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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2601/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2601 dell'anno 2025
TRA
vv. ZO OS Pt_1
in proprio
- ricorrente in riassunzione -
E
CP_
contumace
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del giorno 24.3.2021 n. 961, la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, accoglieva l'appello di secondo il principio di diritto enucleabile dalla sentenza di rinvio e alla quale ha Parte_2
ritenuto di doversi uniformare, riguardo alla qualificazione della pensione del Wolley, quale pensione di vecchiaia, la sua cumulabilità con i redditi derivanti dalla rioccupazione successiva al pensionamento e il conseguente diritto del ricorrente alla percezione della pensione, nonostante lo svolgimento di altra attività
CP_ lavorativa;
compensava, infine, per metà le spese di tutti i gradi e le fasi di giudizio, ponendo a carico dell la restante metà delle spese.
CP_ 2. Avverso la statuizione sulle spese, l proponeva ricorso per cassazione sulla base di un motivo di ricorso,
mentre l'Avv. ZO OS MA, procuratore antistatario di resistito con Parte_2
controricorso.
CP_ L deduceva il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell'articola 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione: infatti, nella motivazione della sentenza, i giudici del rinvio condividendo le ragioni poste a base della regolamentazione delle spese operata in primo grado e in grado di appello, ritenevano di compensare integralmente tra le parti le spese di ogni fase
CP_ e grado e ciò, perché ritenevano, contrariamente a quanto sostenuto dall che la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio era totalmente riportata al loro vaglio;
tuttavia, nel dispositivo compensavano solo
CP_ per metà le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, ponendo a carico dell la restante metà.
3. Con ordinanza n. 20368/2025 del 21 luglio 2025 la S.C. accoglieva il motivo, sulla base delle seguenti argomentazioni:
<
CP_ controricorrente, perché il ricorso dell non contesta la dichiarazione di antistatarietà (per la quale l'antistatario gode di un'autonoma legittimazione rispetto alla parte che ha difeso in giudizio), ma la compensazione parziale delle spese di giudizio in sede di rinvio, per la quale l'unico legittimato passivo è la parte a cui favore la compensazione parziale è stata disposta (cfr. Cass. n. 27166/16, secondo cui l'antistatario
è legittimato a impugnare o resistere solo sulla distrazione delle spese e non anche sulla misura delle stesse). Il motivo è fondato, perché sussiste una effettiva contraddizione tra quanto esposto in motivazione:
"pertanto, reputa la Corte che, richiamando e condividendo le ragioni poste a base della regolamentazione delle spese operata in primo grado e in grado di appello, le spese di ogni fase e grado possono essere integralmente compensate tra le parti", e quanto esposto in dispositivo: "compensa per metà le spese di tutti
CP_ i gradi e le fasi del giudizio e pone a carico dell la restante metà": tale contraddizione non può essere superata e merita di essere sanzionata. Deve farsi applicazione, infatti, del principio più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo il quale l'incoerenza tra dispositivo e motivazione, allorquando non configuri un mero errore materiale e non possa essere sanato né facendo applicazione del principio dell'integrazione del dispositivo con la parte motivazionale, né con il procedimento di correzione degli errori materiali, determina la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, difettando tale atto, considerato nella sua unità, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato (cfr. ex plurimis: Cass. 27
gennaio 2006 n. 1729; Cass. 3 agosto 2004 n. 14845, che però esclude la nullità solo quando vi sia una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, ed in tempi più risalenti, Cass. 7 febbraio 2000 n. 1335).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione relativa alle spese.
4. Con ricorso del 21 ottobre 2025 l'avv. ZO OS MA riassumeva, in proprio, il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.
CP_ L' restava contumace.
5. Il ricorrente ha formulato la seguente richiesta:
<
della decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 20368/2025 pubblicata il 21.7.2025 non notificata:
- accertato che il giudizio di rinvio si svolge per fare rideterminare la effettiva volontà della Corte di Appello
di Roma alla determinazione delle spese di soccombenza pronunci sentenza contenente la statuizione sulle spese a favore dei difensori antistatari del ricorrente per il primo grado di giudizio Parte_3
innanzi al Tribunale di Viterbo conclusosi con la decisione n. 1055 del 19.12.2007 di accoglimento totale del ricorso (all.n.1), per il primo giudizio di appello conclusosi con la decisione n. 8180 del 12.12.2012 di rigetto della domanda (all.n.2), per il primo giudizio di legittimità conclusosi con la decisione n.10712 del 17.4.2019
di accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza della Corte di Appello (all.n.4), per il primo giudizio di appello di rinvio conclusosi con la decisione n. 961 del 24.3.2021 di accoglimento della domanda (all.n.6), per il successivo giudizio di Cassazione conclusosi con la decisione n. 20368 del 21.7.2025 di accoglimento del
CP_ ricorso dell' sulle spese (all.n.9), e, infine, e per il presente giudizio di rinvio>>.
6. Il ricorso è inammissibile.
Come già rimarcato dalla sentenza rescindente, l'avv. procuratore antistatario, difetta di Pt_1
legittimazione poiché, nella specie, non vengono in rilevo questioni attinenti alla dichiarazione di antistatarietà (per la quale l'antistatario gode di un'autonoma legittimazione rispetto alla parte che ha difeso in giudizio), ma si controverte della compensazione parziale delle spese di giudizio in sede di rinvio, di guisa che gli unici legittimati attivi e passivi sono le parti del giudizio e non l'antistatario il quale è legittimato a impugnare o a resistere con riferimento pronunce che attengono alla distrazione delle spese e non anche alla misura delle stesse.
CP_ Nella specie, pertanto, soltanto l' o erano legittimati a riassumere il giudizio, quali Parte_3
parti del processo e non anche l'avv. soggetto terzo. Pt_1
Il ricorso in riassunzione va, conseguentemente, dichiarato inammissibile.
CP_ Nulla va disposto sulle spese, perché l' è rimasto contumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
20368/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 21 ottobre 2025 da ZO OS MA nei
CP_ confronti dell' così provvede: dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2601 dell'anno 2025
TRA
vv. ZO OS Pt_1
in proprio
- ricorrente in riassunzione -
E
CP_
contumace
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del giorno 24.3.2021 n. 961, la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, accoglieva l'appello di secondo il principio di diritto enucleabile dalla sentenza di rinvio e alla quale ha Parte_2
ritenuto di doversi uniformare, riguardo alla qualificazione della pensione del Wolley, quale pensione di vecchiaia, la sua cumulabilità con i redditi derivanti dalla rioccupazione successiva al pensionamento e il conseguente diritto del ricorrente alla percezione della pensione, nonostante lo svolgimento di altra attività
CP_ lavorativa;
compensava, infine, per metà le spese di tutti i gradi e le fasi di giudizio, ponendo a carico dell la restante metà delle spese.
CP_ 2. Avverso la statuizione sulle spese, l proponeva ricorso per cassazione sulla base di un motivo di ricorso,
mentre l'Avv. ZO OS MA, procuratore antistatario di resistito con Parte_2
controricorso.
CP_ L deduceva il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell'articola 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione: infatti, nella motivazione della sentenza, i giudici del rinvio condividendo le ragioni poste a base della regolamentazione delle spese operata in primo grado e in grado di appello, ritenevano di compensare integralmente tra le parti le spese di ogni fase
CP_ e grado e ciò, perché ritenevano, contrariamente a quanto sostenuto dall che la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio era totalmente riportata al loro vaglio;
tuttavia, nel dispositivo compensavano solo
CP_ per metà le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio, ponendo a carico dell la restante metà.
3. Con ordinanza n. 20368/2025 del 21 luglio 2025 la S.C. accoglieva il motivo, sulla base delle seguenti argomentazioni:
<
CP_ controricorrente, perché il ricorso dell non contesta la dichiarazione di antistatarietà (per la quale l'antistatario gode di un'autonoma legittimazione rispetto alla parte che ha difeso in giudizio), ma la compensazione parziale delle spese di giudizio in sede di rinvio, per la quale l'unico legittimato passivo è la parte a cui favore la compensazione parziale è stata disposta (cfr. Cass. n. 27166/16, secondo cui l'antistatario
è legittimato a impugnare o resistere solo sulla distrazione delle spese e non anche sulla misura delle stesse). Il motivo è fondato, perché sussiste una effettiva contraddizione tra quanto esposto in motivazione:
"pertanto, reputa la Corte che, richiamando e condividendo le ragioni poste a base della regolamentazione delle spese operata in primo grado e in grado di appello, le spese di ogni fase e grado possono essere integralmente compensate tra le parti", e quanto esposto in dispositivo: "compensa per metà le spese di tutti
CP_ i gradi e le fasi del giudizio e pone a carico dell la restante metà": tale contraddizione non può essere superata e merita di essere sanzionata. Deve farsi applicazione, infatti, del principio più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo il quale l'incoerenza tra dispositivo e motivazione, allorquando non configuri un mero errore materiale e non possa essere sanato né facendo applicazione del principio dell'integrazione del dispositivo con la parte motivazionale, né con il procedimento di correzione degli errori materiali, determina la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, difettando tale atto, considerato nella sua unità, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato (cfr. ex plurimis: Cass. 27
gennaio 2006 n. 1729; Cass. 3 agosto 2004 n. 14845, che però esclude la nullità solo quando vi sia una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, ed in tempi più risalenti, Cass. 7 febbraio 2000 n. 1335).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione relativa alle spese.
4. Con ricorso del 21 ottobre 2025 l'avv. ZO OS MA riassumeva, in proprio, il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.
CP_ L' restava contumace.
5. Il ricorrente ha formulato la seguente richiesta:
<
della decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 20368/2025 pubblicata il 21.7.2025 non notificata:
- accertato che il giudizio di rinvio si svolge per fare rideterminare la effettiva volontà della Corte di Appello
di Roma alla determinazione delle spese di soccombenza pronunci sentenza contenente la statuizione sulle spese a favore dei difensori antistatari del ricorrente per il primo grado di giudizio Parte_3
innanzi al Tribunale di Viterbo conclusosi con la decisione n. 1055 del 19.12.2007 di accoglimento totale del ricorso (all.n.1), per il primo giudizio di appello conclusosi con la decisione n. 8180 del 12.12.2012 di rigetto della domanda (all.n.2), per il primo giudizio di legittimità conclusosi con la decisione n.10712 del 17.4.2019
di accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza della Corte di Appello (all.n.4), per il primo giudizio di appello di rinvio conclusosi con la decisione n. 961 del 24.3.2021 di accoglimento della domanda (all.n.6), per il successivo giudizio di Cassazione conclusosi con la decisione n. 20368 del 21.7.2025 di accoglimento del
CP_ ricorso dell' sulle spese (all.n.9), e, infine, e per il presente giudizio di rinvio>>.
6. Il ricorso è inammissibile.
Come già rimarcato dalla sentenza rescindente, l'avv. procuratore antistatario, difetta di Pt_1
legittimazione poiché, nella specie, non vengono in rilevo questioni attinenti alla dichiarazione di antistatarietà (per la quale l'antistatario gode di un'autonoma legittimazione rispetto alla parte che ha difeso in giudizio), ma si controverte della compensazione parziale delle spese di giudizio in sede di rinvio, di guisa che gli unici legittimati attivi e passivi sono le parti del giudizio e non l'antistatario il quale è legittimato a impugnare o a resistere con riferimento pronunce che attengono alla distrazione delle spese e non anche alla misura delle stesse.
CP_ Nella specie, pertanto, soltanto l' o erano legittimati a riassumere il giudizio, quali Parte_3
parti del processo e non anche l'avv. soggetto terzo. Pt_1
Il ricorso in riassunzione va, conseguentemente, dichiarato inammissibile.
CP_ Nulla va disposto sulle spese, perché l' è rimasto contumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
20368/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 21 ottobre 2025 da ZO OS MA nei
CP_ confronti dell' così provvede: dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis