Articolo 1 della Legge 4 aprile 1977, n. 121
Versione
3 maggio 1977
Art. 1. Articolo unico

Al personale di cui all' articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, e' corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sara' assoggettata unicamente alle ritenute erariali.
L'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259 , viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2.

Entrata in vigore il 3 maggio 1977