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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2580 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: fideiussione - polizza fideiussoria;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dall'avv. PAVANETTO MATTEO (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
VIALE D. BOLOGNESI N. 12, 47121 FORLI', giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. MOCCI FRANCESCO (C.F. ), domiciliata in c.so C.F._2
Mazzini 83 c/o avv. Valerio Girani, FORLI', in virtù di procura in atti;
convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, preliminarmente rimettendo la causa in istruttoria atteso che i contratti di conto corrente n. 928/61 acceso da di Risparmio di Cesena e di conto anticipi n. 930/2 Parte_3 sempre acceso da Cassa di Risparmio di Cesena sono stati stipulati prima del 1992, in forma orale e/o per Pt_3 fatti concludenti, in difetto di contestazione o della produzione dei contratti scritti da parte di Controparte_1
Voglia ammettere: A) l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c avente ad oggetto gli estratti conto mancati e i due contratti relativi ai conti n. 928 e n. 930, oggetto di indagine, pur nella consapevolezza che questi ultimi non esistono per non essere stati stipulati per iscritto, nonché B) CTU tecnico econometrica sui due conti correnti
1 sottoponendo al nominando Consulente Tecnico d'Ufficio il quesito articolato nella II memoria 183 c. 6 cpc di parte attrice riscritto in calce. All'esito Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previa reiezione di tutte le eccezioni avversarie, anche svolte in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità delle clausole di cui in narrativa (per anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese non contrattualmente previste) che hanno disciplinato il rapporto di conto corrente ordinario n. 928/61 e il conto corrente anticipi 930/28, in essere tra il 1979 ed il 2012, acceso da cedente di presso la Pt_4 CP_2 Controparte_3
[...
, fusasi per incorporazione in , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Parma, Via Università n. 1, Piva , di conseguenza, accertare e dichiarare che la Cassa P.IVA_2 di Risparmio di Cesena, oggi , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_1 indebitamente addebitato ad ex art. 2033 c.c., somme per complessivi euro 525.265,61, oltre Pt_4 rivalutazione e interessi, o di quella, diversa, maggiore o minore, se del caso determinata anche in via equitativa, che risulterà dovuta all'esito del giudizio, per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto condannare la Banca Co convenuta, a voler restituire tale, alla cessionaria del credito vantato da ovvero (già ), pur Pt_4 Parte_1 nei limiti di valore della cessione, la somma di € 500.000,00 oltre interessi e rivalutazione o quella, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria. In via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità delle clausole di cui in narrativa (per anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese non contrattualmente previste) che hanno disciplinato il rapporto di conto Pt_ corrente ordinario n. 928/61 e il conto corrente anticipi 930/28, in essere tra il 1979 ed il 2012, acceso da
[..
cedente di (già spa) presso la , fusasi per incorporazione in Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parma, Via Università n. Controparte_1
1, Piva e, di conseguenza, accertare e dichiarare che la Cassa di Risparmio di Cesena, oggi P.IVA_2 [...]
Controparte_
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha indebitamente addebitato ad Pt_4
[..
ex art. 2033 c.c., somme per complessivi euro 525.265,61, oltre rivalutazione e interessi, o di quella, diversa, maggiore o minore, se del caso determinata anche in via equitativa, che risulterà dovuta all'esito del giudizio, per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto condannare la Banca convenuta, a voler restituire ex art. 1945 c.c., al fideiussore di ovvero (già spa), quanto escusso a titolo fideiussorio, ovvero la complessiva somma Pt_4 Parte_1 di € 280.799,81 o di € 373.240,71 (doc. n. 21-22-23), oltre rivalutazione ed interessi o quella maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria. In via istruttoria, si chiede nuovamente ammettersi
CTU che risponda al seguente quesito: [...]. S insiste, altresì, per l'ammissione del seguente: Ordine di esibizione.
Non avendo controparte versato in atti neppure nella propria [...].».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice per tutti i motivi esposti in atti;
ancora in via
2 preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande e pretese ex adverso formulate per
i motivi esposti in atti per intervenuto decorso del termine prescrizionale;
in via principale: - rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili, improponibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al CP_4 pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore dell'attrice, ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in atti, disponendo - in ogni caso - le opportune compensazioni con gli importi versati dalla
in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di controparte, in quanto esplorative e inammissibili per CP_4 tutti i motivi esposti in atti;
in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare la società attrice al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento. Con ogni riserva di merito e istruttoria.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in qualità di cessionaria del credito Parte_1 originariamente in capo ad pari ad € 525.265,61, oltre rivalutazione ed interessi. Parte_4
1.1. La società attrice espone che:
la cedente intratteneva con , fusasi per incorporazione Pt_4 Controparte_3
in (doc. n. 1), il rapporto di conto corrente ordinario nr. 928 (già nr. 928/61 Controparte_1
e già nr. 928/1) ed i rapporti di conto corrente nr. 930/2 (già nr. 930/28), nr. 929/40, nr.
2601/74, nr. 3658/61, nel periodo compreso tra il 1984 ed il 2012;
la società , correntista, in data 12.2.2008, conferiva incarico alla COFI, società Pt_4
specializzata in ricalcoli contabili, al fine di verificare se i saldi di cui ai summenzionati conti correnti nn. 928 e 930 fossero il risultato di interessi composti, usurari e/o poste passive non pattuite e l'elaborato peritale accertava un saldo a credito di , pari ad € 460.000,00; (doc. n. Pt_4
3);
con nota del 12.12.2011 (doc. n. 4), l'odierna attrice quale fidejussore di , Pt_1 Pt_4
autorizzava l'allora Cassa di Risparmio di Cesena ad addebitare sul proprio conto corrente n.
003/330/0511958 la somma di € 272.035,18, a fronte delle passività accumulate dalla debitrice sui conti correnti di cui sopra;
allo stesso modo, con nota del 04.01.2012 (doc. n. 5), Pt_4 sempre in qualità di fidejussore, autorizzava nuovamente la banca ad addebitare l'importo di €
8.760,63;
3 a quel punto, con missiva datata 27.01.2012, Cassa di Risparmio di Cesena inoltrava ad la “lettera liberatoria a seguito estinzione degli affidamenti”, con la quale la banca creditrice Pt_1 riconosceva come estinta l'obbligazione fideiussoria (doc. n. 6);
senonché, a mezzo raccomandata del 28.2.2012, il legale della debitrice intimava Pt_4
all'istituto di credito la restituzione della somma di € 500.000,00, a titolo di poste indebite per interessi anatocistici, illegittimi, emolumenti relativi a condizioni non pattuite, condizioni uso piazza, commissioni di massimo scoperto non concordate (doc. n. 7);
con “atto di cessione del credito notificato a mezzo Ufficiale giudiziario” del 21-22.3.2012, la società
cedeva il credito riveniente dalle citate poste alla società Controparte_5 Pt_1 notificando tale cessione alla banca, quale debitore ceduto (doc. n. 8);
Cassa di Risparmio di Cesena riscontrava tale cessione, con missiva del 4.4.2012, eccependone la nullità ex art. 771 c.c. trattandosi di atto di liberalità ad oggetto crediti futuri e contestando il subentro di nel rapporto principale intercorso tra e (doc. n. 9); Pt_1 Pt_4 CP_6
in seguito, prima con missiva del 26.6.2012, e poi con ulteriore lettera del 28.1.2018, il legale contestava la posizione assunta dall'allora ora CP_6 Controparte_1 manifestava l'intenzione d'interrompere qualunque termine prescrizionale e chiedeva l'ostensione della documentazione bancaria ex art. 119 TUB (doc. nn. 10, 11 e 12), richiesta nuovamente formulata con nota del 28.12.2021 (doc. 13).
1.2. Resiste in giudizio quale avente causa di Cassa di Controparte_1
Risparmio di Cesena, eccependo sia il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice che l'intervenuta prescrizione.
Eccepisce, inoltre, l'invalidità del contratto intercorso tra ed per una serie di Pt_4 Pt_1 ragioni, quali: i) l'indeterminatezza del credito ceduto;
ii) la nullità ex art. 771 c.c. non avendo il negozio alcuna causa giustificativa;
iii) la carenza di una corrispettività e di un relativo onere a carico del cessionario;
iv) l'illiceità della causa, in quanto elusiva della par condicio creditorum tenuto conto che, a fronte di un accordo di cessione del 22.3.12, la cedente veniva dichiarata fallita Pt_4 dopo circa tre mesi, con sentenza del Tribunale di Forlì n. 44 del 6.7.2012.
1.3. Contesta ancora la qualità di fideiussore in capo all'attrice, la quale avrebbe titolo solo ad agire in regresso verso , essendo invece inibita la domanda verso la banca ad oggetto la Pt_4 ripetizione di somme indebite versate dalla debitrice principale.
Infine, evidenzia la carente dimostrazione del quantum debeatur e la legittimità delle poste a debito a qualunque titolo addebitate.
4 2. Ciò premesso, la domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
2.1. L'eccezione formulata dalla parte convenuta volta a differenziare la cessione del contratto dalla cessione del credito coglie nel segno.
E difatti, mentre non vi è motivo di dubitare della cessione di un credito futuro non ancora esistente, il caso di specie pone all'attenzione del Tribunale ben altra questione, ovvero se il cessionario di un credito possa proporre una domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. che pone a monte l'accertamento della nullità, totale o parziale, del rapporto intrattenuto dal debitore ceduto non col cessionario, bensì con il solo cedente.
2.2. Sul tema, meritano condivisione gli approdi di Cass., n. 17727 del 6.07.2018 e Cass., n.
8579 del 29.03.2024, secondo cui: “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (cfr. sent. cit.).
Dunque, il cessionario del credito, in quanto tale, non è legittimato a proporre tutte le domande che trovano titolo nel contratto, conformemente al principio sopra richiamato.
2.3. Pertanto, ove non sia intervenuta tra le parti -come accaduto nel caso in commento- la cessione del contratto (dell'intera posizione contrattuale) con il consenso dell'altro contraente, al cessionario è inibito l'esercizio di quelle azioni afferenti alla titolarità del negozio.
In altri termini, per un verso, al cessionario del credito è attribuito il diritto di acquistare "crediti futuri", attraverso un negozio valido e condizionato, quanto alla sua efficacia, alla venuta ad esistenza del credito ceduto (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 31896 del 10.12.2018, nonché ordinanza n. 27690 del 2.10.2023); per altro verso invece, la cessione del credito non attribuisce al
5 cessionario in sé diritti ulteriori rispetto a quelli dei quali è divenuto titolare in forza della cessione a suo favore.
Non vi rientrano nella cessione del credito le azioni che accedono alla sostanza del rapporto e alla titolarità del contratto, non solo la risoluzione per inadempimento -come sopra riconosciuto dalla
Suprema Corte-, ma soprattutto le azioni di nullità dirette alla declaratoria d'invalidità -totale o parziale- del contratto stesso e volte alla caducazione del rapporto, in tutto o in parte.
Inoltre, l'art. 111 co. 3 c.p.c. consente al cessionario del credito, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, di intervenire nella causa tra il cedente e il debitore.
2.4. E dunque, il cessionario di un credito può intervenire nella controversia promossa dal cedente contro il debitore (peraltro anche in grado di appello) pervenendo conseguentemente alla condanna del convenuto all'adempimento -nel caso di specie, alla restituzione a seguito dell'accoglimento della domanda di nullità del rapporto, totale o parziale, e del conseguente onere ripetitorio delle rimesse indebite- direttamente in favore di detto cessionario che abbia formulato domanda in tal senso, con l'adesione del cedente e senza contestazioni del debitore ceduto.
2.5. Ciò però non è accaduto, né risulta che la AT abbia attivato un giudizio avente tale oggetto, una volta dichiarato il fallimento della cedente con sentenza n. 44 del Parte_4
Pt_ 6.07.2012, ovvero dopo circa tre mesi dall'accordo sottoscritto dalla società -all'epoca in bonis- con l'odierna attrice , notifica alla banca del 21.3.12). Pt_5
3. La domanda va, quindi, rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza in base al valore, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta la domanda formulata da e la condanna a rifondere, in favore di Parte_1 le spese di lite che si liquidano in € 15.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 3 aprile 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
6
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2580 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: fideiussione - polizza fideiussoria;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dall'avv. PAVANETTO MATTEO (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
VIALE D. BOLOGNESI N. 12, 47121 FORLI', giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. MOCCI FRANCESCO (C.F. ), domiciliata in c.so C.F._2
Mazzini 83 c/o avv. Valerio Girani, FORLI', in virtù di procura in atti;
convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, preliminarmente rimettendo la causa in istruttoria atteso che i contratti di conto corrente n. 928/61 acceso da di Risparmio di Cesena e di conto anticipi n. 930/2 Parte_3 sempre acceso da Cassa di Risparmio di Cesena sono stati stipulati prima del 1992, in forma orale e/o per Pt_3 fatti concludenti, in difetto di contestazione o della produzione dei contratti scritti da parte di Controparte_1
Voglia ammettere: A) l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c avente ad oggetto gli estratti conto mancati e i due contratti relativi ai conti n. 928 e n. 930, oggetto di indagine, pur nella consapevolezza che questi ultimi non esistono per non essere stati stipulati per iscritto, nonché B) CTU tecnico econometrica sui due conti correnti
1 sottoponendo al nominando Consulente Tecnico d'Ufficio il quesito articolato nella II memoria 183 c. 6 cpc di parte attrice riscritto in calce. All'esito Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previa reiezione di tutte le eccezioni avversarie, anche svolte in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità delle clausole di cui in narrativa (per anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese non contrattualmente previste) che hanno disciplinato il rapporto di conto corrente ordinario n. 928/61 e il conto corrente anticipi 930/28, in essere tra il 1979 ed il 2012, acceso da cedente di presso la Pt_4 CP_2 Controparte_3
[...
, fusasi per incorporazione in , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Parma, Via Università n. 1, Piva , di conseguenza, accertare e dichiarare che la Cassa P.IVA_2 di Risparmio di Cesena, oggi , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_1 indebitamente addebitato ad ex art. 2033 c.c., somme per complessivi euro 525.265,61, oltre Pt_4 rivalutazione e interessi, o di quella, diversa, maggiore o minore, se del caso determinata anche in via equitativa, che risulterà dovuta all'esito del giudizio, per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto condannare la Banca Co convenuta, a voler restituire tale, alla cessionaria del credito vantato da ovvero (già ), pur Pt_4 Parte_1 nei limiti di valore della cessione, la somma di € 500.000,00 oltre interessi e rivalutazione o quella, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria. In via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità delle clausole di cui in narrativa (per anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese non contrattualmente previste) che hanno disciplinato il rapporto di conto Pt_ corrente ordinario n. 928/61 e il conto corrente anticipi 930/28, in essere tra il 1979 ed il 2012, acceso da
[..
cedente di (già spa) presso la , fusasi per incorporazione in Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parma, Via Università n. Controparte_1
1, Piva e, di conseguenza, accertare e dichiarare che la Cassa di Risparmio di Cesena, oggi P.IVA_2 [...]
Controparte_
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha indebitamente addebitato ad Pt_4
[..
ex art. 2033 c.c., somme per complessivi euro 525.265,61, oltre rivalutazione e interessi, o di quella, diversa, maggiore o minore, se del caso determinata anche in via equitativa, che risulterà dovuta all'esito del giudizio, per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto condannare la Banca convenuta, a voler restituire ex art. 1945 c.c., al fideiussore di ovvero (già spa), quanto escusso a titolo fideiussorio, ovvero la complessiva somma Pt_4 Parte_1 di € 280.799,81 o di € 373.240,71 (doc. n. 21-22-23), oltre rivalutazione ed interessi o quella maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria. In via istruttoria, si chiede nuovamente ammettersi
CTU che risponda al seguente quesito: [...]. S insiste, altresì, per l'ammissione del seguente: Ordine di esibizione.
Non avendo controparte versato in atti neppure nella propria [...].».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice per tutti i motivi esposti in atti;
ancora in via
2 preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande e pretese ex adverso formulate per
i motivi esposti in atti per intervenuto decorso del termine prescrizionale;
in via principale: - rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili, improponibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al CP_4 pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore dell'attrice, ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in atti, disponendo - in ogni caso - le opportune compensazioni con gli importi versati dalla
in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di controparte, in quanto esplorative e inammissibili per CP_4 tutti i motivi esposti in atti;
in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare la società attrice al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento. Con ogni riserva di merito e istruttoria.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in qualità di cessionaria del credito Parte_1 originariamente in capo ad pari ad € 525.265,61, oltre rivalutazione ed interessi. Parte_4
1.1. La società attrice espone che:
la cedente intratteneva con , fusasi per incorporazione Pt_4 Controparte_3
in (doc. n. 1), il rapporto di conto corrente ordinario nr. 928 (già nr. 928/61 Controparte_1
e già nr. 928/1) ed i rapporti di conto corrente nr. 930/2 (già nr. 930/28), nr. 929/40, nr.
2601/74, nr. 3658/61, nel periodo compreso tra il 1984 ed il 2012;
la società , correntista, in data 12.2.2008, conferiva incarico alla COFI, società Pt_4
specializzata in ricalcoli contabili, al fine di verificare se i saldi di cui ai summenzionati conti correnti nn. 928 e 930 fossero il risultato di interessi composti, usurari e/o poste passive non pattuite e l'elaborato peritale accertava un saldo a credito di , pari ad € 460.000,00; (doc. n. Pt_4
3);
con nota del 12.12.2011 (doc. n. 4), l'odierna attrice quale fidejussore di , Pt_1 Pt_4
autorizzava l'allora Cassa di Risparmio di Cesena ad addebitare sul proprio conto corrente n.
003/330/0511958 la somma di € 272.035,18, a fronte delle passività accumulate dalla debitrice sui conti correnti di cui sopra;
allo stesso modo, con nota del 04.01.2012 (doc. n. 5), Pt_4 sempre in qualità di fidejussore, autorizzava nuovamente la banca ad addebitare l'importo di €
8.760,63;
3 a quel punto, con missiva datata 27.01.2012, Cassa di Risparmio di Cesena inoltrava ad la “lettera liberatoria a seguito estinzione degli affidamenti”, con la quale la banca creditrice Pt_1 riconosceva come estinta l'obbligazione fideiussoria (doc. n. 6);
senonché, a mezzo raccomandata del 28.2.2012, il legale della debitrice intimava Pt_4
all'istituto di credito la restituzione della somma di € 500.000,00, a titolo di poste indebite per interessi anatocistici, illegittimi, emolumenti relativi a condizioni non pattuite, condizioni uso piazza, commissioni di massimo scoperto non concordate (doc. n. 7);
con “atto di cessione del credito notificato a mezzo Ufficiale giudiziario” del 21-22.3.2012, la società
cedeva il credito riveniente dalle citate poste alla società Controparte_5 Pt_1 notificando tale cessione alla banca, quale debitore ceduto (doc. n. 8);
Cassa di Risparmio di Cesena riscontrava tale cessione, con missiva del 4.4.2012, eccependone la nullità ex art. 771 c.c. trattandosi di atto di liberalità ad oggetto crediti futuri e contestando il subentro di nel rapporto principale intercorso tra e (doc. n. 9); Pt_1 Pt_4 CP_6
in seguito, prima con missiva del 26.6.2012, e poi con ulteriore lettera del 28.1.2018, il legale contestava la posizione assunta dall'allora ora CP_6 Controparte_1 manifestava l'intenzione d'interrompere qualunque termine prescrizionale e chiedeva l'ostensione della documentazione bancaria ex art. 119 TUB (doc. nn. 10, 11 e 12), richiesta nuovamente formulata con nota del 28.12.2021 (doc. 13).
1.2. Resiste in giudizio quale avente causa di Cassa di Controparte_1
Risparmio di Cesena, eccependo sia il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice che l'intervenuta prescrizione.
Eccepisce, inoltre, l'invalidità del contratto intercorso tra ed per una serie di Pt_4 Pt_1 ragioni, quali: i) l'indeterminatezza del credito ceduto;
ii) la nullità ex art. 771 c.c. non avendo il negozio alcuna causa giustificativa;
iii) la carenza di una corrispettività e di un relativo onere a carico del cessionario;
iv) l'illiceità della causa, in quanto elusiva della par condicio creditorum tenuto conto che, a fronte di un accordo di cessione del 22.3.12, la cedente veniva dichiarata fallita Pt_4 dopo circa tre mesi, con sentenza del Tribunale di Forlì n. 44 del 6.7.2012.
1.3. Contesta ancora la qualità di fideiussore in capo all'attrice, la quale avrebbe titolo solo ad agire in regresso verso , essendo invece inibita la domanda verso la banca ad oggetto la Pt_4 ripetizione di somme indebite versate dalla debitrice principale.
Infine, evidenzia la carente dimostrazione del quantum debeatur e la legittimità delle poste a debito a qualunque titolo addebitate.
4 2. Ciò premesso, la domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
2.1. L'eccezione formulata dalla parte convenuta volta a differenziare la cessione del contratto dalla cessione del credito coglie nel segno.
E difatti, mentre non vi è motivo di dubitare della cessione di un credito futuro non ancora esistente, il caso di specie pone all'attenzione del Tribunale ben altra questione, ovvero se il cessionario di un credito possa proporre una domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. che pone a monte l'accertamento della nullità, totale o parziale, del rapporto intrattenuto dal debitore ceduto non col cessionario, bensì con il solo cedente.
2.2. Sul tema, meritano condivisione gli approdi di Cass., n. 17727 del 6.07.2018 e Cass., n.
8579 del 29.03.2024, secondo cui: “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (cfr. sent. cit.).
Dunque, il cessionario del credito, in quanto tale, non è legittimato a proporre tutte le domande che trovano titolo nel contratto, conformemente al principio sopra richiamato.
2.3. Pertanto, ove non sia intervenuta tra le parti -come accaduto nel caso in commento- la cessione del contratto (dell'intera posizione contrattuale) con il consenso dell'altro contraente, al cessionario è inibito l'esercizio di quelle azioni afferenti alla titolarità del negozio.
In altri termini, per un verso, al cessionario del credito è attribuito il diritto di acquistare "crediti futuri", attraverso un negozio valido e condizionato, quanto alla sua efficacia, alla venuta ad esistenza del credito ceduto (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 31896 del 10.12.2018, nonché ordinanza n. 27690 del 2.10.2023); per altro verso invece, la cessione del credito non attribuisce al
5 cessionario in sé diritti ulteriori rispetto a quelli dei quali è divenuto titolare in forza della cessione a suo favore.
Non vi rientrano nella cessione del credito le azioni che accedono alla sostanza del rapporto e alla titolarità del contratto, non solo la risoluzione per inadempimento -come sopra riconosciuto dalla
Suprema Corte-, ma soprattutto le azioni di nullità dirette alla declaratoria d'invalidità -totale o parziale- del contratto stesso e volte alla caducazione del rapporto, in tutto o in parte.
Inoltre, l'art. 111 co. 3 c.p.c. consente al cessionario del credito, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, di intervenire nella causa tra il cedente e il debitore.
2.4. E dunque, il cessionario di un credito può intervenire nella controversia promossa dal cedente contro il debitore (peraltro anche in grado di appello) pervenendo conseguentemente alla condanna del convenuto all'adempimento -nel caso di specie, alla restituzione a seguito dell'accoglimento della domanda di nullità del rapporto, totale o parziale, e del conseguente onere ripetitorio delle rimesse indebite- direttamente in favore di detto cessionario che abbia formulato domanda in tal senso, con l'adesione del cedente e senza contestazioni del debitore ceduto.
2.5. Ciò però non è accaduto, né risulta che la AT abbia attivato un giudizio avente tale oggetto, una volta dichiarato il fallimento della cedente con sentenza n. 44 del Parte_4
Pt_ 6.07.2012, ovvero dopo circa tre mesi dall'accordo sottoscritto dalla società -all'epoca in bonis- con l'odierna attrice , notifica alla banca del 21.3.12). Pt_5
3. La domanda va, quindi, rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza in base al valore, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta la domanda formulata da e la condanna a rifondere, in favore di Parte_1 le spese di lite che si liquidano in € 15.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 3 aprile 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
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