TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5303 R.G. 2023 Affari Civili promossa da:
- in persona del legale rappresentante pro tempore - Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bonetti;
contro
(cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore - rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Prete e Floriana Prete;
Oggetto: comunione e condominio. Impugnazione di delibera assembleare.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTRICE
La con atto di citazione del 18/10/2023, impugnava le delibere Parte_1 con le quali il all'assemblea del 5/7/2023, Controparte_2 Controparte_1
aveva approvato, rispettivamente ai punti 1), 2) e 4) dell'ordine del giorno, i rendiconti 2021 e 2022 nonché il preventivo 2023.
L'attrice affermava che il complesso immobiliare di che comprende anche i box della _1
, tuttora invenduti, veniva costruito dalla Compasso S.r.l., la quale, nell'assemblea dei soci del _1
13/5/2008 deliberava di variare la denominazione sociale in Parte_1
pagina 1 di 4 Di qui l'applicazione dell'art. 38 del Regolamento condominiale, il quale esenta le unità immobiliari non ancora vendute, e quindi appannaggio ancora della costruttrice, dal pagamento delle quote condominiali.
Sebbene la circostanza fosse stata contestata al convenuto, questo non se ne dava per _1
inteso e decideva di addebitare le spese di esercizio 2021- 2022 e preventive 2023 nel riparto, anche alla . Parte_1
Concludeva, quindi, per l'annullamento della predetta delibera.
LA DIFESA CONVENUTA
Il convenuto costituendosi precisava che in realtà la Compasso S.r.l., che poi assumeva _1
l'attuale denominazione sociale della società attrice in virtù del ricordato verbale di assemblea del
13/5/2008, aveva acquistato dalla Immobiliare Genova S.r.l. il complesso immobiliare Rio _1
tuttavia non avrebbe potuto assumere la qualità di costruttrice sulla base dell'allegato nulla osta rilasciato in favore della società Compasso S.r.l., dal Comune di Taranto il 10/4/1998; infatti questo provvedimento autorizzatorio si riferiva ai lavori di “completamento” di una parte perimetrale della recinzione del suolo sita all'angolo tra Via Borraccino e Via Cacace nonché “per l'avvenuto frazionamento, fusione e conseguente cambio di destinazione d'uso di parte del piano interrato, piano terra, primo, secondo, terzo e quarto piano del fabbricato sito in Via Borracino … al fine di destinarlo
a sede di Istituto di Istruzione di Secondo Grado”.
Come dire che il predetto nulla osta si riferiva esclusivamente ai lavori di finitura esterna di uno dei sei edifici, e precisamente a quello insistente su Via Borraccino, che era ancora allo stato “rustico”; mentre la Rampa “B” costituisce il piano interrato di un altro distinto edificio sito in Via
Madonna delle Grazie, come risulta da relativa piantina. Non solo ma al netto delle predette opere, il complesso immobiliare era già stato completato dalla Immobiliare Genova S.r.l.; tanto è _1 vero che essa, con atto per Notar dell'1/1/1996 repertorio n° 44154 (doc. 1), vendette alla Persona_1
Compasso S.r.l. una cospicua parte delle unità immobiliari da lei realizzate, che comprendeva oltre a locali commerciali, anche le cantinole ed autorimesse (termine con il quale il suddetto contratto denomina i box) ubicate nel piano interrato ed evidenziate nella relativa piantina, ossia proprio quei beni per i quali i due rendiconti ed il preventivo, oggetto delle delibere impugnate, hanno addebitato una quota parte delle spese condominiali.
pagina 2 di 4 Non avrebbe quindi, argomentava la difesa convenuta, potuto acquisire la qualità di costruttrice e quindi beneficiare della esenzione dalle spese prevista dall'art. 38 del regolamento condominiale per il solo caso in cui gli immobili siano rimasti ancora nella titolarità del costruttore.
Per di più, aggiungeva la convenuta, in passato la società attrice, che oggi pretende l'esclusione dal pagamento, ha sempre provveduto al pagamento delle quote condominiali a carico dei box di sua proprietà; infatti, con il decreto ingiuntivo n° 436 del 22/4/2011, il Tribunale di Taranto ingiungeva alla il pagamento della somma di € 14.184,42 per contributi condominiali dovuti in base ai Parte_1
rendiconti dal 2008 al 2008, che ovviamente si riferivano sempre ai box ed alle cantinole per cui è causa. A seguito della predetta ingiunzione, in data 27/6/2011, la società debitrice proponeva di definire in via transattiva il contenzioso insorto, con il pagamento a saldo di € 5.600,00 (doc. 3).
In epoca successiva, per ulteriori quote maturate a suo carico, la società attrice, con lettera del
20/5/2019, dopo aver premesso che si trovava momentaneamente nell'impossibilità di versare l'intera somma a debito, in un'unica soluzione, proponeva una dilazione (doc. 4).
Concludeva per il rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 09-04-2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, previa concessione alla precedente udienza dei termini ex art. 189 secondo il rito Cartabia.
MOTIVAZIONE
LA PROVA DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA
Mentre la difesa convenuta smentiva, già in sede di comparsa di costituzione e risposta, che l'attrice potesse considerarsi ancora costruttrice dei beni che formavano oggetto della delibera assembleare qui impugnata, e quindi invenduti, nulla – in modo significativo - osservava la difesa attrice in tutta la successiva fase processuale.
Di conseguenza non solo non risulta provata la permanenza in capo all'attrice della qualità di costruttrice dei beni oggetto della delibera impugnata ma trovava una perentoria smentita proprio nel nulla osta rilasciato in favore della Compasso S.r.l. dal Comune di Taranto il 10/4/1998, che secondo la prospettazione attrice avrebbe dovuto dimostrare la sua qualità di costruttrice dei beni oggetto della delibera impugnata: a ben vedere, invece, i lavori presi in considerazione dal nulla osta concernevano altre distinte proprietà e non i box del Come dire Controparte_1 che costruttrice di questi ultimi beni avrebbe potuto ritenersi, al più, la dante causa dell'attrice ossia la
Immobiliare Genova S.r.l.
pagina 3 di 4 La domanda, quindi, è risultata priva di fondamento e le spese sopportate dal convenuto _1
seguono giocoforza la soccombenza della attrice, compresa la fase di mediazione, ma con autonoma stima giudiziale del compenso correlativo;
si liquidano anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta dalla con citazione Parte_1 regolarmente notificata, nei confronti così Controparte_3
provvede:
Rigetta la domanda e conferma la validità della delibera con la quale all'assemblea del 5/7/2023 il convenuto approvava, rispettivamente ai punti 1), 2) e 4) dell'ordine del giorno, i _1
rendiconti 2021 e 2022 nonché il preventivo 2023;
Condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali, compresa la fase della mediazione, sopportate dal convenuto, che si liquidano, in suo favore, per esborsi in euro 65,000 e per _1
compenso professionale complessivo in euro 5.100,00, oltre accessori di legge.
TARANTO, 22-05-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5303 R.G. 2023 Affari Civili promossa da:
- in persona del legale rappresentante pro tempore - Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bonetti;
contro
(cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore - rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Prete e Floriana Prete;
Oggetto: comunione e condominio. Impugnazione di delibera assembleare.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTRICE
La con atto di citazione del 18/10/2023, impugnava le delibere Parte_1 con le quali il all'assemblea del 5/7/2023, Controparte_2 Controparte_1
aveva approvato, rispettivamente ai punti 1), 2) e 4) dell'ordine del giorno, i rendiconti 2021 e 2022 nonché il preventivo 2023.
L'attrice affermava che il complesso immobiliare di che comprende anche i box della _1
, tuttora invenduti, veniva costruito dalla Compasso S.r.l., la quale, nell'assemblea dei soci del _1
13/5/2008 deliberava di variare la denominazione sociale in Parte_1
pagina 1 di 4 Di qui l'applicazione dell'art. 38 del Regolamento condominiale, il quale esenta le unità immobiliari non ancora vendute, e quindi appannaggio ancora della costruttrice, dal pagamento delle quote condominiali.
Sebbene la circostanza fosse stata contestata al convenuto, questo non se ne dava per _1
inteso e decideva di addebitare le spese di esercizio 2021- 2022 e preventive 2023 nel riparto, anche alla . Parte_1
Concludeva, quindi, per l'annullamento della predetta delibera.
LA DIFESA CONVENUTA
Il convenuto costituendosi precisava che in realtà la Compasso S.r.l., che poi assumeva _1
l'attuale denominazione sociale della società attrice in virtù del ricordato verbale di assemblea del
13/5/2008, aveva acquistato dalla Immobiliare Genova S.r.l. il complesso immobiliare Rio _1
tuttavia non avrebbe potuto assumere la qualità di costruttrice sulla base dell'allegato nulla osta rilasciato in favore della società Compasso S.r.l., dal Comune di Taranto il 10/4/1998; infatti questo provvedimento autorizzatorio si riferiva ai lavori di “completamento” di una parte perimetrale della recinzione del suolo sita all'angolo tra Via Borraccino e Via Cacace nonché “per l'avvenuto frazionamento, fusione e conseguente cambio di destinazione d'uso di parte del piano interrato, piano terra, primo, secondo, terzo e quarto piano del fabbricato sito in Via Borracino … al fine di destinarlo
a sede di Istituto di Istruzione di Secondo Grado”.
Come dire che il predetto nulla osta si riferiva esclusivamente ai lavori di finitura esterna di uno dei sei edifici, e precisamente a quello insistente su Via Borraccino, che era ancora allo stato “rustico”; mentre la Rampa “B” costituisce il piano interrato di un altro distinto edificio sito in Via
Madonna delle Grazie, come risulta da relativa piantina. Non solo ma al netto delle predette opere, il complesso immobiliare era già stato completato dalla Immobiliare Genova S.r.l.; tanto è _1 vero che essa, con atto per Notar dell'1/1/1996 repertorio n° 44154 (doc. 1), vendette alla Persona_1
Compasso S.r.l. una cospicua parte delle unità immobiliari da lei realizzate, che comprendeva oltre a locali commerciali, anche le cantinole ed autorimesse (termine con il quale il suddetto contratto denomina i box) ubicate nel piano interrato ed evidenziate nella relativa piantina, ossia proprio quei beni per i quali i due rendiconti ed il preventivo, oggetto delle delibere impugnate, hanno addebitato una quota parte delle spese condominiali.
pagina 2 di 4 Non avrebbe quindi, argomentava la difesa convenuta, potuto acquisire la qualità di costruttrice e quindi beneficiare della esenzione dalle spese prevista dall'art. 38 del regolamento condominiale per il solo caso in cui gli immobili siano rimasti ancora nella titolarità del costruttore.
Per di più, aggiungeva la convenuta, in passato la società attrice, che oggi pretende l'esclusione dal pagamento, ha sempre provveduto al pagamento delle quote condominiali a carico dei box di sua proprietà; infatti, con il decreto ingiuntivo n° 436 del 22/4/2011, il Tribunale di Taranto ingiungeva alla il pagamento della somma di € 14.184,42 per contributi condominiali dovuti in base ai Parte_1
rendiconti dal 2008 al 2008, che ovviamente si riferivano sempre ai box ed alle cantinole per cui è causa. A seguito della predetta ingiunzione, in data 27/6/2011, la società debitrice proponeva di definire in via transattiva il contenzioso insorto, con il pagamento a saldo di € 5.600,00 (doc. 3).
In epoca successiva, per ulteriori quote maturate a suo carico, la società attrice, con lettera del
20/5/2019, dopo aver premesso che si trovava momentaneamente nell'impossibilità di versare l'intera somma a debito, in un'unica soluzione, proponeva una dilazione (doc. 4).
Concludeva per il rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 09-04-2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, previa concessione alla precedente udienza dei termini ex art. 189 secondo il rito Cartabia.
MOTIVAZIONE
LA PROVA DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA
Mentre la difesa convenuta smentiva, già in sede di comparsa di costituzione e risposta, che l'attrice potesse considerarsi ancora costruttrice dei beni che formavano oggetto della delibera assembleare qui impugnata, e quindi invenduti, nulla – in modo significativo - osservava la difesa attrice in tutta la successiva fase processuale.
Di conseguenza non solo non risulta provata la permanenza in capo all'attrice della qualità di costruttrice dei beni oggetto della delibera impugnata ma trovava una perentoria smentita proprio nel nulla osta rilasciato in favore della Compasso S.r.l. dal Comune di Taranto il 10/4/1998, che secondo la prospettazione attrice avrebbe dovuto dimostrare la sua qualità di costruttrice dei beni oggetto della delibera impugnata: a ben vedere, invece, i lavori presi in considerazione dal nulla osta concernevano altre distinte proprietà e non i box del Come dire Controparte_1 che costruttrice di questi ultimi beni avrebbe potuto ritenersi, al più, la dante causa dell'attrice ossia la
Immobiliare Genova S.r.l.
pagina 3 di 4 La domanda, quindi, è risultata priva di fondamento e le spese sopportate dal convenuto _1
seguono giocoforza la soccombenza della attrice, compresa la fase di mediazione, ma con autonoma stima giudiziale del compenso correlativo;
si liquidano anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta dalla con citazione Parte_1 regolarmente notificata, nei confronti così Controparte_3
provvede:
Rigetta la domanda e conferma la validità della delibera con la quale all'assemblea del 5/7/2023 il convenuto approvava, rispettivamente ai punti 1), 2) e 4) dell'ordine del giorno, i _1
rendiconti 2021 e 2022 nonché il preventivo 2023;
Condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali, compresa la fase della mediazione, sopportate dal convenuto, che si liquidano, in suo favore, per esborsi in euro 65,000 e per _1
compenso professionale complessivo in euro 5.100,00, oltre accessori di legge.
TARANTO, 22-05-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 4 di 4