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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 660/2024 promossa
DA con sede legale a Sant'Elpidio a Mare in strada Provinciale Corva n. 145, C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1
speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Giardina Simone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in via Giuseppe Grezar n. 14 a Roma, C.F. e P. Controparte_1
IVA rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria P.IVA_2
difensiva, dall'avv. Tamburelli Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, CP_2 Controparte_3
giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Ancona del 27.11.2018, rep. n. Persona_1
1862 e racc. n. 1503, dall'avv. Roberta Bruni ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo;
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle CP_4
liti a rogito del notaio del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Valeria Per_2
Salvati ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Fermo CP_4
RESISTENTI avente ad oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'11 febbraio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7 novembre 2024 la società proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo per l'importo di euro 68.780,37, notificata il I ottobre 2024, afferente alla sottesa cartella di pagamento n. 00820220007071409000, asseritamente notificata il 19 settembre 2022, per premi , ed agli avvisi d'addebito n. CP_2
30820220001190560000 n. 30820220001224932000, asseritamente notificati il 5 ottobre 2022, per contributi previdenziali da DM10 e n. 30820220001382527000, asseritamente notificato il 18 ottobre
2022, per contributivi previdenziali da DM10, deducendo:
- l'omessa notifica degli atti presupposti in violazione della scansione procedimentale, con conseguente inesigibilità del credito;
- l'illegittimità dell'oggetto del fermo amministrativo per essere l'unico bene strumentale all'attività aziendale;
- l'omessa motivazione dell'atto con particolare riguardo alle esigenze cautelari.
Previa sospensiva del ruolo, insisteva per la declaratoria di nullità o annullamento del preavviso di fermo amministrativo e degli atti presupposti e di insussistenza del credito sotteso.
Con memoria difensiva depositata il 23 dicembre 2024 si costituiva l' Controparte_5
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso
[...] relativi alla notifica degli atti presupposti. Nel merito rilevava che la ricorrente aveva prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento n. 00820220007071409000, sicché sul punto il ricorso era infondato e che il bene su cui gravava il preavviso di fermo amministrativo non era strumentale, alla stregua di insostituibilità, all'esercizio dell'attività aziendale di produzione e vendita di fondi e tacchi ed articoli vari per le calzature.
Sotto il profilo della doglianza relativa all'omessa motivazione osservava che unico presupposto per procedere al fermo amministrativo era un credito erariale e che l'atto era completo di tutte le indicazioni fissate normativamente.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva ed accoglimento delle eccezioni preliminari, insisteva nella reiezione del ricorso.
Con memoria difensiva depositata il 19 dicembre 2024 si costituiva l' deducendo CP_2 che, per quanto di propria competenza, la cartella di pagamento n. 00820220007071409000 era stata notificata il 19 settembre 2022, ed era stata oggetto di rateizzazione onorata sino a maggio del 2024, con la conseguenza che era poi stato iscritto a ruolo il credito residuo poi oggetto di fermo amministrativo.
Quanto alla strumentalità osservava che il veicolo colpito dal preavviso di fermo non era impiegato nel ciclo produttivo di reddito e, in merito al motivo di ricorso relativo all'omessa motivazione, sottolineava la completezza dell'atto opposto. Con memoria difensiva depositata il 29 dicembre 2024 si costituiva l' eccependo CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli avvisi d'addebito per decorso del termine di quaranta giorni, di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, dalla notifica avvenuta il 5 ottobre 2022 per i primi due atti indicati in ricorso ed il 18 ottobre 2022 per l'ultimo ed il proprio difetto di legittimazione passiva sui vizi formali o di notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva insisteva nel rigetto del ricorso.
La causa di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, previo rigetto alla prima udienza dell'istanza di sospensiva è stata discussa in forma orale all'udienza dell'11 febbraio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Con comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00880202400009168000, notificata alla società il I ottobre 2024, è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro Parte_1
68.780,37 portato, per quanto d'interesse, dalla cartella di pagamento n. 00820220007071409000 per premi nonché dagli avvisi d'addebito n. 30820220001190560000, n. CP_2
30820220001224932000 e n. 30820220001382527000 per contributi previdenziali da modelli DM10 con avviso, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, d'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo Land Rover Range Sport 3.0 targato EZ258MB, di proprietà della stessa.
Sotto il profilo della legittimazione passiva, va ritenuta quella degli enti titolari dei crediti in relazione ai motivi di ricorso afferenti all'esigibilità del credito – notifica atti presupposti – e quella dell' in merito alle doglianze relative alla legittimità formale del preavviso di Controparte_5 fermo amministrativo.
L' ed hanno documentato che, a seguito di una CP_2 Controparte_5 precedente istanza di rateizzazione non onorata dalla ricorrente, era stata emessa la cartella di pagamento n. 00820220007071409000 per premi notificata il 19 settembre 2022a mezzo CP_2
p.e.c. all'indirizzo IGM@MYPEC.EU, riferibile alla società, come da registro INI-PEC.
L' ha documentato, a propria volta, la notifica degli avvisi d'addebito nn. CP_4
30820220001190560000 e 30820220001224932000 il 5 ottobre 2022 a mezzo p.e.c. al predetto account e dell'avviso d'addibito n. 30820220001382527000 il 18 ottobre 2022 con analoghe modalità.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per mancata notifica degli atti presupposti, con la precisazione che essi sono giunti a mezzo p.e.c. all'indirizzo del destinatario risultante dal registro INI-PEC, risultando irrilevante che l'indirizzo p.e.c. del mittente sia o meno inserito nei pubblici registri abilitati, essendo stata garantita la conoscenza o comunque la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e non potendo sussistere alcun dubbio sulla provenienza e sull'ente effettivamente titolare del credito.
Del resto è richiesto che gli atti recettizi giungano a conoscenza dei soggetti cui sono destinati ai fini della produzione dei loro effetti e nel caso di specie tale effetto è stato assicurato.
Quanto al preavviso di fermo amministrativo va osservato che, secondo l'art. 86 del d.p.r. n.
602/1973, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, il concessionario per la riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore o del coobbligato, inviando una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo mediante iscrizione nei registri immobiliari, senza necessità di ulteriore avviso, salvo che sia dimostrato a cura del debitore che il bene mobile è strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione.
Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
La comunicazione impugnata conteneva l'indicazione della cartella di pagamento e degli avvisi d'addebito presupposti notificati al contribuente, il carico iscritto, le causali, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si sarebbe proceduto all'emanazione del provvedimento di fermo ed alla sua iscrizione al P.R.A., con indicazione dei termini e le modalità di impugnazione dello stesso.
In ordine alla strumentalità del bene gravato, alla carenza probatoria da parte del ricorrente, gravato dell'onere di prova, il quale ha prodotto solo l'ammortamento del veicolo dall'anno di acquisto nel 2015 al 2019 e la fattura d'acquisito, si staglia la distonia tra un veicolo non aduso a trasporto merce e l'attività aziendale di produzione e vendita di parti di calzature nonché il mancato coinvolgimento del bene nel processo produttivo.
Ne discende, alla luce delle superiori considerazioni, il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione alle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00880202400009168000 notificata al ricorrente. Visto l'art. 91 c.p.c. condanna la società alla rifusione all' all' ed Parte_1 CP_4 CP_2 all' delle spese di lite, liquidate in favore di ciascuna parte vittoriosa Controparte_5 in complessivi euro 6.780,00, oltre al rimborso spese generali del 15% ed oneri riflessi o c.p.a. ed i.v.a.
Fermo, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan