Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5957/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI in composizione monocratica, e nella persona del Giudice Onorario dr.ssa
Maria Corvino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5957/2022 R.G.a.c. vertente tra,
(c.f.: ), (nato a [...] il 7 Parte_1 C.F._1
settembre 1947), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Maria
Caianiello (c.f.: ) e Annunziata Supino (c.f.: C.F._2
), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, al C.F._3
Viale Gramsci, n. 19, in virtù di procura su foglio separato,
ATTORE
E
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in Napoli, alla via G. Porzio, Centro
Direzionale, Isola C1
CONVENUTO CONTUMACE
Nonché
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, n. 1, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv.
Irene Iacovella (c.f.: ), giusta procura speciale alle liti, C.F._4
CONVENUTO
Le parti all' udienza del 20 marzo 2025 tenutasi in presenza hanno precisato istanze e conclusioni e all' esito la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 cpc con decorrenza dalla data di comunicazione del verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc e art. 118 disp att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni della domanda di che ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. Controparte_1
114406/21 del 28 dicembre 2021.
A mezzo di tale atto, l'amministrazione comunale ha ingiunto all' attore il pagamento della somma di euro 9.000,00 a titolo di acconto quale indennità al
28 dicembre 2016, e di euro 150,00 per ogni mese successivo di occupazione dell'immobile sito in Napoli, alla via Luigi Piscettaro, n. 56, piano I, interno
3.
Dalla lettura dell'atto, sottoscritto sia dall'amministratore unico della
[...]
che dalla Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio del CP_1
si apprende che la pretesa di pagamento ha avuto ad Controparte_2
oggetto somme richieste a titolo di acconto, finalizzate a risarcire il danno causato dall'occupazione abusiva dell'immobile.
Invero con riferimento a tale immobile risultava essere stata presentata un'istanza di condono, successivamente accolta con disposizione dirigenziale n.° 5700 del 28 marzo 2008. Nonostante ciò, alcun atto di annullamento dell'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale risultava essere emanato dal convenuto Controparte_2
L' attore ha affidato la sua opposizione ai seguenti motivi: nullità e/o l'inesistenza dell'ingiunzione per mancato rispetto della procedura di
- 2 - notificazione a mezzo ufficiale giudiziario prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 (il recapito dell'atto è avvenuto mediante una raccomandata postale a mezzo vettore privato); carenza di potere in capo alla la quale, non potendo essere qualificata come pubblica Controparte_1
amministrazione dal punto di vista soggettivo, non poteva emettere l'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910; infondatezza del credito per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della legge n. 47/1985 e dell'art. 39, comma 19, della legge 724/1994, stante la natura retroattiva del condono medio tempore ottenuto e la conseguente perdita di efficacia delle sanzioni amministrative nel frattempo erogate;
la mancanza di liquidità del credito, unilateralmente quantificato dalla p.a., senza indicare i criteri seguiti per la quantificazione;
prescrizione quinquennale dei crediti relativi agli anni anteriori al 2017.
In conclusione, l' attore concludeva nel merito, per la declaratoria dell'invalidità della citata ingiunzione di pagamento emessa dalla
[...]
nonché di tutti gli atti ad essa relativi, presupposti, CP_1
consequenziali e/o comunque connessi all' atto e, per l'effetto per la sua disapplicazione o l' annullamento dell' atto e di quelli antecedenti e presupposti, in ogni caso, in via gradata per l'accertamento dell' illiceità e/o dell'infondatezza della pretesa creditoria del con Controparte_2
conseguente accertamento negativo del diritto della parte convenuta delle somme oggetto d'ingiunzione, oltre alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva come l'atto Controparte_2
impugnato non costituisse un'ingiunzione fiscale, bensì una mera diffida ad adempiere a sua volta preceduta da altra richiesta di pagamento datata 28 dicembre 2016 (prot. n. 0081382/2016) e notificata in data 11 gennaio 2017 con la conseguenza che la risultava legittimata ad Controparte_1
emettere la diffida in quanto soggetto delegato alla gestione del patrimonio del e che peraltro la diffida risultava sottoscritta finanche Controparte_2
da un dirigente comunale;
gli effetti del condono non avevano portata
- 3 - retroattiva, sicché l'azione amministrativa intrapresa per il recupero delle indennità relative al periodo precedente al rilascio della sanatoria era da ritenersi legittima;
ai fini della liquidazione dell'indennità era sufficiente la mera occupazione, la quale determinava un danno per il in Controparte_2 re ipsa;
la prescrizione risultava interrotta nell'anno 2016 con l'invio della raccomandata ricevuta dagli istanti in data 11 gennaio 2017.
Pertanto, l'amministrazione comunale concludeva per il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
In questo giudizio la nonostante la ritualità della Controparte_1
notifica del 7.03.2022 è risultata contumace.
Il Giudice, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rinviava per precisazione conclusioni all'udienza del 20 marzo 2025, data nella quale la causa veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'atto impugnato risulta privo dei requisiti formali indicati dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910, difettando, in particolare, dell'ordine di intimazione “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta”.
Esso ha avuto ad oggetto un credito il cui importo deve ancora essere calcolato in maniera definitiva, per cui non essendo definitivo non può trattarsi di un'ingiunzione emessa ai sensi dell'anzidetta normativa, ma in effetti consiste in una diffida ad adempiere la cui funzione risiede preliminarmente nell' intenzione dell' ente di procedere sia all' interruzione della prescrizione che all'invito al debitore di procedere all'adempimento spontaneo di quanto richiesto.
Da tale constatazione dell' atto di cui si discute discende la possibile qualificazione della presente iniziativa giudiziale dell' attore in termini di
- 4 - domanda di accertamento negativo del credito vantato dal Controparte_2
Ciò implica la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
che costituisce un soggetto meramente estraneo al rapporto giuridico oggetto della controversia, nonché l'irrilevanza delle doglianze sollevate dall' attore in ordine alla mancanza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'emanazione dell'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 e in ordine alla regolarità del relativo procedimento di notifica. ( conforme Trib.
Napoli, Sez. X, 27 febbraio 2023, n. 2115).
La domanda, anche se contenente il mero accertamento negativo dell'altrui diritto, è comunque supportata da un valido interesse ad agire da parte dell' opponente ex art. 100 c.p.c., in quanto nella diffida vi è l'esplicito avvertimento secondo il quale, in caso di mancato pagamento nei 30 giorni,
“si procederà al recupero delle somme nelle sedi giudiziarie competenti”.
Tale avviso ha ingenerato nel destinatario la necessità di procedere ad un pronto accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito vantato ex adverso, al fine di prevenire le ulteriori iniziative che il potrebbe adottare per CP_2
ottenere il soddisfacimento del suo diritto in via coattiva (ad esempio,
l'emissione di un accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27/12/2019, n. 160).
Occorre poi considerare che, sempre nella diffida, si avvisa il destinatario della circostanza per la quale “avverso il presente atto, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, è possibile proporre opposizione nella forma del ricorso al Giudice Ordinario competente per territorio”, con conseguente procedibilità della mera domanda di accertamento negativo da parte dell' attuale istante del preteso diritto di credito del Controparte_2
Ciò posto e venendo al merito della domanda di accertamento il Tribunale non può non riscontrarne la fondatezza per i motivi di seguito esposti, previo corretto inquadramento della vicenda.
Va infatti preliminarmente dichiarato che il provvedimento di acquisizione dell'immobile sito in Napoli, alla Via Luigi Piscettaro, n. 56, piano I, interno
- 5 - 3, è stato adottato ai sensi dell'art. 15, della legge n. 10/1977, rubricato
“sanzioni amministrative”.
La disposizione stabiliva che “le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con l'ordinanza. In mancanza, le opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco. L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.
La sanzione dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale è stata poi ribadita dall'art. 7 della legge n. 47 del 28.02.1985, sul condono edilizio rubricato “opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”.
Tale norma delinea un procedimento simile a quello previsto dal citato art. 15, stabilendo che: in caso di mancata demolizione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;
l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di 90 giorni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione (gratuita) nei registri immobiliari;
l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salva l'esistenza di prevalenti interessi pubblici (dichiarata con delibera del
Consiglio comunale) e sempre che l'opera non confligga con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Ad oggi, la norma è contenuta nell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
- 6 - Secondo costante giurisprudenza, l'acquisizione gratuita al patrimonio del
Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria solo se all'immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici. In mancanza di tali evenienze, la domanda di condono è ammissibile e può essere accolta in presenza dei presupposti necessari previsti dalla legge. (Cass. Civ., Sez. I, 19 dicembre 2017, n. 30497).
Detta interpretazione poggia sul disposto dell'art. 43 della legge n. 47/1985, in forza del quale “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”, nonché sull'art. 39, comma
19, della legge n.724/1994, secondo il quale “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1 dicembre
1994.
Ad avviso dello scrivente Giudice, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari non ha alcun rilievo nel rapporto proprietario – Comune, nel senso che l'acquisizione perde efficacia con la proposizione della domanda di condono a prescindere dalla presentazione dell'istanza di annullamento.
La presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono, accompagnata dall' attestazione del versamento della prima rata dell'oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni
- 7 - amministrative. In più, con il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di oblazione si estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative.
Rilasciata la concessione in sanatoria, infine, si evidenzia che “non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero” (art. 38, comma 4).
Sulla scorta della disposizione testè richiamata, la presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone al Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Tutti gli atti punitivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia e devono ritenersi implicitamente rimossi;
se viceversa il disattende l'istanza, CP_2 respingendola, è tenuto, in base all'art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985, a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi,
e questa volta conclusivi, provvedimenti sanzionatori.
Dunque, a seguito dell'istanza di condono perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, ivi compresa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del (Cons. St., Sez. IV, 28 novembre CP_2
2016, n. 5007), salvi i casi di avvenuta demolizione del bene o di sua utilizzazione a fini pubblici (ipotesi per definizione incompatibili con la sanatoria).
Premesso ciò, in relazione alla presente controversia occorre osservare in punto di fatto che la pretesa del non risulta fondata. Controparte_2
Infatti a seguito della proposizione dell'istanza di condono sono venuti meno gli atti repressivi nel frattempo posti in essere, ivi compresa la sanzione consistente nell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. Ciò implica che l'attore non può essere considerato allo stato occupante abusivo del bene immobile. La concessione in sanatoria determina il venir meno dei
- 8 - poteri repressivi dell'abuso edilizio ormai condonato, come da domanda in atti per cui il Comune non può più vantare alcun diritto sull'immobile dell'opponente neanche in termine di pretesa economica per la pregressa condizione dell' immobile.
Peraltro anche a voler ritenere che l'acquisizione avesse perso efficacia soltanto a partire dal momento di presentazione dell'istanza di sanatoria, con conseguente esistenza di un pregresso periodo di occupazione abusiva, i diritti del Comune relativi a tale periodo sarebbero comunque prescritti, atteso che la domanda di condono è stata presentata dall' attore nel 1986, come da ricevuta in atti.
In conclusione in accoglimento della domanda va dichiarata l'inesistenza del diritto di credito da parte del azionata con la diffida ad Controparte_2
adempiere che è risultata non provata.
Stante la fondatezza della domanda dell'attore le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti al minimo dal decreto del Ministero della giustizia n. 55/2014, della natura seriale e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
-dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal con Controparte_2
la diffida prot. n. 114406/21 del 28 dicembre 2021 e pertanto l'inefficacia dell' atto propedeutico all' azione esecutiva;
-condanna il al pagamento delle spese di lite degli attori, Controparte_2
liquidate in euro 264,00 per spese esenti ed euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per lege, con attribuzione ai procuratori.
Cosi deciso in Napoli, lì 11 giugno 2025
Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino
- 9 - - 10 -