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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/09/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1107 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 15 maggio 2025, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
Raffaele Bruno, nel cui studio, in Catanzaro via Orti I n. 1, hanno eletto domicilio;
= APPELLANTI=
CONTRO
( ) e ( ) , CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Balladelli, nel cui studio, in Soverato (CZ) via Panoramica 7, hanno eletto domicilio;
- APPELLATI =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nell'atto introduttivo, al quale le parti si sono riportate nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CATANZARO, contrariis reiectis, accogliere i motivi dedotti in narrativa nel proposto appello e, per
1 l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 1400/2024 del 09.07.2024 pubblicata in pari data, resa inter partes dal Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Dott.
Aleandro Zangari Del Prato, nella causa iscritta al n. R.G. 1858/2021, mai notificata, cosi statuire:
1.in via preliminare sospendere l'efficacia della sentenza per le motivazioni riportate in narrativa;
1. In via Principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare totalmente la sentenza n. 1400/2024 del 09.07.2024 pubblicata in pari data, resa inter partes dal
Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Dott. Aleandro Zangari Del Prato, nella causa iscritta al n. R.G. 1858/2021, con ogni statuizione di legge.
2. con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.”. per e rassegnate nell'atto introduttivo, al quale le parti si CP_1 CP_2 sono riportate nelle note di trattazione: “in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, poiché' infondata in fatto e diritto per come sopra esposto. In via principale Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché' destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_3 avverso la Sentenza n. 1400/2024 del 9/07/2024 pubblicata la stessa data ed emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro nella causa di cui R.G. n. 1858/2021 e, conseguentemente confermare la sentenza di primo Grado, In subordine: Nella denegata ed improbabile ipotesi di accoglimento parziale del ricorso in appello, voglia il giudice di gravame fornire una motivazione integrativa o correttiva alle statuizioni di primo grado e, per l'effetto, di riconoscere comunque fondata la condanna alle spese di lite di primo grado degli appellanti, per tutti i motivi esposti in narrativa, poiché legittima, ma nella misura dei valori minimi le tabelle del D.M.
147/2022 per il calcolo delle competenze legali nei giudizi di cognizione secondo lo scaglione compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 per la somma di € 1.278,00 oltre accessori ed Iva di Legge e spese del giudizio. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% ed IVA e CPA.”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2021, e CP_1 CP_2 convenivano in giudizio e , chiedendo che Parte_1 Parte_3
2 fosse accertato e definito, ai sensi dell'art. 951 c.c., il confine tra la proprietà di essi attori e quella limitrofa dei convenuti, instando anche per la restituzione delle porzioni di terreno eventualmente occupate senza titolo dai convenuti, nonché la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite.
In particolare, gli istanti esponevano di essere divenuti comproprietari di un fondo agricolo di circa ettari 0,86, denominato “Rodi” (uliveto/vigneto/seminativo), sito in agro del Comune di Montepaone (CZ) e censito al N.C.U. al foglio 4, particelle 479,
485 e 480, in forza di ordinanza di divisione giudiziale emessa dal Tribunale di
Catanzaro, Sez. I.
Deducevano, inoltre, che la particella n. 479, di forma trapezoidale, confinava per un lato con il fondo dei convenuti e che il confine risultava segnato solo in parte da paletti infissi nel terreno ed in altra parte da reti metalliche e inferriate precarie, facilmente amovibili, con conseguente incertezza circa la linea di separazione tra i fondi.
Tale situazione, secondo gli attori, aveva determinato frequenti disguidi e contestazioni con i confinanti;
pertanto, essi avevano più volte invitato i convenuti a procedere a una definitiva delimitazione dei confini, mediante muro o recinzione stabile, con ripartizione delle spese, al fine di evitare contestazioni e occupazioni abusive.
Tuttavia, i convenuti non avevano mai aderito a tali richieste, preferendo mantenere lo stato dei luoghi.
Gli attori rappresentavano, altresì, che il tentativo di mediazione obbligatoria non aveva avuto esito positivo, attesa la mancata partecipazione della controparte all'incontro fissato per il 18.11.2020, con conseguente redazione, da parte del mediatore, di verbale negativo per mancata comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali, pur contestando talune avverse deduzioni, non si opponevano all'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio diretta alla regolamentazione dei confini, riconoscendo che la situazione di fatto aveva nel tempo determinato non pochi disguidi tra le parti e chiedevano anch'essi che il confine fosse determinato giudizialmente.
Istruita la causa mediante c.t.u., il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1400/2024 dell'8.07.2024, pubblicata il 9.07.2024, così statuiva: “accerta e dichiara che l'esatto confine tra i fondi oggetto di causa è quello determinato in sede di Ctu per come, nel dettaglio, tracciato con i punti battuti di colore rosso e di cui all'elaborato grafico
3 riportato a pag. 9 della stessa perizia tecnica;
disponendo, per l'effetto, che entrambe le parti provvedano a rimediare all'avvenuto ed accertato rispettivo sconfinamento, rilasciando, ciascuna in favore dell'altra, quella parte di superficie indebitamente occupata;
- accerta e dichiara, quindi, il diritto delle parti di apporre tra le due stesse proprietà di cui in premessa i relativi termini secondo le indicazioni del capoverso precedente;
- condanna gli evocati convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore delle controparti, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.664,00, di cui €
264,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti come per legge;
nonché al pagamento nei confronti dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente controversia; - pone definitivamente a carico di entrambe le parti processuali, in egual misura, le spese afferenti all'espletata Ctu, per come già liquidate nel corso del giudizio.”.
La decisione trovava il suo fondamento nella piena condivisione, da parte del Tribunale, delle conclusioni raggiunte dal c.t.u., geom. che accertava Controparte_3
“uno sconfinamento lungo il lato oggetto di contestazione, a danno di entrambe le parti”.
Tuttavia, nonostante la presenza di un reciproco sconfinamento, il Tribunale riteneva la soccombenza dei convenuti e la loro condanna alle spese di lite valorizzando l'ingiustificata assenza degli stessi alla mediazione e precisando che la lite si sarebbe potuta risolvere in sede stragiudiziale, evitando l'instaurazione del giudizio. Poneva, invece, a carico di entrambe le parti le spese della c.t.u., in egual misura.
Ai fini della liquidazione delle spese, il Giudice di prime cure riteneva di considerare lo scaglione più basso (cioè, quello compreso da € 1.100 a € 5.200) rispetto a quello indicato nella nota di iscrizione a ruolo (da € 5.200 a € 26.000) atteso che, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., il valore della causa avente ad oggetto il regolamento di confini si desume dal valore della parte proprietà controversa. A tale scopo, dichiarava di voler adottare “i valori minimi…in stretta aderenza col valore della causa compresa tra €
1.100 e 5.200”.
Infine, come conseguenza della mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione, irrogava loro la sanzione del pagamento del contributo unificato.
Avverso la predetta sentenza interpongono appello e Parte_1 [...]
, denunciato la non corretta regolamentazione delle spese di lite e, comunque, Parte_3
4 l'erroneità della relativa quantificazione.
Essi rilevano, in primo luogo, che, nella motivazione della sentenza, il Giudice di prime cure avrebbe dichiarato di voler applicare i valori minimi previsti per lo scaglione preso in considerazione (€1.100-5.200); tuttavia, nel dispositivo avrebbe, invece, adottato i valori medi, liquidando un compenso di € 2.664,00 anziché di € 1.278,00.
In secondo luogo, essi censurano la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la loro esclusiva soccombenza per la mancata partecipazione alla mediazione.
Osservano, infatti, che la c.t.u. aveva accertato un reciproco sconfinamento, sicché il
Giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite, così come aveva già ripartito tra entrambe le parti le spese della espletata perizia.
Resistono in appello con comparsa e , i quali, CP_1 CP_2 preliminarmente, eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnazione sostenendo che la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite non integra un motivo di appello, ma costituisce piuttosto un mero errore materiale, suscettibile di essere corretto mediante l'istanza di cui all'art. 288, comma 2, c.p.c. Nel merito, chiedono la conferma della sentenza di primo grado e, opponendosi alle deduzioni e contestazioni di controparte, ne domandano il rigetto.
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione delle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c., il consigliere istruttore, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa all'udienza collegiale del 17.6.2025 per la discussione;
all'esito dell'udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa degli appellati (a dire dei quali l'appello sarebbe inammissibile, in quanto le ragioni dedotte a sostegno dell'errata quantificazione delle spese di primo grado avrebbero dovuto essere fatte valere attraverso il rimedio della correzione di errore di calcolo ex art. 287 c.p.c.) –
l'appello è ammissibile.
Ciò in quanto, in primo luogo, l'appello censura anche la distribuzione dell'onere delle spese – ossia l'an della condanna – sicché, quand'anche l'ulteriore censura (sulla quantificazione) fosse tesa a far emergere un mero errore di calcolo, la relativa istanza, ove la sentenza sia, per altro verso, appellata, deve essere proposta al giudice
5 dell'impugnazione, giacché gli artt. 287 ss. c.p.c. si applicano alle “sentenze contro le quali non è proposto appello”.
In secondo luogo, di errore di calcolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 287 c.p.c., può discorrersi solo quando si faccia questione di applicazione di regole matematiche e, quindi, di un errore numerico o di conteggio e non quando, come nella fattispecie, si faccia questione dell'applicazione matematica di una regola di giudizio, alla base della quale vi sia o vi possa essere un error in iudicando (Cass. n. 11333 del 15/05/2009; Cass.
n. 2486 del 29/01/2019). Sicché correttamente anche la censura sulla quantificazione delle spese è stata veicolata attraverso il rimedio impugnatorio, di cui costituisce uno dei motivi.
Tano chiarito, ragioni di pregiudizialità logica impongono il preventivo scrutinio della seconda censura articolata nell'appello che, attenendo alla correttezza della condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite, è potenzialmente idonea ad assorbire anche la prima doglianza, che, invece, riguarda la sola quantificazione.
Ebbene, le argomentazioni spese dagli appellanti a sostegno dell'erroneità della condanna alle spese non sono condivisibili.
È certamente vero che, alla luce dell'esito del giudizio, nella fattispecie ricorreva un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti, giacché l'istruttoria – e, in particolare, la c.t.u. – aveva accertato un reciproco sconfinamento dei proprietari dei terreni frontisti.
Ciò nondimeno, è principio ormai acquisito quello per cui, in presenza di una soccombenza reciproca, il giudice debba regolare le spese secondo il principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra dal proprio atteggiamento difensivo (Cass. n. 3438 del 22/02/2016): tanto consente di porre le spese, in tutto o in parte, a carico della parte che abbia dato, appunto, causa alla spesa. Nella fattispecie, quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le spese strettamente legate all'attivazione della macchina giudiziaria dovessero essere causalmente imputate alla parte convenuta che, non partecipando alla mediazione, aveva impedito la risoluzione stragiudiziale delle vertenza, alla quale si sarebbe certamente giunti, tenuto conto che entrambe le parti, già dalla loro costituzione, avevano formulato identica e concorde domanda di regolamento dei confini, chiedendone l'accertamento tramite c.t.u., mezzo che si sarebbe potuto espletare anche nel corso della mediazione, così rendendo superfluo l'avvio del giudizio. Proprio per il principio di causalità, quindi,
6 la condanna alle spese a carico dei convenuti non si pone in contraddizione con l'equa suddivisione, invece, tra le parti delle spese di c.t.u., trattandosi di spese giustificate dall'interesse comune delle parti e che sarebbero state sostenute dai contendenti quand'anche gli accertamenti fossero stati svolti in sede di mediazione, a differenza delle spese per gli onorari di difesa, strettamente legati, invece, al giudizio contenzioso causato dalla condotta stragiudiziale degli appellanti.
Merita, invece, accoglimento la censura afferente alla quantificazione delle spese.
Infatti, correttamente e con statuizione non impugnata, il Tribunale, nella parte motiva della sentenza, ha ritenuto di dovere applicare i parametri minimi di liquidazione previsti dal D.M. 147/2022 per le cause il cui valore sia ricompreso nello scaglione tra € 1.100,00 ed € 5.200,00. Proprio applicando i criteri dettati nella pronuncia, la condanna sarebbe dovuta ammontare ad € 1.278,00 (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 426,00 per la fase decisionale) che, aggiunta agli esborsi per € 264,00, conduce ad un ammontare di €
1532,00 e non ad € 2.664,00, indicati nel dispositivo.
La sentenza gravata, quindi, va riformata in parte qua.
L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese del presente grado in ragione della metà, restando l'ulteriore metà a carico degli appellanti, che, avendo contestato integralmente l'avversa impugnazione, sono risultati, almeno in parte, soccombenti. Dette spese vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (tenuto conto dell'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto agitate nel presente grado e dell'assenza di attività istruttoria) previsti dal D.M.
147/2022 per le cause rientranti nello scaglione di valore ricompreso tra € 1.100,00 ed €
5.200,00. A detta liquidazione non possono sommarsi le spese per il contributo unificato e l'iscrizione della causa di appello a ruolo, che non risultano versati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_3 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1400/2024 dell'8.07.2024, pubblicata il
9.07.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riduce ad € 1532,00 (di cui € 264,00 per esborsi), oltre rimb. forf.
7 spese gen., c.p.a. e Iva, l'importo delle spese processuali di primo grado al cui pagamento e , nella sentenza Parte_1 Parte_3 impugnata, sono stati condannati in solido in favore di e CP_1 [...]
; CP_2
2. conferma nel resto la sentenza appellata;
3. compensa tra le parti le spese processuali del presente grado in ragione della metà e condanna e , in solido, alla rifusione, in CP_1 CP_2 favore degli appellanti, della metà residua, che liquida in € 729,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese ge., c.p.a. e Iva.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1107 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 15 maggio 2025, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._2
Raffaele Bruno, nel cui studio, in Catanzaro via Orti I n. 1, hanno eletto domicilio;
= APPELLANTI=
CONTRO
( ) e ( ) , CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Balladelli, nel cui studio, in Soverato (CZ) via Panoramica 7, hanno eletto domicilio;
- APPELLATI =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nell'atto introduttivo, al quale le parti si sono riportate nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CATANZARO, contrariis reiectis, accogliere i motivi dedotti in narrativa nel proposto appello e, per
1 l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 1400/2024 del 09.07.2024 pubblicata in pari data, resa inter partes dal Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Dott.
Aleandro Zangari Del Prato, nella causa iscritta al n. R.G. 1858/2021, mai notificata, cosi statuire:
1.in via preliminare sospendere l'efficacia della sentenza per le motivazioni riportate in narrativa;
1. In via Principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare totalmente la sentenza n. 1400/2024 del 09.07.2024 pubblicata in pari data, resa inter partes dal
Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Dott. Aleandro Zangari Del Prato, nella causa iscritta al n. R.G. 1858/2021, con ogni statuizione di legge.
2. con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.”. per e rassegnate nell'atto introduttivo, al quale le parti si CP_1 CP_2 sono riportate nelle note di trattazione: “in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, poiché' infondata in fatto e diritto per come sopra esposto. In via principale Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché' destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_3 avverso la Sentenza n. 1400/2024 del 9/07/2024 pubblicata la stessa data ed emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro nella causa di cui R.G. n. 1858/2021 e, conseguentemente confermare la sentenza di primo Grado, In subordine: Nella denegata ed improbabile ipotesi di accoglimento parziale del ricorso in appello, voglia il giudice di gravame fornire una motivazione integrativa o correttiva alle statuizioni di primo grado e, per l'effetto, di riconoscere comunque fondata la condanna alle spese di lite di primo grado degli appellanti, per tutti i motivi esposti in narrativa, poiché legittima, ma nella misura dei valori minimi le tabelle del D.M.
147/2022 per il calcolo delle competenze legali nei giudizi di cognizione secondo lo scaglione compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 per la somma di € 1.278,00 oltre accessori ed Iva di Legge e spese del giudizio. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% ed IVA e CPA.”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2021, e CP_1 CP_2 convenivano in giudizio e , chiedendo che Parte_1 Parte_3
2 fosse accertato e definito, ai sensi dell'art. 951 c.c., il confine tra la proprietà di essi attori e quella limitrofa dei convenuti, instando anche per la restituzione delle porzioni di terreno eventualmente occupate senza titolo dai convenuti, nonché la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite.
In particolare, gli istanti esponevano di essere divenuti comproprietari di un fondo agricolo di circa ettari 0,86, denominato “Rodi” (uliveto/vigneto/seminativo), sito in agro del Comune di Montepaone (CZ) e censito al N.C.U. al foglio 4, particelle 479,
485 e 480, in forza di ordinanza di divisione giudiziale emessa dal Tribunale di
Catanzaro, Sez. I.
Deducevano, inoltre, che la particella n. 479, di forma trapezoidale, confinava per un lato con il fondo dei convenuti e che il confine risultava segnato solo in parte da paletti infissi nel terreno ed in altra parte da reti metalliche e inferriate precarie, facilmente amovibili, con conseguente incertezza circa la linea di separazione tra i fondi.
Tale situazione, secondo gli attori, aveva determinato frequenti disguidi e contestazioni con i confinanti;
pertanto, essi avevano più volte invitato i convenuti a procedere a una definitiva delimitazione dei confini, mediante muro o recinzione stabile, con ripartizione delle spese, al fine di evitare contestazioni e occupazioni abusive.
Tuttavia, i convenuti non avevano mai aderito a tali richieste, preferendo mantenere lo stato dei luoghi.
Gli attori rappresentavano, altresì, che il tentativo di mediazione obbligatoria non aveva avuto esito positivo, attesa la mancata partecipazione della controparte all'incontro fissato per il 18.11.2020, con conseguente redazione, da parte del mediatore, di verbale negativo per mancata comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali, pur contestando talune avverse deduzioni, non si opponevano all'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio diretta alla regolamentazione dei confini, riconoscendo che la situazione di fatto aveva nel tempo determinato non pochi disguidi tra le parti e chiedevano anch'essi che il confine fosse determinato giudizialmente.
Istruita la causa mediante c.t.u., il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1400/2024 dell'8.07.2024, pubblicata il 9.07.2024, così statuiva: “accerta e dichiara che l'esatto confine tra i fondi oggetto di causa è quello determinato in sede di Ctu per come, nel dettaglio, tracciato con i punti battuti di colore rosso e di cui all'elaborato grafico
3 riportato a pag. 9 della stessa perizia tecnica;
disponendo, per l'effetto, che entrambe le parti provvedano a rimediare all'avvenuto ed accertato rispettivo sconfinamento, rilasciando, ciascuna in favore dell'altra, quella parte di superficie indebitamente occupata;
- accerta e dichiara, quindi, il diritto delle parti di apporre tra le due stesse proprietà di cui in premessa i relativi termini secondo le indicazioni del capoverso precedente;
- condanna gli evocati convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore delle controparti, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.664,00, di cui €
264,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti come per legge;
nonché al pagamento nei confronti dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente controversia; - pone definitivamente a carico di entrambe le parti processuali, in egual misura, le spese afferenti all'espletata Ctu, per come già liquidate nel corso del giudizio.”.
La decisione trovava il suo fondamento nella piena condivisione, da parte del Tribunale, delle conclusioni raggiunte dal c.t.u., geom. che accertava Controparte_3
“uno sconfinamento lungo il lato oggetto di contestazione, a danno di entrambe le parti”.
Tuttavia, nonostante la presenza di un reciproco sconfinamento, il Tribunale riteneva la soccombenza dei convenuti e la loro condanna alle spese di lite valorizzando l'ingiustificata assenza degli stessi alla mediazione e precisando che la lite si sarebbe potuta risolvere in sede stragiudiziale, evitando l'instaurazione del giudizio. Poneva, invece, a carico di entrambe le parti le spese della c.t.u., in egual misura.
Ai fini della liquidazione delle spese, il Giudice di prime cure riteneva di considerare lo scaglione più basso (cioè, quello compreso da € 1.100 a € 5.200) rispetto a quello indicato nella nota di iscrizione a ruolo (da € 5.200 a € 26.000) atteso che, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., il valore della causa avente ad oggetto il regolamento di confini si desume dal valore della parte proprietà controversa. A tale scopo, dichiarava di voler adottare “i valori minimi…in stretta aderenza col valore della causa compresa tra €
1.100 e 5.200”.
Infine, come conseguenza della mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione, irrogava loro la sanzione del pagamento del contributo unificato.
Avverso la predetta sentenza interpongono appello e Parte_1 [...]
, denunciato la non corretta regolamentazione delle spese di lite e, comunque, Parte_3
4 l'erroneità della relativa quantificazione.
Essi rilevano, in primo luogo, che, nella motivazione della sentenza, il Giudice di prime cure avrebbe dichiarato di voler applicare i valori minimi previsti per lo scaglione preso in considerazione (€1.100-5.200); tuttavia, nel dispositivo avrebbe, invece, adottato i valori medi, liquidando un compenso di € 2.664,00 anziché di € 1.278,00.
In secondo luogo, essi censurano la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la loro esclusiva soccombenza per la mancata partecipazione alla mediazione.
Osservano, infatti, che la c.t.u. aveva accertato un reciproco sconfinamento, sicché il
Giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite, così come aveva già ripartito tra entrambe le parti le spese della espletata perizia.
Resistono in appello con comparsa e , i quali, CP_1 CP_2 preliminarmente, eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnazione sostenendo che la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite non integra un motivo di appello, ma costituisce piuttosto un mero errore materiale, suscettibile di essere corretto mediante l'istanza di cui all'art. 288, comma 2, c.p.c. Nel merito, chiedono la conferma della sentenza di primo grado e, opponendosi alle deduzioni e contestazioni di controparte, ne domandano il rigetto.
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione delle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c., il consigliere istruttore, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa all'udienza collegiale del 17.6.2025 per la discussione;
all'esito dell'udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa degli appellati (a dire dei quali l'appello sarebbe inammissibile, in quanto le ragioni dedotte a sostegno dell'errata quantificazione delle spese di primo grado avrebbero dovuto essere fatte valere attraverso il rimedio della correzione di errore di calcolo ex art. 287 c.p.c.) –
l'appello è ammissibile.
Ciò in quanto, in primo luogo, l'appello censura anche la distribuzione dell'onere delle spese – ossia l'an della condanna – sicché, quand'anche l'ulteriore censura (sulla quantificazione) fosse tesa a far emergere un mero errore di calcolo, la relativa istanza, ove la sentenza sia, per altro verso, appellata, deve essere proposta al giudice
5 dell'impugnazione, giacché gli artt. 287 ss. c.p.c. si applicano alle “sentenze contro le quali non è proposto appello”.
In secondo luogo, di errore di calcolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 287 c.p.c., può discorrersi solo quando si faccia questione di applicazione di regole matematiche e, quindi, di un errore numerico o di conteggio e non quando, come nella fattispecie, si faccia questione dell'applicazione matematica di una regola di giudizio, alla base della quale vi sia o vi possa essere un error in iudicando (Cass. n. 11333 del 15/05/2009; Cass.
n. 2486 del 29/01/2019). Sicché correttamente anche la censura sulla quantificazione delle spese è stata veicolata attraverso il rimedio impugnatorio, di cui costituisce uno dei motivi.
Tano chiarito, ragioni di pregiudizialità logica impongono il preventivo scrutinio della seconda censura articolata nell'appello che, attenendo alla correttezza della condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite, è potenzialmente idonea ad assorbire anche la prima doglianza, che, invece, riguarda la sola quantificazione.
Ebbene, le argomentazioni spese dagli appellanti a sostegno dell'erroneità della condanna alle spese non sono condivisibili.
È certamente vero che, alla luce dell'esito del giudizio, nella fattispecie ricorreva un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti, giacché l'istruttoria – e, in particolare, la c.t.u. – aveva accertato un reciproco sconfinamento dei proprietari dei terreni frontisti.
Ciò nondimeno, è principio ormai acquisito quello per cui, in presenza di una soccombenza reciproca, il giudice debba regolare le spese secondo il principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra dal proprio atteggiamento difensivo (Cass. n. 3438 del 22/02/2016): tanto consente di porre le spese, in tutto o in parte, a carico della parte che abbia dato, appunto, causa alla spesa. Nella fattispecie, quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le spese strettamente legate all'attivazione della macchina giudiziaria dovessero essere causalmente imputate alla parte convenuta che, non partecipando alla mediazione, aveva impedito la risoluzione stragiudiziale delle vertenza, alla quale si sarebbe certamente giunti, tenuto conto che entrambe le parti, già dalla loro costituzione, avevano formulato identica e concorde domanda di regolamento dei confini, chiedendone l'accertamento tramite c.t.u., mezzo che si sarebbe potuto espletare anche nel corso della mediazione, così rendendo superfluo l'avvio del giudizio. Proprio per il principio di causalità, quindi,
6 la condanna alle spese a carico dei convenuti non si pone in contraddizione con l'equa suddivisione, invece, tra le parti delle spese di c.t.u., trattandosi di spese giustificate dall'interesse comune delle parti e che sarebbero state sostenute dai contendenti quand'anche gli accertamenti fossero stati svolti in sede di mediazione, a differenza delle spese per gli onorari di difesa, strettamente legati, invece, al giudizio contenzioso causato dalla condotta stragiudiziale degli appellanti.
Merita, invece, accoglimento la censura afferente alla quantificazione delle spese.
Infatti, correttamente e con statuizione non impugnata, il Tribunale, nella parte motiva della sentenza, ha ritenuto di dovere applicare i parametri minimi di liquidazione previsti dal D.M. 147/2022 per le cause il cui valore sia ricompreso nello scaglione tra € 1.100,00 ed € 5.200,00. Proprio applicando i criteri dettati nella pronuncia, la condanna sarebbe dovuta ammontare ad € 1.278,00 (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 426,00 per la fase decisionale) che, aggiunta agli esborsi per € 264,00, conduce ad un ammontare di €
1532,00 e non ad € 2.664,00, indicati nel dispositivo.
La sentenza gravata, quindi, va riformata in parte qua.
L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese del presente grado in ragione della metà, restando l'ulteriore metà a carico degli appellanti, che, avendo contestato integralmente l'avversa impugnazione, sono risultati, almeno in parte, soccombenti. Dette spese vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (tenuto conto dell'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto agitate nel presente grado e dell'assenza di attività istruttoria) previsti dal D.M.
147/2022 per le cause rientranti nello scaglione di valore ricompreso tra € 1.100,00 ed €
5.200,00. A detta liquidazione non possono sommarsi le spese per il contributo unificato e l'iscrizione della causa di appello a ruolo, che non risultano versati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_3 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1400/2024 dell'8.07.2024, pubblicata il
9.07.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riduce ad € 1532,00 (di cui € 264,00 per esborsi), oltre rimb. forf.
7 spese gen., c.p.a. e Iva, l'importo delle spese processuali di primo grado al cui pagamento e , nella sentenza Parte_1 Parte_3 impugnata, sono stati condannati in solido in favore di e CP_1 [...]
; CP_2
2. conferma nel resto la sentenza appellata;
3. compensa tra le parti le spese processuali del presente grado in ragione della metà e condanna e , in solido, alla rifusione, in CP_1 CP_2 favore degli appellanti, della metà residua, che liquida in € 729,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese ge., c.p.a. e Iva.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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