TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/06/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Maria Elena Ballarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 128/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo Parte_1 C.F._1 di p.e.c. dell'Avv. MASSIMO PELLIZZATO che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dalla debitrice sovraindebitata in data 31.5.2025, ai sensi dell'art. Parte_1
269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. nominato Persona_1 dall'O.C.C. delle Camere di Commercio di Como - Lecco, Cremona, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Varese, e la relativa integrazione del 24.6.2025.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso l
[...]
e la Cancelleria esecuzioni. Controparte_1
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Fagnano Olona (VA) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero Parte_1 di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. La debitrice, quale persona fisica titolare di una impresa individuale cancellata da oltre un anno (in data 14.3.2019, come risulta dalla visura TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
camerale prodotta), può chiedere l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 33 comma 1-bis c.c.i.i.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 13) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pagg.
5-6 e 8-10). L'OCC ha inoltre verificato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali.
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore).
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. La Sig.ra ha infatti Parte_1 debiti scaduti pari complessivamente ad oltre € 484.000,00 (cfr. relazione OCC, p. 6), per la maggior parte connessi all'attività commerciale esercitata sotto forma di impresa individuale sino al 2012 (formalmente cancellata nel corso del 2019) e, per circa 30.000,00 euro residui, derivanti da un mutuo ipotecario contratto nel 2002 per l'acquisto della prima casa di abitazione. La debitrice non è proprietaria di beni mobili o immobili utilmente liquidabili e le passività non appaiono integralmente ed immediatamente ripianabili neppure tramite il reddito disponibile, costituito solo dalla retribuzione derivante dall'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di Metodo S.r.l., con la quale la ricorrente deve provvedere anche alle spese essenziali di vita quotidiana proprie e del nucleo familiare.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Rilevato che il patrimonio oggetto di liquidazione controllata è composto: i) dai proventi dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita proprie e del nucleo familiare. La ricorrente ed il Gestore della crisi hanno indicato in circa € 1.900,00 le spese mensili del nucleo e tale importo appare il minimo vitale per una famiglia composta anche da tre figli non economicamente autosufficienti, tenuto conto peraltro dell'esborso documentato per canone di locazione e spese condominiali per complessivi € 870,00 mensili (i.e. € 720,00 per canone ed € 150,00 mensili medie per spese). Considerato inoltre:
- da un lato, che a detti esborsi devono aggiungersi le spese cd. “straordinarie routinarie”, intendendosi per tali i costi per prestazioni sanitarie, esigenze scolastiche e ricreative/di svago della prole che, pur non essendo predeterminabili nel quantum, “nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe” (Cass. 3835/2021);
- che, per contro, la Sig.ra percepisce contributi per il mantenimento dei figli per Pt_1 complessivi € 850,00 mensili e l'assegno unico erogato dall'INPS nella misura attuale di € 420,00 (destinata a diminuire con l'aumento dell'età della prole a carico), contributi che, pur avendo natura alimentare e non pignorabile, devono comunque essere valutati tra le risorse disponibili per il sostentamento del nucleo, il Tribunale ritiene che la ricorrente possa essere autorizzata a trattenere per il mantenimento proprio e del nucleo familiare il reddito mensile netto di € 1.200,00, per dodici mensilità.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ii) dal saldo attivo dei conti correnti accesi presso (C/C 42362500) e (C/C CP_2 CP_3 000000012939), ad eccezione della somma di € 1.200,00 corrispondente ad una mensilità necessaria al sostentamento del nucleo familiare, come sopra determinata, e degli eventuali contributi per la prole impignorabili;
iii) dalle azioni che il nominando Liquidatore potrebbe intraprendere ex art. 274 comma II c.c.i.i. con riferimento alla rinuncia all'eredità del padre compiuta dalla debitrice con Persona_2 atto notarile del 11.2.2021. Nel ricorso introduttivo la debitrice ha esposto che il Sig. (già convivente della Sig.ra CP_4 e padre del minore “per spirito di liberalità, e avendone interesse per Pt_1 Persona_3 assicurare la miglior gestione del figlio , al fine di favorire il buon esito di una procedura Per_3 di liquidazione controllata dei beni della signora e l'esdebitazione della Parte_1 medesima, ha rilasciato un impegno irrevocabile (doc. n. 37) al versamento dell'importo di € 14.000, condizionato alla circostanza che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio della medesima signora il liquidatore rinunci all'impugnativa Parte_1 della rinuncia dell'eredità del sig. . Persona_2 Il Tribunale osserva che la qualificazione di tale apporto come “finanza esterna” non appare compatibile con la natura della presente procedura. A differenza che negli altri strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, infatti, nella liquidazione controllata il debitore non formula alcuna proposta ai creditori, né predispone alcun piano o progetto per la ristrutturazione delle passività nel quale inserire tra le poste attive anche erogazioni provenienti da soggetti estranei alla procedura: egli semplicemente si dichiara sovraindebitato e chiede la liquidazione di tutti i suoi beni (in tal senso si era già espressa la giurisprudenza di merito con riferimento all'istituto della liquidazione del patrimonio;
cfr. Trib. Rimini, 22.4.2021). Non si tratta di una procedura negoziale di risoluzione della crisi, rispetto alla quale la finanza esterna potrebbe svolgere la funzione di rendere la proposta maggiormente conveniente per i creditori rispetto ad altre alternative liquidatorie. Piuttosto, la congruità della proposta del Sig. rispetto alla consistenza dell'asse CP_4 ereditario ed alla quota spettante alla Sig.ra dovrà essere valutata dal Liquidatore Parte_1 nella fase esecutiva della procedura, ai fini del raggiungimento di un eventuale accordo transattivo con le controparti della potenziale azione di inefficacia dell'atto compiuto dal debitore in pregiudizio dei creditori.
Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita alla ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 comma 1 lett. d) c.c.i.i. (poiché non sorti durante la procedura di liquidazione controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza), non essendo peraltro prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata;
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Parte_1
]. C.F._1 NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi. NOMINA Liquidatore la Dott.ssa con studio in Busto Arsizio, viale Duca D'Aosta Testimone_1
n. 15. ORDINA a il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e Parte_1 fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché l'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 24/10/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 1.200,00 netti, per dodici mensilità, per il mantenimento proprio e del nucleo familiare. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 25.9.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva..
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 27/06/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 4
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Maria Elena Ballarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 128/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo Parte_1 C.F._1 di p.e.c. dell'Avv. MASSIMO PELLIZZATO che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dalla debitrice sovraindebitata in data 31.5.2025, ai sensi dell'art. Parte_1
269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. nominato Persona_1 dall'O.C.C. delle Camere di Commercio di Como - Lecco, Cremona, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Varese, e la relativa integrazione del 24.6.2025.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso l
[...]
e la Cancelleria esecuzioni. Controparte_1
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Fagnano Olona (VA) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero Parte_1 di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. La debitrice, quale persona fisica titolare di una impresa individuale cancellata da oltre un anno (in data 14.3.2019, come risulta dalla visura TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
camerale prodotta), può chiedere l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 33 comma 1-bis c.c.i.i.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 13) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pagg.
5-6 e 8-10). L'OCC ha inoltre verificato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali.
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore).
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. La Sig.ra ha infatti Parte_1 debiti scaduti pari complessivamente ad oltre € 484.000,00 (cfr. relazione OCC, p. 6), per la maggior parte connessi all'attività commerciale esercitata sotto forma di impresa individuale sino al 2012 (formalmente cancellata nel corso del 2019) e, per circa 30.000,00 euro residui, derivanti da un mutuo ipotecario contratto nel 2002 per l'acquisto della prima casa di abitazione. La debitrice non è proprietaria di beni mobili o immobili utilmente liquidabili e le passività non appaiono integralmente ed immediatamente ripianabili neppure tramite il reddito disponibile, costituito solo dalla retribuzione derivante dall'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di Metodo S.r.l., con la quale la ricorrente deve provvedere anche alle spese essenziali di vita quotidiana proprie e del nucleo familiare.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Rilevato che il patrimonio oggetto di liquidazione controllata è composto: i) dai proventi dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita proprie e del nucleo familiare. La ricorrente ed il Gestore della crisi hanno indicato in circa € 1.900,00 le spese mensili del nucleo e tale importo appare il minimo vitale per una famiglia composta anche da tre figli non economicamente autosufficienti, tenuto conto peraltro dell'esborso documentato per canone di locazione e spese condominiali per complessivi € 870,00 mensili (i.e. € 720,00 per canone ed € 150,00 mensili medie per spese). Considerato inoltre:
- da un lato, che a detti esborsi devono aggiungersi le spese cd. “straordinarie routinarie”, intendendosi per tali i costi per prestazioni sanitarie, esigenze scolastiche e ricreative/di svago della prole che, pur non essendo predeterminabili nel quantum, “nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe” (Cass. 3835/2021);
- che, per contro, la Sig.ra percepisce contributi per il mantenimento dei figli per Pt_1 complessivi € 850,00 mensili e l'assegno unico erogato dall'INPS nella misura attuale di € 420,00 (destinata a diminuire con l'aumento dell'età della prole a carico), contributi che, pur avendo natura alimentare e non pignorabile, devono comunque essere valutati tra le risorse disponibili per il sostentamento del nucleo, il Tribunale ritiene che la ricorrente possa essere autorizzata a trattenere per il mantenimento proprio e del nucleo familiare il reddito mensile netto di € 1.200,00, per dodici mensilità.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ii) dal saldo attivo dei conti correnti accesi presso (C/C 42362500) e (C/C CP_2 CP_3 000000012939), ad eccezione della somma di € 1.200,00 corrispondente ad una mensilità necessaria al sostentamento del nucleo familiare, come sopra determinata, e degli eventuali contributi per la prole impignorabili;
iii) dalle azioni che il nominando Liquidatore potrebbe intraprendere ex art. 274 comma II c.c.i.i. con riferimento alla rinuncia all'eredità del padre compiuta dalla debitrice con Persona_2 atto notarile del 11.2.2021. Nel ricorso introduttivo la debitrice ha esposto che il Sig. (già convivente della Sig.ra CP_4 e padre del minore “per spirito di liberalità, e avendone interesse per Pt_1 Persona_3 assicurare la miglior gestione del figlio , al fine di favorire il buon esito di una procedura Per_3 di liquidazione controllata dei beni della signora e l'esdebitazione della Parte_1 medesima, ha rilasciato un impegno irrevocabile (doc. n. 37) al versamento dell'importo di € 14.000, condizionato alla circostanza che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio della medesima signora il liquidatore rinunci all'impugnativa Parte_1 della rinuncia dell'eredità del sig. . Persona_2 Il Tribunale osserva che la qualificazione di tale apporto come “finanza esterna” non appare compatibile con la natura della presente procedura. A differenza che negli altri strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, infatti, nella liquidazione controllata il debitore non formula alcuna proposta ai creditori, né predispone alcun piano o progetto per la ristrutturazione delle passività nel quale inserire tra le poste attive anche erogazioni provenienti da soggetti estranei alla procedura: egli semplicemente si dichiara sovraindebitato e chiede la liquidazione di tutti i suoi beni (in tal senso si era già espressa la giurisprudenza di merito con riferimento all'istituto della liquidazione del patrimonio;
cfr. Trib. Rimini, 22.4.2021). Non si tratta di una procedura negoziale di risoluzione della crisi, rispetto alla quale la finanza esterna potrebbe svolgere la funzione di rendere la proposta maggiormente conveniente per i creditori rispetto ad altre alternative liquidatorie. Piuttosto, la congruità della proposta del Sig. rispetto alla consistenza dell'asse CP_4 ereditario ed alla quota spettante alla Sig.ra dovrà essere valutata dal Liquidatore Parte_1 nella fase esecutiva della procedura, ai fini del raggiungimento di un eventuale accordo transattivo con le controparti della potenziale azione di inefficacia dell'atto compiuto dal debitore in pregiudizio dei creditori.
Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita alla ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 comma 1 lett. d) c.c.i.i. (poiché non sorti durante la procedura di liquidazione controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza), non essendo peraltro prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata;
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Parte_1
]. C.F._1 NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi. NOMINA Liquidatore la Dott.ssa con studio in Busto Arsizio, viale Duca D'Aosta Testimone_1
n. 15. ORDINA a il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e Parte_1 fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché l'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 24/10/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 1.200,00 netti, per dodici mensilità, per il mantenimento proprio e del nucleo familiare. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 25.9.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva..
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 27/06/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 4