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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2737/2023 rg, sul ricorso depositato il 06/06/2023
proposto da (difeso da avv. Carmine Pirrottina) Parte_1
nei confronti di (difesa da avv. Giovanni Travia, che la rappresenta e difende, Controparte_1 unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo )
all'esito della udienza, così definitivamente provvede:
"Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica di Quadro
– Posizione Retributiva 2 – Professional dal 1.1.2008 e condanna parte resistente al detto inquadramento nonchè a corrispondergli le differenze retributive correlato al detto inquadramento con decorrenza dal 1.1.2008 oltre la rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 5000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, su disposizione della società resistente, mansioni superiori a quelle per cui è stato assunto, e specificamente di Quadro – Posizione
Retributiva 2 – Professional a far data dal 01.01.2002, in maniera continuativa, esclusiva, con piena autonomia ed assunzione di responsabilità, senza sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ed in una situazione di strutturale carenza di organico;
1 2) per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel Livello Professionale
Q – Quadri – Posizione Retributiva 2 – Professional dal 01.01.2008 o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, il tutto ai sensi e per effetto dell'art. 21 del CCNL delle
Attività Ferroviarie del 16.04.2003; 27 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e 26 del
CCNL della Mobilità del 16.12.2016 ed art. 2103 cc.;
3) condannare la società resistente ad inquadrare il ricorrente nel Livello Professionale Q – Quadri –
Posizione Retributiva 2 – Professional dal 01.01.2008 o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, nonché a corrispondergli il relativo trattamento economico con decorrenza dalla detta data, oltre rivalutazione ed interessi;
4) vittoria di spese di lite da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda .
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
La causa concerne una pretesa del ricorrente all'inquadramento superiore per esercizio di attività di qualifica superiore . In conseguenza chiede anche la condanna al pagamento delle differenze retributive rispetto a quanto percepito in base al livello di appartenenza .
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata .
Al riguardo è applicabile il principio seguente Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. > Cass sez lav. 26246/2022.
Il diritto all'inquadramento superiore si prescrive nel termine ordinario decennale mentre il diritto alle differenze retributive legate all'esercizio delle mansioni superiori e all'inquadramento superiore si prescrivono nel termine di cinque anni.
2 Orbene nel caso di specie la sospensione del corso della prescrizione è iniziata a luglio 2012 , per cui non era decorso ancora il diritto all'inquadramento superiore maturato dal 1.1.2008 e non erano ancora prescritte le retribuzioni dal 1.1.2008 in poi ossia quanto richiesto dal ricorrente .
L'eccezione di prescrizione va, pertanto , rigettata .
MANSIONI SUPERIORI – DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE
Tutto ciò premesso , è il caso di ricordare che al fine di rilevare l'acquisito diritto a rivestire una qualifica superiore l'indagine giudiziale deve procedere secondo il ripetuto e consolidato operare di un sillogismo aristotelico : la premessa maggiore ( normativa contrattuale e ordinamentale ) e premessa minore ( complesso di fatti in concreto rilevati ) per giungere ad una deduzione dell'esistenza o inesistenza del diritto . In altri termini , un procedimento logico giuridico diretto “ alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato in taluna, ovvero in altra categoria, come previsto dalle declaratorie contrattuali, non puo' prescindersi da tre fasi progressive,
e cioe' dall'accertamento in fatto dell'attivita' lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi delineati dal contratto collettivo di categoria, e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il contenuto specifico della normativa di riferimento” (cosi già ex multis Cass
2000/7941; 99/3528.)
Il ricorrente ha dedotto in sintesi che :
di essere inquadrato al Livello Professionale B1 Tecnici Specializzati, Figura Professionale
Specialista Tecnico Amministrativo. e in seguito all'entrata in vigore del CCNL del 20.07.2012 la figura professionale dei Tecnici Specializzati, in precedenza contrattualmente inquadrati al livello D, oggi è individuata al livello B1.
il profilo di appartenenza avrebbe richiesto solo attività meramente amministrative che non richiedono particolare discrezionalità ed autonomia nel loro svolgimento e comunque sono svolte in relazione a procedure operative ed istruzioni ricevute;
in realtà aveva svolto, sin dal 2002, su disposizione della società ed in ragione di una carenza di organico, mansioni diverse e superiori al suo formale inquadramento riconducibili al livello Q –
Quadri – Posizione Retributiva 2 – Professional.;
L'art. 21 del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 statuiva che: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell'attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento
3 organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell'ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico: a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica; b) Professional;
c) Professional Sanitari;
d) Primi Ufficiali Navi Traghetto.
Avuto riguardo alla figura professionale del Professional, la previsione contrattuale in esame statuiva che in essa rientrano i: “Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”;
la declaratoria contrattuale (art. 26 CCNL delle attività ferroviarie del 16.12.2016 ed art. 12 del contratto aziendale) prevedeva “Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge
13.5.1985, n. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda. Rientrano in questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse strategico per l'azienda, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza”;
avuto riguardo alla figura professionale del Professional, la previsione contrattuale in esame statuisce che in essa rientrano i: “ Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, 4 marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”.
Del medesimo tenore era l'art. 27 del CCNL della Mobilità del 20.07.2012;
egli era Laureato in Architettura – Abilitato all'esercizio della professione – Iscritto all'ordine professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Reggio Calabria;
aveva svolto incarichi di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione/ed esecuzione, attività di Energy Manager quale Referente locale dell'Energia per la Calabria con attività di rappresentanza dell'azienda in ambito comunale, provinciale e regionale, attività di Referente Asset Idrici e Referente Impianti Depurazione Acque Reflue
Calabria con attività di rappresentanza dell'azienda in ambito comunale), eseguiti con elevata preparazione professionale – autonomia - alto grado di specializzazione e con responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi aziendali ed in relazione all'elevato contenuto specifico della professionalità richiesta, con attribuite funzioni organizzative in ambito tecnico per progetti di interesse strategico per l'azienda che hanno comportato attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione;
aveva svolto la sua attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi dell'azienda. ;
l' costituito da un Direttore Lavori che ha la responsabilità Controparte_2 del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, coordinando uomini e mezzi (attività di coordinamento prima dell'inizio dei lavori vedi verbali ) ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario. Al direttore dei lavori spetta il controllo amministrativo e contabile. Al direttore dei lavori spetta il
5 controllo amministrativo e contabile. Effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera e dei lavori attraverso la compilazione di documenti contabili che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge;
deve vigilare, in luogo del committente, sulla progressiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica;
deve impartire l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore; deve segnalare all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera. certifica l'ultimazione dei lavori.
Quando l'impresa conclude i lavori, il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'impresa, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori;
effettua o assiste al collaudo;
provvede agli adempimenti burocratici conseguenti alla conclusione dei lavori.;
che quanto descritto, è stato oggetto degli incarichi e dell'attività svolte dal ricorrente sotto la committenza di . CP_1
Parte resistente ha eccepito l'infondatezza non ricorrendo i requisiti richiesti dalla declaratorie , in particolare evidenziava che :
nelle mansioni descritte in ricorso non si evincevano minimamente e non erano neppure allegate quelle caratteristiche peculiari del livello Q-Quadri: gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo ,organizzazione e coordinamento di risorse in strutture operative articolate e complesse nè l'ampia autonomia e la responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda tipiche del rivendicato livello professionale;
tra le mansioni descritte in ricorso non si rinveniva alcuna attività di direzione, coordinamento
o gestione di altre risorse in strutture complesse che è tipica del profilo superiore rivendicato. ;
il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retributiva 1, nell'ambito della qualifica superiore rivendicata dal ricorrente, dipendeva esclusivamente da valutazioni di merito che competono al datore di lavoro.
***
Tanto premesso è da rilevare che il periodo di esercizio delle mansioni risale , secondo il dedotto attoreo, a partire dal 2002 ancorchè poi l'inquadramento e le differenze retributive differenziali sono richieste a prtire dal 1.1.2008 .
La stessa parte ricorrente richiama il presupposto minimo di sei mesi per conseguire il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore di Quadro e non è contestato dalla controparte .
6 Ciò posto nel primo periodo qui in esame la declaratoria del CCNL Attività ferroviarie del 2003 nell'art 21 prevedeva :
" “Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell'attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali
e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell'ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico: a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica; b) Professional;
c) Professional Sanitari;
d) Primi Ufficiali Navi Traghetto. "
In merito alla figura Professional, la previsione contrattuale in esame statuiva che in essa rientrano :
“Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso
l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”;
***
Come dunque è rilevabile dalle previsioni contrattuali la qualifica di nel ccnl Parte_2
2003 e prima del CCNL del 20 luglio 2012 , non richiede necessariamente la titolarità e la responsabilità di struttura di rilievo potendo integrare la qualifica di anche la sola posizione Pt_2 lavorativa ricoperta con elevata professionalità tecnica, di cui il datore si avvale per realizzare processi produttivi e raggiungere obiettivi aziendali con attuazione operativa di programmi aziendali ed autonomia e responsabilità per i risultati.
7 La figura di è caratterizzata in generale dal ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il Pt_2 restante personale, e svolgimento di rappresentanza, sovrintendenza, coordinamento, nonché l'attività di studio, progettazione, consulenza, richiedenti specifica e particolare preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici;
con esercizio di autonomia decisionale e la diretta responsabilità sui risultati.
Orbene il ricorrente possedeva la laurea di Architetto già prima del 2002 e dunque con conoscenza ed esperienza professionale elevate, ed ha provato che già al 2002 aveva svolto diverse esperienze formative conseguendo titoli formativi ( v. Curriculum) anche nello specifico della specializzazione professionale come pure in tema di coordinamento per la sicurezza nei cantieri e nella progettazione ed esecuzione lavori .
Già negli anni anteriori al 1.1..2008 è documentata e non contestata la continuativa e plurima attività lavorativa di elevato contenuto professionale in particolare nella direzione di lavori , ma pure funzioni di rappresentanza della società e qualità di referente in un ambito organizzativo .
La Direzione lavori comporta l'esercizio di autonomia decisionale sebbene limitata sul piano tecnico, avendo il direttore il compito di assumere decisioni operative e di coordinamento delle risorse ( uomini e mezzi) finalizzate al raggiungimento di obiettivi e risultati aziendali .
La componente discrezionale, nell'esercizio della direzione lavori quantomeno tecnica, non è messa in discussione dalla resistente.
Pur se come messo in evidenza dalla resistente esistono altre figure che operano nella esecuzione di un lavoro , vi è da dire che oltre il responsabile del procedimento che assume il ruolo apicale nell'ambito del procedimento afferente al programma dei lavori , non è smentito che il direttore lavori dei dovesse porre in essere attività direttiva sul corso dei lavori e delle opere oggetto del mandato della committente nonchè alla fine anche di verifica e certificazione del lavoro e dell'opera, il tutto assumendo la responsabilità, per l'ambito di sua competenza, di svolgere importanti valutazioni tecniche come pure dovendo rispondere del raggiungimento di un risultato assegnato.
La Direzione lavori comporta compiti di assistenza e sorveglianza sui lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario e responsabilità di rispettare normative in vigore e delle previsioni del progetto .
A conclusione dei lavori,in contraddittorio con l'impresa, quale direttore dei lavori effettuava i necessari accertamenti e rilasciava il certificato di ultimazione dei lavori;
effettuava e assisteva al collaudo;
provvedeva agli adempimenti burocratici conseguenti alla conclusione dei lavori .
8 Tutte circostanze dedotte dal ricorrente e non contestate dalla controparte.
La direzione dei lavori oltretutto svolge pure funzioni di rappresentanza del committente , qui lo stesso datore .
Non è stato neppure contestato che il ricorrente abbia svolto il ruolo di Direttore dei Lavori per conto della committenza della Direzione Regionale Calabria per l'esecuzione di interventi di Manutenzione degli Impianti sia ordinaria che in conto investimento e che si rapportasse direttamente con il dirigente.
Il ricorrente , secondo quanto emerge dalla documentazione già fino al 2008, ha documentato svolgimento di attività in rappresentanza di nel rapporto con soggetti terzi . CP_1
Ha redatto vari verbali come rappresentante della . CP_1
Già nel 2002 ( all. 6 ) aveva ricevuto la nomina di referente della Direzione regionale Calabria per gli asset idrici .
Non sono contestate inoltre le circostanze dedotte nella richiesta di prova testimoniale quali < da marzo 2005 a dicembre 2005 è stato trasferito dalla Direzione Regionale Calabria del Trasporto
Regionale alla Direzione Operazioni Tecniche Calabria Struttura Operativa di dedicata CP_1 per le attività industriali di supporto a tutte le realtà produttive manutentive (sede Reggio Calabria) per attività di Gestione Lavori?”; 30. “Vero o no che in tali attività, l'istante si è sempre rapportato direttamente al Dirigente preposto e/o di riferimento operando in autonomia, assumendo la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. >.
Neppure contestate le circostanze quali < dal 1° gennaio 2006 e fino al 2010, è stato assegnato alla
Direzione Tecnica e Acquisti Impianti Industriali di – CP_3 [...]
(con sede Reggio Calabria) per attività di Progettista Controparte_4
Impianti Industriali, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, sia in fase di Progettazione che di Esecuzione lavori per interventi, in conto investimenti/manutenzione ordinaria/straordinaria sia civile che industriale in ambito Contratto di manutenzione Global Service in Calabria.
Coordinatore per la Calabria per gli interventi di Manutenzione Impianti> .
La difesa della resistente non offre alcun documento che smentisca le risultanze sopra delineate .
La prova testimoniale richiesta dalla parte resistente appare peraltro priva di indicazioni temporali dei fatti che vuole provare e nessun elemento offre che si riferiscano a periodi tra il 2002 e il 2008.
Anzi al capo B) del capitolato proposto attesta che Il DL è una figura incaricata di esercitare, per 9 conto del Committente, tutte le attività finalizzate alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dei contratti di appalto curando che i lavori siano eseguiti a regola
d'arte, in conformità del progetto e del contratto e nel rispetto della normativa vigente? > il che conferma appunto le prerogative del direttore dei lavori.
Neppure è messo in discussione il raccordo svolto dal ricorrente tra la EN e il restante personale .
Ad avviso del decidente pertanto la corposa e protratta attività di direzione dei lavori e di rappresentanza della società svolta per un periodo ben oltre superiore ai sei mesi ( su posto senza diritto di conservazone del posto ) e per una durata già raggiunta prima del 1.1.2008 , ha realizzato una fattispecie idonea a far ritenere sorto il diritto all'inquadramento superiore di
[...]
- per effetto di esercizio di fatto delle relative mansioni protratto per oltre sei mesi già Parte_2 al 1.1.2008
Quanto alla decorrenza del diritto alle differenze retributive conseguenti al parametro dell'inquadramento superiore rispetto al trattamento percepito va fissata al 1.1.2008 come richiesto e non risultato prescritto .
La domanda va, dunque, accolta.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 30.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2737/2023 rg, sul ricorso depositato il 06/06/2023
proposto da (difeso da avv. Carmine Pirrottina) Parte_1
nei confronti di (difesa da avv. Giovanni Travia, che la rappresenta e difende, Controparte_1 unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo )
all'esito della udienza, così definitivamente provvede:
"Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica di Quadro
– Posizione Retributiva 2 – Professional dal 1.1.2008 e condanna parte resistente al detto inquadramento nonchè a corrispondergli le differenze retributive correlato al detto inquadramento con decorrenza dal 1.1.2008 oltre la rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 5000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, su disposizione della società resistente, mansioni superiori a quelle per cui è stato assunto, e specificamente di Quadro – Posizione
Retributiva 2 – Professional a far data dal 01.01.2002, in maniera continuativa, esclusiva, con piena autonomia ed assunzione di responsabilità, senza sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ed in una situazione di strutturale carenza di organico;
1 2) per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel Livello Professionale
Q – Quadri – Posizione Retributiva 2 – Professional dal 01.01.2008 o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, il tutto ai sensi e per effetto dell'art. 21 del CCNL delle
Attività Ferroviarie del 16.04.2003; 27 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e 26 del
CCNL della Mobilità del 16.12.2016 ed art. 2103 cc.;
3) condannare la società resistente ad inquadrare il ricorrente nel Livello Professionale Q – Quadri –
Posizione Retributiva 2 – Professional dal 01.01.2008 o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, nonché a corrispondergli il relativo trattamento economico con decorrenza dalla detta data, oltre rivalutazione ed interessi;
4) vittoria di spese di lite da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda .
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
La causa concerne una pretesa del ricorrente all'inquadramento superiore per esercizio di attività di qualifica superiore . In conseguenza chiede anche la condanna al pagamento delle differenze retributive rispetto a quanto percepito in base al livello di appartenenza .
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata .
Al riguardo è applicabile il principio seguente Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. > Cass sez lav. 26246/2022.
Il diritto all'inquadramento superiore si prescrive nel termine ordinario decennale mentre il diritto alle differenze retributive legate all'esercizio delle mansioni superiori e all'inquadramento superiore si prescrivono nel termine di cinque anni.
2 Orbene nel caso di specie la sospensione del corso della prescrizione è iniziata a luglio 2012 , per cui non era decorso ancora il diritto all'inquadramento superiore maturato dal 1.1.2008 e non erano ancora prescritte le retribuzioni dal 1.1.2008 in poi ossia quanto richiesto dal ricorrente .
L'eccezione di prescrizione va, pertanto , rigettata .
MANSIONI SUPERIORI – DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE
Tutto ciò premesso , è il caso di ricordare che al fine di rilevare l'acquisito diritto a rivestire una qualifica superiore l'indagine giudiziale deve procedere secondo il ripetuto e consolidato operare di un sillogismo aristotelico : la premessa maggiore ( normativa contrattuale e ordinamentale ) e premessa minore ( complesso di fatti in concreto rilevati ) per giungere ad una deduzione dell'esistenza o inesistenza del diritto . In altri termini , un procedimento logico giuridico diretto “ alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato in taluna, ovvero in altra categoria, come previsto dalle declaratorie contrattuali, non puo' prescindersi da tre fasi progressive,
e cioe' dall'accertamento in fatto dell'attivita' lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi delineati dal contratto collettivo di categoria, e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il contenuto specifico della normativa di riferimento” (cosi già ex multis Cass
2000/7941; 99/3528.)
Il ricorrente ha dedotto in sintesi che :
di essere inquadrato al Livello Professionale B1 Tecnici Specializzati, Figura Professionale
Specialista Tecnico Amministrativo. e in seguito all'entrata in vigore del CCNL del 20.07.2012 la figura professionale dei Tecnici Specializzati, in precedenza contrattualmente inquadrati al livello D, oggi è individuata al livello B1.
il profilo di appartenenza avrebbe richiesto solo attività meramente amministrative che non richiedono particolare discrezionalità ed autonomia nel loro svolgimento e comunque sono svolte in relazione a procedure operative ed istruzioni ricevute;
in realtà aveva svolto, sin dal 2002, su disposizione della società ed in ragione di una carenza di organico, mansioni diverse e superiori al suo formale inquadramento riconducibili al livello Q –
Quadri – Posizione Retributiva 2 – Professional.;
L'art. 21 del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 statuiva che: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell'attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento
3 organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell'ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico: a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica; b) Professional;
c) Professional Sanitari;
d) Primi Ufficiali Navi Traghetto.
Avuto riguardo alla figura professionale del Professional, la previsione contrattuale in esame statuiva che in essa rientrano i: “Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”;
la declaratoria contrattuale (art. 26 CCNL delle attività ferroviarie del 16.12.2016 ed art. 12 del contratto aziendale) prevedeva “Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge
13.5.1985, n. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda. Rientrano in questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse strategico per l'azienda, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza”;
avuto riguardo alla figura professionale del Professional, la previsione contrattuale in esame statuisce che in essa rientrano i: “ Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, 4 marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”.
Del medesimo tenore era l'art. 27 del CCNL della Mobilità del 20.07.2012;
egli era Laureato in Architettura – Abilitato all'esercizio della professione – Iscritto all'ordine professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Reggio Calabria;
aveva svolto incarichi di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione/ed esecuzione, attività di Energy Manager quale Referente locale dell'Energia per la Calabria con attività di rappresentanza dell'azienda in ambito comunale, provinciale e regionale, attività di Referente Asset Idrici e Referente Impianti Depurazione Acque Reflue
Calabria con attività di rappresentanza dell'azienda in ambito comunale), eseguiti con elevata preparazione professionale – autonomia - alto grado di specializzazione e con responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi aziendali ed in relazione all'elevato contenuto specifico della professionalità richiesta, con attribuite funzioni organizzative in ambito tecnico per progetti di interesse strategico per l'azienda che hanno comportato attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione;
aveva svolto la sua attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi dell'azienda. ;
l' costituito da un Direttore Lavori che ha la responsabilità Controparte_2 del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, coordinando uomini e mezzi (attività di coordinamento prima dell'inizio dei lavori vedi verbali ) ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario. Al direttore dei lavori spetta il controllo amministrativo e contabile. Al direttore dei lavori spetta il
5 controllo amministrativo e contabile. Effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera e dei lavori attraverso la compilazione di documenti contabili che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge;
deve vigilare, in luogo del committente, sulla progressiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica;
deve impartire l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore; deve segnalare all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera. certifica l'ultimazione dei lavori.
Quando l'impresa conclude i lavori, il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'impresa, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori;
effettua o assiste al collaudo;
provvede agli adempimenti burocratici conseguenti alla conclusione dei lavori.;
che quanto descritto, è stato oggetto degli incarichi e dell'attività svolte dal ricorrente sotto la committenza di . CP_1
Parte resistente ha eccepito l'infondatezza non ricorrendo i requisiti richiesti dalla declaratorie , in particolare evidenziava che :
nelle mansioni descritte in ricorso non si evincevano minimamente e non erano neppure allegate quelle caratteristiche peculiari del livello Q-Quadri: gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo ,organizzazione e coordinamento di risorse in strutture operative articolate e complesse nè l'ampia autonomia e la responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda tipiche del rivendicato livello professionale;
tra le mansioni descritte in ricorso non si rinveniva alcuna attività di direzione, coordinamento
o gestione di altre risorse in strutture complesse che è tipica del profilo superiore rivendicato. ;
il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retributiva 1, nell'ambito della qualifica superiore rivendicata dal ricorrente, dipendeva esclusivamente da valutazioni di merito che competono al datore di lavoro.
***
Tanto premesso è da rilevare che il periodo di esercizio delle mansioni risale , secondo il dedotto attoreo, a partire dal 2002 ancorchè poi l'inquadramento e le differenze retributive differenziali sono richieste a prtire dal 1.1.2008 .
La stessa parte ricorrente richiama il presupposto minimo di sei mesi per conseguire il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore di Quadro e non è contestato dalla controparte .
6 Ciò posto nel primo periodo qui in esame la declaratoria del CCNL Attività ferroviarie del 2003 nell'art 21 prevedeva :
" “Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell'attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali
e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell'ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico: a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica; b) Professional;
c) Professional Sanitari;
d) Primi Ufficiali Navi Traghetto. "
In merito alla figura Professional, la previsione contrattuale in esame statuiva che in essa rientrano :
“Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso
l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”;
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Come dunque è rilevabile dalle previsioni contrattuali la qualifica di nel ccnl Parte_2
2003 e prima del CCNL del 20 luglio 2012 , non richiede necessariamente la titolarità e la responsabilità di struttura di rilievo potendo integrare la qualifica di anche la sola posizione Pt_2 lavorativa ricoperta con elevata professionalità tecnica, di cui il datore si avvale per realizzare processi produttivi e raggiungere obiettivi aziendali con attuazione operativa di programmi aziendali ed autonomia e responsabilità per i risultati.
7 La figura di è caratterizzata in generale dal ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il Pt_2 restante personale, e svolgimento di rappresentanza, sovrintendenza, coordinamento, nonché l'attività di studio, progettazione, consulenza, richiedenti specifica e particolare preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici;
con esercizio di autonomia decisionale e la diretta responsabilità sui risultati.
Orbene il ricorrente possedeva la laurea di Architetto già prima del 2002 e dunque con conoscenza ed esperienza professionale elevate, ed ha provato che già al 2002 aveva svolto diverse esperienze formative conseguendo titoli formativi ( v. Curriculum) anche nello specifico della specializzazione professionale come pure in tema di coordinamento per la sicurezza nei cantieri e nella progettazione ed esecuzione lavori .
Già negli anni anteriori al 1.1..2008 è documentata e non contestata la continuativa e plurima attività lavorativa di elevato contenuto professionale in particolare nella direzione di lavori , ma pure funzioni di rappresentanza della società e qualità di referente in un ambito organizzativo .
La Direzione lavori comporta l'esercizio di autonomia decisionale sebbene limitata sul piano tecnico, avendo il direttore il compito di assumere decisioni operative e di coordinamento delle risorse ( uomini e mezzi) finalizzate al raggiungimento di obiettivi e risultati aziendali .
La componente discrezionale, nell'esercizio della direzione lavori quantomeno tecnica, non è messa in discussione dalla resistente.
Pur se come messo in evidenza dalla resistente esistono altre figure che operano nella esecuzione di un lavoro , vi è da dire che oltre il responsabile del procedimento che assume il ruolo apicale nell'ambito del procedimento afferente al programma dei lavori , non è smentito che il direttore lavori dei dovesse porre in essere attività direttiva sul corso dei lavori e delle opere oggetto del mandato della committente nonchè alla fine anche di verifica e certificazione del lavoro e dell'opera, il tutto assumendo la responsabilità, per l'ambito di sua competenza, di svolgere importanti valutazioni tecniche come pure dovendo rispondere del raggiungimento di un risultato assegnato.
La Direzione lavori comporta compiti di assistenza e sorveglianza sui lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario e responsabilità di rispettare normative in vigore e delle previsioni del progetto .
A conclusione dei lavori,in contraddittorio con l'impresa, quale direttore dei lavori effettuava i necessari accertamenti e rilasciava il certificato di ultimazione dei lavori;
effettuava e assisteva al collaudo;
provvedeva agli adempimenti burocratici conseguenti alla conclusione dei lavori .
8 Tutte circostanze dedotte dal ricorrente e non contestate dalla controparte.
La direzione dei lavori oltretutto svolge pure funzioni di rappresentanza del committente , qui lo stesso datore .
Non è stato neppure contestato che il ricorrente abbia svolto il ruolo di Direttore dei Lavori per conto della committenza della Direzione Regionale Calabria per l'esecuzione di interventi di Manutenzione degli Impianti sia ordinaria che in conto investimento e che si rapportasse direttamente con il dirigente.
Il ricorrente , secondo quanto emerge dalla documentazione già fino al 2008, ha documentato svolgimento di attività in rappresentanza di nel rapporto con soggetti terzi . CP_1
Ha redatto vari verbali come rappresentante della . CP_1
Già nel 2002 ( all. 6 ) aveva ricevuto la nomina di referente della Direzione regionale Calabria per gli asset idrici .
Non sono contestate inoltre le circostanze dedotte nella richiesta di prova testimoniale quali < da marzo 2005 a dicembre 2005 è stato trasferito dalla Direzione Regionale Calabria del Trasporto
Regionale alla Direzione Operazioni Tecniche Calabria Struttura Operativa di dedicata CP_1 per le attività industriali di supporto a tutte le realtà produttive manutentive (sede Reggio Calabria) per attività di Gestione Lavori?”; 30. “Vero o no che in tali attività, l'istante si è sempre rapportato direttamente al Dirigente preposto e/o di riferimento operando in autonomia, assumendo la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. >.
Neppure contestate le circostanze quali < dal 1° gennaio 2006 e fino al 2010, è stato assegnato alla
Direzione Tecnica e Acquisti Impianti Industriali di – CP_3 [...]
(con sede Reggio Calabria) per attività di Progettista Controparte_4
Impianti Industriali, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, sia in fase di Progettazione che di Esecuzione lavori per interventi, in conto investimenti/manutenzione ordinaria/straordinaria sia civile che industriale in ambito Contratto di manutenzione Global Service in Calabria.
Coordinatore per la Calabria per gli interventi di Manutenzione Impianti> .
La difesa della resistente non offre alcun documento che smentisca le risultanze sopra delineate .
La prova testimoniale richiesta dalla parte resistente appare peraltro priva di indicazioni temporali dei fatti che vuole provare e nessun elemento offre che si riferiscano a periodi tra il 2002 e il 2008.
Anzi al capo B) del capitolato proposto attesta che Il DL è una figura incaricata di esercitare, per 9 conto del Committente, tutte le attività finalizzate alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dei contratti di appalto curando che i lavori siano eseguiti a regola
d'arte, in conformità del progetto e del contratto e nel rispetto della normativa vigente? > il che conferma appunto le prerogative del direttore dei lavori.
Neppure è messo in discussione il raccordo svolto dal ricorrente tra la EN e il restante personale .
Ad avviso del decidente pertanto la corposa e protratta attività di direzione dei lavori e di rappresentanza della società svolta per un periodo ben oltre superiore ai sei mesi ( su posto senza diritto di conservazone del posto ) e per una durata già raggiunta prima del 1.1.2008 , ha realizzato una fattispecie idonea a far ritenere sorto il diritto all'inquadramento superiore di
[...]
- per effetto di esercizio di fatto delle relative mansioni protratto per oltre sei mesi già Parte_2 al 1.1.2008
Quanto alla decorrenza del diritto alle differenze retributive conseguenti al parametro dell'inquadramento superiore rispetto al trattamento percepito va fissata al 1.1.2008 come richiesto e non risultato prescritto .
La domanda va, dunque, accolta.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 30.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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