Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 911/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 1961/2023 del Tribunale di Genova promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Marco Lopez de Gonzalo e Maria Cleme Bartesaghi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Genova, piazza Dante 6/4, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova viale Brigate Partigiane n. 2 è legalmente domiciliata
Appellata
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche CP_2 disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Nicola Caso e Benedetto Colucci, ed elettivamente
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“1) In via principale: in accoglimento del primo e/o del secondo e/o del terzo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata sentenza del Tribunale di Genova recante condanna di al pagamento a favore di dell'importo di € Parte_1 CP_2
40.896,00, oltre a interessi e quindi 1a) respingere integralmente le domande di CP_2
nei confronti di e 1b) condannare alla restituzione a Parte_1 CP_2 [...] della somma di € 42.944,22 da essa versato con riserva in esecuzione della Parte_1
decisione di primo grado, maggiorata di interessi. 2) in via subordinata, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, condannare l Parte_2
a manlevare e tenere indenne di quanto essa fosse tenuta
[...] Parte_1
a pagare per l'accoglimento della domanda di ) In via ulteriormente subordinata, CP_2
disporre la sospensione del presente giudizio in attesa delle pronunce della Corte
Costituzionale e della Corte di Giustizia UE sulle questioni ad essa sottoposte dall'ordinanza arbitrale del 26.3.2021, dall'ordinanza del Tribunale di Udine del 30.12.20211 e dall'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 26.7.20232 sul tema della compatibilità con la direttiva 2008/118/CE dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. 4) In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del settimo motivo di impugnazione, limitare
l'eventuale condanna al solo importo in linea capitale 5) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa, e per
l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con il favore delle spese, dei diritti
e degli onorari”
Per l'appellata CP_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con il favore delle spese, dei diritti
e degli onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il CP_2
Tribunale di Genova, per sentire accertare il carattere indebito Parte_1 dell'addizionale provinciale applicata alle fatture relative alla somministrazione di energia elettrica e, per l'effetto, ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite a tale titolo nel biennio 2010 – 2011, pari ad euro 40.896,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -negli anni 2010 e 2011 la società
in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, co. 2, d.l. n.511 del 1988, Parte_1 aveva addebitato nelle fatture emesse nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con le cosiddette provinciali alle accise;
a seguito della direttiva CP_2
2008/118/CEE , la norma citata era abrogata con decorrenza dall'1.1.2012; -la Corte di
Cassazione aveva dichiarato comunque l'inapplicabilità della citata disposizione con conseguente diritto del cliente finale di ripetere quanto versato dal fornitore, quale credito civilistico di ripetizione dell'indebito; -da un'analisi delle fatture emesse dalla società erogatrice del servizio di energia elettrica durante il corso delle annualità 2010 e 2011, risultavano complessivamente un importo indebitamente versato pari ad € 40.896,00.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'insussistenza Parte_1 dei presupposti dell'indebito oggettivo ed il proprio difetto di legittimazione passiva, formulando, pertanto, richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell' CP_1
Al riguardo adduceva di aver sempre operato quale mero incaricato alla
[...] riscossione dell'addizionale e di non aver incassato, neppure in minima parte, le somme riscosse, ma di averle interamente riversate all' , unica legittimata Controparte_1 passiva in relazione all'azione di restituzione. Nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree, previa disapplicazione dell'art. 14 T.U. Accise ovvero previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea o alla Corte Costituzionale, in ordine alla disapplicazione dell'art. 14 T.U. Accise. In subordine, eccepiva che, la successiva richiesta di rimborso che avrebbe dovuto rivolgere all' era Parte_1 Controparte_1 sottoposta al dettato dell'art. 14 T.U. Accise, da disapplicarsi.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio Controparte_1 ccependo l'inammissibilità della chiamata in causa svolta nei propri confronti, il
[...]
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande svolte dalla convenuta, nonché, in subordine, la prescrizione decennale del presunto credito. In particolare, evidenziava che il rapporto intercorrente tra e Parte_1 Controparte_1
presentava natura tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario, ed eccepiva la propria estraneità al rapporto privatistico intercorrente tra la convenuta erogante il servizio e la società attrice, evidenziando che in base al disposto dell'art. 14 T.U. Accise, il fornitore è legittimato a chiedere all'Amministrazione Finanziaria il rimborso dell'imposta versata solo nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente l'azione civilistica di ripetizione di indebito. Infine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sotto un ulteriore profilo, costituito dalla circostanza che l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 individua i Comuni e le Province come destinatari dell'addizionale sull'energia elettrica per le forniture con potenza non superiore a 200 kW, per cui la convenuta avrebbe dovuto rivolgere le proprie domande nei confronti dell'Ente Locale che in concreto ha beneficiato dell'addizionale in questione.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, con l'impugnata sentenza così statuiva: “dichiara che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica oggetto di causa non era dovuto e, per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare a in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., la somma di € 40.896,00, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale. Dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti della terza chiamata.
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della metà delle spese di lite liquidata in € 3.810,00 per compensi professionali ed in € 272,50 per spese, oltre Iva, cpa e
15% a titolo rimborso spese generali e compensando nella restante metà. Condanna la convenuta al pagamento in favore della terza chiamata della metà delle spese di lite liquidata in € 1.904,50 per compensi professionali oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali e compensando nella restante metà.”
Avverso la pronuncia proponeva appello chiedendo la reiezione della Parte_1 domande di e la condanna di quest'ultima alla restituzione a CP_2 Parte_1 della somma di € 42.944,22, dovuta ai sensi della decisione di primo grado, maggiorata di interessi. In via subordinata, domandava condannare Controparte_1
a manlevare e tenere indenne di quanto fosse tenuta a pagare per Parte_1
l'accoglimento della domanda di CP_2
In particolare, parte appellante si doleva della statuizione con riferimento : 1) alla illegittimità della norma istitutiva dell'addizionale; 2) alla errata interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'Unione Europea in tema di efficacia delle direttive;
3) alla erronea valutazione in merito alla sussistenza della legittimazione passiva di Parte_1
; 4) alla erronea valutazione della domanda di manleva di nei confronti
[...] Parte_1 dell' ; 5) della erronea interpretazione dell'art. 14 T.U. Accise – ed Controparte_1
omessa pronuncia di ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte
Costituzionale; 6) alla omessa pronuncia di ordinanza di sospensione del giudizio;
7) alla erronea decisione in tema di interessi.
Si costituiva in giudizio domandando rigettare Controparte_1 integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Si costituiva, altresì, in giudizio chiedendo confermare la statuizione di primo CP_2
grado.
Con provvedimento del 5.3.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 04.02.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che se il Tribunale avesse qualificato - come sostenuto da - l'addizionale come parte di un'accisa armonizzata, Parte_1 come tale non necessitante di una finalità specifica, l'accertamento della liceità dell'addizionale avrebbe determinato l'esclusione dei presupposti per l'indebito e conseguentemente il rigetto della domanda attorea.
Parte appellata sostiene invece la necessità della, nella fattispecie mancante, finalità CP_2
specifica.
Successivamente all'emanazione della Direttiva 2008/118/CE, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 5 marzo 2015 in causa n. C-553/13 richiama, infatti, per la legittimità di imposizioni indirette ulteriori - sulla base della sua precedente giurisprudenza
- la sussistenza di una "finalità specifica", nel senso di una finalità che non sia “puramente di bilancio”, ma che miri, di per se stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, così che vi sia un nesso diretto tra l'uso del gettito dell'imposta la finalità perseguita. In tal senso di è espressa successivamente la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con la sentenza 25 luglio 2018 in causa C-103/17, rendendo una interpretazione applicabile erga omnes. Come già riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano (sentenza n.202/2024) in analoga fattispecie: "il diritto dell'Unione Europea riconosce agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, a condizione che la stessa sia rispondente a una o più finalità specifiche. Tale requisito delle finalità specifiche, come ribadito dalla Corte di Cassazione in molte pronunce richiamate nella sentenza impugnata, non è stato rispettato dalla normativa interna”.
La Suprema Corte con la sentenza del 15.10.2020 n. 22343 ha statuito che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis…va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17” (Cass. civ. sez. 5 del
15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del
5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del
4.06.2019 n. 15198”, chiarendo che “perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente:1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97
Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-82/12 , punto 23)”. Persona_1
Se quindi la Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che “affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”, nel caso di specie non si rileva alcuna diversa finalità rispetto a quella di garantire un gettito alla e , pertanto, Parte_3 deve escludersi che l'addizionale avesse alcuna finalità specifica.
La Suprema Corte, nella citata pronuncia, dopo avere evidenziato tale insussistenza, ha chiarito che: “Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2 indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E.
è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170
e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Il motivo deve conclusivamente essere rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che, a differenza di quanto statuito nella sentenza appellata, non è consentito ad un giudice nazionale, in una controversia tra privati, disapplicare una norma interna in quanto ritenuta in contrasto con una direttiva.
Sul punto, richiamandosi quanto osservato in ordine al motivo dapprima esaminato, si da' atto che questa Corte si è già espressa con la sentenza che ha definito il procedimento RG
29/2024: “Giova premettere che la sentenza CGUE 316-22 del 11/04/2024 ha statuito in ordine a due quesiti: “Se, in generale, il sistema delle fonti del diritto dell'Unione europea e, nello specifico, l'art. 288, terzo comma, TFUE ostino alla disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita
o non correttamente recepita, con la conseguenza di imporre un obbligo aggiuntivo a un singolo, qualora ciò costituisca, secondo il sistema normativo nazionale (articolo 14, quarto comma del decreto legislativo n. 504/1995) il presupposto perché quest'ultimo possa far valere contro lo Stato i diritti attribuitigli da tale direttiva”; “se il principio di effettività osti a una normativa nazionale (articolo 14, quarto comma, del decreto legislativo n. 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'amministrazione finanziaria, laddove l'unica ragione d'illegittimità dell'imposta – ossia la contrarietà a una direttiva dell'Unione - possa essere fatta valere esclusivamente nel rapporto tra il primo e il consumatore finale, così impedendo, di fatto, l'operatività del rimborso o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in una caso siffatto la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata”, statuendo che:
1. l''articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità
o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
2. che il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati….Più recentemente la Suprema Corte (Cass n 32722/2023) ha richiamato l'orientamento già espresso (ex multis Cass 14624/2023; Cass 9375/2023), secondo il quale le sentenze interpretative del diritto dell'Unione Europea rese dalla CGUE hanno effetto di ius superveniens e i principi espressi dalla CGUE sono dunque direttamente applicabili nel l'ordinamento nazionale, con l'unico limite dei rapporti esauriti.
….Se quindi alla luce della pronuncia CGUE 316-22 del 11/04/2024 al giudice nazionale è preclusa la disapplicazione di una disposizione di diritto interno quando essa si ponga in contrasto con una direttiva nell'ambito dei c.d. “rapporti orizzontali”, ovvero nelle controversie tra privati quale la presente (“occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello Stato membro cui è rivolta. Ne consegue, secondo costante giurisprudenza, che una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale”), si rende necessario valutare se la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 D.L. n. 511/1988 derivi dal contrasto con la direttiva europea 2008/118/CE.
Orbene, si versa in ipotesi in cui una disposizione nazionale che impone un obbligo tributario
è in contrasto con le norme del diritto comunitario. Il presupposto per la ripetizione dell'indebito è l'insussistenza di un valido titolo in ordine al versamento di somme dal solvens all'accipiens.
La Suprema Corte (Cass. n. 10114/2020; Cass. 14200/2019) ha statuito che “il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può normalmente agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito”.
Il contrasto tra l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 citato e l'art. 1, par. 2, della direttiva europea
2008/118/CE, è stato evidenziato sulla base della normativa dell'Unione, in forza della quale gli Stati membri possono prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise armonizzate a condizione che, tra l'altro, tali ulteriori imposte rispondano ad una finalità specifica, che non sia puramente di bilancio (si v. sentenza Corte di Giustizia 25 luglio 2018, causa C-103/17, che per la finalità specifica indica che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di m odo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. (C.G.U.E., 24 febbraio
2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co.) Nello specifico le addizionali provinciali per cui è lite non rispettano le condizioni poste dalla direttiva su richiamata, non rispondendo esse a
“finalità specifiche”, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia e quindi prive delle specifiche finalità richieste all'imposizione ( Cass 22343/2020; Cass 1642/2020).
Ciò si assume in alla luce della procedura di infrazione che la Commissione europea ha aperto, nel 2011 in ragione del fatto che le addizionali previste dalla normativa nazionale erano prive di una finalità specifica ed in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, mentre la direttiva era recepita con D Lgs 48/2020, che però non è intervenuto sull'art 6 del DL
511/1988. A seguito della procedura d'infrazione il legislatore italiano, con il d.l. n. 23/2011
e il d.l. n. 68/2011 per quanto attiene alle Regioni a statuto ordinario, e con il d.l. n. 16/2012 per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale, ha abrogato l'addizionale de qua.
La Suprema Corte (Cass 22434/2020; Cass 16142/20202) ha ritenuto che la disapplicazione delle addizionali dall'ordinamento interno trae origine dalla loro incompatibilità con il diritto comunitario per effetto dell'interpretazione conferita dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze del 5 marzo 2015 (causa C-553/2013) e del 25 luglio
2018 (causa C-103/2017. a seguito della sentenza interpretativa del 25 luglio 2018, SE
CE (C-103/17, EU C 2018 587). E' stato chiarito che l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità, prevista, prima di essere abrogata, dall'articolo 6 del decreto-legge n.
511/1988 , non aveva alcuna finalità specifica ed era dunque contraria all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. Sicché ogni consumatore finale che aveva versato le addizionali, perché addebitate alla stessa dal proprio fornitore di energia elettrica, nel periodo di riferimento, avrebbe potuto agire il rimborso, trattandosi di somme indebitamente corrisposte.
Ne deriva il contrasto su rilevato tra la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua e il diritto comunitario.
A questo punto giova evidenziare che il carattere non self executing della direttiva
2008/118/CE ne impedisce l'incidenza nella sfera giuridica del singolo.
Ciò che però viene in rilievo è la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che fornisce un'interpretazione del diritto comunitario.
Questa costituisce fonte del diritto comunitario, come chiarito dalla sentenza Corte d'Appello di Milano 1753/2024 nel proc RG 556/2023, non già in quanto crea ex novo una norma comunitaria, ma in quanto ne indica il significato con efficacia “ultra partes” (in tal senso
Cass 22577/2012; Cass 22343/2020; Cass 16142/2020).
Sulla scorta di tale efficacia “orizzontale” delle pronunce della Corte relative alla direttiva
2008/118 CE, è stato dalla Corte d'Appello di Milano cit. ritenuto sussistente il diritto del consumatore finale a vedersi rimborsate dalla società fornitrice le somme versate a titolo di addizionale provinciale.
Ed allora, alla luce delle svolte considerazioni, non viene in rilievo l'asserito (da parte appellata) contrasto con la recente pronuncia della CGE dell'11.4.2024, in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 DL 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita.
Ed è quindi salvaguardato il principio di effettività.”
Anche tale motivo è pertanto infondato, alla luce dei principi richiamati.
Con il terzo motivo deduce la propria carenza di legittimazione passiva. Parte_1
Sul punto sostiene di svolgere nelle fattispecie in esame un ruolo meramente strumentale, in quanto il rapporto intercorre sostanzialmente tra il privato e lo Stato;
per tale ragione il meccanismo a due fasi sarebbe contrario ai principi di effettività.
Con il quarto motivo l'appellante deduce altrettanto l'erroneità della pronuncia appellata, laddove respinge la domanda subordinata svolta da di manleva nei Parte_1 confronti dell' . Controparte_1 La sentenza appellata sul punto si è espressa nel senso che : “Del pari inammissibile è la domanda con la quale in caso, qui ritenuto, di accoglimento della domanda di ripetizione proposta dal consumatore finale nei confronti del fornitore, questi ha chiesto di essere tenuto indenne dall'Amministrazione doganale, in quanto la proponibilità della domanda da parte del fornitore è condizionata dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il diritto alla restituzione d'indebito da parte del consumatore finale in danno del fornitore”. asserisce di non potere essere condannata a Controparte_1 effettuare il rimborso in favore del consumatore finale, avendo quest'ultimo azione solo nei confronti del fornitore dell'energia elettrica, “il quale a sua volta, solo all'esito di un definitivo accertamento del rapporto civilistico, potrà rivolgere un'istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, cui poi spetta verificare la corrispondenza tra quanto ricevuto dal soggetto passivo del rapporto d'imposta e quanto effettivamente versato a quest'ultimo dal consumatore.” Aggiunge che qualsivoglia contestazione in ordine alla corrispondenza tra tali pagamenti è devoluta al Giudice tributario e che, pertanto, “la chiamata in causa dell' è inammissibile per difetto di Controparte_1
giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che il rapporto tra e Amministrazione Parte_1 ha natura tributaria, e come tale è soggetto alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2,
d.lgs. n. 546/1992”,
Asserisce altresì la correttezza della statuizione in ordine alla domanda di manleva, proprio in quanto la proponibilità della domanda di rimborso da parte del fornitore nei confronti dell'Amministrazione doganale è condizionata al passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il diritto alla restituzione d'indebito in favore dell'utente finale ed in danno del fornitore.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto all'evidenza connessi.
Con la pronuncia del 02/08/2024 n. 21883 la Corte di Cassazione si è così espressa:
“Questa Corte ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v.Cass., Sez. 5, 15198/2019 ). Con tali pronunce si è inoltre affermato che l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spetta unicamente al soggetto passivo dell'imposta ossia al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l'azione, civilistica, di restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente, salva la difficoltà eccessiva/impossibilità dell'azione stessa, allora, in via di eccezione, legittimante attivamente il cessionario nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (tra le molte, v. Cass., Sez. 5, 14200/2019 ).
Indi, la pronuncia prosegue chiarendo che la legittimazione passiva spetta all'agenzia delle dogane per le domande del fornitore che ha rimborsato il consumatore
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al d.l. n. 511 del 1988 sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, ai sensi del d.lgs. n. 504 del
1995, art. 14, e della l. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore. Il consumatore finale,
a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore, può normalmente agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività” (Cass. civ., sez. V, 24.5.2019, n. 14200).
Come già stabilito da questa Corte, con la sentenza n 789/24 “ Non sussiste il difetto di legittimazione passiva di in quanto, come già evidenziato nell'ambito dell'esame del Pt_1 primo motivo, è il fornitore il soggetto passivo dell'imposta, che trasferisce sul consumatore finale il relativo costo….Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31609 del 25/10/2022, Rv. 666099 –
01: “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito”.
Orbene, Cassazione civile sez. trib. - 01/08/2024, n. 21749 si è così espressa: “la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 (nel testo vigente ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito,
è, in termini generali, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; soltanto nel caso in cui il consumatore dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore), può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (ex multis,Cass. n. 29980 del
19/11/2019; Cass. n. 27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019)”, affermando il seguente principio di diritto: “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del
1988, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell'Unione, può agire nei confronti dell'Erario, in forza del principio di effettività, mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex 2033 cod. civ., assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma
2, D.Lgs. n. 504/1995". In tal senso si è espressa anche Cass sez trib Ordinanza del
11/09/2024 n. 24373.
Ritiene questa Corte di diversamente interpretare il riferimento nella motivazione alle statuizioni di cui alla sentenza della Corte di Giustizia europea dell'11 aprile 2024, causa C-
316/22. Ciò, alla luce di quanto già espresso nell'ambito della trattazione del secondo motivo d'appello e valutandosi che la pronuncia da ultimo citata appronti una tutela aggiuntiva per il consumatore e non limiti la stessa (individuando l'inefficacia orizzontale della Direttiva quale impossibilità di agire nei confronti del fornitore).
Giova premettere che, per quanto riguarda il diritto alla restituzione, l'art. 14 TUA stabilisce che l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata ma il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento oppure, qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione addebitati a titolo di rivalsa, il rimborso deve essere chiesto dal predetto soggetto obbligato entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione.
La Corte di Giustizia europea nella pronuncia dell'11.4.2024 ha riconosciuto che: “se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, , C-261/20, EU:C:2022:33, punto Controparte_3
33)” (par. 24).”
Ferma restando l'inefficacia orizzontale della Direttiva dunque: “un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali” (par. 25)”.
Laddove invece l'ordinamento nazionale non permetta ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui in ragione dell'impossibilità di disapplicare la norma interna in contrasto con la normativa dell'Unione priva di effetto diretto, allora l'ordinamento nazionale deve comunque riconoscere al singolo la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato. Per tale ragione, la CGUE in risposta alla seconda delle questioni sollevate dal giudice remittente ha affermato che viola il principio di effettività una normativa nazionale che “non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro”.
È quindi prevista in forza della citata pronuncia una tutela per il consumatore che ipoteticamente non possa azionare il diritto alla restituzione delle addizionali verso il fornitore, in quanto la legislazione e la giurisprudenza nazionale non gli consentono di disapplicare la norma istitutiva dell'addizionale in forza della (sola) inefficacia orizzontale della Direttiva.
Vi è da dire che il giudice nazionale ha il potere di “disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto”(sentenza CGUE C-316/22) stante il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia
UE. È infatti noto che il potere di disapplicare la normativa nazionale istitutiva dell'addizionale in questione è stato espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con sent. n. 22343/2020 ha infatti affermato che l'art. 6
d.l. n. 511/1988.: “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa”.
Il consumatore può quindi “far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore” (sentenza CGUE C-316/22) mediante l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito;
Il carattere indebito di tale versamento non dipende dalla “contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” (CGUE C-316/22), quanto piuttosto dalla disapplicazione della norma (art. 6 cit.), poiché contrastante con il diritto UE come interpretato dalla Corte di
Giustizia.
In tal senso si è espressa anche la Corte d'Appello Milano in data 9.1.2023 (nel proc RG
2589/2021): “deve certamente riconoscersi il potere del Giudice di disapplicare l'atto impositivo illegittimo non già per l'efficacia orizzontale della direttiva 2008/118, bensì “in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno
1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” (tra le altre, Cass. n.
22343/2020).
Il motivo è conclusivamente infondato.
Con il quinto motivo è dedotta l'erronea interpretazione dell'art. 14 T.U. Accise da parte della sentenza impugnata;
l'appellante lamenta in particolare l'omessa pronuncia ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevanti i profili di illegittimità dell'art. 14 T.U.
Accise, omettendo così di rimettere la questione alla Corte di Giustizia europea o alla Corte
Costituzionale.
Con. il sesto motivo lamenta l'omessa pronuncia di ordinanza di Parte_1
sospensione del giudizio per tali motivi.
L'appellante, infatti, aveva richiesto la sospensione del giudizio a motivo della pendenza di una questione di legittimità costituzionale, sollevata da un collegio arbitrale, in relazione all'art. 14 T.U. Accise, nonchè di una questione di legittimità costituzionale, sollevata dal
Tribunale di Udine in relazione alla norma istitutiva dell'Addizionale, e di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, disposto dal Tribunale di Como, in relazione a (i) la possibilità di disapplicare la norma istitutiva dell'Addizionale nell'ambito di rapporti orizzontali e (ii) la compatibilità dell'art. 14 T.U. Accise con il principio di effettività. I motivi sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi .
In relazione a due di tali questioni (quella relativa agli effetti orizzontali delle direttive e quella relativa all'art. 14 T.U. Accise) è ora intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia in data
11 aprile 2024 (causa C-316/22).
Ritiene la Corte che, alla luce delle svolte considerazioni e di quanto ulteriormente si rileva,
i motivi non risultino meritevoli di accoglimento, stante l'interpretazione di questa Corte.
Orbene, sul punto richiama la pronuncia resa da questa Corte n 789/2024: “f) la Corte
“ritiene che - a dispetto della formulazione ellittica dell'art. 14, comma 2, TUA («l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata»), che non contiene alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati - detta disposizione non possa ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta”; g) una siffatta interpretazione “si pone in contrasto con la separazione tra il rapporto di imposta (corrente tra erario e fornitore) e il rapporto di rivalsa (corrente tra fornitore e consumatore), dall'altro non considera che la stessa disposizione dell'art. 14, comma 2, TUA, ratione temporis applicabile, prevede implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore”, proprio in quanto “La disposizione … prevede … che una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l'azione di rimborso nei confronti del fornitore, è quest'ultimo che ha novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, attribuendo, quindi, espressamente l'azione di rimborso al fornitore che abbia traslato l'imposta sul consumatore all'esito dell'azione da questi vittoriosamente esercitata nei suoi confronti V) Da tale ricostruzione ne deriva che la prospettata difficoltà per il fornitore di ottenere il rimborso – in relazione alla quale l'appellante solleva la questione di legittimità costituzionale e chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea – attiene al rapporto tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta addizionale) e l'Amministrazione
Finanziaria, mentre l'azione di ripetizione dell'indebito attiene al rapporto tra il fornitore e il consumatore finale. VI) Non è vero che la ripetizione di indebito presuppone la possibilità per il fornitore di ottenere il rimborso dell'imposta addizionale. La ripetizione di indebito, prevista dall'art. 14 comma 2 TUA, è fondata sul fatto che l'imposta, di cui gli è stato traslato il costo, non era dovuta. VII) Piuttosto è il diritto al rimborso a essere condizionato, nella prospettazione dell'appellante, al passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto l'indebito al consumatore. Se tale disciplina rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso da parte del fornitore nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, ciò può assumere rilievo solo nell'ambito del rapporto tra fornitore (soggetto passivo dell'imposta addizionale) e Amministrazione Finanziaria, mentre non assume alcun rilievo nel rapporto (privatistico) tra consumatore, che chiede la restituzione dell'indebito, e fornitore”.
Si richiamano inoltre le motivazioni della reiezione dei motivi precedentemente trattati, al fine di ribadire la ritenuta disapplicazione l'addizionale, alla luce della scelta interpretativa adottata da questa Corte.
Ne consegue il rigetto dei motivi.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non abbia tenuto conto del fatto che l'art. 14 T.U. Accise consente al fornitore di ottenere il rimborso dall' solo sulla base di una sentenza passata in giudicato. Controparte_1 [...]
non avrebbe quindi potuto effettuare un pagamento spontaneo sulla base di Parte_1
una mera richiesta stragiudiziale, perché in tal caso avrebbe perso il diritto al rimborso;
asserisce quindi che se il giudice avesse correttamente applicato l'art. 14 TU Accise, avrebbe riconosciuto che gli interessi ex lege non sono dovuti dal giorno della messa in mora stragiudiziale.
Non si ritiene trattarsi di una interpretazione conforme alla scelta del legislatore, che si è limitato a stabilire la necessità dell'immutabilità della statuizione sfavorevole al fornitore quale condizione idonea a determinare il rimborso da parte dello Stato. Nell'escludere il diritto alla liquidazione degli interessi dalla richiesta di rimborso si verrebbe invece a penalizzare il consumatore.
Il motivo pertanto non trova accoglimento.
Conclusivamente la statuizione di primo grado è integralmente confermata.
Le spese di lite del grado si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022 in favore delle parti appellate, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n Parte_1
1961/2023 del Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello Parte_1 in favore di parte appellata che liquida in € € 6946,00 per Controparte_1
competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello Parte_1 in favore di parte appellata , che liquida in € 6946,00 per competenze, oltre 15% rimb CP_2
forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 6.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno