Sentenza 1 aprile 1999
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La rinuncia tacita a far valere l'acquisto per usucapione di un diritto reale su un bene immobile può risultare da un comportamento della parte contrario all'acquisto e non richiede la necessità della forma scritta "ad substantiam".
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FATTI DI CAUSA 1. Il 23 marzo 2020 è stato rogato e successivamente trascritto dal notaio Edenio Franchi un atto con cui Santa e Maria T. (quest'ultima in seguito deceduta, restandone erede Santa T.) hanno rinunciato alla proprietà di fondi siti nel Comune di Bomba. Si tratterebbe di terreni sostanzialmente inservibili e privi di valore economico in quanto, come emergente dal certificato di destinazione urbanistica, tutti sottoposti a vincolo pericolosità elevata P2 del piano di assetto idrogeologico predisposto dalla Regione Abruzzo. Nel corso di un procedimento instaurato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio per ottenere la declaratoria di nullità, o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. EL ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO TR, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato B. EPIFANI, difeso dall'avvocato ALDO PETRELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IS ZO,in proprio e quale erede di ST FI, DE IU RO, PO MA NA, CO US, BO FR, BO TA, NO TT, RO NA MA, RO IUNA, RO IO, BO GIOVNA, SC NI, SC AR EL, SC LU RL, SC LI, IS AT, IS TA, in proprio e quale erede di ST FI, RO AR, BO RO, PO DA,LL TA e LL ER, CA BR, quali eredi di BO MA RO, CA ME, CA IC, eredi di CA EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato F. GROLLINO, difesi dall'avvocato CROCIATELLI PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 214/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 24/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. EL ANNUNZIATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Genova, confermando la motivazione della. precedente decisione pretorile del 12 marzo 1992, con sentenza del 24 gennaio 1996 ribadiva che la domanda, introdotta con ricorso del 27 maggio 1986 da GI TR, tendente al riconoscimento dell'intervenuta usucapione ex art. 1159 - bis cod. civ. di beni immobili in comproprietà con altri aventi diritto, non era fondata. Osservavano i giudici dei gradi del merito che, nel caso in esame, era mancato il presupposto per il riconoscimento dell'animus ad usucapiendum in favore dell'istante, dal momento che egli, alla luce di atti stipulati tra le parti (la scrittura del 12 gennaio 1963 con cui aveva conferito, con gli altri comproprietari, il mandato a vendere gli stessi immobili, nonché la lettera del 26 maggio 1982, con cui il GI comunicava agli altri aventi diritto di essere comproprietario) aveva escluso la necessaria interversione del possesso, ai fini della invocata usucapione (art. 1164 cod. civ.). Avverso la sentenza del tribunale proponeva ricorso per cassazione il GI, affidando il mezzo a due motivi: con il primo, denunciando violazione degli art. 1159 - bis, 1164, 1433 e 2702 cod. civ., deduceva che i giudici del merito avevano trascurato che al tempo della proposizione del ricorso (27 maggio 1986) erano trascorsi ben 26 anni rispetto alla scrittura del 12 gennaio 1963 cit., sufficienti per la invocata usucapione, e la lettera del 26 maggio 1982 nel suo contenuto non era stata redatta da esso ricorrente;
con il secondo motivo, denunciando vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deduceva che gli stessi giudici avevano altresì trascurato che esso ricorrente aveva eseguito opere di manutenzione straordinaria e di radicale trasformazione nella casa colonica, restando in possesso delle cartelle esattoriali concernenti i beni in questione e delle chiavi per accedere ai locali.
Resistono con controricorso RI ZO (anche come erede di ST LI); RI RT (anche nella stessa qualità); EI SA GI;
GI RI NA;
EN GI;
ER CE;
ER Assunta;
PI EN;
Profumo AN RI, GIna e IO;
CH IO e TO (in qualità di eredi di ER SA); ER VA;
CO CO, AR LO, GI CA e IU;
RI IN;
Profumo AR;
ER SA;
GI LI;
NE UN, DO e EL, quali eredi di NE Vincenzo. Hanno presentato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Con i due motivi del gravame (che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente) il ricorrente ripropone in sede di legittimità il problema relativo al caso (come nella specie, all'esame della Corte), in cui un soggetto, che vanti un diritto (nel caso, proprietà assoluta) su un immobile, per verificatosi usucapione, tenga un comportamento che contraddica alla persistenza dello stesso diritto, in capo all'usucapiente.
Su tale questione ha avuto occasione già di pronunciarsi la Corte, pervenendo al risultato che, poiché si tratta di diritto disponibile, il "comportamento contrario" dell'interessato comporta un "abbandono" (se non una rinuncia) del diritto che si oppone per acquisto avvenuto a titolo originario (v. Cass., sez. un., 4 marzo 1997 n. 1907; Cass. 9 dicembre 1970 n. 2616; Cass. 28 maggio 1996 n. 4945, nel senso che pur trattandosi di diritti reali, è ammessa la rinuncia tacita e non è richiesto l'atto scritto ad substantiam ), I principi che precedono (da cui la Corte non ha validi motivi per discostarsi) si debbono applicare anche nel caso che ne occupa (come hanno ritenuto i giudici del merito), perché, con la documentazione acquisita al processo (con cui il ricorrente ha espressamente dichiarato di essere "comproprietario" e non proprietario assoluto dell'immobile in questione), egli ha, almeno implicitamente, rinunciato agli effetti invocati del possesso ultraventennale (cioè, all'usucapione).
Nè possono avere rilievo i fatti indicati dal ricorrente (cioè, non avere redatto personalmente la documentazione indicata, che però ha firmato, con le ovvie conseguenze, e l'aver eseguito opere di manutenzione sull'immobile). Tali fatti non incidono sull'avvenuta rinuncia a far valere l'acquisto per usucapione. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio (art. 92 cod. proc. civ.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità, per intero.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999