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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/10/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 107/2025, promossa da
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dagli avv.ti GIANNELLA
RA e NO IN, elettivamente domiciliata in VIA G. DI VITTORIO, 22 -
20026 NOVATE MILANESE, presso lo studio dei difensori;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura, CP_1 C.F._1 dall'avv. PELLACANI MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA CARLO CATTANEO, 4 -
20900 MONZA, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 10 APPELLATA
nonché contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura, CP_2 C.F._2
dall'avv. ZAMBERLAN CLAUDIA, elettivamente domiciliata in VIA BALLERINI, 52 -
20038 SEREGNO, presso lo studio del difensore;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 2389/2024, pubblicata il 3.10.2024 dal Tribunale di Monza e non notificata nella causa n. 3604/2019 R.G.
OGGETTO: abitazione uso
Conclusioni per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così decidere:
A – nei confronti della convenuta/appellata CP_1
• accertare e dichiarare che per gli anni 2016, 2017 e 2018 ha avuto in uso CP_1
esclusivo la piazzuola n. 306, in forza di rapporto di utenza rinnovatosi tacitamente o per facta concludentia (oppure, in subordine, per indebita occupazione), ma ha lasciato insolute le fatture, emesse in conformità a Statuto e Regolamento societari, per un complessivo importo di
€ 6.688,50;
• accertare e dichiarare altresì che ha lasciato sulla piazzuola n. 306 l'allestimento CP_1
di sua proprietà (visibile nelle foto prodotte sub 10A-10B) ed è tenuta pertanto a rimborsare Contr alla la somma di € 915,00 occorsi e versati per la rimozione e lo spostamento dello stesso dalla piazzuola n. 306 (doc.ti 10 e 10A1);
• e condannare conseguentemente (in via solidale con ) a versare CP_1 CP_2
Contr alla la complessiva somma di € 7.663,50, oltre agli interessi convenzionali in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento) dalle scadenze delle singole fatture al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado (tenuto altresì conto nella correlativa liquidazione, che CP_1
Cont ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dalla nell'udienza del 16/05/2023 all'uopo fissata dal Giudice) ed a questo giudizio di secondo grado. pagina 2 di 10 B – nei confronti della convenuta/appellata : CP_2
• accertare e dichiarare che , negli anni 2017 e 2018, ha condiviso con la figlia CP_2
l'uso esclusivo della piazzuola n. 306, seppur indebitamente occupata, e che la CP_1
stessa è pertanto obbligata in via solidale con la figlia al pagamento delle spese dovute per gli anni 2017 e 2018 nella residua misura di € 609,71;
• respingere la domanda riconvenzionale avversaria di risarcimento dei danni per infondatezza nell'an e nel quantum; Contr
• e condannare conseguentemente la , a versare alla la somma di € 1.609,71 CP_2
(in via solidale con , oltre agli interessi convenzionali su € 4.609,71 in misura CP_1 pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento) dalle scadenze delle singole fatture al saldo, nonché (e separatamente dalla convenuta) a rifondere le spese di questo giudizio di secondo grado (tenuto altresì conto nella correlativa liquidazione, che ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dall'attrice CP_2 nell'udienza del 16/05/2023 all'uopo fissata dal Giudice di primo grado).
Conclusioni per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano accogliere le seguenti
CONCLUSIONI dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Monza Parte_2
in data 1 ottobre 2024.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
Conclusioni per : CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
- rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado appellata;
pagina 3 di 10 - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, contr. int. 4% ed I.V.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contr Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la (d'ora in poi “ ) Parte_2
conveniva in giudizio - dinanzi al Tribunale di Monza – al fine di ottenerne la CP_1 condanna al pagamento di € 6.688,50, a titolo di corrispettivo per l'uso della piazzola n. 306 del campeggio per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché al pagamento di € 915,00, a titolo di rimborso spese per la rimozione dell'allestimento lasciato sulla predetta piazzola, oltre interessi convenzionali di cui all'art. 23 del Regolamento del campeggio ricorrente.
Si costituiva la resistente, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Monza in favore del Tribunale delle Imprese di Milano, nonché l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, e nel merito il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con ordinanza dell'01.10.2019 il Tribunale di Monza dichiarava la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano. La predetta ordinanza veniva impugnata - con ricorso per regolamento necessario di competenza ex artt. 42
e 47 c.p.c. - innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale – con ordinanza n. 22327/2020, pubblicata in data 15/10/2020 (proc. n. 29918/2019 R.G.) - accoglieva il ricorso e dichiarava la competenza del Tribunale di Monza.
Riassunta la causa, il Tribunale di Monza mutava il rito da sommario ad ordinario di Contr cognizione. integrava la propria domanda, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma già richiesta come corrispettivo per le spese di gestione, anche a titolo di risarcimento del danno per indebita occupazione della piazzola n. 306; veniva, altresì, autorizzata alla chiamata in causa della sig.ra , madre della resistente CP_2 [...]
CP_1
Si costituiva in giudizio , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_2
chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, domandava la Contr condanna della al risarcimento del danno subito, conseguente all'asportazione - da parte dello stesso - dei beni di sua proprietà, posizionati sulla piazzola n. 306 del campeggio. pagina 4 di 10 La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove orali.
Con sentenza n. 2389/2024, pubblicata il 3.10.2024, il Tribunale di Monza condannava: Contr
⎯ al pagamento in favore di delle somme meglio specificate infra per CP_2
l'utilizzo/occupazione della piazzola 306; Contr
⎯ la alla refusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore di CP_1
⎯ al rimborso delle spese per il regolamento di competenza nei confronti di CP_1
Contr ; Contr
⎯ alla refusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore di CP_2
In particolare, il primo giudice rilevava che – come emerso dall'istruttoria – la sig.ra CP_2
aveva frequentato il campeggio per circa dieci anni, dal 2006 al 2016, con assegnazione in uso della piazzola n. 306, prima in qualità di socia (quota azionaria acquistata nel 2006 e ceduta nel
2011 alla figlia , poi come assegnataria. Nel 2016, la sig.ra aveva CP_1 CP_2
posizionato un alloggio nella piazzola n. 306, omettendo il pagamento delle spese di gestione per tale annualità; la SCL, come da regolamento interno, aveva quindi sospeso il diritto della stessa alla frequentazione della struttura. Negli anni 2017 e 2018, la citata piazzola restava Contr occupata dall'alloggio di proprietà la quale non liberava l'area. Nel 2021, la CP_2
asportava i beni della sig.ra senza provvedere alla restituzione degli stessi alla proprietaria, CP_2
nonostante la richiesta di quest'ultima. Contr Ciò premesso, il Tribunale accoglieva le domande della nei confronti della sig.ra CP_2
afferenti al pagamento del corrispettivo per l'uso della piazzola n. 306 per l'anno 2016
(quantificato in € 2.078,79), al risarcimento dei danni per l'occupazione dell'area negli anni
2017 e 2018 (liquidato in € 4.000,00), nonché al rimborso delle spese per la liberazione della piazzola (pari ad € 915,00).
Il primo giudice accoglieva, altresì, la domanda della sig.ra di risarcimento dei danni per CP_2
la mancata restituzione dei beni di sua proprietà, equitativamente liquidati in € 1.000,00. Tale Contr importo veniva poi posto in compensazione con l'importo risarcitorio spettante alla così ottenendo la somma di € 3.915,00, oltre interessi legali, dovuta dalla prima all'ente. Contr Infine, veniva rigettata la domanda avanzata da nei confronti della sig.ra di CP_1
pagamento del corrispettivo per l'uso della piazzola n. 306 negli anni 2017 e 2018, non essendo pagina 5 di 10 stata dimostrata la relativa richiesta di assegnazione. Invero, la sig.ra disconosceva le CP_1
sottoscrizioni apposte sul documento riguardante la richiesta di assegnazione e la SCL non ne chiedeva la verificazione.
Contr Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello la
Con il primo motivo, lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato le domande svolte nei confronti di rigetto che sarebbe fondato unicamente sul CP_1
Contr disconoscimento di due dei documenti prodotti dalla (doc. 4 e 5) e sulla mancata richiesta Contr di verificazione, nonostante la presenza di ulteriori elementi (tra cui i doc. 15-17 idonei a provare la vigenza tra le parti di un rapporto contrattuale d'uso della piazzola n. 306 – che si sarebbe rinnovato tacitamente o per facta concludentia, mediante il mantenimento dell'allestimento sulla piazzola per gli anni 2017 e 2018 – e, comunque, la proprietà dell'allestimento nella piazzola in capo alla stessa Aggiunge l'appellante che la CP_1 motivazione del primo giudice sulla mancanza di rapporti fra le parti sarebbe logicamente contraddittoria, avendo la controparte ampiamente accettato il contraddittorio come legittimata passiva.
Con il secondo motivo, deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte afferente ai rapporti con . Nello specifico, l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe CP_2 erroneamente ridotto l'importo risarcitorio dovuto dalla , liquidandolo equitativamente in € CP_2
4.000,00, a fronte delle documentate spese di gestione gravanti sulla piazzola n. 306, pari ad €
4.609,71. Ulteriori errori sarebbero poi la riduzione del saggio di interessi dovuto su detta somma, nella misura legale anziché quella convenzionale di cui all'art. 23 del Regolamento societario (v. doc. 2 SCL), nonché la decorrenza degli stessi dalla data della sentenza in luogo Contr della scadenza delle fatture. Infine, lamenta che i danni lamentati dalla e liquidati in CP_2
€ 1.000,00 dal Tribunale non sarebbero stati in alcun modo provati.
Le appellate si sono separatamente costituite in giudizio, chiedendo la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata chiamata in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 10 Stanti le variegate prospettazioni e rivendicazioni reciproche, è opportuno evidenziare che l'oggetto del contendere nel presente giudizio d'appello – alla luce anche dell'assenza di impugnazioni incidentali – è in verità limitato all'estensione (solidale) della responsabilità a per le obbligazioni riconosciute in primo grado in favore dell'appellante ed alla CP_1 debenza ulteriore di alcune somme minori in capo, rispettivamente, ad entrambe le parti contrapposte.
Per quanto riguarda il primo aspetto – oggetto del primo motivo d'appello – deve anche essere in sintesi ancora premesso che il Tribunale ha riconosciuto la debenza degli importi corrispondenti all'occupazione della piazzola 306 per gli anni richiesti in capo alla sola
: che è emerso, in via istruttoria e dalle stesse allegazioni incontestate, essere stata CP_2
delle due convenute l'unica effettiva fruitrice dello spazio, dapprima in qualità di socia e in seguito, dopo aver trasferito nel 2011 la quota sociale alla figlia in qualità di CP_1
assegnataria non socia, su presentazione della seconda come da regolamento societario. Il
Tribunale ha anche distinto, seppur con passaggi che meritano qualche chiarimento, il titolo di debenza relativo all'anno 2016 rispetto a quello dei due anni successivi, qualificando il primo come contrattuale ed il secondo come mera occupazione sine titulo.
Dirimente risulta, in effetti, il disconoscimento delle sottoscrizioni a lei riferite da parte di quanto alle richieste/nulla osta per assegnazione dello spazio per le annualità CP_1
2016 e 2017 (docc. 4 e 5 primo grado – la richiesta per il 2018 non è stata invece prodotta), ed a fronte del quale non vi è stata da SCL richiesta di verificazione;
è, d'altronde, di fatto emerso dalla stessa prova testimoniale assunta in primo grado che, in quanto -come detto- unica frequentatrice del campeggio, era ad occuparsi di tutte le incombenze relative, CP_2
indi è più che verosimile che la figlia non abbia neppure sottoscritto le varie dichiarazioni e richieste di interesse. Ciò posto, ed in assenza di elementi probatori di segno opposto, non vi è spazio per riferire – negli anni di interesse – la titolarità dell'obbligazione azionata ad
[...]
CP_1
E' invece del tutto pacifica, e riscontrata anche dall'attività istruttoria, l'occupazione della piazzola con l'abitacolo di per tutti gli anni di interesse, con la distinzione tra 2016 ed anni CP_2 successivi. Solo la prima delle discusse annualità, infatti, risulta ancorata a rapporto negoziale effettivamente intercorso tra , che ha presentato domanda di assegnazione del CP_2 pagina 7 di 10 posto in proprio ed ha sostanzialmente riconosciuto il debito a tale titolo (vd. ricostruzione circa l'intervenuto accordo per il pagamento delle fatture 2016 che espone la stessa convenuta, alle pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione in primo grado e con contenuti ripresi anche in appello). E' stato, per contro, accertato (vd. anche testimonianze) che invece a partire da giugno 2016 alla ex socia è stato interdetto – con cesura nell'esecuzione negoziale che, certamente, osta a monte ad ogni possibile ricostruzione in termini di rinnovazione tacita, come sostiene l'appellante – l'accesso al campeggio proprio per la sua (e della figlia) morosità; ciononostante, la piazzola ha continuato ad essere occupata dai beni di , che non CP_2
risulta – al pari della figlia, che peraltro solo nell'aprile 2018 (doc. 6 appellante in primo grado) ha inviato dichiarazione di recesso dalla qualità di socia – non avere mai richiesto alcuna restituzione, né tantomeno aver provveduto allo sgombero (anche la prolungata occupazione è stata provata peraltro in via testimoniale e, comunque, è oggetto di accertamento non impugnato).
Risulta pertanto corretto il riconoscimento di un'occupazione indebita per il periodo successivo, così come corretta è la quantificazione (lamentata con il secondo motivo) in termini equitativi del secondo indennizzo, ancorato evidentemente allo stesso ordine di grandezza delle spese annuali di gestione, tanto che l'appellante – sul quantum riconosciuto (e, ancora una volta, non oggetto di avversa impugnazione) di € 4.000,00 – pretende la sola somma ulteriore di € 609,71 per coprire l'importo interamente sostenuto (e fatturato a a titolo di spese CP_1
di gestione per gli anni 2017 e 2018. Tuttavia tale pretesa non può trovare accoglimento, poiché il danno da occupazione senza titolo non coincide evidentemente con spese gestionali che si sarebbero in ogni caso dovute sostenere (peraltro, come già più volte rimarcato, in assenza di effettivo utilizzo da parte delle due donne) e doveva essere oggetto di ben precisa allegazione e prova, quanto ad esempio alla concreta possibilità di godimento perduta e/o alla perdita di occasioni di vendere o locare il bene (cfr. Cass civ., Sez. Un., n. 33645/2022); significativo, anzi, dell'assenza di pregiudizi concreti per gli anni 2017 e 2018, vi è il fatto che non risulti neppure una diffida allo sgombero del lotto n. 306.
Per quanto sin qui osservato, ossia per l'assenza di titolo contrattuale negli anni 2017 e 2018, è corretto anche il riconoscimento dei soli interessi legali – e con decorrenza dalla data dell'accertamento giudiziale – sulle somme accertate come dovute in relazione all'occupazione pagina 8 di 10 sine titulo di questi anni;
mentre la debenza degli interessi convenzionali, e con la ben diversa decorrenza dal 31.12.2016, relativamente al quantum dovuto per l'assegnazione del 2016 è già stata riconosciuta dal giudice di primo grado.
Del pari, non emergono elementi per riformare la decisione in punto di riconoscimento – e correlativa compensazione sulle somme da lei dovute a titolo di risarcimento – della somma di Contr euro 1000,00 in favore di , per l'omessa restituzione da parte di dei beni di Persona_1 sua proprietà. La somma è stata liquidata in via equitativa, sulla base della circostanza totalmente pacifica dell'omessa restituzione (in assenza di regolare procedura di sgombero) e degli elementi probatori ed indiziari in atti circa la presenza in loco dell'abitacolo/roulotte (vd. fotografie) e dei pur scarni arredi ed accessori correlati (vd. pur generiche testimonianze ed elenco di cui alla denuncia-querela); trattasi, in ogni caso, di valore certamente più che compreso in quello ipotizzabile, secondo scienza comune e parametri di mercato, come correlato ad un'installazione fissa ed alla correlata attrezzatura da campeggio. Si aggiunga peraltro in fatto che, generosamente (sulla base di un preventivo e trattandosi comunque di sgombero appunto avvenuto con modalità arbitrarie) e con statuizione neppure impugnata in via incidentale, il Tribunale ha riconosciuto la debenza da parte delle due odierne appellate di un importo quasi coincidente con quello su cui vi è doglianza.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, con condanna dell'appellante alle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (applicandosi però minor scaglione nei confronti della convenuta , verso la quale sono state svolte domande per importi inferiori) e CP_2
della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del
15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone:
I. rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
II. condanna al pagamento in favore di Pt_1 Parte_1
e delle spese di lite del presente grado, che si liquidano per CP_2 CP_1 la prima in complessivi € 1701,00 e per la seconda in complessivi € 3397,00, per entrambe oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 10 di 10