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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 187/22 R.G.
Tra
(codice fiscale: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Nuoro, nella Via F.lli Kennedy n. 10, presso e nello Studio Legale dell'Avvocato Giuseppina Di
Salvatore dalla quale è rappresentato e difeso in forza di Procura alle Liti estesa in calce all'atto di appello
Appellante
e in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
(c.f. ) elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Sassari, C.F._2
Emiciclo Garibaldi n. 24, presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Mele, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
All'udienza del 9.2.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
1 Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia, la Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 166/2022, emessa in data 17 marzo 2022 dal Tribunale
Ordinario di Nuoro, e notificata il successivo giorno 23 marzo 2022 – Sezione Civile, giudicare:
in via pregiudiziale:
a.- dichiarando ammissibile il proposto gravame;
in via preliminare:
b.- sospendendo l'efficacia esecutiva della gravata sentenza, ricorrendo i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora;
in via principale e nel merito:
c.- accogliendo la opposizione a decreto ingiuntivo dichiarando, per l'effetto, che nulla è dovuto all'intimante convenuto in opposizione per tutte le ragioni espresse e dichiarando altresì, per l'ulteriore effetto, la nullità e/o inefficacia e/o come meglio, del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso:
d.- riconoscendo la rifusione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio e degli accessori di legge ad essi direttamente riconnessi;
in via subordinata istruttoria:
e.- considerata la contraddittorietà e la carenza degli esiti istruttori riferibili al primo grado di giudizio,
considerata altresì la delicatezza e gravità della situazione fattuale portata al vaglio della Corte,
rimettendo la causa in lettura per l'espletamento della prova testimoniale dedotta dall'appellante nel giudizio di primo grado e genericamente, quanto immotivatamente, non ammessa con apposita ordinanza, pure prontamente impugnata, che consenta agli interessati di procedere all'accertamento degli effettivi rapporti di dare avere tra le parti;
f.- riconoscendo la rifusione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio e degli accessori di legge ad essi direttamente riconnessi.
2 Nell'interesse dell'appellata:
Preliminarmente
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello interposto ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
2. Con vittoria di diritti, spese, onorari ed accessori di legge.
Nel merito
1. Rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
2. Con vittoria di diritti, spese, onorari ed accessori di legge.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 166/2022 pubblicata il 17.3.2022, rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro n. 24/2016, con Parte_1
il quale era stato ingiunto il pagamento di euro 30.035,20, oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedimento, a favore della TT individuale , per la realizzazione di alcuni lavori Controparte_1
edili eseguiti presso la sua abitazione posta in San Pantaleo.
La TT individuale aveva chiesto, innanzi al Tribunale di Nuoro, l'emissione di un Controparte_1
decreto ingiuntivo deducendo che: a) era creditrice verso il sig. della somma di € Parte_1
30.035,20, come da fatture n. 6 del 20.10.2014 e n. 7 del 20.10.2014, e come da copia autentica delle scritture contabili (docc. 1 e 2); b) in data 05.05.2015, il debitore era stato formalmente diffidato e messo in mora, senza che avesse provveduto al pagamento di quanto dovuto (doc. 3).
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo che: (i) Parte_1
in passato si era avvalso dell'opera della TT per svariati lavori di ristrutturazione, i quali erano CP_1
stati tutti regolarmente saldati mentre non aveva mai commissionato alcun lavoro presso l'immobile di sua proprietà nella data indicata dalle fatture (gennaio 2014) poste alla base del decreto ingiuntivo;
(ii) tali fatture non gli erano mai state inviate;
(iii) inoltre, dalle fatture non era possibile risalire alla tipologia dei lavori asseritamente svolti nella propria abitazione, visto che non disponeva di un locale palestra, luogo che era stato indicato tra i luoghi di intervento. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3 La TT si costituiva in giudizio e deduceva di aver eseguito in passato a favore di CP_1 Pt_1
e , quest'ultimo padre di lavori edili puntualmente pagati, come da estratto
[...] Pt_2 Pt_1
conto prodotto (doc. n. 2°, 2b e 2c); successivamente erano stati commissionati da Parte_1
ulteriori e differenti lavori in un'altra parte dell'abitazione (dependance) e nella zona adibita a palestra e piscina dal 2011 al 2013 (doc. n. 7), la cui esecuzione non era mai stata contestata dal Pt_1
Pertanto, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il tribunale premetteva che era onere del creditore (convenuto opposto) provare la fonte della propria pretesa e onere del debitore (attore opponente) provare di aver adempiuto;
nel merito riteneva che: (i)
l'istruttoria confermava pienamente le conclusioni rassegnate in atti dal convenuto opposto, sul presupposto che: a) i testi escussi confermavano che: la Ditta individuale aveva Controparte_1
effettivamente eseguito i lavori indicati e per i quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto dalla controparte;
b) quanto emergente nelle fatture prodotte rispondeva al vero, ossia che nell'anno
2013, la TT aveva acquistato dei materiali per l'edilizia, consegnati presso la casa del CP_1 Pt_1
ove vi era un cantiere, e che la medesima TT aveva anticipato le somme indicate nelle fatture;
CP_1
c) la TT aveva anticipato gli stipendi degli operai suoi dipendenti, somme comprendenti CP_1
quanto il sig. avrebbe dovuto versare a titolo di manodopera per il lavoro degli operai Pt_1
presenti in cantiere, come da buste paga allegate;
d) all'esecuzione dei lavori avevano partecipato anche il sig. in qualità di elettricista ed idraulico, in relazione alle opere da eseguirsi Persona_1
Par nella palestra, e la El. quale elettricista per i lavori alla dependance, e che pagamento di CP_2
tali lavori veniva anticipato dalla TT;
e) veniva anticipato dalla TT anche il costo per CP_1 CP_1
la progettazione delle opere da eseguire presso l'abitazione del sig. (ii) di contro, la prova Pt_1
testimoniale dedotta da non era ammessa in quanto era irrilevante provare l'esistenza di un Pt_1
precedente contratto (adempiuto o meno) tra le parti, trattandosi, peraltro, di una circostanza incontestata;
(iii) l'entità dei lavori eseguiti faceva presumere che la loro esecuzione era avvenuta in accordo con il proprietario. Pertanto, visto che da un lato il creditore provava la fonte dell'obbligazione e il suo adempimento, dall'altro lato l'opponente non provava di aver pagato quanto
4 dovuto, l'opposizione doveva essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il tribunale poneva le spese di lite a carico della parte soccombente.
Avverso tale sentenza, ha proposto impugnazione, deducendo: (i) l'erronea Parte_1
valutazione del materiale istruttorio, laddove il tribunale non considerava che: a) la TT non CP_1
provava adeguatamente il suo credito, omettendo di fornire prove documentali (ad esempio, un corredo fotografico dello stato dei luoghi); b) riguardo ai documenti prodotti dalla opposta, gli estratti conto a saldo e le fatture erano unilateralmente predisposti ed auto-formati, quindi privi di efficacia probante;
il computo metrico e il progetto della “dependance” erano inidonei a provare l'esecuzione delle opere;
il preventivo dei lavori, ivi definiti come “previsti e imprevisti”, stante il carattere aleatorio della sua stessa enunciazione, era inidoneo a provare un credito certo, liquido ed esigibile;
c) gli esiti della prova per testi, ammessa su richiesta della TT , erano risultati generici riguardo CP_1
alla effettiva esecuzione delle lavorazioni oggetto di causa;
d) non era stato provato che la TT CP_1
avesse ricevuto incarico per l'esecuzione delle opere in oggetto, non essendo stato prodotto alcun accordo scritto in tal senso;
nemmeno era provato che la TT avesse il diritto di ottenere la CP_1
restituzione di quanto anticipato per il pagamento del lavoro svolto da alcuni muratori, visto che tale pagamento doveva essere a carico del , in qualità di titolare dell'impresa alla cui dipendenza gli CP_1
operai avevano prestato la loro opera;
(ii) la violazione dell'art. 2697 c.c. laddove il tribunale non considerava che, omettendo l'ammissione della prova per testi capitolata dall'opponente nella propria memoria istruttoria, impediva allo stesso opponente di assolvere all'onere della prova di su lui gravante, visto che la prova richiesta era diretta a comprovare circostanze estintive del credito preteso per le lavorazioni effettivamente commissionate e di fatto compiute.
La TT si è costituita nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La Corte all'udienza del 9.2.2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
5 Il primo ed il secondo motivo di appello devono essere trattati congiuntamente per ragioni di logica connessione.
a)Sull'erronea valutazione del materiale istruttorio e sulla violazione dell'art. 2697 c.c.: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che: a) la TT non provava adeguatamente il suo CP_1
credito, omettendo di fornire prove documentali (ad esempio, un corredo fotografico dello stato dei luoghi); b) riguardo ai documenti prodotti dalla opposta, gli estratti conto a saldo e le fatture, prodotte dalla TT erano unilateralmente predisposti ed auto-formati, quindi privi di efficacia probante;
CP_1
il computo metrico e il progetto della “dependance” erano inidonei a provare l'esecuzione delle opere;
il preventivo dei lavori, ivi definiti come “previsti e imprevisti”, stante il carattere aleatorio della sua stessa enunciazione, era inidoneo a provare un credito certo, liquido ed esigibile;
c) gli esiti della prova per testi, ammessa su richiesta della TT , erano risultati generici riguardo alla effettiva CP_1
esecuzione delle lavorazioni oggetto di causa;
d) non era stato provato che la TT avesse CP_1
ricevuto incarico per l'esecuzione delle opere in oggetto, non essendo stato prodotto alcun accordo scritto in tal senso;
nemmeno era provato che la TT avesse il diritto di ottenere la restituzione CP_1
di quanto anticipato per il pagamento del lavoro svolto da alcuni muratori, visto che tale pagamento doveva essere a carico del , in qualità di titolare dell'impresa alla cui dipendenza gli operai CP_1
avevano prestato la loro opera;
inoltre, il tribunale non considerava che, omettendo l'ammissione della prova per testi capitolata dall'opponente nella propria memoria istruttoria, impediva allo stesso opponente di assolvere all'onere della prova di su lui gravante, visto che la prova richiesta era diretta a comprovare circostanze estintive del credito preteso per le lavorazioni effettivamente commissionate e di fatto compiute.
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Per quanto attiene alla prova del conferimento dell'incarico per la realizzazione delle opere edili riguardanti la dependance, la palestra ed il giardino realizzate presso l'abitazione del posta Pt_1
in località San Pantaleo, e la loro effettiva realizzazione, pacifico che “La stipulazione del contratto
di appalto non richiede quale requisito la forma scritta ne' "ad substantiam" ne' "ad probationem"
6 (Cass. n. 9077/2003), la dimostrava gli elementi costitutivi della domanda, oltre che CP_1
mediante le produzioni documentali (fatture, computo metrico, progetti e preventivo lavori) anche mediante le prove testimoniali.
Orbene, il oltre ad aver eccepito di non aver commissionato le opere edili per le quali Pt_1
l'impresa aveva fatto ricorso alla procedura di ingiunzione, contestava la circostanza che la CP_1
TT li avesse effettivamente realizzati sostenendo, tra l'altro, che la sua abitazione: “non dispone di
un locale palestra che viene invece citato tra i luoghi oggetto di interventi” (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 5.3.16).
Al contrario, dalla prova testimoniale espletata emerge che le opere edili, la cui realizzazione era posta dall'impresa a fondamento della sua pretesa (realizzazione di una dependance, di una CP_1
palestra e di parte del giardino), erano state effettivamente realizzate.
I testi , , , e , Tes_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_5
interrogati sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di Carta del
10.6.17, con i quali era chiesto: “a) vero che dal 2011 al 2013 prestava lavoro alle dipendenze della
TT ; b) vero che negli anni suddetti aveva effettuato lavori presso l'abitazione del Controparte_1
sig. sita in S. Pantaleo;
vero che tali lavori riguardavano la realizzazione di una Parte_1
dependance e di una palestra;
d) vero che riceveva dal sig. il pagamento della manodopera CP_1
prestata come da buste paga che le si mostrano”, confermavano tutte le circostanze oggetto di prova.
In specifico, il teste , muratore, precisava: “ io ho lavorato per la palestra all'ingresso Tes_2
della dependance”; il teste , muratore, precisava: “a domanda del giudice: abbiamo fatto Tes_3
una dependance e poi la palestra dall'inizio alla fine, fondazioni aperture tutto e poi muretti e un
pezzo di prato”; il teste manovale, precisava: “a domanda del giudice: Testimone_4
abbiamo fatto una dependance e lo scavo con picco e pala per il bombolone del gas, i bagni, il
canneto al tetto, massetti, intonaci, imbiancatura e il prato”; il teste , manovale Tes_5
muratore, precisava: “a domanda del giudice: abbiamo fatto massetti, pavimenti, bagno muretti a
secco molto lavoro”.
7 Il teste ing. , interrogato sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI Tes_6
comma c.p.c. di Carta del 10.6.17, sul capo g): “vero che redigeva il computo metrico e il progetto
che le si mostra”, riferiva: “si è vero riconosco il computo metrico che ho fatto io, invece la
planimetria che mi mostra non è mia ma ho la certezza che questi lavori sono stati eseguiti dal CP_1
perché è il posto dove io passavo”.
Il teste confermava la circostanza che il : “ faceva i lavori di muratura… faceva le Tes_7 CP_1
tracce”.
Il teste , interrogato sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI Persona_1
comma c.p.c. di Carta del 10.6.17, sul capo b): “vero che tali lavori venivano eseguiti in particolare
nella palestra sita all'interno dell'abitazione del sig. come da progetto che vi si mostra”, Pt_1
riferiva: “a domanda del giudice: io mi occupo di impiantistica elettrica e idraulica…è vero
riconosco il progetto che mi si mostra, A domanda del giudice: ho fatto i lavori idraulici ed elettrici
seguendo le indicazioni del progetto… a me una parte me li ha pagati e una parte CP_1 Pt_1
siccome c'erano degli appalti i lavori che uscivano fuori dell'appalto me li pagava però i Pt_1
lavori più grandi me li ha pagati ”. CP_1
In conclusione, i testi confermavano integralmente l'esecuzione delle opere il cui compenso era chiesto dall'impresa nella fase monitoria;
pertanto, in base ai principi di diritto espressi a tale CP_1
riguardo dalla Cassazione, come sopra indicati, era pienamente raggiunta la prova del conferimento dell'incarico da parte del e dell'esecuzione delle opere oggetto di causa. Pt_1
La TT chiedeva il corrispettivo per l'esecuzione delle suddette opere producendo le fatture n. CP_1
6 del 20.10.2014 intestata a di euro 11.315,20 avente ad oggetto: “Vostro dare per Parte_1
lavori eseguiti presso Vostra abitazione sita in Scalitu Milimeggiu San Pantaleo (OT)” e la n. 7 del
20.10.2014 intestata a i euro 18.720,00 avente ad oggetto: “Vostro dare per lavori Parte_1
eseguiti in palestra e in giardino presso Vostra abitazione Scalitu Milimeggiu San Pantaleo (OT)”.
Orbene, è principio oramai consolidato in giurisprudenza che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la
8 stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Di conseguenza, raggiunta la prova della realizzazione delle opere edili da parte della TT , in CP_1
riferimento all'entità del compenso la sola produzione delle fatture sopra indicate non è sufficiente ad assolvere l'onere della prova gravante sull'opposto circa l'entità del credito fatto valere.
Peraltro, oltre alle fatture suddette, la TT depositava in giudizio altresì il “Preventivo lavori CP_1
Lavori ampilamento casa sig. del 9.9.2013 (doc. n. 7 fascicolo del primo grado Parte_1
di ), nel quale erano indicati le lavorazioni effettuate, il mese di riferimento, le ore di lavoro CP_1
impiegate, il costo totale delle lavorazioni e gli acconti ricevuti e il “computo metrico oggetto Lavori
di ristrutturazione e adeguamento per cambio di destinazione d'uso di un locale da adibire a palestra
per uso privato committente 6.9.2013” (doc. n. 3 fascicolo del primo grado di carta) redatto Pt_1
dall'Ing. direttore lavori, come da lui stesso confermato in sede di prova testimoniale. Tes_6
Seppur si tratta di documenti non sottoscritti dal gli stessi, unitamente alle ulteriori Pt_1
risultanze istruttorie, sono sufficienti a provare anche il quantum delle pretesa, seppur nei limiti di seguito precisati.
Invero, il interrogato sul capitolo a) della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del Tes_6
10.6.17: “Vero che nel 2011 le veniva commissionata dal sig. a progettazione e la direzione Pt_1
dei lavori da eseguirsi presso l'abitazione dello stesso, sita in S. Pantaleo” il teste Tes_6
rispondeva: “si è vero”.
Sul capitolo di prova g): “vero che redigeva il computo metrico e il progetto che vi si mostra”, il teste riferiva: “è vero riconosco il computo metrico che ho fatto io…ho la certezza che questi Tes_6
lavori sono stati eseguiti dal perché è il posto dove io passavo”. CP_1
In tale documento erano state specificate le lavorazioni da eseguire, la dimensione e gli importi ed era stato indicato quale corrispettivo complessivo la somma di euro 14.442,08.
Le lavorazioni previste erano quelle che i testi affermavano di aver realizzato e che il aveva CP_1
indicato nel preventivo lavori, ovvero: “realizzazione tramezzo divisione interne…muratura portante
9 in blocchi cavi di cls…magrone di sottofondazione per platee e fondazioni continue…fondazione
continua per muratura portante…assistenza muraria per impianto idrico sanitario per casa civile
abitazione…intonaco premiscelato per esterni e interni… realizzazione di pitturazione di pareti
interne…fornitura e posa in opera accoppiato di isolamento termico e impermeabilizzante incollato
sopra il tetto esistente con collanti ad alta resistenza…telo di canne fornitura e posa in opera di
listellatura di legno di abete….assistenza murale per impianto elettrico, per lo scasso delle tracce
sui muri…posa di pavimento zona palestra…solo posa di pavimentazioni costituite da piastrelle
pavimento zona doccia…rivestimento zona doccia…porte interne…finestra scorrevoli…porta
scorrevole…demolizione e rifacimento n.2 gradini per scale accesso palestra…pilastri in legno…
fornitura e posa in opera di pannelli isolanti per parete…fornitura e posa in opera caditoia…
fornitura e posa di soglie in granito… totale lavori a corpo compreso di iva al 4.00 euro 14.442,08”.
In difetto di ulteriori elementi di giudizio, si ritiene raggiunta la prova dell'entità del compenso dovuto da lla TT per la somma di euro 14.442,08, secondo quanto indicato nel suo elaborato Pt_1 CP_1
dal direttore lavori.
Quindi, il decreto ingiuntivo n. 24/2016 deve essere revocato e, in accoglimento parziale dell'appello,
deve essere condannato al pagamento a favore della TT Carta del corrispettivo Parte_1
per le opere edili eseguite presso la sua abitazione posta in S. Pantaleo pari a euro 14.442,08, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
Alla luce di quanto sopra, è infine priva di rilevanza la doglianza dell'appellante riguardo alla mancata ammissione della prova per testi capitolata nella propria memoria istruttoria il cui rigetto, secondo gli assunti dell'appellante, gli impediva di assolvere all'onere della prova di circostanze estintive del credito.
A tale riguardo, si rileva che l'oggetto dei capitoli di prova non ammessi riguardava opere realizzate dalla TT differenti da quelle in oggetto (ovvero che nel 2011 il veva commissionato CP_1 Pt_1
lavori di ristrutturazione: “presso la propria casa in Olbia località Milmeggio”, che i suddetti lavori erano stati “eseguiti a tutto il 2011” e che erano stati interamente saldati dal;
tuttavia tali Pt_1
10 circostanze erano pacifiche tra le parti (la TT , nella comparsa di costituzione e risposta, dava CP_1
atto di aver svolto in precedenza alcuni interventi edili nell'abitazione del e che il Pt_1
corrispettivo era stato saldato).
Pertanto, l'ammissione di tali capitoli non avrebbe potuto fornire la prova di alcun evento estintivo del credito fatto valere dalla TT , in quanto l'oggetto del presente giudizio riguardava le opere CP_1
che erano state realizzate dal 2011 al 2013 riguardanti la dependance e la palestra (come confermato dai testimoni escussi), opere che il sosteneva di non aver mai commissionato all'impresa. Pt_1
b)Sulle spese di lite: le spese di lite del primo e del presente grado, vista la parziale soccombenza reciproca, devono essere compensate tra le parti per la quota di un mezzo, ponendo la restante parte a carico di e liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione di Parte_1
riferimento (5.201-26.000) previsto dal D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Nuoro n. 166/22, che per il resto si conferma, revoca il decreto ingiuntivo n.
24/2016 del Tribunale di Nuoro e condanna al pagamento a favore delle Parte_1
Ditta Individuale della somma di euro 14.442,08, oltre interessi legali dal Controparte_1
giorno della domanda al saldo;
b) compensa le spese di lite del primo e del secondo grado tra le parti per la quota di un mezzo,
ponendo la rimanente parte a carico di che liquida complessivamente in Parte_1
euro 5.443,00, di cui euro 2.538,50 per il primo grado ed euro 2.904,50 per il secondo grado,
oltre al rimborso delle spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge.
Sassari, 19.4.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi
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