Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01471/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2023, proposto da
Centro Vesuviano Analisi Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Sicignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa AN Peluso, Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva,
delle note dell'AS Napoli 3 Sud prot. 009663, 0009676, 0009684, 00009701, tutte del 16/01/2023 nonché delle note AS Napoli 3 Sud prot. 0158733, 0158686, 0158677, 0158664 tutte del 22/12/2022 e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o ad esse consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AS 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa AN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con atto notificato il 15 marzo 2023 e depositato il successivo 23 marzo, la struttura ricorrente (accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca della Patologia Clinica) ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, le note ASL Napoli 3 Sud in epigrafe indicate, con le quali la predetta Azienda ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, unitamente agli ulteriori atti pure in epigrafe indicati.
2. A sostegno del gravame la ricorrente ha articolato i seguenti mezzi di censura:
1) la lesione del legittimo affidamento, giacché le richieste di pagamento intervengono rispettivamente a 9, 8, 7 e 6 anni di distanza dall'esercizio finanziario cui l'erogazione di prestazioni in accreditamento si riferisce, in violazione di ogni criterio di ragionevolezza;
2) il difetto di motivazione, non essendo dato comprendere quali siano le ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria dell’ASL.
3. Si è costituita per resistere l'ASL, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili (omessa notifica ai controinteressati, acquiescenza per sottoscrizione della “clausola di salvaguardia”, mancata impugnazione di atti presupposti) nonchè il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ove la controversia fosse qualificata inerente a rapporti di dare-avere, e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
4. All'udienza straordinaria del 16 aprile 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A, in conformità ai precedenti della Sezione vertenti su analoga fattispecie (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IX, 20 novembre 2024, n. 7244) e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a).
6. Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 10 luglio 2023, n. 4131), sicché gli atti aslini relativi alle RTU 2013, 2014, 2015 e 2016 (oggetto della odierna impugnativa) sono comunque strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
7. La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente AS (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questa Sezione del TAR) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “ le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali ”.
8. Con le predette ordinanze è stato chiarito che, “ proprio in materia di regressione tariffaria ”, la controversia concerne “ soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che da un lato, l’AS è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali ” (Cass. Sez. Un. n. 1771, n. 1772 e n. 1773 del 2011).
9. Alla luce di quanto sopra non è rilevante la circostanza che siano state impugnate le delibere n. 586 del 20.06.2019, n. 644 e 645 del 09.07.2019, n. 1070 del 17.12.2019, con le quali è stata determinata la RTU per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, in quanto le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano comunque la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria.
10. Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione.
11. Neppure rileva che gli atti di regressione tariffaria siano stati adottati all’esito di un procedimento, atteso che la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate in siffatti giudizi.
12. Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a, innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
13. Sussistono nondimeno, tenuto conto del momento in cui è stata azionata la domanda e delle successive evoluzioni giurisprudenziali in punto di giurisdizione, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BB, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
AN AP, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN AP | AR BB |
IL SEGRETARIO