CASS
Sentenza 12 ottobre 2023
Sentenza 12 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio, l'erronea individuazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell'Economia e delle Finanze) non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell'atto nei confronti della Amministrazione legittimata indicata dal giudice, mediante la costituzione in giudizio di quest'ultima, ove non siano sollevate dalla stessa eccezioni al riguardo o, ancora, con la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2023, n. 44913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44913 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di VASTO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 44913 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Presidente del Tribunale di Vasto il 26 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di FA IT avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. La ragione della decisione del Presidente del Tribunale (pp. 1-2 dell'ordinanza) sta nella rilevata erronea individuazione del soggetto legittimato passivo nel Ministero della Giustizia anziché in quello delle Finanze. 3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza FA IT, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 360 cod. proc. civ. e art. 4 della legge n. 260 del 25 marzo 1958, recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato") in ragione del mancato - doveroso - invito da parte del Giudice alla parte ricorrente a rinnovare la notifica all'autorità amministrativa legittimata passivamente, per l'ipotesi di erronea individuazione del soggetto resistente. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il P.M. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 luglio 2023 ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendosi condividere l'opinione del Procuratore Generale, che ha richiamato il principio di diritto, al quale occorre dare continuità, già fissato da Sez. 2 cív., n. 12322 del 09/05/2019, M vs F, Rv. 653811, secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero dell'Interno anziché il Ministero della Giustizia) non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della I. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione». 2 2.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, da disporsi senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Vasto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Vasto. Così deciso il 12/10/2023.
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 44913 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Presidente del Tribunale di Vasto il 26 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di FA IT avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. La ragione della decisione del Presidente del Tribunale (pp. 1-2 dell'ordinanza) sta nella rilevata erronea individuazione del soggetto legittimato passivo nel Ministero della Giustizia anziché in quello delle Finanze. 3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza FA IT, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 360 cod. proc. civ. e art. 4 della legge n. 260 del 25 marzo 1958, recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato") in ragione del mancato - doveroso - invito da parte del Giudice alla parte ricorrente a rinnovare la notifica all'autorità amministrativa legittimata passivamente, per l'ipotesi di erronea individuazione del soggetto resistente. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il P.M. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 luglio 2023 ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendosi condividere l'opinione del Procuratore Generale, che ha richiamato il principio di diritto, al quale occorre dare continuità, già fissato da Sez. 2 cív., n. 12322 del 09/05/2019, M vs F, Rv. 653811, secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero dell'Interno anziché il Ministero della Giustizia) non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della I. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione». 2 2.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, da disporsi senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Vasto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Vasto. Così deciso il 12/10/2023.