Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A. 2785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 10.10.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 671/2023, pubblicata il 25.5.2023 da
(già Parte_1
(C.F. - P.IVA: rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall' avv. Ignazio Abrignani (C.F. ) presso il cui studio, in Roma C.F._1
al Piazzale delle Belle Arti n. 8, è elettivamente domiciliata
- appellante – contro
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Nitrato Izzo ) Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio, in Torre Annunziata (NA) al Corso Vittorio Emanuele III n. 365, è elettivamente domiciliato
- appellato/appellante incidentale – nonché contro
C.F. ), Società appartenente al Gruppo IVA Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lamorgese (C.F.
[...] P.IVA_4
presso il cui studio, in Lecce, Piazza Giuseppe Mazzini n.64, è C.F._3
elettivamente domiciliata pagina 1 di 18
e
Controparte_4
(P.IVA C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese n. )
[...] P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elisabetta Porcu (C.F. ), presso C.F._4
il cui studio, in Cagliari alla via San Benedetto n.13, è elettivamente domiciliato
-appellata-
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni come da atti introduttivi:
Per. Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversiis reiectis, in riforma in parte qua della impugnata sentenza n. 671/2023 del 25.5.2023, emessa dal Tribunale di Pavia nel giudizio n. Contr r. g. 6771/2019, accogliere le conclusioni tutte di come di già rassegnate in prime cure e riportate nell'atto di citazione in appello e qui di seguito trascritte, per l'effetto rigettare in toto la avversa opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata
“(…) nel merito, ritenere e dichiarare legittimo l'operato della
[...]
e, per l'effetto, rigettare le domande di parte opponente, siccome Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e non provate, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ritenere e dichiarare il diritto della di ripetizione nei Parte_1 confronti di degli importi già versati in suo favore a titolo di garanzia, oltre Controparte_2 interessi di legge, dovendosi in tal caso intendere per revocato il provvedimento di liquidazione della perdita de quo;
- per l'effetto, condannare a restituire alla Controparte_2 [...] gli importi già versati in suo favore a titolo di Parte_1 garanzia, oltre interessi di legge”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
1. dichiarare inammissibile il gravame proposto, ovvero rigettarlo per totale infondatezza nel merito;
2. dichiarare inammissibili le costituzioni in giudizio di e Controparte_2 CP_6
, ovvero rigettarle per totale infondatezza nel merito;
3. accogliere l'appello incidentale
[...] proposto per i motivi detti;
4. in via istruttoria, ammettere prova testimoniale come chiesta e con i testi indicati;
5. con rivalsa di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
Per Controparte_2
Dichiarare in qualunque caso l'inammissibilità di eventuali domande ed eccezioni nuove;
- in caso di accoglimento dell'appello principale proposto da rigettare in qualunque Pt_2 caso, nel merito, l'opposizione articolata dal Sig. nel primo grado di giudizio Controparte_1
pagina 2 di 18 in quanto incontestabilmente inammissibile, improponibile ed, in ogni caso, totalmente infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti;
- rigettare in qualunque caso, siccome infondata per le ragioni di cui in premessa, la domanda di malleva e di condanna a qualunque titolo formulata nel presente giudizio da nei riguardi di CP_7 CP_2
;- con vittoria di spese e di compensi di lite.
[...]
Per Controparte_4
Rigettare l'appello incidentale e confermare la sentenza sul punto dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento ai motivi di Controparte_8 opposizione e di appello incidentale;
accertare e dichiarare legittimo l'operato dell
[...]
e per l'effetto rigettare la domanda formulata dal sig. Controparte_8 [...] nei confronti della stessa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi a CP_1 favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La società dichiarata fallita nel 2014, stipulava nel 2012 con Controparte_9 [...] un mutuo per le agevolazioni alle imprese ex legge 662 del 1996 per la somma di € CP_2
300.000. , già socio di detta società, prestava in data 10.10.2012 fideiussione Controparte_1
personale, unitamente ai sigg. e fino all'ammontare Parte_3 Controparte_10
dell'intera cifra concessa a mutuo. Con lettera del 9/4/2013 pervenuta alla il CP_2
15/4/2013, il comunicava alla stessa la volontà di recedere dalla fideiussione prestata, CP_1
per intervenuta cessione delle quote societarie allo stesso intestate.
con lettera del 10.10.2013 comunicava l'accettazione del recesso dalla CP_2
fideiussione.
Contr Con raccomandata del 26.11.2018, (da ora in poi anche solo ) Controparte_11
comunicava al curatore del fallimento, ai tre fideiussori e a di essersi surrogato nei CP_2
diritti di credito vantati dalla suddetta Banca, in virtù di Convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico per effetto della garanzia prestata da esso Controparte_11 sul credito concesso dalla in favore della e nei limiti dell'importo CP_2 Controparte_9 prestato. In sintesi, escuteva la garanzia del Fondo ex lege 662/1996 e per l'effetto CP_2 esso gestore erogava all'Istituto bancario l'importo richiesto. Controparte_11
Conseguentemente si surrogava in tutti i diritti della nei confronti dei debitori CP_2
principali e garanti.
(da ora in poi anche solo ) provincia di su Controparte_8 CP_6 CP_6
incarico di , notificava in data 1.10.2019, al cofideiussore Parte_1 CP_1 cartella esattoriale di pagamento per l'importo di € 29.911,39.
pagina 3 di 18 Avverso detto provvedimento, proponeva opposizione il con atto notificato in data CP_1
Contr 28.11.2019, sia all' che ad CP_8
L'opponente deduceva l'inammissibilità del diritto a procedere ad esecuzione mediante cartella esattoriale, dell'inesistenza della notifica del titolo esecutivo, la nullità della fideiussione per violazione della Legge n. 287/1990 in tema di tutela della libera concorrenza;
nel merito, contestava il credito vantato, eccepiva il difetto assoluto di trasparenza della cartella esattoriale, difetto di istruttoria, carenza della motivazione della cartella e per questo violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., violazione e falsa applicazione artt. 3 e 7 legge n. 241/90 come modificata dalla Legge n. 15/2005.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, CP_11
domandava, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa . CP_2
Si costituiva altresì l' , eccependo la propria mancanza di legittimazione Controparte_8
e, comunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa rimaneva contumace. Concessi i termini di cui CP_2 all'art. 183 c.p.c. il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale con sentenza n.67172023 accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione dell' nonché l'opposizione proposta dal CP_6 CP_1
e per l'effetto dichiarava improcedibile l'esecuzione in assenza di idoneo titolo esecutivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi di opposizione, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, interponeva appello affidato a Parte_4
quattro motivi articolati in più punti.
Con il primo censurava la sentenza nella parte in cui non teneva conto del comma 4 dell'art. 2
D.M. del 20.6.05 che prevede che “nello svolgimento delle procedure di recupero del credit o per conto del Fondo il gest ore appli ca, così come previst o dall 'ar t.
9, comma 5, del decr eto l egisl ati vo 31 marzo 1998, n. 123, l a procedura esat tori ale di cui al l'ar t. 67 del decreto del President e dell a Repubbli ca 28 gennai o 1988, n. 43, così come sostituita dall 'art . 17 del decreto legisl ati vo 26 febbraio 1999, n. 46”. Proseguiva sostenendo che l'art. 8 bis del D.L. 24.1.2015 n. 3, convertito con modificazioni nella Legge 24.3.2015 n. 33 ha ribadito che il credito derivante dalle garanzie del Fondo è privilegiato e al suo recupero si procede mediante iscrizione a ruolo Contr ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 26.2.1999 n. 46 e successive modificazioni;
pertanto per conto del Fondo di garanzia ha proceduto in via surrogatoria rispetto alla Banca creditrice al pagina 4 di 18 recupero di quanto erogato ai sensi dell'art. 2 comma IV del D.M. 20.6.2005 ed in forza dell'art. 9 comma V del D. Lgs. 123/1998, avvalendosi correttamente della procedura esattoriale.
A conferma dell'assunto rinviava a quanto statuito dalla Suprema Corte con le ordinanze n.
6508/2020 e n. 14915/2019 con cui la Cassazione ha affermato che il pagamento della garanzia,
Contr da parte di quale gestore del Fondo, produce gli effetti di una surrogazione codicistica ai sensi dell'art. 1203 c.c. con la peculiarità del credito caratterizzato dal privilegio e dalla natura pubblicistica, in quanto connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. In tal senso si sono espresse le Corti di merito ed in particolare la Corte
d'Appello di Milano con la sentenza n. 3448/2021.
Conseguentemente, deduceva l'erroneità della pronuncia di primo grado che aveva negato il procedimento di esazione forzata nei confronti della PMI e dei suoi garanti.
Contr Con un ulteriore motivo denunciava l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione sollevata dal per violazione della normativa antitrust. Sul punto, CP_1
l'appellante rilevava in rito l'improponibilità dell'eccezione dinanzi al Tribunale di Pavia in quanto ratione materiae sarebbe competente il Tribunale delle Imprese di Milano. Nel merito,
Contr sottolineava che essendo l'obbligazione di garanzia di nei confronti della CP_2
Co
“autonoma” rispetto al rapporto obbligatorio tra questa e il fideiussore di Controparte_9
[... ex art. 2 D.M. 20.6.2005 nonchè caratterizzata dal fatto di essere esplicita, incondizionata e irrevocabile, la garanzia prescinderebbe del tutto dalle eccezioni relative al rapporto garantito,
Contr di tal che non può muoversi a alcuna contestazione da parte dell'impresa finanziata e dei Contr suoi garanti, inerente ai rapporti tra la stessa e la . In altre parole, la garanzia CP_2
Contr prestata da “a prima richiesta” alla Banca finanziatrice, in caso di inadempimento del Contr debitore, fa sì che nessuna contestazione può essere mossa dal garante alla con riferimento ai rapporti tra il gestore del Fondo di Garanzia e la che ha erogato il CP_2
finanziamento.
In ogni caso, assumeva l'appellante che l'eventuale nullità delle clausole, richiamate dal non avrebbero determinato la nullità totale del contratto, ma solo la caducazione delle CP_1
clausole viziate in applicazione del principio di conservazione del contratto di cui al II comma dell'art. 1419 c.c.
Inoltre, la deroga all'art. 1957 c.c. secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale sempre che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore, prevista nel contratto di fideiussione è da ritenersi valida, sempre che sia stata specificamente sottoscritta e quindi approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
pagina 5 di 18 in quanto clausola vessatoria;
in tal senso, osservava l'appellante, si era pronunciata anche la
Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 3083/2022.
Infine sosteneva la non operatività della decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. in quanto, con nota del 10.12.2013 inviata alla debitrice e ai fideiussori, veniva comunicata la revoca degli affidamenti, con formale richiesta di pagamento e messa in mora, quindi con atto idoneo ad interrompere il termine decadenziale di cui alla citata disposizione.
Contr Aggiunge che, sebbene l'art. 1957 c.c. faccia riferimento ad “istanze” di guisa che si ritiene necessaria un'iniziativa di tipo giudiziario, purtuttavia nella fattispecie in esame, considerato che la norma dell'art. 1957 c.c. è derogabile, e che inoltre il fideiussore si obbligò
a pagare a semplice richiesta della Banca, deve ritenersi che la disposizione contrattuale di cui alla garanzia a prima richiesta sia incompatibile con la necessità di una preventiva azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
In via dirimente e definitiva, argomentava l'appellante, la lettera di revoca degli affidamenti del
10.12.2013 è idonea ad evitare la decadenza, “decorrendo il termine di cui all'art.
1957 c.c. dalla scadenza dell'obbligazione principale da identificarsi nella risoluzione del contr atto di fi nanziament o inti mat a con la medesi ma”.
Contr Inoltre, manca la prova della nullità parziale che, ad avviso di è a carico del garante.
Contr Con ulteriore motivo di gravame sosteneva che nella denegata ipotesi di riconosciuta invalidità della fideiussione, avrebbe dovuto essere condannata alla restituzione in CP_2
Contr favore di della somma oggetto di garanzia, tenuto conto della clausola di manleva prevista nel contratto tra il Fondo e detto . Controparte_12
Infine con ulteriore motivo l'appellante si riportava alle difese di in primo Controparte_8 grado avverso le doglianze dell'opponente circa il difetto assoluto di trasparenza della cartella impugnata – difetto di istruttoria – carenza di motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 24 cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 legge n. 241/90 come modificata dalla legge n. 15/2005.
Si costituiva anche l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando Controparte_1 appello incidentale avverso l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di senza esaminare la contestazione dello stesso circa l'entità del credito. CP_6
In ordine alla carenza di legittimazione, evidenziava di aver impugnato la cartella esattoriale con un atto avente natura di opposizione all'esecuzione con la quale si sono dedotti sia il merito sia la regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione.
pagina 6 di 18 Conseguentemente, appare evidente la legittimazione passiva dell' Controparte_8
e la motivazione del Tribunale sul punto sarebbe da considerarsi apparente.
[...]
Nel merito, poi, assumeva che la mancanza assoluta di motivazione della cartella in quanto non sono esplicitati i calcoli applicati per addivenire alla quantificazione dell'importo richiesto, di tal che non è consentito alla parte l'esercizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione ed al riguardo cita giurisprudenza di merito. Infine, ritiene che il provvedimento impugnato sia viziato dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
Contr Concludeva per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello proposto da nonché per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto nei confronti dell' . Controparte_8
In via istruttoria riproponeva le istanze formulate in primo grado.
Si costituiva, in seguito all'appello incidentale, contestando l'ammissibilità e la CP_6 fondatezza dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti.
Sosteneva che in ordine al difetto di legittimazione passiva, della mancata notifica di un valido titolo esecutivo nonché della nullità della fideiussione stipulata dal la Suprema Corte CP_1
ha, con giurisprudenza costante, delineato i criteri di attribuzione della legittimazione passiva dell' a resistere alle impugnazioni avverso gli atti esattoriali, affermando che il CP_8 concessionario del servizio di riscossione è parte soltanto quando “oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili” (Cass. sent. n. 3248/2007, confermata da più recenti pronunce) mentre deve
“ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione passiva del concessi onario della ris cos sione il ri corso avverso una cart el la di pagamento per motivo che attengono al merito della pretesa impositiva” (Cass. n. 6450/2002).
Conseguentemente, rilevava avendo notificato correttamente la cartella di pagamento, CP_6
nessun addebito poteva essere imputato.
Si costituiva in giudizio anche , contumace in primo grado, deducendo innanzitutto CP_2
l'infondatezza dei motivi di opposizione e dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1
Contr nonché, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello proposto da di restituzione delle somme erogate in favore di in virtù del contratto di garanzia, il tutto con il favore delle CP_2
spese.
Il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 21.1.2025, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., rimetteva la causa in decisione davanti al Collegio nella composizione di cui in epigrafe.
pagina 7 di 18 La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
*****
Contr L'appello principale di è fondato e va accolto per le ragioni che seguono, mentre va respinto quello incidentale proposto dall'appellato . Controparte_1
Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame, appaiono necessarie alcune premesse di ordine sistematico.
E' opportuno puntualizzare che il decreto legislativo n. 123/1998 è intervenuto in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, individuando una disciplina unitaria relativa alle diverse forme di intervento.
Orbene, il D.lgs. 123/1998 all'art. 7, comma 1, ha previsto che le agevolazioni di natura pubblicistica alle imprese possono essere concesse in diverse forme: “credito d'imposta, bonus fiscal e, s econdo i cr iteri e l e procedure previ sti dal l'articolo 1 del decreto -l egge 23 gi ugno 1995, n. 244, convertito, con modifi cazioni dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, concessi one di garanzi a, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato(…)” per cui in base ad una lettura sistematica delle norme appena citate, gli interventi di agevolazione alle imprese di cui al D.lgs.123/1998, concessi sotto forma di garanzia pubblica, non risultano di natura differente rispetto agli interventi del Fondo di Garanzia creato dalla l. 662/1996. Pertanto, in una lettura complessiva e coordinata delle norme citate, deve quindi ritenersi che la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte del Fondo ex l. 662/1996 costituisca una mera species del più ampio genere delle sovvenzioni previste dal D.lgs.123/1998.
Sulla natura pubblicistica del rapporto di mutuo vengono in soccorso i principi espressi dalla
Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14915/2019, che riprende la precedente pronuncia n. 2664/2019, nella cui motivazione si legge: “Il D.lgs. n. 123 del 1998 prevede, secondo quanto descritto nella disposizione dell'art. 7, un set articolato di forme di intervento pubblico: credito d'imposta, bonus fiscale, concessi one di garanzia, contribut o in conto capital e, cont ribut o in conto interessi, finanzi a mento agevolat o. Ora, come ha punt uali zzato l a già ci tata pronuncia di Cas s., n. 2664/ 2019, tutt e quest e di verse forme di intervent o pubbl ico di sostegno all e att ivi tà produt t ive i ndi viduat e dal D.lgs. n. 123 del
1998 appai ono espr essione di un disegno di i mpianto unit ari o, come int eso alla
“razionalizzazione” e riorganizzazione dell'intero settore (cfr., tra l'altro, la norma dell'art. 1 del decreto legislativo in discorso). E, soprattutto, di un
pagina 8 di 18 segno port ator e di una dis cipli na di tratto unitario del le d iverse f orme di intervento” pur nel rispetto delle differenze rilevanti che tra le stesse possano eventual ment e manif estarsi. Con specif ico rif eri ment o al t ema del pri vil egio di cui all'art. 9 comma 5 non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi diff er enziati a seconda dell e diverse forme di int ervent o previste”. “In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di “revoca” e
“restituzione” previsto dalla norma dell'art. 9, infatti, si tratta comunque di assorbire, di “recuperare” il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello “sviluppo delle attività produttive”
(cf r. Cass., 20 s ett embre 2017, n. 21841); in t utti i casi si t ratt a, i n pari t empo, di procurare la provvist a per lo s volgi mento di ult eriori e fut uri sost egni all o svil uppo dell e atti vit à produtti ve, secondo quanto si gnifi cativament e dispone il comma 6 del medesimo art. 9 (“le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per inc rementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2″; l'importanza di questa disposizione si trova segnalata dalla giuri sprudenza di quest a Corte: cfr. C ass., 24 agost o 2015, n.
17111; Cass., 20 aprile 2018, n. 9926)”.
Acclarato, pertanto, che il d.lgs. n. 123/1998 va applicato anche alla concessione di garanzia e dovendo individuare la procedura idonea per il recupero dei crediti nascenti proprio da questo
Contr tipo di interventi, questa Corte considera condivisibile l'assunto dell'appellante che ha ritenuto di dover applicare al caso di specie l'art. 9 co. 5 del d.lgs.123/1998 che dispone testualmente: “per le restituzioni di cui al 4 comma i crediti nascenti da finanziamenti erogat i ai s ensi del present e decreto l egi slati vo sono preferiti a ogni altro t itol o di prelazione da qualsi asi causa deri vant e, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del
Codi ce civile e f atti salvi i di ritti preesistenti dei t erzi . Al recupero dei credi ti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del decreto del Pr esidente della Repubbli ca 28 gennai o 1988 n.43, dell e somme oggetto di r es tituzi one, nonché dell e somme a tit olo di ri valut azione e i nt eressi
e delle relative sanzioni.”
La norma in esame, dunque, ha espressamente previsto, quale procedura di recupero dei crediti nascenti da intervento pubblico, l'iscrizione al ruolo, che si ritiene applicabile alla fattispecie de qua.
pagina 9 di 18 Che tale procedura speciale debba essere applicata anche nel caso di inadempimento del debitore e non solo nel caso di “revoca” del finanziamento trova conferma nell'interpretazione estensiva del comma 4 dell'art. 9 D.lgs. 123/1998 resa anche dalla Cassazione con l'ordinanza n.6508/2020, con la quale la Suprema Corte nel ribadire che l'espressione 'finanziamenti'
“deve essere interpretata in senso meno formale, in modo tale da ricomprender vi t utti gli int er venti di sostegno per lo sviluppo dell e atti vit à produtti ve eff ettuati dall e ammini strazioni pubbli che, che possono con sist ere - secondo l 'art . 7 d.lgs. n. 123/ 98 - i n credito d'i mposta, bonus fi scal e, concessi one di garanzia, contribut o in conto capital e, cont ribut o in conto interessi, f inanziament o agevol ato, e ci ò in considerazione dell e medesi me finalit à che con l 'i mpi ego di ri sorse pubbli che l o Stato persegue con tal i intervent i, ovvero l'aiuto fi nanziario alle imprese i n funzione del loro sviluppo
e del tessuto economico produttivo” ha aggiunto “con riferimento alla 'revoca' del finanziamento, (…), ritiene questo Coll egio che la mancanza di tale el ement o può comunque ess er e superata con un'interpret azione est ensi va dell 'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/98, diretta ad indi vi duare - secondo
l'insegnamento dell e Sezioni Unit e nel la sentenza 11930/ 2010 - i l reale signifi cato e la portat a eff ett iva della norma, anche oltre il limite apparent ement e s egnato dalla sua formulazione t estual e, (tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della 'causa' del credito che, ai sensi dell 'ar t. 2745 c.c., rappr esent a la ragi one gi ustifi catrice di qualsiasi privilegio).”
In sintesi, di recente la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che: “in tema di intervent i di sost egno pubbl ico erogat i i n forma di concessi one di garanzi a pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Parte_1
det ermina la sur rogazione di dett o garante nell a posi zione del
[...] garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credi to di diritt o comune origi nato dal primi genio finanzia mento, bensì mirat o a r iacqui sire risorse pubbli che al la disponi bilità del f ondo per l e pi ccol e e medi e i mprese, con conseguente l egitt imit à della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 46/1999” (Cass. civ.
n.1005/2023).
pagina 10 di 18 Neppure è fondata l'argomentazione del primo giudice secondo cui il diritto del Fondo di
Garanzia di surrogarsi ex art. 1203 c.c. è esercitabile nei confronti del solo debitore principale e non, come nel caso di specie, nei confronti dei garanti.
Il D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, stabilisce “in caso di inadempimento delle piccol e e medi e i mpr es e, i soggetti richiedenti possono rival ersi sul Fondo per gli i mporti da ess o gar antiti , anzi ché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c. , nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il dir itto a ri valersi sul le piccole e medi e imprese i nadempienti per le somme da esso pagate”. Come espressamente chiarito dalla Corte di cassazione nella già citata ordinanza n. 14915/2019, il D.M. 20.6.2005 è “una norma di rango secondario
e di tratto merament e at tuati vo. In quant o tal e, si tratta di di sposi zione pri va dell a st ess a capacit à di produrre degl i intervent i di t agli o i nnovati vo e che, piuttosto, va int erpretata e ri cost ruit a all a luce, e i n sintoni a, con la normati va primaria che viene a completare” (pertanto, confermativa di quanto previsto dall'art. 9
c.5 del d.lgs. 123/1998). Contr È comunque evidente che, al di là della previsione contenuta nel D.M. 20.6.2005, la subentrando nei diritti del creditore, in virtù della surroga legale ai sensi dell'art. 1203 c.c., può perseguire, oltre che il debitore principale, anche i relativi garanti di costui, utilizzando la procedura speciale correlata al privilegio riconosciuto dalla legge al suo credito.
Tale conclusione, infatti, discende proprio dall'applicazione dell'art. 1204 c.c., ai sensi del quale “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anc he contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”: questa disposizione si riferisce appunto alle ipotesi di surrogazione disciplinate dagli articoli precedenti, tra cui l'art. 1203 n. 3 c.c. che disciplina la surrogazione legale e che, come visto, si applica alle procedure di recupero da parte del Fondo di Garanzia delle somme liquidate al creditore principale, a titolo di perdita.
L'art. 1204 c.c., completando la disciplina di cui al precedente art. 1203 c.c., garantisce al terzo di subentrare in toto nella posizione del surrogato e, quindi, anche nei diritti che quest'ultimo vantava nei confronti dei terzi prestatori di garanzia quali appunto l'odierno appellato, fideiussore e coobbligato in solido con il debitore principale (ora Controparte_9
dichiarata fallita).
In ultimo, rileva il Collegio che il più recente art. 8 bis comma 3 del D.L. n. 3/2015, conv. in l.
33/2015 (“Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese”), ha espressamente previsto che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del
pagina 11 di 18 benefi ci ario finale e dei t erzi prest atori di garanzie, dell e somme li qui dat e a titolo di perdit e dal Fondo di garanzia di cui all 'arti colo 2, comma 100, let ter a
a), del la l egge 23 dicembre 1996, n. 662, cost it uisce credit o pri vil egiato e preval e su ogni altr o dirit to di prelazione, da qual siasi causa deri vante, ad eccezi one del pri vil egio per spese di giustizia e di quelli previ sti dall'arti col o
2751 -bi s del codi ce civil e, fatti salvi i precedenti diri tti di prel azione spettanti
a terzi. La costituzi one e l 'effi cacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti . Al r ecupero del predett o credito si procede mediant e iscri zione a r uol o, ai s ens i dell'arti col o 17 del decreto l egi slativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Tale norma ha, quindi, da un lato, risolto e superato ogni eventuale problematica interpretativa inerente all'applicabilità alla fattispecie in esame della procedura di riscossione forzata mediante iscrizione a ruolo, dall'altro, ha espressamente previsto che il diritto di surroga, acquisito ex lege dall'Ente Gestore del Fondo che ha liquidato la perdita subita dal creditore principale ( ), possa essere esercitato non solo nei confronti dell'impresa beneficiaria CP_2
(debitrice principale) ma anche dei terzi prestatori di garanzie qual è nel caso di specie il costituito garante della società mutuataria (poi dichiarata CP_1 Controparte_9
fallita) in quanto sottoscrittore di fideiussione omnibus in favore di . CP_2
Ritiene, pertanto, la Corte che il Giudice di primo grado non abbia fatto buon governo delle norme speciali che, viceversa, devono essere interpretate secondo i condivisi principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Contr Conseguentemente va accolto il primo motivo di gravame di e dichiarato legittimo il suo operato con conseguente rigetto dell'opposizione.
Venendo pertanto al necessario esame delle eccezioni di merito sulla natura della garanzia sollevate in primo grado dal ed assorbite dalla pronunzia impugnata, si osserva quanto CP_1
segue.
Secondo l'appellato, la fideiussione in oggetto, in quanto conforme allo schema ABI (perché contenente le tre clausole censurate da Banca d'IA con il provvedimento n. 55/05) rappresenta una chiara applicazione pratica di quel comportamento che è stato accertato essere anti-competitivo dalla Banca d'IA in quanto in contrasto con l'art. 2 L.287/90.
In base alla prospettazione del la nullità dell'intesa intercorsa tra le banche e delle CP_1
clausole contrattuali (sub artt. 2,6, 8 del cd schema ABI) che violano la normativa antitrust si traduce nella nullità totale dei contratti di fideiussione che quelle clausole riproducono per pagina 12 di 18 contrarietà all'ordine pubblico ex art. 1418 c.c.; ovvero, la nullità delle tre clausole si riverbera nell'integrale nullità dei due contratti di garanzia ex art. 1419 c.c., con conseguente liberazione degli appellati;
ad ogni modo, se anche non si aderisse alla tesi della nullità integrale dei contratti, resta il fatto che la nullità colpirebbe proprio le clausole riproduttive di quelle oggetto di intesa vietata che sarebbero inficiate da nullità parziale.
Tra queste, nel caso di specie, assumerebbe rilievo la nullità della clausola che deroga all'art. 1957 c.c. che determinerebbe l'applicazione della disciplina codicistica;
pertanto, la Banca, per azionare il proprio credito verso i fideiussori, avrebbe dovuto agire tempestivamente nei confronti del debitore principale. Nel caso di specie, viceversa, la Banca non ha svolto alcuna azione a tutela del proprio credito nei confronti del debitore mutuatario, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale come stabilito dall'art. 1957 c.c., con conseguente Contr decadenza dalla garanzia stessa. In altri termini, ad avviso di parte appellata, quando ha emesso le cartelle esattoriali per cui è causa le garanzie asseritamente sottostanti erano già estinte per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Orbene, il provvedimento n. 55 del 2/5/2005 invocato dall'appellato intitolato: “ABI -
Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, al punto 2 fa espresso riferimento allo schema di Contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus); al successivo punto 9 si legge: “9.
L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto
(fideiussore) “a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”, ovverossia le fideiussioni c.d. omnibus. Ed invero, nel dispositivo emesso all'esito dell'istruttoria svolta, Banca d'IA ha affermato “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus)” (più precisamente l'art. 2 contiene la c.d. clausola di reviviscenza dell'obbligazione di garanzia, dopo l'estinzione del debito da parte dell'obbligato principale,
l'art. 6 attiene alla deroga espressa al disposto di cui all'art. 1957 c.c., l'art. 8 prevede l'estensione dell'obbligazione del garante agli obblighi restitutori del debitore principale derivanti dall'invalidità del rapporto originario) “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge n. 287/90. (cfr. dispositivo provv. 55/2005 BdI)”.
Le esposte precisazioni assumono, però, particolare rilievo in considerazione del fatto che l'eventuale nullità della clausola ritenuta anticoncorrenziale non determinerebbe la nullità dei negozi di garanzia nella loro interezza, come preteso dal ma, in applicazione del CP_1
pagina 13 di 18 “principio di conservazione” degli atti negoziali (costituente nell'ordinamento la “regola”), la sola caducazione delle singole clausole riproduttive delle intese vietate.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima sentenza n.
41994/21 affermando che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato – della parte del contratto colpita da nullità”.
In via puramente astratta e ipotetica, la Suprema Corte ammette la possibilità di una nullità totale della fideiussione in caso di prova contraria alla presunzione che il garante avrebbe concluso il contratto anche senza clausole nulle, ossia in caso di prova di essenzialità delle clausole in questione. In concreto ed in via presuntiva (e questa presunzione non risulta vinta da nessun elemento di segno contrario) più indici fattuali inducono a ritenere che le parti avevano tutto l'interesse a rilasciare le garanzie oggi tacciate di nullità, “ed invero, avuto riguardo alla posizi one del garant e, la riproduzi one nell e f i dei ussioni dell e clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la di sci plina pi ù gravosa per i l medesi mo, i mponendogl i maggior i obbli ghi s enza ri conos cergli alcun corrispondent e di ritto;
sicché la l oro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione” con la conseguenza che il fideiussore aveva tutto l'interesse a stipulare la garanzia anche in assenza delle clausole incriminate.
Al contempo, aggiunge la Cassazione nella citata pronuncia a SS.UU., “è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche es punt e l e suddett e cl ausol e a lui f avorevoli , att esa che
l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
Sgomberato il campo da ogni dubbio circa la piena validità del contratto di fideiussione stipulato il 10.10.2010, il Collegio rileva che la nullità, seppur parziale, delle singole clausole riportate nella fideiussione oggetto di causa non può dedursi automaticamente, come vorrebbe l'appellato, dalla mera riproduzione delle clausole contenute nello schema contrattuale ABI ritenuto dalla Banca d'IA contrarie alla normativa anticoncorrenziale. Ed invero, in linea con quanto recentemente chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30383 del 2024, la pagina 14 di 18 giurisprudenza di legittimità, con una recente pronuncia, ha ulteriormente ribadito che “la rilevazione dell a nul lità ri chi ede che ri sultino dagli atti tutt e l e circost anz e fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: I) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IA; II) la natura della fideiussione, giacché il provvediment o dell a Banca d'Itali a è riferit o solo ed escl usivamente all e fidei ussi oni omnibus, non a quelle prest at e per un aff are parti colare, fidei ussi oni omni bus l e qual i vengono specifi camente prese i n considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancar ia IAna, quale strumento di t ut el a macroprudenzi al e del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatori a pri vil egi ata che l'ordi namento gli ri conosce;
III) l 'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IA, evident e ess endo che detto accertament o, o perato nel 2005, non può aff atto consentire di r eputare esist ent e, e cioè persi st ent e, in epoca successi va il pregresso accordo anticoncor renzial e, di guisa che, i n caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedur re e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvediment o pr ecedente, bensì offrendone al tra e specifi ca prova;
IV) il contenuto dell e cl aus ole cont rattuali di cui si invoca la nullità e l a l oro esatt a corrispondenza con qu elle oggetto di esame da parte della Banca d'It alia nel provvediment o in pr ecedenza richiamat o, esat ta corri spondenza da riguardar e, benint eso, i n t er mini di compr esenza, gi acché, nella prospet tiva seguita dal provvediment o n. 55, è l a compresenza dell e cl ausol e ad essere l esi va della concorrenz a;
V) la concret a ri caduta del la nullit à dell e cl ausole cont ratt uali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore” (Cass.
1170/2025 del 17.1.2025).
Ebbene nella specie è assorbente rilevare che dalla lettura degli atti non risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti: primo, terzo e quinto.
Sulla base di tali premesse è da ritenersi valida la clausola n. 6 relativa alla deroga di cui all'art. 1957 c.c., regolarmente approvata specificamente dal fideiussore, trattandosi di clausola vessatoria.
pagina 15 di 18 Sulla base delle già indicate argomentazioni, restano prive di fondamento le eccepite nullità da parte del in ordine alla pretesa nullità della garanzia. CP_1
Contr L'accoglimento dell'appello principale di impone ora l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dal CP_1
Il garante con il predetto gravame si duole innanzitutto dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' con motivazione Controparte_8
apparente, in quanto inidonea a fornire le ragioni poste a fondamento del provvedimento.
Nel merito, poi, denuncia di avere specificamente contestato il credito vantato dall' il CP_6
difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della Legge
n. 241/90.
Al riguardo eccepisce che l' della , nell'atto impugnato, nel “dettaglio CP_4 CP_8 degli i mport i”, indica soltanto il numero di ruolo e la dicitura “entrate coattive anno 2018” Contro e un richiamo generico a una “comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia”, e non pone quindi il destinatario dell'atto in condizione di conoscere le ragioni che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, nonché
l'istruttoria espletata.
L'appello incidentale è infondato.
La Corte osserva, innanzitutto, che l'appellante è stato nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come d'altronde ha fatto con l'opposizione alla cartella esattoriale, contestando, in primo grado, con l'atto introduttivo e con le successive Contr difese, in primis il diritto di di agire nei suoi confronti mediante procedura esattoriale. E il ha, inoltre, compiutamente illustrato le ragioni secondo cui, a suo avviso, la CP_1
fideiussione da lui sottoscritta avrebbe dovuto essere dichiarata nulla, nonché le ulteriori eccezioni gradate in ordine all'inefficacia di specifiche clausole contrattuali, e ancora la scadenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957, I comma, c.c.
E ciò sul rilievo dell'inefficacia interruttiva dell'atto stragiudiziale (lettera di revoca degli affidamenti del 10.12.2013), considerata la necessità, sempre ad avviso del per CP_1
l'interruzione del termine, di una istanza giudiziale.
Rileva ancora la Corte che l'obbligo di motivazione concerne, ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello
Statuto dei diritti del contribuente, soltanto gli atti dell'Amministrazione finanziaria, mentre pagina 16 di 18 non opera, a norma del secondo comma del citato articolo, con riferimento alla sola attività di ente della riscossione.
Sul punto, infine, è dirimente la pronunzia della Suprema Corte a SS.UU. (sent. n. 11722/2010) che ha affermato il principio secondo cui “[…] il vizio di motivazione, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all'ente impositore e non al concessionario […]”.
È, infine, infondata la censura mossa dall'appellante incidentale in ordine alla violazione dell'art. 7, l. n. 241/1990, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR
Campania n. 4391 del 7.9.2015), qualora “il contenuto del provvedimento finale, anche nel caso di f ormale comuni cazione di avvi o del procedimento, non avrebbe potut o ess er e di vers o da quell o i n concret o adottat o, in quanto nell a sostanza lo stesso costituisce atto vincolato” alla mera attuazione delle iniziative programmatorie poste in essere dall'Ente pubblico impositore. Nel caso di specie, infatti,
l' si è limitata a notificare la cartella esattoriale al soggetto iscritto a Controparte_4 ruolo sulla base delle iniziative imposte dall'Ente impositore, di guisa che si può dire che la cartella è meramente riproduttiva del ruolo.
In conclusione, l'appello incidentale proposto dal va rigettato e confermato CP_1
l'accertamento della carenza di legittimazione passiva dell' . CP_13
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato- appellante incidentale Controparte_1
al pagamento in favore di e di delle Controparte_14 CP_6
spese processuali dei due gradi di giudizio liquidate alla stregua dei parametri medi, fatta eccezione per la fase di trattazione che sono liquidati ai minimi, di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la media complessità delle questioni trattate, in complessivi
€ 7.616,00 per ciascuno quanto alle spese del giudizio svolto avanti al Tribunale (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 ed € 2.905,00 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge, Iva e Cpa.
Quanto ai rapporti tra e , chiamata in causa e rimasta contumace in Controparte_1 CP_2
primo grado, essendo stata la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti da
[...]
, appellante vittorioso in grado d'appello, il Parte_1 CP_1
deve essere condannato al pagamento in favore della stessa delle spese del presente grado di pagina 17 di 18 giudizio, da liquidarsi, secondo i criteri sopra enunciati, in complessivi € 8.469,00 (di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 ed € 3.470,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale condizionato proposto Parte_1
da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 671/2023, così dispone: Controparte_1
Contr
1. In accoglimento dell'appello principale di rigetta l'opposizione di CP_1
Contr e dichiara legittimo l'operato di
[...]
2. Rigetta l'appello incidentale di;
Controparte_1
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_15
e di delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio,
[...] CP_6 liquidate quanto al primo in complessivi € 7.616,00 e quanto al giudizio innanzi alla
Corte d'Appello in complessivi € 8.469,00, il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali con distrazione a favore dell'avv. Maria Elisabetta Porcu che ha dichiarato di essere anticipataria di;
nonché al pagamento in favore di Controparte_8 CP_2 delle spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi € 8.469,00, il
[...] tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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