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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9983 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine fissato per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c)
Il Giudice, dott.ssa AS NO
- visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con fissazione del termine perentorio per il deposito sino al 4.06.2025;
- viste le note scritte depositate dalle parti;
- visto l'art.281 sexies ult. co. c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
(art. 281 sexies c.p.c.) in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa AS NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 38412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 5.06.2025, alla scadenza dei termini ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza
TRA
Avv. Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano n. 29, nel proprio studio legale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, oltreché da sé stesso ex art. 86 c.p.c., dall' Avv. Samuele Antoniucci, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n.12.
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento del compenso dovuto al coadiutore su incarico della . CP_1
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note depositate dalle parti in data 03 e 04 giugno 2025 , ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, unitamente al decreto di Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in data 5.02.2024, conveniva dinanzi a questo Tribunale
l' dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_1 organizzata (di seguito ), chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma CP_1 complessiva di euro 163.000,00 o, in subordine, alla diversa somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a euro 103.500,00 al netto dell'unico acconto versato (di euro 2.000), oltre interessi ex art.1284 c.4 c.c. dal deposito del presente ricorso sino al saldo effettivo. Il citato importo era richiesto quale compenso professionale ritenuto dovuto, a fronte dell'incarico svolto dal 08.03.2013 (data di emissione del Decreto Direttoriale, a firma del dott. , con cui il ricorrente era stato nominato Coadiutore nella "Procedura di confisca definitiva dei Per_1 beni disposta in danno di e ”) al 22.06.2022 data delle dimissioni del ricorrente, Parte_2 CP_2 comunicate in data 22.06.2022, con effetto al 07.07.2022 allo scadere del termine contrattuale di preavviso di 15 giorni.
Il ricorrente precisava che con la conferma in 2° grado della misura ablatoria (ancorché non definitiva)
l'amministratore giudiziario era stato sostituito dall' che gli aveva conferito l'incarico “minore” di CP_1 coadiutore e illustrava analiticamente le attività svolte in esecuzione di tale incarico.
Deduceva che: - al coadiutore era stata devoluta un'attività preliminare consistente nel “ricevere le consegne” da parte del precedente amministratore giudiziario consistenti nelle attività di relazione generale, gestione dei flussi finanziari, custodia e gestione del denaro pubblico;
- l'attività del coadiutore doveva coordinarsi con le esigenze della (che esercitava il ruolo di superiore direzione e vigilanza emanando le istruzioni interne); - non era CP_1 stata convenuta, in via preventiva, alcuna modalità di determinazione della misura del compenso, spettante per le attività svolte e, pertanto, nel caso di specie, poteva trovare applicazione la tabella B (posto che il patrimonio confiscato era da considerarsi di natura mista in quanto composto anche da “beni costituiti in azienda”) indicata nella circolare del Tribunale di Reggio Calabria nella forma aggiornata al 28/10/2011; - oltre alla misura del compenso dovevano essere considerate le variazioni di consistenza del patrimonio gestito intervenute nel corso dell'incarico, ciò che era stato versato in acconto (2.000,00 euro) e le spese da rimborsare;
- nonostante le numerose richieste, nessun compenso era stato liquidato per le prestazioni rese. Si costituiva parte resistente, deducendo che: - non vi era alcun riferimento alle circolari dell' CP_3
e del Tribunale di Reggio Calabria né all'interno dell'atto di nomina, né nella relativa lettera di
[...] trasmissione al coadiutore, né all'interno dell'art. 5 del disciplinare d'incarico; - l'art. 5 del disciplinare di incarico prevedeva che “la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'art. 35 c.9 D.lgs. n.159/2011, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'attività gestoria svolta dall'Agenzia nazionale e, per essa, dal Coadiutore ai sensi dell'art. 38 c.3 del D.lgs. n.159/2011 è disposta con decreto motivato del tribunale su relazione del giudice liquidato. Il compenso è liquidato conformemente a quanto statuito dall'art. 42 c. 4 del D.lgs. n.159/2011 e dalla vigente disciplina legislativa”; - i criteri applicabili alla liquidazione del compenso dovuto non potevano essere determinati sulla base delle tabelle elaborate dalla
Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, posto che non vi era alcun riferimento a tali parametri;
- non era in discussione il diritto a percepire il compenso, quanto le modalità della liquidazione che dovevano seguire le tariffe previste dal D.lgs. n. 177/2015, emanato proprio in attuazione delle previsioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Precisava la resistente che “la convenuta
Amministrazione procederà alla liquidazione del compenso finale secondo la citata normativa (D.lgs. 177/2015) previa approvazione del rendiconto di gestione della procedura di confisca per il periodo interessato sulla base delle attestazioni di regolarità del rendiconto stesso, rilasciate dagli uffici dell' che sono, allo stato, in CP_1 fase di acquisizione.”
La causa, istruita tramite produzione documentale ed espletamento della CTU, era decisa ex art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c.
Non è contestato che l'Avv. abbia diritto al compenso per l'attività prestata di coadiutore, né può Pt_1 ragionevolmente sostenersi, nel contesto fattuale della vicenda uniformemente descritta dalle parti, che tale compenso possa essere subordinato ad una non meglio precisata attestazione di regolarità, tenuto conto della stessa condotta di che dal 04.05.2023 (data dell'istanza di liquidazione da parte del coadiutore, cfr. doc. CP_1
3 del fascicolo della resistente) - pure non negando che il professionista abbia “assolto agli oneri periodici di relazione mediante deposito annuale tramite la piattaforma online OPEN_RE.G.I.O delle relazioni sui flussi finanziari e dei connessi elaborati contabili per ciascun esercizio finanziario e sino a quello in scadenza allo scorso 31 dicembre 2022 (quindi successivo alla data delle dimissioni intervenute il precedente 22 giugno con effetto al 07 luglio)” e pur non contestando alcun inadempimento all'Avv. - non risulta avere provveduto Pt_1 alla liquidazione del compenso richiesto.
Riguardo al quantum, ritiene il Tribunale di dovere procedere alla liquidazione, tenendo conto di quanto contenuto nel disciplinare di incarico che regolamenta il rapporto tra le parti (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente e resistente), in particolare all'art. 5 dove si specifica che “Il compenso è liquidato conformemente a quanto statuito dall'art. 42 c. 4 del D.lgs. n.159/2011 e dalla vigente disciplina legislativa”, al termine dell'incarico dietro presentazione da parte del Coadiutore di una nota dettagliata di liquidazione del compenso. La difesa erariale ha condivisibilmente allegato che “Nel citato art. 42 del D. Lgs. 159/2011 è previsto che “Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14”.
Ne deriva che le tariffe applicabili all'incarico di coadiutore in argomento non possono che essere quelle previste dal D. Lgs 177/2015 (“Regolamento recante disposizioni in materia modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui d. lgs. 4 febbraio 2010, n.14”), emanato proprio in attuazione delle previsioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.”
Il compenso deve pertanto essere liquidato tenuto conto dei criteri indicati nel D.P.R. 177/2015 e della circostanza che si è trattato di un incarico unitario della durata di nove anni, come condivisibilmente fatto notare dal ctu che ha evidenziato come “nel testo di legge (D.P.R. 177/2015) manca qualsiasi indicazione sui parametri temporali per il calcolo dei compensi che dovrebbero ragionevolmente rapportarsi all'arco annuale o a frazione di esso;
conseguentemente non è stato possibile determinare il compenso liquidabile per ciascuna delle due fasi dell'incarico: dal 08.03.2013 (data della nomina dell'avv. quale coadiutore) al 09.09.2015 (data Pt_1 dell'intervenuta confisca definitiva); dal 09-09-2015 sino al 07.07.2022 (data delle dimissioni dall'incarico)”.
E' del resto indubbio che l'attività di coadiutore svolta dall'Avv. trova titolo in un unico atto di incarico Pt_1 di , di durata annuale rinnovabile (e rinnovato tacitamente). CP_1
Il Ctu ha poi analiticamente indicato i parametri condivisibilmente utilizzati per la liquidazione, in conformità alla normativa di riferimento (cfr. pp. 4 e ss della ctu depositata in data 05.05.2025), ovvero “in base ai valori rinvenuti negli atti di causa attribuendo al complesso aziendale il valore di euro 1.075.831 dato dalla somma dell'attivo patrimoniale della Piccolo Negozio s.r.l. di euro 87.958 e della YI.DE.LI. Word s.r.l. di euro 987.873.
Per quanto riguarda i beni immobili il valore complessivo di euro 1.940.900 determinato in base ai valori OMI attribuiti agli immobili siti in:
1) Marino Via Appia Nuova 159 del valore di euro 610.500;
2) Roma Via Carlo Cattaneo 4 del valore di euro 600.000;
3) Roma Via Portuense 1555 del valore di 730.350.
Per quanto riguarda gli altri beni si è preso come riferimento il flusso di entrate e uscite finanziarie del valore di euro 42.143”. Il ctu ha poi considerato come attività prevalente su cui calcolare il compenso il valore del complesso aziendale determinato dalla somma degli attivi aziendali.
Alla luce delle condivisibili valutazioni del ctu, il Tribunale ritiene congruo liquidare l'importo euro 134.075,80,
(pari al massimo della tariffa), tenuto conto della difficoltà dell'incarico e delle molteplici attività svolte nell'arco di nove anni analiticamente indicate (e documentate) alle pp. da 4 a 12 del ricorso introduttivo, la cui corretta esecuzione non è stata in alcun modo contestata dall'amministrazione. In conclusione, deve essere liquidato in favore di parte ricorrente l'importo di euro 132.075,80, al netto dell'acconto di euro 2.000 e degli oneri di legge fiscali e previdenziali e oltre interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c. dal deposito del ricorso sino al soddisfo.
Le spese (comprese quelle di ctu) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 dm 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta. Pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte resistente (all'esito della liquidazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 132.075,80, al netto degli oneri di legge fiscali e previdenziali e oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del ricorso sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del procedimento liquidate in complessivi euro 9.142,00, oltre ad euro 759,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, spese generali e accessori come per legge. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte resistente.
Roma 03.07.2025
Il Giudice
AS NO
Seconda Sezione Civile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine fissato per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c)
Il Giudice, dott.ssa AS NO
- visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con fissazione del termine perentorio per il deposito sino al 4.06.2025;
- viste le note scritte depositate dalle parti;
- visto l'art.281 sexies ult. co. c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
(art. 281 sexies c.p.c.) in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa AS NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 38412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 5.06.2025, alla scadenza dei termini ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza
TRA
Avv. Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano n. 29, nel proprio studio legale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, oltreché da sé stesso ex art. 86 c.p.c., dall' Avv. Samuele Antoniucci, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n.12.
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento del compenso dovuto al coadiutore su incarico della . CP_1
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note depositate dalle parti in data 03 e 04 giugno 2025 , ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, unitamente al decreto di Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in data 5.02.2024, conveniva dinanzi a questo Tribunale
l' dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_1 organizzata (di seguito ), chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma CP_1 complessiva di euro 163.000,00 o, in subordine, alla diversa somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a euro 103.500,00 al netto dell'unico acconto versato (di euro 2.000), oltre interessi ex art.1284 c.4 c.c. dal deposito del presente ricorso sino al saldo effettivo. Il citato importo era richiesto quale compenso professionale ritenuto dovuto, a fronte dell'incarico svolto dal 08.03.2013 (data di emissione del Decreto Direttoriale, a firma del dott. , con cui il ricorrente era stato nominato Coadiutore nella "Procedura di confisca definitiva dei Per_1 beni disposta in danno di e ”) al 22.06.2022 data delle dimissioni del ricorrente, Parte_2 CP_2 comunicate in data 22.06.2022, con effetto al 07.07.2022 allo scadere del termine contrattuale di preavviso di 15 giorni.
Il ricorrente precisava che con la conferma in 2° grado della misura ablatoria (ancorché non definitiva)
l'amministratore giudiziario era stato sostituito dall' che gli aveva conferito l'incarico “minore” di CP_1 coadiutore e illustrava analiticamente le attività svolte in esecuzione di tale incarico.
Deduceva che: - al coadiutore era stata devoluta un'attività preliminare consistente nel “ricevere le consegne” da parte del precedente amministratore giudiziario consistenti nelle attività di relazione generale, gestione dei flussi finanziari, custodia e gestione del denaro pubblico;
- l'attività del coadiutore doveva coordinarsi con le esigenze della (che esercitava il ruolo di superiore direzione e vigilanza emanando le istruzioni interne); - non era CP_1 stata convenuta, in via preventiva, alcuna modalità di determinazione della misura del compenso, spettante per le attività svolte e, pertanto, nel caso di specie, poteva trovare applicazione la tabella B (posto che il patrimonio confiscato era da considerarsi di natura mista in quanto composto anche da “beni costituiti in azienda”) indicata nella circolare del Tribunale di Reggio Calabria nella forma aggiornata al 28/10/2011; - oltre alla misura del compenso dovevano essere considerate le variazioni di consistenza del patrimonio gestito intervenute nel corso dell'incarico, ciò che era stato versato in acconto (2.000,00 euro) e le spese da rimborsare;
- nonostante le numerose richieste, nessun compenso era stato liquidato per le prestazioni rese. Si costituiva parte resistente, deducendo che: - non vi era alcun riferimento alle circolari dell' CP_3
e del Tribunale di Reggio Calabria né all'interno dell'atto di nomina, né nella relativa lettera di
[...] trasmissione al coadiutore, né all'interno dell'art. 5 del disciplinare d'incarico; - l'art. 5 del disciplinare di incarico prevedeva che “la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'art. 35 c.9 D.lgs. n.159/2011, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'attività gestoria svolta dall'Agenzia nazionale e, per essa, dal Coadiutore ai sensi dell'art. 38 c.3 del D.lgs. n.159/2011 è disposta con decreto motivato del tribunale su relazione del giudice liquidato. Il compenso è liquidato conformemente a quanto statuito dall'art. 42 c. 4 del D.lgs. n.159/2011 e dalla vigente disciplina legislativa”; - i criteri applicabili alla liquidazione del compenso dovuto non potevano essere determinati sulla base delle tabelle elaborate dalla
Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, posto che non vi era alcun riferimento a tali parametri;
- non era in discussione il diritto a percepire il compenso, quanto le modalità della liquidazione che dovevano seguire le tariffe previste dal D.lgs. n. 177/2015, emanato proprio in attuazione delle previsioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Precisava la resistente che “la convenuta
Amministrazione procederà alla liquidazione del compenso finale secondo la citata normativa (D.lgs. 177/2015) previa approvazione del rendiconto di gestione della procedura di confisca per il periodo interessato sulla base delle attestazioni di regolarità del rendiconto stesso, rilasciate dagli uffici dell' che sono, allo stato, in CP_1 fase di acquisizione.”
La causa, istruita tramite produzione documentale ed espletamento della CTU, era decisa ex art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c.
Non è contestato che l'Avv. abbia diritto al compenso per l'attività prestata di coadiutore, né può Pt_1 ragionevolmente sostenersi, nel contesto fattuale della vicenda uniformemente descritta dalle parti, che tale compenso possa essere subordinato ad una non meglio precisata attestazione di regolarità, tenuto conto della stessa condotta di che dal 04.05.2023 (data dell'istanza di liquidazione da parte del coadiutore, cfr. doc. CP_1
3 del fascicolo della resistente) - pure non negando che il professionista abbia “assolto agli oneri periodici di relazione mediante deposito annuale tramite la piattaforma online OPEN_RE.G.I.O delle relazioni sui flussi finanziari e dei connessi elaborati contabili per ciascun esercizio finanziario e sino a quello in scadenza allo scorso 31 dicembre 2022 (quindi successivo alla data delle dimissioni intervenute il precedente 22 giugno con effetto al 07 luglio)” e pur non contestando alcun inadempimento all'Avv. - non risulta avere provveduto Pt_1 alla liquidazione del compenso richiesto.
Riguardo al quantum, ritiene il Tribunale di dovere procedere alla liquidazione, tenendo conto di quanto contenuto nel disciplinare di incarico che regolamenta il rapporto tra le parti (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente e resistente), in particolare all'art. 5 dove si specifica che “Il compenso è liquidato conformemente a quanto statuito dall'art. 42 c. 4 del D.lgs. n.159/2011 e dalla vigente disciplina legislativa”, al termine dell'incarico dietro presentazione da parte del Coadiutore di una nota dettagliata di liquidazione del compenso. La difesa erariale ha condivisibilmente allegato che “Nel citato art. 42 del D. Lgs. 159/2011 è previsto che “Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14”.
Ne deriva che le tariffe applicabili all'incarico di coadiutore in argomento non possono che essere quelle previste dal D. Lgs 177/2015 (“Regolamento recante disposizioni in materia modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui d. lgs. 4 febbraio 2010, n.14”), emanato proprio in attuazione delle previsioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.”
Il compenso deve pertanto essere liquidato tenuto conto dei criteri indicati nel D.P.R. 177/2015 e della circostanza che si è trattato di un incarico unitario della durata di nove anni, come condivisibilmente fatto notare dal ctu che ha evidenziato come “nel testo di legge (D.P.R. 177/2015) manca qualsiasi indicazione sui parametri temporali per il calcolo dei compensi che dovrebbero ragionevolmente rapportarsi all'arco annuale o a frazione di esso;
conseguentemente non è stato possibile determinare il compenso liquidabile per ciascuna delle due fasi dell'incarico: dal 08.03.2013 (data della nomina dell'avv. quale coadiutore) al 09.09.2015 (data Pt_1 dell'intervenuta confisca definitiva); dal 09-09-2015 sino al 07.07.2022 (data delle dimissioni dall'incarico)”.
E' del resto indubbio che l'attività di coadiutore svolta dall'Avv. trova titolo in un unico atto di incarico Pt_1 di , di durata annuale rinnovabile (e rinnovato tacitamente). CP_1
Il Ctu ha poi analiticamente indicato i parametri condivisibilmente utilizzati per la liquidazione, in conformità alla normativa di riferimento (cfr. pp. 4 e ss della ctu depositata in data 05.05.2025), ovvero “in base ai valori rinvenuti negli atti di causa attribuendo al complesso aziendale il valore di euro 1.075.831 dato dalla somma dell'attivo patrimoniale della Piccolo Negozio s.r.l. di euro 87.958 e della YI.DE.LI. Word s.r.l. di euro 987.873.
Per quanto riguarda i beni immobili il valore complessivo di euro 1.940.900 determinato in base ai valori OMI attribuiti agli immobili siti in:
1) Marino Via Appia Nuova 159 del valore di euro 610.500;
2) Roma Via Carlo Cattaneo 4 del valore di euro 600.000;
3) Roma Via Portuense 1555 del valore di 730.350.
Per quanto riguarda gli altri beni si è preso come riferimento il flusso di entrate e uscite finanziarie del valore di euro 42.143”. Il ctu ha poi considerato come attività prevalente su cui calcolare il compenso il valore del complesso aziendale determinato dalla somma degli attivi aziendali.
Alla luce delle condivisibili valutazioni del ctu, il Tribunale ritiene congruo liquidare l'importo euro 134.075,80,
(pari al massimo della tariffa), tenuto conto della difficoltà dell'incarico e delle molteplici attività svolte nell'arco di nove anni analiticamente indicate (e documentate) alle pp. da 4 a 12 del ricorso introduttivo, la cui corretta esecuzione non è stata in alcun modo contestata dall'amministrazione. In conclusione, deve essere liquidato in favore di parte ricorrente l'importo di euro 132.075,80, al netto dell'acconto di euro 2.000 e degli oneri di legge fiscali e previdenziali e oltre interessi ex art. 1284, comma 4,
c.c. dal deposito del ricorso sino al soddisfo.
Le spese (comprese quelle di ctu) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 dm 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta. Pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte resistente (all'esito della liquidazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 132.075,80, al netto degli oneri di legge fiscali e previdenziali e oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del ricorso sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del procedimento liquidate in complessivi euro 9.142,00, oltre ad euro 759,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, spese generali e accessori come per legge. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte resistente.
Roma 03.07.2025
Il Giudice
AS NO