Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3122
CASS
Sentenza 1 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La rinuncia tacita a far valere l'acquisto per usucapione di un diritto reale su un bene immobile può risultare da un comportamento della parte contrario all'acquisto e non richiede la necessità della forma scritta "ad substantiam".

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA 1. Il 23 marzo 2020 è stato rogato e successivamente trascritto dal notaio Edenio Franchi un atto con cui Santa e Maria T. (quest'ultima in seguito deceduta, restandone erede Santa T.) hanno rinunciato alla proprietà di fondi siti nel Comune di Bomba. Si tratterebbe di terreni sostanzialmente inservibili e privi di valore economico in quanto, come emergente dal certificato di destinazione urbanistica, tutti sottoposti a vincolo pericolosità elevata P2 del piano di assetto idrogeologico predisposto dalla Regione Abruzzo. Nel corso di un procedimento instaurato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio per ottenere la declaratoria di nullità, o …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3122
Data del deposito : 1 aprile 1999

Testo completo