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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2024, n. 21088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21088 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI SI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 30/03/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza, emessa ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., con cui il Tribunale di Roma ha applicato nei riguardi di RI SI la pena di quattro anni di reclusione per i reati di associazione per delinquere, ricettazione, falsi ideologici e false denunce di incidenti stradali. Ha ritenuto la Corte che al più la richiesta potrebbe essere qualificata come domanda di rescissione del giudicato che "se del caso, dovrà essere proposta davanti al giudice competente" (così la Corte). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21088 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/02/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione SI RI articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 630, lett. d), cod. proc. pen.. Il tema attiene alla validità della procura speciale in ragione della quale fu emessa la sentenza di applicazione di pena;
in atti, si sostiene, vi sarebbe solo una bozza di procura relativa ad un diverso procedimento, non sottoscritta, predisposta quando l'imputato si trovava in condizioni di incoscienza in ospedale;
detta procura sarebbe stata redatta a mano dall'Avv. Gianfranco Antonelli, in occasione dell'unica visita avuta da questi con RI presso il centro clinico della Casa Circondariale e lasciata al personale di polizia penitenziaria per l'eventuale sottoscrizione che, tuttavia, non risulterebbe mai stata apposta (vi sarebbe solo una croce per indicare lo spazio dove la firma avrebbe dovuto essere apposta;
né la firma sarebbe mai stata autenticata) . Si aggiunge che all'udienza del 10.12.2008 l'imputato non fu presente e dunque mancherebbe la sua volontà di procedere al patteggiamento. Dunque una sentenza nulla perché pronunciata a seguito di una procura "inesistente" (così il ricorso). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non avere la Corte di appello, nella ipotesi in cui avesse ritenuto di riqualificare la richiesta di revisione come richiesta di rescissione del giudicato ovvero come un diverso mezzo di impugnazione, disposto la trasmissione la richiesta al giudice competente CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prospettazione del ricorrente è strutturata su un assunto e cioè che la procura in ragione della quale fu emessa la sentenza di patteggiamento sarebbe stata inesistente e, comunque, non sottoscritta dall'imputato e falsamente autentic:ata. Da una parte, si prospetta un vizio dell'atto e, dall'altra, si ipotizza una qualche forma di falsità dell'atto. Con riferimento al primo dei due profili, il tema della revisione è del tutto irritualmente evocato attraverso una domanda generica - non essendo stato nemmeno chiarito se la sentenza di applicazione della pena fu impugnata in ragione del vizio dedotto in questa sede- e non sussumibile in nessuna dei casi di revisione previsti dalla legge Quanto al secondo dei profili indicati, l'ipotesi di revisione di cui all'art.630 lett. d) cod. proc. pen. richiede come presupposto indeffettibile che la falsità in ragione della quale la sentenza fu pronunciata sia dimostrata. In tal senso si spiega l'affermazione secondo cui non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in 2 conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito (Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009, Omar Hassan, Rv. 245189; nello stesso senso Sez. 1, n. 1925 del 22/04/1991, Taldone, Rv. 187247). Nel caso di specie, nulla è stato dimostrato. 3. Il secondo motivo è assorbito, potendo al più il ricorrente proporre in altro modo la domanda. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza, emessa ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., con cui il Tribunale di Roma ha applicato nei riguardi di RI SI la pena di quattro anni di reclusione per i reati di associazione per delinquere, ricettazione, falsi ideologici e false denunce di incidenti stradali. Ha ritenuto la Corte che al più la richiesta potrebbe essere qualificata come domanda di rescissione del giudicato che "se del caso, dovrà essere proposta davanti al giudice competente" (così la Corte). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21088 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 22/02/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione SI RI articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 630, lett. d), cod. proc. pen.. Il tema attiene alla validità della procura speciale in ragione della quale fu emessa la sentenza di applicazione di pena;
in atti, si sostiene, vi sarebbe solo una bozza di procura relativa ad un diverso procedimento, non sottoscritta, predisposta quando l'imputato si trovava in condizioni di incoscienza in ospedale;
detta procura sarebbe stata redatta a mano dall'Avv. Gianfranco Antonelli, in occasione dell'unica visita avuta da questi con RI presso il centro clinico della Casa Circondariale e lasciata al personale di polizia penitenziaria per l'eventuale sottoscrizione che, tuttavia, non risulterebbe mai stata apposta (vi sarebbe solo una croce per indicare lo spazio dove la firma avrebbe dovuto essere apposta;
né la firma sarebbe mai stata autenticata) . Si aggiunge che all'udienza del 10.12.2008 l'imputato non fu presente e dunque mancherebbe la sua volontà di procedere al patteggiamento. Dunque una sentenza nulla perché pronunciata a seguito di una procura "inesistente" (così il ricorso). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per non avere la Corte di appello, nella ipotesi in cui avesse ritenuto di riqualificare la richiesta di revisione come richiesta di rescissione del giudicato ovvero come un diverso mezzo di impugnazione, disposto la trasmissione la richiesta al giudice competente CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prospettazione del ricorrente è strutturata su un assunto e cioè che la procura in ragione della quale fu emessa la sentenza di patteggiamento sarebbe stata inesistente e, comunque, non sottoscritta dall'imputato e falsamente autentic:ata. Da una parte, si prospetta un vizio dell'atto e, dall'altra, si ipotizza una qualche forma di falsità dell'atto. Con riferimento al primo dei due profili, il tema della revisione è del tutto irritualmente evocato attraverso una domanda generica - non essendo stato nemmeno chiarito se la sentenza di applicazione della pena fu impugnata in ragione del vizio dedotto in questa sede- e non sussumibile in nessuna dei casi di revisione previsti dalla legge Quanto al secondo dei profili indicati, l'ipotesi di revisione di cui all'art.630 lett. d) cod. proc. pen. richiede come presupposto indeffettibile che la falsità in ragione della quale la sentenza fu pronunciata sia dimostrata. In tal senso si spiega l'affermazione secondo cui non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in 2 conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito (Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009, Omar Hassan, Rv. 245189; nello stesso senso Sez. 1, n. 1925 del 22/04/1991, Taldone, Rv. 187247). Nel caso di specie, nulla è stato dimostrato. 3. Il secondo motivo è assorbito, potendo al più il ricorrente proporre in altro modo la domanda. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.