Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01780/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2021, proposto da
IN SA ZO, IO SC, IA CA SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, Comune di Vernole, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego, prot. n. 8030/4636 del 20.11.1987, mai notificato, dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste della Regione Puglia, al rilascio del nulla-osta sotto il profilo del vincolo forestale-idrogeologico in sanatoria, ai sensi della legge n. 47/1985, dell'immobile sito in agro di Vernole NCEU al foglio n.2, p.lla 181 “ex Zona Lecciso”;
- ove occorra, della nota prot.n. prot.n.6653 del 09.02.2021, con cui la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale ha trasmesso il menzionato diniego e denegato ancora una volta il suddetto nulla-osta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 8030/4636 del 20.11.1987, comunicato soltanto con nota regionale prot.n. prot.n.6653 del 09.02.2021, con cui l'Ispettorato Ripartimentale Foreste della Regione Puglia ha denegato il rilascio del nulla-osta forestale-idrogeologico in sanatoria, ai sensi della legge n. 47/1985, in riferimento alla realizzazione dell’immobile sito in agro di Vernole NCEU al foglio n.2, p.lla 181 “ex Zona Lecciso”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
- “i vincoli di carattere idrogeologico, cioè quelli di cui si discute, possono essere fatti valere soltanto se la loro formale imposizione è precedente alla realizzazione dell’immobile da sanare”, sicché, nel caso di specie, “trattandosi di vincolo imposto successivamente alla realizzazione dell’abuso, il parere non andava neanche richiesto”;
- “l’ufficio regionale competente avrebbe dovuto, anziché limitarsi a trasmettere un vecchio ed immotivato diniego mai comunicato all’interessato, riesaminare la pratica alla luce appunto dello ius superveniens di cui al P.A.I. Regionale, strumento specifico in materia di vincoli idrogeologici e geomorfologici”;
- carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
Rilevato che il diniego di nulla osta forestale è motivato con esclusivo riferimento al fatto che “ la costruzione ricade in un bosco a suo tempo impiantato con fondi pubblici per interventi di bonifica ”;
Considerato che il predetto inciso motivazionale ha carattere meramente descrittivo e non consente di individuare le specifiche prescrizioni vincolistiche oggetto di applicazione, né le norme di riferimento, né tantomeno consente di comprendere le concrete esigenze di tutela che si oppongono al rilascio del nulla osta;
Considerato altresì che la giurisprudenza di questo TAR ha recentemente osservato che, in sede di valutazione circa i presupposti per il rilascio del nulla osta, l’Amministrazione non può limitarsi a generici rilievi circa lo stato dei luoghi e le astratte direttrici di tutela che interessano l’area di riferimento, ma deve compiere una “ concreta e analitica verifica circa l’incidenza delle opere sul vincolo ” (TAR Puglia Lecce, Sez. I, 3.6.2022 n. 935; in senso conforme, Sez. II, 17.11.2021 n. 1660);
Ritenuto che la predetta carenza istruttoria e motivazionale determina l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatta la salva la riedizione del potere dell’Amministrazione ai fini del riesame dell’istanza sulla base di un’istruttoria maggiormente approfondita ed in ragione di determinazioni conclusive puntualmente ed espressamente motivate, in conformità ad dictum conformativo di questa pronuncia;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite - fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato versato alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 8030/4636 del 20.11.1987.
Spese compensate - fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato versato alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO