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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1463/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Simone Parte_1
Giardina) ricorrente opponente
(avv. Mirella Arlotta) CP_1 convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 27.02.2025, la seguente
SENTENZA
Il , ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 Parte_1
ingiunzione n. OI-001760705 inerente atto di accertamento n. 5800.22/07/2019.0211051 del CP_1
22.07.2019 relativa all'anno 2017, notificata in data 12.11.2024; ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
001761222 inerente atto di accertamento n. 5800.22/07/2019.0211050 del 22.07.2019 relativa CP_1
all'anno 2017, notificata in data 12.11.2024; ordinanza ingiunzione n. OI-001760699 inerente atto CP_1
di accertamento n. 5800.22/07/2019.0211049 del 22.07.2019 relativa all'anno 2017, notificata in CP_1
data 12.11.2024.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14 della l
CP_ n. 689 del 1981 non avendo, l effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di avere abbandonato il credito e depositato i relativi provvedimenti in autotutela.
pagina 1 di 2 La materia del contendere è cessata e le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente secondo il principio della soccombenza virtuale;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00;
CP_ esse devono però essere ridotte in considerazione del contegno processuale tenuto da
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente: dichiara
CP_ cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, distraendole in favore dell'avv. Simone Giardina, procuratore antistatario,
liquidandole nella misura di €1.250,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 27 febbraio 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1463/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Simone Parte_1
Giardina) ricorrente opponente
(avv. Mirella Arlotta) CP_1 convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 27.02.2025, la seguente
SENTENZA
Il , ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 Parte_1
ingiunzione n. OI-001760705 inerente atto di accertamento n. 5800.22/07/2019.0211051 del CP_1
22.07.2019 relativa all'anno 2017, notificata in data 12.11.2024; ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
001761222 inerente atto di accertamento n. 5800.22/07/2019.0211050 del 22.07.2019 relativa CP_1
all'anno 2017, notificata in data 12.11.2024; ordinanza ingiunzione n. OI-001760699 inerente atto CP_1
di accertamento n. 5800.22/07/2019.0211049 del 22.07.2019 relativa all'anno 2017, notificata in CP_1
data 12.11.2024.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14 della l
CP_ n. 689 del 1981 non avendo, l effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di avere abbandonato il credito e depositato i relativi provvedimenti in autotutela.
pagina 1 di 2 La materia del contendere è cessata e le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente secondo il principio della soccombenza virtuale;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00;
CP_ esse devono però essere ridotte in considerazione del contegno processuale tenuto da
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente: dichiara
CP_ cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, distraendole in favore dell'avv. Simone Giardina, procuratore antistatario,
liquidandole nella misura di €1.250,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 27 febbraio 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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