TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3522/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3522 r.g.a.c. dell'anno 2024 ;
TRA
(CF: ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. SANTE ARPONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in in Palagiano (Ta) alla Via Macello n.6, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA DE CARLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Mottola (TA) al Corso Vittorio MA n.17, come da mandato allegato alla memoria di costituzione;
nonché
AVV. , in qualità di curatore speciale del minore nato a CP_2 Persona_1
Castellaneta il 27/08/2009 ;
e con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con successivamente naufragata e dalla quale nascevano due figli, Controparte_1
(nato a [...] il [...]) ed MA (nato a [...] il [...]), chiedeva Per_1 regolamentarsi l'affidamento , la collocazione e il mantenimento degli stessi secondo quanto ivi indicato.
ritualmente citato, si costituiva in giudizio in data 10.04.2025, chiedendo definirsi Controparte_1 il giudizio recependo l'accordo intervenuto tra le parti.
All'udienza cartolare del 07.05.2025 le parti con note scritte ex art 127 ter cpc hanno quindi rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle questioni dedotte in giudizio , nei termini dettagliatamente riportati nell'accordo depositato telematicamente il 28.04.2025, dalle stesse sottoscritto e confermato nelle predette note di udienza ed in relazione al quale il curatore speciale,
Avv. , ne ha chiesto l'integrazione alle condizioni di cui alle note scritte depositate per CP_2 tale udienza.
Tale accordo, da intendersi nel presente atto integralmente richiamato, non contrasta con alcuna disposizione di legge e corrisponde all'interesse dei figli minori, sicchè può essere integralmente recepito, unitamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate dal curatore speciale. Deve quindi confermarsi, in considerazione di quanto statuito dal Tribunale per i minorenni con decreto del
04/11/2024, l'intervento dei Servizi Sociali di Mottola per il monitoraggio della condizione esistenziale del minore e il necessario sostegno in particolare nell'adempimento Persona_1 dell'obbligo scolastico/formativo, fino al raggiungimento della maggiore età, nonché l'intervento del
Servizio di NPIA per lo svolgimento dell'attività demandata (i.e. rivalutazione diagnostica del minore con disposizione al medesimo Servizio di NPIA, qualora dovesse ritenere sussistente, alla stregua di una prima osservazione, la competenza di altro servizio sanitario , di provvedere senza ritardo al trasferimento del minore al servizio sanitario ritenuto competente ).
Le spese del procedimento devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) Dispone che i rapporti tra le parti concernenti i figli minori (nato a Persona_1
Castellaneta il 27.08.2009) e (nato a [...] l'[...]), vengano Persona_2 regolamentati conformemente all'accordo intervenuto tra le stesse e riportato nell'atto depositato telematicamente il 28.04.2025 , dalle stesse sottoscritto e confermato nelle note di udienza del 07.05.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito;
2) Dispone altresì la prosecuzione dell'intervento dei Servizi Sociali di Mottola per il monitoraggio del minore nei termini di cui alla motivazione nonché del Persona_1
Servizio di NPIA territorialmente competente per lo svolgimento dell'attività già demandata con provvedimento del Tribunale per i minorenni del 04.11.2024, disponendo che tali Enti relazionino per ogni aggiornamento e ulteriore intervento al Giudice Tutelare in sede;
3) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 13/05/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice rel. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3522 r.g.a.c. dell'anno 2024 ;
TRA
(CF: ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. SANTE ARPONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in in Palagiano (Ta) alla Via Macello n.6, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA DE CARLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Mottola (TA) al Corso Vittorio MA n.17, come da mandato allegato alla memoria di costituzione;
nonché
AVV. , in qualità di curatore speciale del minore nato a CP_2 Persona_1
Castellaneta il 27/08/2009 ;
e con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con successivamente naufragata e dalla quale nascevano due figli, Controparte_1
(nato a [...] il [...]) ed MA (nato a [...] il [...]), chiedeva Per_1 regolamentarsi l'affidamento , la collocazione e il mantenimento degli stessi secondo quanto ivi indicato.
ritualmente citato, si costituiva in giudizio in data 10.04.2025, chiedendo definirsi Controparte_1 il giudizio recependo l'accordo intervenuto tra le parti.
All'udienza cartolare del 07.05.2025 le parti con note scritte ex art 127 ter cpc hanno quindi rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle questioni dedotte in giudizio , nei termini dettagliatamente riportati nell'accordo depositato telematicamente il 28.04.2025, dalle stesse sottoscritto e confermato nelle predette note di udienza ed in relazione al quale il curatore speciale,
Avv. , ne ha chiesto l'integrazione alle condizioni di cui alle note scritte depositate per CP_2 tale udienza.
Tale accordo, da intendersi nel presente atto integralmente richiamato, non contrasta con alcuna disposizione di legge e corrisponde all'interesse dei figli minori, sicchè può essere integralmente recepito, unitamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate dal curatore speciale. Deve quindi confermarsi, in considerazione di quanto statuito dal Tribunale per i minorenni con decreto del
04/11/2024, l'intervento dei Servizi Sociali di Mottola per il monitoraggio della condizione esistenziale del minore e il necessario sostegno in particolare nell'adempimento Persona_1 dell'obbligo scolastico/formativo, fino al raggiungimento della maggiore età, nonché l'intervento del
Servizio di NPIA per lo svolgimento dell'attività demandata (i.e. rivalutazione diagnostica del minore con disposizione al medesimo Servizio di NPIA, qualora dovesse ritenere sussistente, alla stregua di una prima osservazione, la competenza di altro servizio sanitario , di provvedere senza ritardo al trasferimento del minore al servizio sanitario ritenuto competente ).
Le spese del procedimento devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) Dispone che i rapporti tra le parti concernenti i figli minori (nato a Persona_1
Castellaneta il 27.08.2009) e (nato a [...] l'[...]), vengano Persona_2 regolamentati conformemente all'accordo intervenuto tra le stesse e riportato nell'atto depositato telematicamente il 28.04.2025 , dalle stesse sottoscritto e confermato nelle note di udienza del 07.05.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito;
2) Dispone altresì la prosecuzione dell'intervento dei Servizi Sociali di Mottola per il monitoraggio del minore nei termini di cui alla motivazione nonché del Persona_1
Servizio di NPIA territorialmente competente per lo svolgimento dell'attività già demandata con provvedimento del Tribunale per i minorenni del 04.11.2024, disponendo che tali Enti relazionino per ogni aggiornamento e ulteriore intervento al Giudice Tutelare in sede;
3) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 13/05/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice rel. Il Presidente