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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 10.4.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. N. Parte_1
M. De Marco
Ricorrente
CONTRO
CP_1
contumace
Oggetto: indennità disoccupazione agricola 2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.1.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che , con CP_1 provvedimento del 26.6.23, aveva respinto la domanda tesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola richiesta per l'anno 2022.
Rimasto privo di esito il ricorso amministrativo e ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, essendo in possesso del requisito contributivo, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione con condanna al pagamento di quanto dovuto.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, la domanda è fondata.
Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 1 DPR 1049/1970, “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
I fatti costitutivi della domanda sono dunque: 1) l'essere operai agricoli subordinati;
2) l'essere iscritti negli elenchi anagrafici (di cui all'art. 12 r.d. n. 1949/40) dell'anno cui si riferisce la domanda per il numero minimo di giornate richiesto per legge;
3) l'aver maturato i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione, cioè un'anzianità d'iscrizione nei suddetti elenchi di almeno due anni ed un accredito contributivo di almeno 102 contributi giornalieri complessivi nell'anno cui si riferisce la domanda ed in quello precedente.
L'ultimo comma dell'art. 1 del citato dpr prevede che “La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue”.
Ciò posto, atteso che dall'elenco nominativo in atti la ricorrente risulta regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2022, ha respinto la domanda in quanto “non può far CP_1 valere il requisito contributivo”.
Tuttavia, dall'estratto contributivo emerge che l'istante può vantare, per l'anno 2021, 28 giornate come lavoratrice agricola e 150 per congedo di maternità, laddove per l'anno 2022 risultano accreditate 53 giornate quale agricolo dipendente e 288 giornate per congedo di maternità.
Tenuto conto delle richiamate disposizioni di legge, deve ritenersi sussistente il requisito contributivo utile per il riconoscimento della prestazione per cui è causa, dovendosi computare, a tal fine, anche le giornate accreditate a titolo di congedo di maternità, come peraltro ritenuto in controversia analoga alla presente dal Tribunale di Matera (sentenza in atti).
Il ricorso pertanto va accolto e condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in CP_1
dispositivo in considerazione del valore dichiarato della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede: dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di quanto dovuto, nella misura ed oltre accessori di legge;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre rimborso forfettario, iva CP_1
e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 10.4.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. N. Parte_1
M. De Marco
Ricorrente
CONTRO
CP_1
contumace
Oggetto: indennità disoccupazione agricola 2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.1.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che , con CP_1 provvedimento del 26.6.23, aveva respinto la domanda tesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola richiesta per l'anno 2022.
Rimasto privo di esito il ricorso amministrativo e ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, essendo in possesso del requisito contributivo, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione con condanna al pagamento di quanto dovuto.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, la domanda è fondata.
Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 1 DPR 1049/1970, “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
I fatti costitutivi della domanda sono dunque: 1) l'essere operai agricoli subordinati;
2) l'essere iscritti negli elenchi anagrafici (di cui all'art. 12 r.d. n. 1949/40) dell'anno cui si riferisce la domanda per il numero minimo di giornate richiesto per legge;
3) l'aver maturato i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione, cioè un'anzianità d'iscrizione nei suddetti elenchi di almeno due anni ed un accredito contributivo di almeno 102 contributi giornalieri complessivi nell'anno cui si riferisce la domanda ed in quello precedente.
L'ultimo comma dell'art. 1 del citato dpr prevede che “La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue”.
Ciò posto, atteso che dall'elenco nominativo in atti la ricorrente risulta regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2022, ha respinto la domanda in quanto “non può far CP_1 valere il requisito contributivo”.
Tuttavia, dall'estratto contributivo emerge che l'istante può vantare, per l'anno 2021, 28 giornate come lavoratrice agricola e 150 per congedo di maternità, laddove per l'anno 2022 risultano accreditate 53 giornate quale agricolo dipendente e 288 giornate per congedo di maternità.
Tenuto conto delle richiamate disposizioni di legge, deve ritenersi sussistente il requisito contributivo utile per il riconoscimento della prestazione per cui è causa, dovendosi computare, a tal fine, anche le giornate accreditate a titolo di congedo di maternità, come peraltro ritenuto in controversia analoga alla presente dal Tribunale di Matera (sentenza in atti).
Il ricorso pertanto va accolto e condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in CP_1
dispositivo in considerazione del valore dichiarato della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede: dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento di quanto dovuto, nella misura ed oltre accessori di legge;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre rimborso forfettario, iva CP_1
e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere