Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 306/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 306/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
7.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza in data 7.10.2024 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CURRÒ Carmela detta Carmen del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in
Messina (via Pippo Romeo n. 6); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PELLE Antonio del foro di Locri ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Locri (via Riposo n. 14); pec: ; Email_2
APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: separazione giudiziale.
Per parte appellante:
“… 1) ammettere per la forma e accogliere nel merito l'appello proposto col presente atto avverso la sentenza sopra indicata;
2) dichiarare nulla la sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa;
3) riformare la sentenza impugnata revocando la pronuncia di addebito della separazione al marito per carenza di prova sul punto, per come esposto in narrativa;
4) dare atto della rinuncia alla domanda di addebito della separazione alla moglie avvenuta in sede di comparsa conclusionale;
5) riformare la statuizione relativa alle spese e competenze del giudizio di primo grado revocando la condanna a carico del signor in ragione di quanto esposto in narrativa;
6) con vittoria Parte_1 di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge o, in subordine, compensare le spese del giudizio di primo grado e condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio …”.
Per parte appellata:
“… rigettare il gravame avanzato da e, per l'effetto, confermare la sentenza n.505/2024 del Tribunale Parte_1 di Messina, pubbl. il 06/03/2024. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Si dà atto che il rappresentante dell sebbene ritualmente notiziato della Controparte_2 pendenza della presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data
23.4.2024 e 22.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 5.4.2024 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e quindi notificato in data 22.4.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
, parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal CP_1 CP_1
Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima con sentenza n. 505 emessa in data 6.3.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1430/2020 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di separazione personale (quale resistente, promuovendo specifica riconvenzionale) – oltre alle statuizioni in tema di vincolo – la pronuncia di addebito alla della separazione declaranda, lamentava che CP_1
l'impugnata sentenza aveva illegittimamente disatteso le proprie domande e difese, e ciò in specifico:
1. in punto d'addebito:
1.1. trascurando di rilevare, con conseguente vizio d'ultrapetizione, la validità ed efficacia dell'avvenuta rinuncia da parte dell'odierno appellante alla domanda di addebito contro la , quantunque formalizzata solo in sede di scritti conclusionali CP_1
(come ammesso da Cass. n. 3453/2024);
1.2. affermandone ingiustamente la sussistenza contra se:
1.2.1. con vizio di nullità, per mera apparenza della motivazione addotta, atteso che: “… la suddetta motivazione non consente di individuare l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di primo grado … il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che la prova della presunta relazione extraconiugale del marito con altra donna è emersa dalla prova testimoniale senza, tuttavia, fornire una concreta analisi delle dichiarazioni rese ma effettuando un mero richiamo alla stessa e giungendo a definire come un “dato pacifico” la circostanza posta a fondamento della pronuncia di addebito della separazione al marito …”;
1.2.2. con malgoverno dei materiali probatori acquisiti, poiché:
Testimone_
“… Il teste di parte ricorrente veniva sentito all'udienza del 05.01.2023 a prova diretta su un'unica circostanza articolata da controparte relativa alla presunta convivenza delle parti prima del matrimonio. Trattasi di circostanza ininfluente ai fini della determinazione della causa della fine del matrimonio che non fornisce alcun supporto probatorio alla domanda di addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà contestata al signor . Il medesimo teste, sentito a prova contraria, si è Pt_1 limitato a risposte dal contenuto generico, non potendosi, tra l'altro, comprendere a quale periodo temporale faccia riferimento il teste nel suo riferito. Inoltre, il signor riferiva di incontrare Tes_1
“i signori una due volte al mese” dimostrando, tra l'altro, di essere a conoscenza Persona_1 solo superficialmente delle dinamiche di coppia. Nondimeno lo stesso confermava che “tra i due vi erano spesso discussioni” aggiungendo valutazioni personali e, pertanto, prive di valore probatorio allorquando le definiva “discussioni di normale amministrazione” …”;
1.2.3. “… Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 05.01.2023 su due Testimone_2 circostanze a prova diretta, riferiva che frequentava la coppia a Messina solo nel periodo estivo e natalizio e, quando vivevano a Varese “all'incirca due o tre volte al mese, non ci vedevamo spesso”. In tale contesto di limitati incontri, il teste confermava che la sera del 12 febbraio 2016 “inveì e urlò contro alla mia presenza poiché ella, in quel periodo a Varese come docente, Controparte_1 provava a cercare anche per il un lavoro nella stessa città, essendo lui disoccupato”. Inoltre, Pt_1 il medesimo teste confermava che “dal 7 genn. 2016 al 31-3-16 il manifestava insofferenza Pt_1 ed intolleranza nei confronti di Varese e del lavoro della tanto da farla dimettere dal CP_1 servizio quale docente di educazione musicale impedendole di raggiungere la scadenza naturale di lavoro, fissata per al 30-06-16”. Sebbene successivamente, sentito a prova contraria, il teste entri in contraddizione affermando che non fosse vero, almeno in sua presenza, che vi fossero spesso discussioni tra i coniugi, quello che emerge chiaramente dalla testimonianza in oggetto è una profonda divergenza tra le parti che investiva l'indirizzo familiare sin dall'anno successivo al matrimonio tanto che i coniugi non condividevano la scelta fondamentale relativa alla città ove risiedere e lavorare manifestando l'assenza di una progettualità comune. La coppia, pertanto, già nel 2016, in base alle dichiarazioni del teste viveva una importante crisi che investiva le fondamentali scelte sul futuro lavorativo di entrambi …”;
1.2.4. “… Il teste di parte resistente , sentito a prova diretta all'udienza del 05.01.2023, Testimone_3 riferiva che i coniugi “non andavano per niente d'accordo e che il clima familiare era spesso travagliato”. Lo stesso precisava: “Ne sono a conoscenza poiché abitavo sullo stesso pianerottolo di mio figlio e dunque sentivo le discussioni tra loro e spesso dovevo intervenire per calmare le acque”. Il teste, inoltre, aggiungeva: “E' vero che fra i due vi erano spessissimo discussioni, quasi giornaliere”. Quanto alla relazione del figlio con la RA , il teste dichiarava: “è vero che Parte_2 ultimamente mio figlio ha una relazione con non so dire quando sia iniziata” …”; Parte_3
Testimone_ 1.2.5. “… La teste di parte resistente , escussa all'udienza del 05.01.2023, confermava che “il clima familiare tra i due era travagliato e non andavano d'accordo su nulla […] tra loro vi erano discussioni sia per cose importanti che per cose meno importanti”. La stessa teste riferiva che i periodi di festività e non venivano spesso trascorsi presso i genitori della e che il padre CP_1 del molte volte andava con loro “per dare supporto a per evitare eventuali litigi”. Pt_1 Pt_1 Inoltre, la teste aggiungeva: “la si rifiutava di uscire con il marito, non andava neanche al CP_1 mare, non veniva neanche da noi se la invitavamo”. Quanto alla relazione con , la Parte_2 teste dichiarava: “so di una relazione di mio nipote con tale , nome che ho appreso Parte_2 solo successivamente, iniziata dopo la fine della relazione con la ovvero dopo che la CP_1 stessa è andata via di casa. Non ricordo né l'anno né il mese” …”; 1.2.6. “… - La teste escussa all'udienza del 04.05.2023, dichiarava: “la convivenza è Parte_2 iniziata qualche settimana fa mentre la relazione risale all'estate 2020, nel senso che abbiamo cominciato a frequentarci” …”;
1.2.7. “… la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado ha confermato che il rapporto matrimoniale era già caratterizzato da una crisi consolidata da tempo tanto che sin dall'anno 2016 gli stessi, anche in presenza di terze persone, discutevano animatamente non riuscendo a condividere le decisioni sull'assetto lavorativo e logistico del nucleo familiare …”;
1.2.8. l'irrilevanza della relazione d'indagine investigativa a firma in quanto non Tes_5 veicolata mediante audizione testimoniale e quindi inutilizzabile quale prova documentale;
2. in punto di gravame delle spese di lite, iniquamente addossandole sull'odierna parte appellante, in quanto ingiustamente ritenuta soccombente; e ciò poiché:
“… il signor ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla moglie in sede di comparsa Pt_1 conclusionale. Pertanto, nessuna soccombenza, sul punto, può riscontrarsi in capo all'odierno appellante.
Inoltre, il giudice di primo grado non ha tenuto conto dell'esito positivo dei due sub procedimenti introdotti dal signor in esito ai quali l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della moglie è stato ridotto in Pt_1 entrambi i casi così come richiesto in via subordinata dall'odierno appellante. Alla luce di ciò, il giudice avrebbe dovuto quantomeno operare una compensazione delle spese giudiziali …”;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
l'accoglimento dei propri petita tutti di prime cure in partis quibus,con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi ovvero, in subordine, con loro compensazione quanto al primo grado e condanna della per quelle del corrente grado del giudizio. CP_1
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 3.9.2024 e, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1.1., nulla;
sub 1.2., che:
“… La sanzione della nullità di sentenza – quale nozione di radicale ed insanabile carenza di presupposti di legge dell'atto –, oltre ai lapalissiani casi di omessa motivazione, si ha soltanto allorquando i motivi enunciati non consentano di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cassazione SS.UU. n. 22232/2016)
… la sentenza del Tribunale di Messina è ben lontana dal presentare tali caratteristiche, atteso che è sufficiente un esame dell'intero testo motivazionale per comprenderne la coerenza logico-giuridico, che ha come premessa la robusta giurisprudenza ivi citata sul tema della intollerabilità della convivenza e, particolarmente, dell'incidenza per essa della violazione dell'obbligo di fedeltà di uno dei coniugi, per poi presentare come logica conseguenza, ai fini della decisione assunta, quanto emerso nella fattispecie dalle risultanze istruttorie a fronte di un richiamato, mancato assolvimento del corrispondente onere probatorio contrario incombente sul …”; Pt_1
“… la prova dell'adulterio del in costanza di matrimonio e che esso sia stato causa efficiente ed esclusiva della Pt_1 intollerabilità della convivenza per la sig.ra , è derivata direttamente dalla testimonianza proprio della teste CP_1
, la donna con cui il ha tradito la propria moglie, la quale, all'udienza del 4.5.2023, ha riferito Parte_2 Pt_1 che “la relazione > risale all'estate 2020 nel senso che abbiamo cominciato a frequentarci”, ciò Pt_1 intendendo che dunque prima dell'estate 2020 neppure si frequentassero. Ebbene, la documentazione fotografica in atti (doc. 21, prodotto con le memorie ex art. 183, VI comma, n.3, del 9.6.2021) prova l'esatto contrario e cioè che già la “frequentazione” – rectius relazione adulterina – fosse ben anteriore all'estate 2020. Al di là del corredo fotografico in atti, deve ribadirsi come non sia stata MAI contestata dal la circostanza, puntualissima, introdotta dalla sig.ra già nel ricorso introduttivo, che il 7 dicembre Pt_1 CP_1 2019, al mattino, egli si sia incontrato con , appartandosi con Parte_2 ella in auto ed in atteggiamenti intimi, con scambio di baci ed effusioni, nella stradina solitaria sottostante la piscina Cappuccini, Via Torrente Trapani di Messina. Non corrisponde pertanto al vero quanto dal teste riferito che ha spostato, artatamente, la “frequentazione” all'estate 2020 all'evidente fine di non farla assurgere a causa della separazione … La falsa e reticente testimonianza di è proseguita anche allorquando ella ha confermato di convivere Parte_2 con il nell'abitazione di Viale Regina Elena, 331 (casa coniugale) omettendo di riferire, alla data di sua Pt_1 escussione il 4.5.23, di essere diventata addirittura madre di un figlio del convenuto pochi mesi prima, il 12.1.2023 (per come documentato in atti all'istanza del convenuto del 7.6.23 di modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori, r.g. n.1430-2/2020; cfr. fascicolo di primo grado di parte appellata). La circostanza oltre a dare conferma che il abbia intrattenuto una vera e propria relazione adulterina con la , tanto da concepire con ella un Pt_1 Pt_2 figlio ed iniziare una convivenza ha messo piuttosto in evidenza pure la reticenza dell'altro teste, , Testimone_3 padre dell'odierno appellante (…) omettendo di riferire dell'imminente nascita. Va da sé che la circostanza non potesse essere ignorata, non fosse altro perché egli stesso ha pure riferito nel corso della medesima testimonianza di abitare sullo stesso pianerottolo del figlio con il quale la ha dichiarato di convivere. Al contempo, egli però è Pt_2 pure contraddittorio sul tema dell'inizio della relazione del figlio, atteso che, prima ha riferito appunto che ultimamente il figlio avesse una relazione con la salvo poi specificare che “orientativamente” questa relazione Pt_2 fosse iniziata “quando sono pervenute le dimostranze della ”, da ritenersi essere la richiesta di separazione CP_1 che risale al gennaio 2020 (doc. 3, fascicolo di primo grado di parte appellata). Una relazione che cominci agli inizi dell'anno 2020, dopo tre anni (l'escussione è del 5.1.2023) non è certo recente e dunque ciò contraddice quanto il medesimo teste ha prima affermato (“ultimamente mio figlio…”) oltre a contraddire anche la stessa diretta interessata (la ) che ha riferito di una frequentazione comunque iniziata nell'estate 2020, Pt_2 pur ciò non essendo vero per come aliunde emerso. È chiaro che entrambi i testi hanno mentito al fine di spostare cronologicamente il tradimento del addirittura Pt_1 a dopo la formale richiesta di separazione dell'odierna appellata e dunque negare che esso sia stato la causa della separazione stessa …”;
Testimone_
“… l'altra teste , zia dell'appellante, colloca addirittura l'inizio della relazione dopo che l'attrice è andata via di casa e cioè a febbraio 2020 allorquando salì a Milano costretta dalla intollerabilità dei comportamenti del marito e dalla consapevolezza di doversi “ricostruire”, anche quanto alla sua formazione, per avere concrete chances di lavoro. Inoltre, mentre la predetta teste ha ritenuto di dover precisare al Giudice, appunto, l'inizio della relazione del nipote, per la chiara esigenza processuale di postdatarla, non ha sentito però di precisare, neppure ella, che da quella relazione fosse imminente la nascita di un bambino …”;
donde:
“… è avanzata richiesta affinché il Collegio Giudicante, ex art. 256 C.P.C., denunci al pubblico ministero i testi
[...] Testimone_
e , con la trasmissione ad egli di copia dei processi verbali de quibus …”; Pt_2 Testimone_3
e ancora che:
“… anche una relazione investigativa rientr[a] tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il Giudice è legittimato ad avvalersi – nella fattispecie piuttosto ritenuta evidentemente assorbita dalle altre emergenze istruttorie –, atteso che nel nostro ordinamento processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (cfr. Cass. n. 7712/2023, proprio in tema di relazione investigativa;
Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. n. 15094/ 2018; Cass. n. 11697/2020) …”;
Testimone_
“… I testimoni , cugino di entrambi, e indifferente, in sede di loro testimonianza Testimone_2 (udienza del 5.1.23) hanno negato l'esistenza tra i coniugi di un clima travagliato, riferendo che le discussioni tra i due fossero come quelle di ogni coppia e neppure spesso e che, quanto alle uscite insieme capitava che a volte fosse l'uno a non voler uscire, altre volte l'altra (ove mai, peraltro, una vita più domestica possa assurgere a motivo di crisi matrimoniale ed addirittura a ragione di addebito della separazione). L'interesse invece di descrivere un contesto familiare negativo è stato palese quanto alle dichiarazioni rese dal padre e dalla zia del convenuto;
il primo, neppure circostanziando il tempo delle presunte discussioni (che indubbiamente ed a ragione vi sono state dopo la scoperta da parte della sig.ra del vile tradimento del marito) ha riferito CP_1 di come malvolentieri, sia egli che il figlio, andassero a casa dei genitori dell'odierna attrice per le festività familiari o le ferie, non comprendendosi però la ragione per la quale il , se non gradisse recarsi dai suoceri, non Parte_1 offrisse delle alternative a quelle visite familiari, pur considerando il diritto della sig.ra di rivedere i propri CP_1 genitori che aveva lontano rispetto invece al marito, il cui genitore viveva accanto a loro. Il teste del tutto indifferente, ha anche precisato che, pur essendo vero che marito e moglie Testimone_2 trascorressero periodi presso la casa dei genitori dell'attrice “nell'ambito di normali rapporti di parentela”, essi si recavano sia in Calabria presso i genitori di lei che presso alcuni di lui a Capo D'Orlando. Testimone_ Sempre sul tema dei litigi familiari, la teste in sede di escussione ne riferisce del tutto genericamente, non circostanziando mai tempi e luoghi e peraltro non riferendo di averne mai assistito di persona ma anzi, in relazione alle visite del nipote a casa dei suoceri da egli poco gradite, riporta un del nipote senza mai aver visto ella una riottosità o un malessere del convenuto in occasione di quelle stesse visite …”;
sub 2., che:
“… la rinuncia alla domanda di addebito avanzata dal , intervenendo in sede di comparsa conclusionale, ha Pt_1 comportato che per l'intero processo, e soprattutto per l'intera fase istruttoria e nella stessa fase conclusiva di esso (fino al deposito della comparsa conclusionale del 15.1.2024), parte attrice in primo grado abbia dovuto determinare la propria difesa in relazione anche alle eccezioni e confutazioni da articolare rispetto a tale specifico petitum del convenuto;
ciò, si ripete, anche ad esito delle stesse risultanze istruttorie … Erra ulteriormente controparte quando sostiene che il Tribunale peloritano non abbia tenuto conto, ai fini delle spese, degli esiti dei giudizi incidentali di modifica dell'ammontare dell'assegno di mantenimento provvisorio. Nel primo giudizio incidentale – r.g. n.1430-1/2020 – la difesa del ha posto un'unica domanda principale, quella di revoca Pt_1 dell'assegno; nessun'altra domanda neppure in via subordinata. Rispetto a tale chiaro petitum, il è stato Pt_1 totalmente soccombente, in quanto l'assegno non è stato revocato. Rispetto al secondo giudizio incidentale in primo grado – r.g. n.1430-2/2020 – l'odierno appellante in relazione alle argomentazioni avanzate è pure risultato interamente soccombente, atteso che il Tribunale in sentenza espressamente riporta: “rispetto all'ultima quantificazione del mantenimento, è altresì sopravvenuta per l'obbligato la nascita di un figlio, allegazione alla quale non si è accompagnata alcuna specificazione in ordine all'effettiva incidenza sulla propria capacità economica, specie avuto riguardo al contributo che la madre è concretamente in grado di offrire a favore del nuovo nato” (pag. 7, ult. inciso, sent. gravata), per come eccepito dalla difesa della sig.ra e ciò anche è stato correttamente CP_1 valorizzato, al di là dell'equitativo apprezzamento svolto dal medesimo Tribunale con la minima riduzione dell'assegno poi determinata …”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
All'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 7.10.2024, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (come da ordinanza in pari data).
* In sede di note di trattazione, le parti insistevano nelle difese e nei petita richiamati retro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di
“famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello); e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.; - in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio
(includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato e, nei sensi e limiti che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e dato atto della preliminarietà di quella sub 1.1., osserva il Collegio che è pertinente e fondata la deduzione difensiva di parte critica nei confronti dell'inciso motivo con cui il primo Giudice ha affermato che: Pt_1
“… mette conto valutare la fondatezza delle due reciproche domande di addebito, non potendosi attribuire alcun rilievo al fatto che parte convenuta non abbia insistito nella domanda riconvenzionale di addebito in comparsa conclusionale, in quanto al di fuori del contraddittorio processuale …”;
e ciò si rileva atteso che la sentenza del 7.2.2024 delle SS.UU. ivi richiamata, sia pure con riferimento alla fase dell'impugnazione di merito, effettivamente ha enunciato il seguente principio di diritto:
«… Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa …»;
, con motivazione del tutto condivisibile (e pienamente riferibile al caso della rinuncia CP_3 alla domanda in prime cure), che:
«… La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965). Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa. Nel completo rispetto del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice potrà provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o capi di domanda rinunciati. Non ha, dunque, ragione di porsi la perplessità avanzata nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui la rinuncia potrebbe restare inefficace, in quanto la prospettazione di un parzialmente diverso thema decidendum influenzerebbe la questione di giurisdizione. Il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende la parte sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte le parti del giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo, presentando invero il sistema le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di tutte le parti in causa …»;
sicché, per l'effetto, va annullato il capo di decisione che in prime cure ha pronunciato nel merito della domanda d'addebito già azionata dall'odierno appellante, con effetto anche quanto al regime delle spese di lite conseguente (sia per il primo grado che per quello presente), come appresso si provvederà.
*
Venendo ora all'esame nel merito delle altre doglianze dedotte, rileva e ritiene la Corte quanto appresso.
Quanto alla censure sub 1.2., le stesse sono del tutto infondate.
Secondo parte appellante il Giudice a quo avrebbe valorizzato, a fondare la propria decisione (d'accoglimento della declaratoria d'addebito contro il ), le sole risultanze della prova Pt_1 testimoniale acquisita;
in realtà e a ben vedere, è da considerare in primo luogo che l'impugnata sentenza ha mostrato corretta osservanza dei principi normativi e giurisprudenziali vigenti al riguardo ed in secondo luogo che, nella ponderazione degli esiti istruttori assunti, l'adito Giudice ha del pari operato la rivisitazione critica sia delle dichiarazioni rese dalle parti di lite (così in p. 4 della motivazione) sia delle acquisizioni di cui alle deposizioni testimoniali assunte (così nelle pp. 4-5), ancorché limitando lo svolgimento motivazionale relativo ad un giudizio di sintesi circa la concludenza o meno dei dati illustrati dai deponenti a pro' della tesi di parte , di cui negava la Pt_1 sussistenza attestando come ne fosse lacunoso e comunque insufficiente il riscontro. E, sul punto, ad avviso di questa Corte, la meditata revisione dei relativi dicta (che di seguito si sintetizza per quanto di rilievo in tema) conduce ad identico approdo, atteso che:
- nella prospettazione del ricorso introduttivo di prime cure, la difesa della CP_1 deduceva che:
la crisi coniugale, nel contesto d'un rapporto ventennale (sorto tra giovanissimi ed evoluto in matrimonio dopo dieci anni di convivenza) del tutto “ordinario”, aveva tratto scaturigine dalla scoperta casuale (mediante consultazione del pc e del telefonino del marito) – da parte dell'odierna resistente – intorno al giugno del 2019 d'un legame sentimentale tra il Pt_1 ed altra donna;
in quello stesso mese, prima di tale scoperta, l'uomo aveva mostrato:
“… un anomalo progressivo allontanamento del marito da casa anche per molte ore, sia nel pomeriggio ma pure tutte le sere …”;
contestatogli il contenuto dei messaggi esistenti nei due dispositivi (recanti prova di fotografie e di telefonate notturne avvenute tra il medesimo e tale , il Parte_2
asseriva trattarsi solo d'una amica;
Pt_1 accadeva, tuttavia, che avevano luogo subito dopo: questo
“… due conversazioni telefoniche (una a luglio 2019 nella casa coniugale e un'altra ad agosto 2019 addirittura nella casa dei propri genitori in Calabria), nelle quali il convenuto, parlando con l'amante, definiva la propria moglie con epiteti grandemente offensivi rivolgendosi invece con estrema dolcezza e confidenza all'altra …”;
“… Da quel momento della lacerante prova, per una moglie, del tradimento del marito, aggravata ancor più dall'atteggiamento arrogante e prevaricatore subito manifestato dal convenuto, il quale piuttosto che ammettere la relazione adulterina non perdeva occasione per dimostrarsi insofferente alle legittime, reiterate richieste di chiarimenti e spiegazioni avanzate dall'odierna ricorrente, sono seguite settimane di fortissima tensione foriera di un profondo avvilimento ed oltraggio ai voti nuziali pronunciati dal ST. L'istante, pur tradita ma ancora legata al marito, ha più volte cercato un affievolimento della tensione coniugale, anche a mezzo di un periodo di separata riflessione che potesse essere fruttuosa per come sperato, trovando però, anche al rientro, da parte dell'odierno convenuto, un ostinato muro di incomunicabilità e di irragionevole, immeritato astio nei suoi confronti, a fronte invece del conclamato tradimento della fiducia che ella ha sempre riposto nel coniuge nei molti anni di vita insieme. Il culmine dell'ipocrisia il convenuto però l'ha raggiunta il 7 dicembre 2019, allorquando, al mattino, ha manifestato alla propria moglie l'intenzione di una ricostituzione dell'unione maritale, per poi, appena uscito di casa, andare ad incontrare l'amante, , appartandosi con ella in auto, nella stradina solitaria Parte_2 sottostante la piscina Cappuccini, Via Torrente Trapani di Messina. In data 03 gennaio c.a., la ricorrente ha dunque formalizzato al coniuge, per tramite del proprio legale fiduciario, la presa d'atto dell'impossibilità di un sereno ed operoso confronto che potesse far rivivere l'affectio maritalis, denunciando l'intollerabilità per ella della prosecuzione della convivenza e manifestando la determinazione di volersi separare (doc. 3) …”;
- con la comparsa di costituzione del 1.10.2020, la difesa di parte non negava quanto Pt_1 così esposto, ma asseriva, al riguardo, che:
“… negli ultimi tempi prima dell'agosto 2019 la convivenza era diventata oltremodo difficile e ben prima del momento nel quale la ricorrente assume di aver “scoperto” la presunta infedeltà del marito. Era da tempo, infatti, che stante il carattere oltremodo forte della sig.ra i rapporti erano diventati CP_1 difficili e il convenuto spesso preferiva allontanarsi da casa per evitare litigi. Anche il modo troppo teatrale con il quale ha fatto conoscere nell'agosto del 2019 ai parenti riuniti la circostanza che il marito intrattenesse altra relazione testimonia in tal senso non tralasciando alcuna circostanza. Sul punto bisogna evidenziare che da agosto 2019 e fino al momento in cui, per sua spontanea decisione, ha deciso di lasciare la casa coniugale ha comunicato a tutto il condominio, e a chiunque si trovasse nei pressi, il supposto comportamento fedifrago del marito. Non può sottacersi che la ricorrente, nei periodi precedenti il suo allontanamento volontario da casa, più e più volte ha rifiutato gli inviti del marito ad uscire, ad incontrare gli amici, insomma, a costruire una minima vita sociale. L'unico luogo nel quale si recava volentieri era la casa dei propri genitori ed il convenuto spesso rinunciava a stare con i genitori e con gli amici per accompagnarla in Calabria. Il convenuto aveva un buon rapporto con i suoceri ma il dato testimonia che era sempre lui a dover cedere e a dover far proprie le decisioni della moglie … Inoltre non può sottacersi che non risulta che il convenuto abbia ostacolato la coniuge o abbia dato precedenza alla propria carriera rispetto a quella della moglie. Per il bene della propria famiglia il convenuto, laureato in biologia marina, non ha esitato a cercare un'altra strada per far fronte alla vita familiare ed anche questo dato dimostra senza tema di smentita che il convenuto ha sempre operato per il bene della propria famiglia …”; - con la successiva comparsa del 5.2.2021, il assumeva che: Pt_1
“… 1) a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente il dott. ha per lungo tempo “sopportato” i Pt_1 comportamenti poco affettuosi tenuti dalla moglie nei suoi confronti oltre ad adeguarsi, per evitare liti, alle decisioni della stessa circa il modo di condurre l'esistenza di coppia. Invero la sig.ra era solita preferire la compagnia dei propri familiari di origine a quella di qualsiasi altra CP_1 persona inducendo in tal modo il convenuto ad allontanarsi da casa per evitare continui litigi e discussioni. Pur conoscendosi da tempo, infatti, la loro conoscenza risale ai tempi delle scuole superiori, costituisce un fatto la circostanza che gli stessi abbiano contratto matrimonio solo nel luglio del 2015 mentre prima di tale data non vi era stata una convivenza fra gli stessi che si incontravano presso le case dei rispettivi genitori quando possibili ma senza, appunto dare inizio ad una convivenza. 2) La convivenza ha fatto comprendere il vero carattere della sig.ra che ha sempre cercato di scegliere CP_1 quale fosse l'indirizzo che la famiglia doveva seguire e senza tenere in considerazione le aspirazioni del coniuge ne discende che tale modus operandi abbia allontanato sempre più il dott. dalla moglie anche e Pt_1 soprattutto perché i litigi divenivano sempre più plateali e tentano di coinvolgere anche gli estranei;
La richiesta di addebito formulata dalla ricorrente non può quindi trovare accoglimento proprio perché è stato il suo comportamento a determinare l'allontanamento del marito …”;
- in sede d'audizione in fase presidenziale, in data 12.10.2020:
a detta della , ancora in costanza di matrimonio l'infedeltà maritale aveva CP_1 assunto connotati oggettivamente consistenti, nel senso che:
“…Mio marito durante il matrimonio … faceva regali alla propria amante e soggiornava con la stessa in albergo
…”;
- il , senza puntualizzare meglio l'indole e consistenza delle vicende relative e Pt_1 comunque senza contestarle, asseriva (alquanto apoditticamente) ex adverso solo che:
“… la mia attuale compagna non è stata la causa della frattura del matrimonio, causa effettiva sono le difficoltà relazionali di mia moglie nei confronti miei e degli altri …”;
- con la propria produzione documentale, la lumeggiava che: CP_1
pur consapevole delle difficoltà rilevanti di relazione ormai strutturatesi tra lei e il marito, gli aveva inviato una lettera (datata 12.10.2019) con cui – chiedendogli ragione del tradimento patito (che l'aveva grandemente ferita) – lamentava d'esser stata da lui trattata come fosse stata causa di tale condotta, anziché vittima, e gli esprimeva il desiderio di provare l'avvio di un percorso di riconciliazione, pur dopo un periodo di separazione che decideva unilateralmente di avviare (per decantazione della sofferenza patita, per seria riflessione sull'accaduto da parte d'entrambi, per far cessare la rancorosa e rabbiosa condotta del verso di lei e far sorgere la volontà di un riavvio della convivenza); Pt_1
secondo la relazione d'attività investigativa a firma del 13.3.2020, in esito Persona_2
a mandato conferito in data 10.9.2019:
il delegato all'indagine aveva individuato assieme il e la in più Pt_1 Pt_2 occasioni, tra il settembre e il dicembre del 2019, rilevandone una assidua frequentazione sia in orario diurno che serale ed in locali pubblici, con tratti di condotta vicendevole includente significative effusioni affettive (così in data 7.12.2019) [ossia, allorché la ra volontariamente separata di fatto dal marito con l'intento CP_4 dichiaratogli, tuttavia, di rinnovare il loro patto coniugale]; - quanto alle deposizioni testimoniali assunte:
il teste , dichiaratosi cugino d'entrambe le parti, asseriva che: Tes_1
aveva avuto occasione di frequentare sovente le parti, almeno una o due volte al mese
[senza però precisare l'epoca relativa];
sebbene tra i due vi fossero discussioni queste non avevano assunto connotati peculiari o atipici, tanto che gli apparivano – per contenuti e svolgimenti – rientranti in dinamiche relazionali qualificabili come “normali”, ovvero di comune esperienza sociale tra persone coniugate;
anche se il aveva seguito la moglie nella sede di lavoro di costei, non gli Pt_1 constava che l'appoggiasse in questo;
il teste iferiva che: Tes_2
aveva avuto occasione di frequentare i detti coniugi in occasione dei propri rientri da Varese in Sicilia, in estate e nelle festività natalizie, constatando nelle occasioni relative
– generalmente due o tre per volta – un rapporto tra i due non travagliato e la regolare permanenza d'entrambi presso i rispettivi suoceri;
nei primi mesi del 2016 (tra gennaio e marzo) v'era stato contrasto tra i due, opponendosi energicamente il alla prosecuzione dell'insegnamento da parte Pt_1 della in Varese ed ottenendo che costei rinunciasse alla prosecuzione CP_1 dell'incarico avuto colà (in prevista scadenza a fine anno scolastico, ossia nel giugno di quell'anno);
a detta del (parte dell'appellante): Testimone_3
per quanto aveva avuto modo di constatare, tra il figlio e la nuora (che abitavano nello stesso piano del suo stabile) il clima era quotidianamente travagliato e caratterizzato da discussioni e in molte occasioni il usciva da solo, rifiutandosi la moglie di Pt_1 accompagnarlo [anche in tal caso, il teste non specificava l'epoca d'avvenimento di tali suoi narrati né l'occasione o la scaturigine di detti contrasti];
entrambi nelle festività stavano a casa dei genitori di lei;
il figlio, per avendovi partecipato, aveva avversato il trasferimento per lavoro a Varese, a suo dire ritenendo la zona in cui abitavano lui e la moglie poco sicura (per stupri, rapine e furti, segnatamente di notte);
il nominato non rammentava se avesse o meno, nel novembre del 2019, detto alla donna la frase: “in quale famiglia vuoi che non ci sia stato il tradimento …”; non sapeva individuare l'epoca dell'avvio della relazione sentimentale tra il figlio e la
, di cui però ugualmente asseriva che “orientativamente” coincideva con l'epoca Pt_2 in cui la l'aveva denunciata;
CP_1
a detta della (zia dell'appellante), che non chiariva però neanche lei le epoche Testimone_4 di riferimento delle sue propalazioni: effettivamente la coppia aveva un ménage travagliato, non solo per questioni importanti;
il nipote non gradiva recarsi a casa dei suoceri, come sovente avveniva in occasione delle vacanze o delle festività;
la , per parte sua, non usciva con il marito né andava al mare con lui, né in CP_1 genere frequentava i familiari di parte di costui;
la relazione del nipote con la era iniziata dopo che la era andata Pt_2 CP_1 via di casa e lei, da zia, ne aveva saputo successivamente [dato non riferito neppure dal
]; Parte_1
a detta della la relazione con il era iniziata con una Parte_2 Pt_1 frequentazione risalente all'estate del 2020 [circostanza, questa, non avvalorata aliunde da alcunché ed anzi smentita dalle acquisizioni avvenute da parte del Tes_5
Le superiori acquisizioni cognitive, nella loro univoca concludenza, davano (e danno) conferma
– ad avviso di questo Collegio – d'una crisi sorta:
- nel contesto d'un rapporto personale connotato da significativa continuità nel tempo ed in costanza di convivenza tra i due protagonisti dello stesso;
- per l'avvio della superiore relazione extraconiugale da parte del;
Pt_1
- in difetto d'emersione di circostanze da cui inferire che l'affectio vicendevole si fosse antea esaurita o, quantomeno, attenuata in misura sensibilmente rilevante;
- culminata quindi nella frattura del legame, per non esser stata sanata dal , Pt_1 nonostante la (dichiarata) disponibilità della di rinnovarne il vigore;
CP_1
- divenuta causa d'irreversibile allontanamento tra i coniugi per la conferma da parte del marito della relazione suddetta nel tempo successivo.
Pertanto, tutta la parte motiva suesposta dell'impugnata pronuncia – in virtù delle superiori integrazioni – può dirsi immune dalle contestazioni espresse in sede d'appello dal , che Pt_1 vanno dunque in parte qua disattese.
Quanto, infine, alla quaestio sub 2., osserva la Corte che nel superiore epilogo processuale, di piena soccombenza nel merito del : Pt_1 per un verso, la rinuncia alla propria riconvenzionale d'addebito oggi declaranda rilevi quale ratio giustificativa d'una diversa decisione al riguardo, pur essendo intervenuta a istruttoria ormai conclusa e dopo articolato esercizio del contraddittorio nell'interesse della controparte, esclusivamente quale fonte d'una parziale compensazione;
per altro verso, la pur dedotta (ma non documentata in lite) parziale fondatezza delle relative difese nei sub procedimenti attivati in materia di mantenimento non avrebbe imposto ma, semmai, solo legittimato un'eventuale parziale compensazione delle spese della lite tutta (e ciò, peraltro, in caso di significativo divario tra petitum e decisum).
Sicché v'è fondamento a diversamente statuire in tema, con conseguente accoglimento anche di tale motivo di gravame, mediante riconoscimento d'una compensazione circoscritta alla misura di ⅕. Seguirà dunque alla soccombenza prevalente del la condanna della parte appellante Pt_1 alla rifusione anche delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal
23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.142,40 totale € 8.758,40 totale dimidiato € 4.379,20 totale ridotto per la compensazione (-⅕) € 3.503,36
secondo grado:
Competenza: Corte d'appello Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35 totale dimidiato € 4.869,675 totale ridotto per la compensazione (-⅕) € 3.895,74 i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa, per questo grado;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 5.4.2024 e notificato in data 22.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina– Sezione Prima emessa al n. 505 in data 6.3.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1430/2020
RGAC; appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1 così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) dichiara N.D.P. sulla domanda riconvenzionale proposta da nel Parte_1 procedimento iscritto al n. 1430/2020 RGAC E diretta alla declaratoria d'addebito a della separazione dal nominato per rinuncia all'azione; Controparte_1
1.2) condanna ancora il alla rifusione in favore di delle spese di Pt_1 Controparte_1 lite, che liquida, previa loro compensazione nella misura di ⅕, nell'importo di euro 3.503,36 per onorario, oltre esborsi nella misura di ⅘ come per tabulas, ed ulteriormente accessori come per legge;
1.3) conferma nel resto l'impugnata pronuncia;
2) condanna ancora la parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida, previa loro compensazione nella misura di ⅕, nell'importo di euro 3.895,74 per onorario oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 15.11.2024 Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)