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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi giudice dott.ssa Stefania Ciani giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 11409/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il 17/03/1954 (c.f. Parte_1
) e residente a [...], VIA MONTE ZEBIO 9, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GALLIANO IDA e domiciliata presso il suo studio professionale, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
) e residente a [...], VIA MARIO MUSCO 16 C.F._2
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di maggiorenne 2
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di CP_1
nata a [...] il [...], avendo instaurato con la stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia del proprio marito, sig. Controparte_2
nato dalla precedente unione con la sig.ra , Persona_1
deceduta in data 07.09.1981, come da certificato prodotto in atti;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso del coniuge dell'adottanda, sig. e della figlia biologica Persona_2 dell'adottante, sig.ra nata dall'unione tra l'adottante Persona_3
e il sig. deceduto in data 27/04/2021, come da Controparte_2
certificato prodotto in atti;
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottanda, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); rilevato, altresì, che tra adottante e adottanda sussiste un divario di età inferiore a quello previsto dalla legge, che, tuttavia, al giudice è consentito ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che 3
sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando poiché, come stabilito dalla Consulta con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024, il rigido divieto imposto al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, anche nell'ottica della mutata funzione e configurazione sociologica dell'istituto dell'adozione del maggiorenne;
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da (c.f. Parte_1
) e diretta all'adozione di (c.f. C.F._1 CP_1
), C.F._2 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, in deroga all'art. 299 c.c., che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottata, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 02/12/2024
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi giudice dott.ssa Stefania Ciani giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 11409/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il 17/03/1954 (c.f. Parte_1
) e residente a [...], VIA MONTE ZEBIO 9, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GALLIANO IDA e domiciliata presso il suo studio professionale, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
) e residente a [...], VIA MARIO MUSCO 16 C.F._2
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di maggiorenne 2
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di CP_1
nata a [...] il [...], avendo instaurato con la stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia del proprio marito, sig. Controparte_2
nato dalla precedente unione con la sig.ra , Persona_1
deceduta in data 07.09.1981, come da certificato prodotto in atti;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso del coniuge dell'adottanda, sig. e della figlia biologica Persona_2 dell'adottante, sig.ra nata dall'unione tra l'adottante Persona_3
e il sig. deceduto in data 27/04/2021, come da Controparte_2
certificato prodotto in atti;
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottanda, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); rilevato, altresì, che tra adottante e adottanda sussiste un divario di età inferiore a quello previsto dalla legge, che, tuttavia, al giudice è consentito ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che 3
sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando poiché, come stabilito dalla Consulta con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024, il rigido divieto imposto al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, anche nell'ottica della mutata funzione e configurazione sociologica dell'istituto dell'adozione del maggiorenne;
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da (c.f. Parte_1
) e diretta all'adozione di (c.f. C.F._1 CP_1
), C.F._2 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, in deroga all'art. 299 c.c., che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottata, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 02/12/2024
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)