscopia esplorativa, ad ecografia IOP e biopsie multiple;
che in data 10.4.2021 decedeva;
che in data 9.11.2021 nella qualità presentava all domanda per il riconoscimento della rendita ai CP_1 superstiti, atteso che la morte del marito era stato determinato da malattia contratta a causa del lavoro prestato;
che con provvedimento del 12.4.2022 l'Ente convenuto rigettava la domanda per insussistenza del nesso causale;
che avverso detto provvedimento in data 24.5.2022 proponeva ricorso in opposizione.
Tanto premesso, concludeva: “1- accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il decesso del Sig. Persona_1 è avvenuto in data 10.4.2021 a causa diretta delle lavorazioni effettuate presso la SpA 2- per l'effetto condannare l alla corresponsione CP_2 CP_1 a favore dell'istante della rendita ai superstiti, ai sensi degli artt.85,105, 106, 231 e 233 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3- condannare l convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari CP_1 del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva l che eccepiva la nullità del ricorso per mancanza dei CP_1 requisiti di cui all'art. 414 c.p.c; nel merito contestava la fondatezza della domanda, precisando che nel caso in oggetto non vi era alcun nesso etiologico tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal de cuius. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
In corso di causa, veniva disposta consulenza tecnica sulla documentazione in atti.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'art. 13 d.lgs. 28/02/00 n. 38, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico». Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la malattia ed il conseguente decesso del de cuius siano collegati all'attività lavorativa svolta dallo stesso e chiede accertarsi la natura professionale della patologia. Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha tuttavia escluso l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa del de cuius e il decesso. All'uopo ha affermato che: …….“nella sua qualità lavorativa di operaio addetto alla trasformazione del ferro grezzo presso di Napoli, CP_2 tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, sulla base di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di poter affermare che il Sig. affetto da K al pancreas e deceduto in data Persona_1 10.04.2021, non risulta essere deceduto per causa o concausa per essere stato esposto a materiale nocivo presso lo stabilimento di Napoli CP_2 ma bensì, come ben specificato precedentemente, per eccessivo fumo e alcool che ha assunto quotidianamente ogni giorno. Di conseguenza non vi può essere rendita da parte dell ai superstiti.” CP_1 Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, non residuando margini per dare ingresso ad ulteriori censure. La domanda va pertanto rigettata. Le spese vanno compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
PQM
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese. Napoli, il 28/05/2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli