Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1779/2020 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), già , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
conferitaria del ramo di azienda assicurativo Parte_3 CP_1
, in persona dell'Ing. , nato a [...] il [...]
[...] CP_2
(C.F. ), quale procuratore speciale p.t., giusta procura a rogito C.F._1
del notaio di Treviso del 18 dicembre 2014 rep. 186906 Persona_1
racc n. 30368, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. RENATO
MAGALDI (C.F. ); C.F._2
Appellante e Appellata incidentale
E
(breviter , in persona del legale Controparte_3 CP_3
rappresentante p.t., con sede in Casalnuovo di Napoli (Na), alla via Napoli n. 80, C.F.
e P.I.V.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone (C.F. P.IVA_2
), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta in appello;
Appellata e Appellante incidentale
in persona del legale rapp.te p.t. (già Controparte_4 [...]
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore;
in persona del Curatore p.t.; Controparte_6
- Appellate contumaci
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 06.02.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Controparte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, la al fine di sentire accertare Controparte_3
l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata tra le parti con riferimento ai danni al fabbricato di proprietà della convenuta causati da un incendio verificatosi il 31.12.2005 ovvero, in subordine, l'invalidità o l'inefficacia della perizia contrattuale espletata.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. si costituiva la società assicurativa
[...]
, quale coassicuratrice al 30%, riportandosi alle medesime difese Parte_2
espletate in giudizio da e alle stesse conclusioni. Pt_1
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della società nei cui confronti CP_6
spiegava domanda subordinata;
nel merito, eccepiva l'infondatezza delle difese espletate dall'attrice e, in via riconvenzionale, ritenendo di dover essere indennizzata per l'importo accertato nel corso della perizia contrattuale, chiedeva condannarsi le società assicurative istanti al pagamento del danno come quantificato in perizia contrattuale o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa anche mediante CTU.
Chiedeva, altresì, condannarsi le controparti al pagamento di una ulteriore somma per il ristoro del danno derivante dal ritardo nel pagamento dell'importo di cui sopra. A seguito di rituale chiamata in causa si costituiva il il quale Controparte_6
preliminarmente chiedeva di chiamare in causa la compagnia Controparte_5
al fine di essere manlevata in caso di condanna;
nel merito, deduceva l'infondatezza di ogni domanda azionata nei suoi confronti.
Infine, si costituiva in giudizio la società la quale aderiva Controparte_5
alle difese già espletate dalla propria chiamante in causa ed eccepiva, quanto al rapporto assicurativo, l'esistenza dello scoperto del 20% e del massimale di euro
500.000,00.
Istruita la causa, anche con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 410/2020, così provvedeva: “- Accoglie la domanda di per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva: per l'effetto, CP_3
condanna al pagamento di Euro 507.991,09 e al Controparte_1 Parte_2
pagamento di Euro 126.997,77; ai predetti importi occorre aggiungere gli interessi legali dal 27.11.2009 e sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni;
-Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Pt_1 Parte_2
in favore di che si liquidano in Euro 27.804,00 per compensi, oltre IVA, CPA CP_3
e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Compensa le spese di lite tra e nonché tra e - Pone CP_3 Controparte_6 Controparte_6 CP_7
le spese di CTU definitivamente a carico di e , in solido tra loro”. Pt_1 Parte_2
Il Giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 01.06.2020, , Parte_1
sulla premessa di essere, a seguito di conferimento di ramo d'azienda assicurativa e cambiamento di denominazione sociale, legittimata ad agire in giudizio per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nei capi ritenuti lesivi tanto per la posizione di quanto per quella di , proponeva formale Controparte_1 Parte_2
gravame, così concludendo nel merito: “- riformare l'impugnata sentenza n. 410/2020 – resa dal Tribunale di Nola a definizione del procedimento recante NRG 6222/2009, depositata il 28.02.2020 e notificata il 04.03.2020 – e: in accoglimento del primo motivo di gravame, ridurre la condanna di della somma di € Parte_1
146.777,14, rideterminando le somme dovute a in € 488.211,72, Controparte_3
oltre accessori;
in accoglimento del secondo motivo di gravame, disporre la compensazione parziale, nella misura di almeno il 50%, delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, liquidate in primo grado e, per l'effetto, ridurre la condanna inflitta a ad € 13.902,00, oltre accessori per le spese legali e Parte_1
ad € 11.000,00, oltre accessori per le spese di CTU. Il tutto con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
Con l'impugnazione proposta l'appellante dichiarava espressamente di voler censurare la decisione di primo grado con esclusivo riguardo ai capi inerenti ai rapporti tra l'appellante società e la soltanto con riguardo al quantum debeatur. Controparte_3
Evidenziava, altresì, che la notifica dell'appello anche al Controparte_6
e alla veniva effettuata soltanto per rendere edotte le predette Controparte_5
parti della pendenza dell'appello.
Nel merito, l'appellante dichiarava di non voler porre all'esame del Giudice di secondo grado l'argomento della (in)operatività della garanzia assicurativa, ma di contestare due aspetti della decisione del Tribunale.
In primo luogo, censurava la condivisione in sentenza dell'elaborato del CTU nella parte in cui sono inclusi, nel calcolo per la determinazione dell'indennizzo liquidabile in favore della parte assicurata, i costi necessari a rendere l'impianto in regola con la normativa sismica, all'epoca dei fatti non vigente, con un illegittimo aumento della somma indennizzabile da € 536.894,52 ad € 793.736,09. Secondo l'appellante andrebbe applicata la decurtazione di € 128.500,76, quale somma non dovuta per lavori strutturali, con conseguente riduzione degli oneri tecnici di € 18.276,38.
In secondo luogo, contestava la condanna all'integrale refusione delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, nonostante nel corso del giudizio fosse intervenuta anche la parziale soccombenza della per effetto del rigetto della domanda Controparte_3 risarcitoria promossa da quest'ultima. Precisava che detta regolamentazione delle spese era “particolarmente impattante sotto l'aspetto economico atteso che determina un esborso di € 40.569,38 per le spese legali ed € 27.913,60 per le spese di CTU, per un totale di € 68.482,97.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la fondatezza dell'appello CP_8
in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto. Inoltre, spiegava appello incidentale, lamentando tre motivi (i primi due in stretta correlazione): 1) esclusione dall'ambito di operatività della polizza stipulata dalla con della CP_3 Controparte_1
porzione di immobile locata a 2) esclusione della validità della perizia CP_6
contrattuale, predisposta secondo quanto previsto nelle condizioni generali di polizza, sul presupposto che la stessa abbia erroneamente riguardato anche la porzione di immobile locata a 3) mancato riconoscimento dei danni subiti da per CP_6 CP_3
effetto del ritardato pagamento dell'indennizzo, nonché dalla perdita dei canoni di locazione per la porzione di fabbricato locata a CP_6
In definitiva, la concludeva testualmente come di seguito: “1) rigettare CP_3
l'appello proposto da perché infondato in fatto e diritto per tutti Parte_1
i motivi esposti nel presente atto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto:2) accertare e dichiarare la piena operatività della polizza assicurativa in virtù delle disposizioni di cui alla polizza n. 231064252 denominata “Valore Industria” con riferimento all'intero fabbricato di proprietà della Controparte_3
per tutti i motivi esposti nel presente atto;
3) accertare e dichiarare la
[...]
piena validità della perizia contrattuale del 23 maggio 2009, per tutti i motivi esposti nel presente atto 4) per effetto dell'accertamento compiuto ai capi 2) e 3) che precedono, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_3
a ricevere dalla società e dalla società
[...] Controparte_1 [...]
(già “ ), in solido ovvero ciascuna per quanto di Parte_2 Parte_2
ragione, ora l'indennizzo e/o il risarcimento determinato dal Parte_1
collegio peritale nel verbale del 23 maggio 2009, in relazione ai danni cagionati dall'incendio avvenuto in data 31 dicembre 2005, quantificato nella somma di Euro 1.529.500,00, ovvero, salvo gravame, nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, nonché gli interessi, anche anatocistici, dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
5) accertare e dichiarare che, per effetto del ritardo nel pagamento da parte delle società ed Controparte_1 Parte_2
(già “ ), ora la
[...] Parte_2 Parte_1 [...]
ha ricevuto ulteriori danni per almeno euro 300.000,00, oltre Controparte_3
rivalutazione monetaria ed interessi compensativi;
6) per l'effetto, condannare la società e la società “ (già Controparte_1 Parte_2 Parte_2
), in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, ora a
[...] Parte_1
pagare alla la somma di euro 300.000,00 Controparte_3
a titolo di risarcimento danni, oltre interessi, anche anatocistici, dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo ed oltre ancora rivalutazione monetaria ed interessi compensativi;
7) per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere invalida la perizia contrattuale del 23 maggio 2009, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_3
ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in misura di euro
[...]
1.529.500,00, quale indennizzo per i danni oggetto di perizia contrattuale, oltre euro
1.200.000,00, quali maggiori danni non considerati in sede di perizia collegiale, ovvero, salvo gravame, la maggiore o minore somma che risulterà dovuta 8) In ogni caso, condannare le controparti, in solido, ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali e gli accessori di legge”.
Benchè regolarmente evocate in giudizio, non si costituivano né la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. (già Controparte_4 Controparte_5
, né il in persona del curatore p.t..
[...] Controparte_6
Sospesa parzialmente l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, le parti precisavano le definitive conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno 06.02.2025 per cui la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e repliche. Motivi della decisione
L'appello principale è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Deve osservarsi che il Giudice di primo grado ha fatto proprie le conclusioni del CTU incaricato, il quale inseriva, nella relazione definitiva, l'indicazione di maggiori costi necessari a rendere l'edificio in regola con la normativa sismica introdotta successivamente all'evento di danno per cui è causa e resa obbligatoria dal legislatore.
In particolare, dal raffronto tra la prima versione della relazione tecnica d'ufficio e quella definitiva emerge una differenza economica significativa alla voce "Lavori strutturali" con riferimento alla quale, a fronte di un importo originario di € 80.209,18, nella relazione definitiva è inserita la maggiore somma di € 208.340,94 con una differenza di € 128.500,76 in relazione ai costi per l'adeguamento sismico del fabbricato. Al riguardo, il nominato C.T.U. valutava la necessità di adeguamento, nella ricostruzione del capannone incendiato, alla normativa entrata in vigore successivamente all'evento dannoso mediante la realizzazione di una serie di opere strutturali antisismiche che prima non esistevano.
Nel caso de quo, è indubbio che le opere strutturali relative all'adeguamento alla normativa antisismica non sussistevano al momento del verificarsi del danno, essendo divenuta la loro realizzazione necessaria per i nuovi manufatti a seguito della entrata in vigore della legislazione in materia.
Ritiene il Collegio che, riconoscendo l'indennizzo per tali aggiuntivi lavori come da sentenza di primo grado, la società appellata non verrebbe solo ristorata ed indennizzata per il pregiudizio effettivamente subito, ma si verrebbe a trovare in una condizione di ingiustificato vantaggio economico in quanto il bene avrebbe caratteristiche sostanziali differenti rispetto a quello andato distrutto dall'incendio e avrebbe, quindi, un valore commerciale superiore rispetto a quello originario.
L'alea nel contratto assicurativo è rappresentata dalla presenza di un rischio riconducibile alla verificazione di un episodio dannoso per il soggetto assicurato come ad esempio nel caso di incendio, ma non di per sé all'introduzione nell'ordinamento di una nuova disciplina normativa che rende solo più gravosa l'obbligazione assicurativa, come nel caso in esame, con un ingiustificato sbilanciamento degli equilibri tra i contraenti in favore della parte assicurata rispetto alla regolamentazione degli interessi disciplinata al momento della stipula del contratto.
Né può ritenersi condivisibile il richiamo effettuato dall'appellata società alla disposizione del contratto assicurativo, secondo cui, per la quantificazione dell'indennizzo, si deve tener conto della “spesa necessaria per l'integrale costruzione
a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area”. Al riguardo, occorre fare applicazione di quanto disposto all'art. 5, rubricato “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, che così testualmente recita:
“L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I – “Fabbricati”
– si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante”.
Detta disposizione contrattuale non solo conferma che la determinazione del danno deve essere fatta tenendo conto del valore che la cosa danneggiata aveva al momento del sinistro, ma anche che occorre tener conto dell'usura del bene e del modo di costruzione dell'epoca. In altri termini, l'indennizzo spettante alla società assicurata per l'integrale costruzione “a nuovo del fabbricato” deve essere decurtato della percentuale d'incidenza della vetustà del bene e delle sue condizioni oggettive al momento del sinistro senza che possano essere indennizzate lavorazioni non sussistenti ma innovative poichè imposte dalla legislazione successivamente entrata in vigore.
Pertanto, l'indennizzo spettante alla società appellata deve essere pari all'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato così come era all'epoca dei fatti, con esclusione delle spese previste per i nuovi lavori strutturali di adeguamento sismico. Inoltre, la previsione contrattuale di cui all'art. 3, comma m, della Sezione Incendio esclude espressamente dalla garanzia i danni indiretti, quali i cambiamenti di costruzione oppure quei danni che non riguardano la materialità delle cose assicurate.
Stante la necessità di decurtare dall'indennizzo riconosciuto dal primo giudice le spese per opere strutturali relative all'adeguamento sismico, ne consegue la sottrazione anche della relativa percentuale di incidenza degli oneri tecnici. Dunque, applicando la decurtazione di € 128.500,76 a quanto riconosciuto dal primo giudice a titolo di indennizzo assicurativo occorre procedere all'ulteriore sottrazione dei relativi "oneri tecnici" da quantificarsi nella somma di euro 18.276,38, come da percentuale indicata nella consulenza tecnica d'ufficio cui si è richiamata l'appellante senza alcuna contestazione di controparte.
In definitiva, non sono dovute le somme liquidate dal Tribunale relative ai maggiori costi per l'adeguamento del capannone alla normativa sismica, che ammontano alla somma complessiva di € 146.777,14, comprensiva di oneri tecnici.
Pertanto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, deve provvedersi alla riduzione dell'indennizzo riconosciuto dal primo Giudice della complessiva somma di
€ 146.777,14, rideterminando la somma dovuta a in € 488.211,72 Controparte_3
come da domanda dell'appellante società.
Occorre ora passare allo scrutinio dell'appello incidentale proposto dalla CP_3
[...]
Preliminarmente, va osservato che l'errore relativo al numero del registro generale della causa con riferimento al deposito telematico dell'atto di costituzione in giudizio della con ricevuta di avvenuta consegna generata in data 25.9.2020, integra CP_3
una mera irregolarità poiché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale e, in ogni caso, risulta il raggiungimento dello scopo in quanto l'atto processuale è sicuramento pervenuto a conoscenza dell'ufficio giudiziario cui era diretto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito, connotata solo da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione e, altresì, da raggiungimento dello scopo consistente nel portare a conoscenza la cancelleria dell'avvenuto deposito” (cfr Cass., 24 ottobre
2022, n. 31371 relativa a deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi).
Pertanto, l'appello incidentale proposto dalla deve ritenersi ammissibile. CP_3
Ciò posto, è destituito di fondamento nel merito sia il primo motivo di appello incidentale, con il quale viene censurata l'esclusione, dall'ambito di operatività della polizza, della porzione di immobile locata a sia il secondo motivo, strettamente CP_6
connesso al precedente, col il quale viene censurata l'esclusione della validità della perizia contrattuale perché quest'ultima ha avuto ad oggetto anche la porzione di fabbricato locata.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, che ha valutato plurimi elementi convergenti specificamente indicati in sentenza, non sono indennizzabili i danni arrecati al capannone condotto in locazione dalla società ma soltanto CP_6
quelli relativi al capannone adibito a deposito legno in cui svolgeva la propria attività la società CP_3
A sostegno della fondatezza di tale conclusione non soltanto devono considerarsi le dichiarazioni del legale rappresentante della sull'obbligo contrattuale assunto CP_3
dalla società conduttrice di stipulare idoneo contratto assicurativo a garanzia CP_6
dell'immobile locato, nonché quelle del teste incaricato dalla Testimone_1
compagnia assicurativa di effettuare un sopralluogo, alla presenza della CP_3
finalizzato ad individuare e valutare il rischio da assicurare e , quindi, l'oggetto della prestazione assicurativa che le parti intendevano fissare in contratto, il quale riferiva di aver visionato il solo capannone di circa 1400 mq ove svolgeva la propria attività la con la precisazione che la porzione locata a era separata “in maniera CP_3 CP_6
netta” e con la presenza di un muro divisorio, ma soprattutto con significato preminente deve considerarsi che il codice attività 302, riportato nel contratto assicurativo dedotto in giudizio e per il quale è prestata la garanzia, identifica esclusivamente l'attività espletata da e, dunque, l'indennizzo riguarda la porzione immobiliare CP_3
finalizzata all'esercizio di detta attività e strettamente connessa all'azienda e alla sua produttività.
Più precisamente, il codice attività 302 riguarda il settore legno e, nello specifico, la realizzazione di “palchetti per pavimenti, cornici, battiscopa e profilati in legno – serramenti in legno – masselli in legno grezzo”. Inoltre, la polizza prevede espressamente che “l'assicurazione è prestata in base alle esplicite dichiarazioni del contraente/assicurato” tra cui “che il genere di attività esercitata nei fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate si identifica con quella individuata nell'elenco codici attività come riportato nella casella di polizza”. Inoltre, nella definizione di “cose assicurate” il contratto individua i beni mobili ed immobili, se indicate in polizza le relative somme assicurate, “di pertinenza dell'attività indicata in polizza”. Dunque, non può prescindersi dalla circostanza che i beni, con indicazione della relativa somma assicurata, ineriscano all'attività indicata in polizza, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante incidentale anche con il richiamo alla vincolatività della polizza al mutuo con riferimento al fabbricato.
Poiché è indubbia in giudizio la diversità dell'attività svolta in autonomia nei locali condotti in locazione dalla è evidente che la garanzia non copre i danni ai locali CP_6
in questione.
Alla luce del rigetto del primo motivo di appello incidentale ne consegue in via logica anche l'infondatezza del secondo motivo di gravame, dovendosi confermare che la perizia contrattuale, in violazione dei patti contrattuali e dell'oggetto della garanzia, ha riguardato anche la porzione di fabbricato, locata a non rientrante nella CP_6
copertura assicurativa per cui è causa.
Con il terzo motivo di appello incidentale viene censurata la sentenza di primo grado
“nella parte in cui è stato negato il riconoscimento dei danni derivanti dal ritardato pagamento dell'indennizzo, tanto con riferimento alla possibilità di impiegare i capitali per investimenti legati alla propria attività di impresa quanto con riferimento al mancato incasso dei canoni di locazione”. Sul punto la doglianza dell'appellante non coglie il segno in quanto correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda, stante la genericità della sua formulazione e l'assenza di supporto probatorio.
Giova evidenziare che la ha chiesto in primo grado la condanna di controparte CP_3
al pagamento quantomeno della ulteriore somma di euro 300.000,00 in relazione al fatto che “la mancata tempestiva erogazione delle somme ha cagionato un ingente danno alla comparente che, tra l'altro, è stata costretta a ricorrere a forme di finanziamento alternative e più costose, oltre a non poter ristrutturare l'immobile, con conseguente perdita dei canoni di locazione che avrebbe potuto ricevere, ed a non poter effettuare investimenti diversi e connaturati alla natura della impresa”.
Deve confermarsi, stante l'assenza di elementi in atti, l'apprezzamento del Giudice di prime cure in ordine alla mancata prova di quanto ulteriormente domandato, alquanto genericamente, a titolo risarcitorio dalla e dei pretesi pregiudizi subiti;
infatti, CP_3
non vi è prova di eventuali iniziative della società assicurata volte ad accedere a forme di finanziamento o dell'effettiva rinuncia ad investimenti o occasioni di reddito.
Inoltre, l'inoperatività della garanzia quanto al locale condotto dalla elide il CP_6
fondamento della richiesta di danni per la mancata percezione dei relativi canoni di locazione.
Inoltre, l'appellante incidentale, richiamando i principi giuridici affermati dalla
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1712 del 17/02/1995, secondo cui il debitore è in mora sin dal momento in cui si verifica il fatto illecito e per il solo verificarsi di tale evento, ha censurato la sentenza appellata laddove non riconosce la rivalutazione monetaria del danno e gli interessi compensativi da liquidarsi d'ufficio secondo criterio equitativo.
Merita accoglimento la predetta doglianza avanzata dall'appellante incidentale, trattandosi di un debito di valore per cui la somma di euro 488.211,72, riconosciuta in favore della società assicurata a titolo di indennizzo, va rivalutata, secondo indici ISTAT, dall'epoca della stima del danno (11.09.2019) all'attualità e rideterminata in euro 577.066,25.
Invero, in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione de qua, il debito di indennizzo dell'assicuratore, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore. Tale effetto deriva anche in virtù del costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, con particolare riguardo a quelle contenute negli artt.1905 e 1908 cod. civ. (in tali sensi Cass.11.1.2007 n.395; 2.2.2008 n.3268;
7.5.2009 n.10488; 28.7.2015 n.15868).
Sulla somma come rivalutata sono dovuti gli interessi compensativi, i quali, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza, inaugurato con la sopra richiamata sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.1712/95, si stima debbano essere calcolati al tasso legale sulla somma di euro 577.066,25 da devalutarsi alla data dell'evento assicurato e di anno in anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Come affermato dalla Suprema Corte “per i debiti di valore va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacchè la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato, ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa;
ne consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.” (cfr. Cass. n. 9517/2002 n. 7692/2001 e. n. 1952/1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità di euro 577.066,25.
Pertanto, l'appello incidentale va parzialmente accolto nei limiti del riconoscimento, sulla somma dovuta a titolo di indennizzo assicurativo, della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale da calcolarsi come sopra specificato, ferma per il resto la sentenza appellata.
Le spese di giudizio
Stante l'esito finale del giudizio occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che vanno compensate per la metà e per l'altra metà poste a carico dell'odierna appellante in favore della società Dette spese si liquidano CP_3
come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014
e aggiornati al DM n. 147/2022. Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di appello nei confronti delle parti contumaci e Controparte_6 [...]
(già , nei cui confronti non è stata Controparte_4 Controparte_5
proposta alcuna domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di in persona del legale CP_3
rappresentante p.t., della complessiva somma di € 577.066,25, all'attualità, oltre interessi al tasso legale come indicato in parte motiva;
2) Ferma nel resto la sentenza appellata;
3) Compensa la metà delle spese del doppio grado di giudizio tra le predetti parti e condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante CP_3
p.t., della restante metà di dette spese, che si liquidano, per intero, quanto al primo grado, in euro 25.187,00 per competenze legali e quanto al secondo grado in euro 17.179,00 per compensi professionali, oltre su dette spese il rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4) Pone le spese della CTU di primo grado definitivamente a carico, in ragione della metà ciascuna, di e di in persona dei Parte_1 CP_3
rispettivi legali rappresentanti p.t.;
5) Nulla sulle spese del presente giudizio di appello nei confronti delle parti contumaci e (già Controparte_6 Controparte_4 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.. Controparte_5
Così deciso in Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio