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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4821 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Flaccovio Roberta); Parte_1
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] (con l'avv. Di Gregorio Aglaia); CP_1
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/04/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario a Palermo con in data 1/07/2006 e che CP_1
dall'unione sono nati i figli (il 02/09/2008) e (il 13/08/2021), ha chiesto Per_1 Per_2
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei minori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, con onere a carico del ricorrente di corrispondere mensilmente alla resistente la somma di €
350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento degli figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 29/07/2024, si è costituita chiedendo, parimenti, la pronuncia CP_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei minori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, la previsione a carico del ricorrente dell'obbligo di corrispondere mensilmente alla resistente la somma di €
779,00 quale contributo al mantenimento dei minori, oltre alle spese straordinarie.
*****
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. 1497/2022 dell'8/04/2022, passata in giudicato e con sentenza definitiva n. 5009/2022 del 02/12/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle ulteriori domande, va rilevato che, con ordinanza del 20 febbraio 2025, il
Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire la controversia:
“- Conferma delle condizioni della separazione stabilite con la sentenza n. 5009/2022 del
Tribunale di Palermo (R.G. 10077/2021), ad eccezione delle disposizioni sul contributo per il mantenimento della prole posto a carico del in favore della resistente, da determinarsi Pt_1 nella misura di € 600,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat (€ 300,00 per ciascun figlio);
- assegno unico integralmente in favore della resistente;
- spese di lite compensate” (cfr. ordinanza del 20/02/2025).
Con note di trattazione scritta, le parti hanno aderito alla suddetta proposta.
Orbene, le condizioni della proposta appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data 01/07/2006 da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 33, parte 2, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni indicate in parte motiva;
2) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, in data 5/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4821 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Flaccovio Roberta); Parte_1
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] (con l'avv. Di Gregorio Aglaia); CP_1
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/04/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario a Palermo con in data 1/07/2006 e che CP_1
dall'unione sono nati i figli (il 02/09/2008) e (il 13/08/2021), ha chiesto Per_1 Per_2
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei minori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, con onere a carico del ricorrente di corrispondere mensilmente alla resistente la somma di €
350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento degli figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 29/07/2024, si è costituita chiedendo, parimenti, la pronuncia CP_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei minori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, la previsione a carico del ricorrente dell'obbligo di corrispondere mensilmente alla resistente la somma di €
779,00 quale contributo al mantenimento dei minori, oltre alle spese straordinarie.
*****
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. 1497/2022 dell'8/04/2022, passata in giudicato e con sentenza definitiva n. 5009/2022 del 02/12/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle ulteriori domande, va rilevato che, con ordinanza del 20 febbraio 2025, il
Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire la controversia:
“- Conferma delle condizioni della separazione stabilite con la sentenza n. 5009/2022 del
Tribunale di Palermo (R.G. 10077/2021), ad eccezione delle disposizioni sul contributo per il mantenimento della prole posto a carico del in favore della resistente, da determinarsi Pt_1 nella misura di € 600,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat (€ 300,00 per ciascun figlio);
- assegno unico integralmente in favore della resistente;
- spese di lite compensate” (cfr. ordinanza del 20/02/2025).
Con note di trattazione scritta, le parti hanno aderito alla suddetta proposta.
Orbene, le condizioni della proposta appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data 01/07/2006 da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 33, parte 2, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni indicate in parte motiva;
2) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, in data 5/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.