Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 1998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. Alessandro Rizzieri - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 29/11/2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. BREDA SABRINA;
- parte reclamante - contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
contumace;
- liquidazione controllata contumace -
Avente a oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare - Appello avverso la sentenza del tribunale di Padova n. 189/2024 pubblicata in data 05/11/2024.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025 sulle seguenti conclusioni
Parte reclamante
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, previa gli incombenti di rito ed in accoglimento del presente reclamo:
In via principale
In parziale riforma della sentenza n. 189/2024 pubblicata in data 05.11.2024, disporre l'applicazione del limite pari ad € 1.540,00 stabilito dal Tribunale di Padova solo sul
-1-
art. 268, comma IV, lett. a) CCI e 545 comma II c.p.c.
In parziale riforma della sentenza n. 189/2024 pubblicata in data 05.11.2024, escludere dalla liquidazione l'autovettura SK Tg. FM656JB immatricolata nel marzo 2018 di proprietà del Sig. , stante la compressione e l'errato Parte_1
bilanciamento di un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute, a favore di un mero diritto di credito dei creditori.
In subordine
In parziale riforma della sentenza n. 189/2024 pubblicata in data 05.11.2024, disporre l'applicazione del limite di cui all'art. 545, comma VII c.p.c., come richiamato dall'art. 268, comma IV lett. a) CCI, tanto sulla pensione INPS che sul sussidio mensile erogato a titolo di invalidità percepiti dal Sig. . Parte_1
In parziale riforma della sentenza n. 189/2024 pubblicata in data 05.11.2024 demandare al Liquidatore nominato la stima dell'autovettura SK Tg. FM656JB immatricolata nel marzo 2018 di proprietà del Sig. , indicandone Parte_1
anche i costi per un ripristino allo stato iniziale, e valutare la convenienza della liquidazione del bene.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. Con sentenza n. 189/2024 il tribunale di Padova, su ricorso dello stesso debitore, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
.
[...]
2. Avverso tale sentenza ha presentato reclamo , sulla base di due Parte_1
motivi.
3. Con il primo motivo si sottopone a censura la sentenza del tribunale nella parte in cui ha stabilito l'appartenenza alla liquidazione contrattuale di tutte le somme che dovessero sopraggiungere durante la procedura eccedenti l'importo di € 1.540,00
(pari a quanto necessario per il mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare e come tale escluso dalla liquidazione).
Si sostiene che:
3.1. il tribunale non avrebbe tenuto in considerazione l'importo di €
1.312,54 mensilmente erogato da “a titolo di invalidità” e che avrebbe CP_2
-2- dovuto essere esso pure escluso dalla liquidazione;
3.2. in subordine, e in ogni caso, il tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione della previsione dell'art. 545 c.p.c.
(espressamente richiamato dal quarto comma dell'art. 268 c.c.i.i.) laddove viene previsto che gli assegni dovuti a titolo di indennità che tengano luogo della pensione o altri assegni di quiescenza non possono essere pignorati per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00, nel mentre la parte eccedente tale minimo è pignorabile nei limiti previsti dai commi terzo, quarto e quinto (nonché delle speciali disposizioni di legge).
Il motivo sostiene che, in applicazione di tali previsioni, occorrerebbe escludere “sia la pensione che la somma percepita a titolo di indennità” nel limite di mille euro CP_3
e computare unicamente la frazione di un quinto sul residuo, secondo il seguente computo: pensione di € 1.850,00 - € 1.000,00 = € 850,00; 850/5= 170; CP_3 indennità : 1.312.54 – 1.000,00 = 312,54; 312,54/5= 62,50. L'importo massimo CP_2
che può essere appreso dalla procedura, secondo il reclamante, andrebbe conseguentemente determinato in € 232,50 (170+62,50).
4. Il secondo motivo deplora che il tribunale abbia ritenuto “inammissibile”, siccome
“istituto non previsto dal codice della crisi”, la sua istanza di “assegnazione” dell'autovettura appositamente modificata per essere utilizzata da soggetti, come il ricorrente, disabili.
Il reclamante deduce che il tribunale non avrebbe considerato che la domanda formulata era diretta alla esclusione dal patrimonio soggetto a liquidazione controllata dell'automezzo e che tale esclusione andava invece riconosciuta, trattandosi di tutelare un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, attesa la sua condizione di disabile e della indispensabilità dell'autovettura come modificata per lo spostamento.
5. La cancelleria ha provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al liquidatore della liquidazione controllata di , Parte_1
che non si è costituito in causa.
6. La causa è stata discussa all'udienza del 16 gennaio 2025 all'esito della quale la corte si è riservata di decidere.
7. Con provvedimento del 16-1-2025 la corte ha disposto l'acquisizione di informazioni dall' ex art. 213 c.p.c. in merito ai trattamenti pensionistici erogati al CP_3
-3- . Pt_1
8. Fornita evasione della richiesta da parte dell' con nota del 24-1-2025, la CP_3 causa, all'esito dell'udienza di discussione del 27-2-2025, è stata riservata per la decisione.
In diritto.-
1.1. Il primo motivo, nella parte in cui deplora la mancata esclusione dal patrimonio della liquidazione controllata, delle somme erogate da a “titolo di invalidità” è CP_2
privo di pregio.
Mette conto premettere alla disamina della doglianza che la determinazione della quota di reddito del debitore da destinare alle spese per il mantenimento suo e della famiglia risulta rimessa a un provvedimento del giudice delegato, come pure indicato nella sentenza reclamata (“salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione del ricorrente e del nucleo familiare”) e non già in sede di apertura della procedura, non rinvenendosi una tale espressa previsione nell'art. 270 e dovendosi, anzi, constatare che l'art. 268, co. 4, lett b), pare rimettere al giudice delegato tale statuizione.
Nondimeno, va preso atto che il tribunale ha provveduto al riguardo e che la decisione è stata sul punto sottoposta a reclamo, onde, anche per evidenti ragioni di economia processuale, è opportuno scendere nel merito della questione sottoposta alla corte.
1.2. Va ancora prioritariamente rilevato che non viene messa in discussione la quantificazione operata dal giudice in ordine all'entità delle spese complessive per il mantenimento del nucleo familiare (€ 2.300,32), né la quota di esse da imputare al
(pari a due terzi, corrispondenti a € 1.540). Pt_1
1.3. Secondo il reclamante il tribunale avrebbe errato nello stabilire che il reddito eccedente il limite mensile di € 1.540,00 dev'essere versato alla liquidazione e ciò in quanto non avrebbe tenuto conto che l'importo di € 1.312,54 mensile viene “erogato dall' a titolo di invalidità”, ragione per cui “dovrà essere escluso dalla CP_2 procedura di liquidazione”.
1.4. L'infondatezza della domanda discende dal rilievo che la c.d. “indennità ” CP_2
non è, a ben vedere, un trattamento assistenziale né pensionistico, trattandosi di una
-4- polizza assicurativa privata che il reclamante ha concluso con una compagnia assicurativa privata, conferendo in un'unica soluzione un premio di € 558.123,01 (v. doc. 20 reclamante). Né vale ad immutare la natura di tale assicurazione privata la circostanza, riferita dal reclamante, che la somma in essa investita rinvenisse dalla liquidazione di un risarcimento del danno alla persona.
Per tale componente del reddito del non sussistono pertanto motivi per Pt_1 escluderla dalla liquidazione e la richiesta formulata dal reclamante (“disporre
l'applicazione del limite pari ad € 1.540,00 stabilito dal Tribunale di Padova solo sul reddito mensile derivante da pensione INPS ed escludendo dalla liquidazione il sussidio mensile percepito a titolo di invalidità dal Sig. sensi degli Parte_1 art. 268, comma IV, lett. a) CCI e 545 comma II c.p.c.”) non può trovare accoglimento e va respinta, così come va respinta la richiesta di stabilire dei limiti al pignoramento di tali somme.
1.5. In via subordinata il reclamante censura la decisione del tribunale per non aver fatto applicazione del limite di impignorabilità stabilito dall'art. 545, co. 7, c.p.c., richiamato dall'art. 268 c.c.i.i. e ciò “tanto sulla pensione che sul sussidio CP_3 mensile erogato a titolo di invalidità”.
Le superiori osservazioni in ordine alla effettiva natura della c.d. indennità CP_2 portano ad escludere la vigenza delle previsioni dell'art. 545 invocate dalla parte reclamante con riferimento a tale emolumento.
Può dunque unicamente verificarsi la fondatezza della pretesa del reclamante diretta a far valere i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545, co. 7, c.p.c., relativamente alla
“pensione ”. CP_3
Occorre in proposito considerare che la previsione alla lettera a) dell'art. 268 c.c.i.i. dell'esclusione dei “crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.” va coordinata con la previsione di cui alla lett. b) della stessa disposizione normativa, che pure prevede l'esclusione per “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”.
Tra le interpretazioni percorribili per coordinare tali disposizioni il collegio ritiene preferibile quella secondo cui, muovendo dalla esplicita enunciazione di cui alla lett.
a), va ritenuto che le previsioni ivi richiamate siano aggiuntive e non già alternative di
-5- quelle previste sub b).
In tal senso depone altresì la comparazione con la diversa formula normativa dell'art. 146 c.c.i.i., laddove è esclusivamente previsto che sia il giudice delegato a fissare con “decreto motivato” i limiti “previsti dal comma 1 lettera b)”.
E, dunque, la quota di reddito esclusa dalla liquidazione controllata non va determinata tenendo conto esclusivamente di quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ma anche (quale limite minimo) della quota da considerarsi impignorabile in virtù dell'art. 545 c.p.c. senza potersi valorizzare la differenza rispetto al limite di quanto è stato stabilito occorrere al debitore per il suo mantenimento.
Deve pertanto ritenersi che la parte di reddito che non può essere devoluta alla procedura vada calcolata, nel suo valore minimo, sulla base dell'applicazione dell'art. 545 c.p.c. (fermo restando che, laddove l'importo così ottenuto non sia in grado di assicurare al debitore le descritte esigenze di mantenimento, il giudice sarà chiamato a definire il limite di quanto non conferibile alla procedura in aumento, rispetto a tale valore minimo).
Ciò posto, va ricordato che, a seguito delle informazioni acquisite ex art. 213 c.p.c. dall' , l'ente ha precisato che il è titolare di una pensione di inabilità CP_3 Pt_1
(categoria IOCUM) di € 1.339,07 e di indennità “INV CIV” pari a € 542,02.
La nota dell' ha pure precisato che a partire da marzo 2025 si renderà CP_3 disponibile la ulteriore somma di € 118,48, oggetto di un pignoramento. Ne viene che l'ammontare complessivo dei trattamenti erogati a titolo di pensione di invalidità- inabilità dall' ammonta a circa 2.000,00 euro (1339,07 + 542,02 + 118,48= CP_3
1.999,57).
Esclusa la parte non pignorabile di € 1.000,00, residua una quota di € 1.000,00, pignorabile per 1/5 vale a dire per € 200,00. Ne deriva che la quota pari a 800 euro, oltre alla già indicata somma di € 1.000,00, va esclusa dalla liquidazione, per complessivi € 1.800,00.
Correlativamente, oltre all'intero importo della c.d. indennità Allianz di € 1.312,54 mensili, può essere sottoposta alla liquidazione anche la quota di € 200,00 delle pensioni , mentre, come detto, devono ritenersi escluse dalla liquidazione le CP_3 somme di € 1.800,00 del residuo trattamento . CP_3
-6- Come già sopra rilevato, si tratta di una decisione assunta rebus sic stantibus e suscettibile di revisione da parte del giudice delegato.
Il motivo, pertanto, può trovare accoglimento in tali limiti.
2. Con riferimento al secondo motivo, l'istanza del può essere qualificata in Pt_1 termini di richiesta di escludere dalla liquidazione controllata l'autovettura e, in tale prospettiva, ne va ritenuta l'ammissibilità.
Va, in tal senso, richiamata la previsione del comma 2, lett. e) dell'art. 270 c.c.i.i., laddove è previsto che il tribunale “ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”.
Il collegio ritiene che, mentre non sussiste alcuna disposizione normativa che autorizzi una selezione dei beni da sottoporre a liquidazione controllata, ricorrano, nel caso di specie, alla luce delle peculiari circostanze della concreta situazione del
, i presupposti per disporre la autorizzazione alla utilizzazione dei beni. E' Pt_1
indubbio il radicamento costituzionale delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nel principio personalistico di cui all'art. 2 Cost.; la sottrazione del debitore (incolpevole o, comunque, non gravemente colpevole) al pericolo costante di iniziative esecutive avverso la propria sfera patrimoniale è, infatti, idonea a restituire dignità allo stesso, preservandone, o contribuendo a preservare, lo sviluppo della sua personalità, finalità alle quali consegue la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della normativa che deve consentire di trarre dal precetto legale una norma coerente con l'impianto personalistico e solidaristico della nostra Carta Costituzionale.
Nel caso di specie va riconosciuto che si tratta di autovettura (marca SK tg.
FM656JB) immatricolata nel marzo 2018 e modificata per la guida di persone disabili.
Il , infatti, è – come si ricava anche dai trattamenti pensionistici dei quali è Pt_1 titolare e come è indiscusso in causa – “invalido totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana” (v. doc. 19 verbale di accertamento dell'invalidità, ove si dichiara anche trattarsi di invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione affetto da tetraplegia).
Ciò posto, mentre non è concretamente ipotizzabile il ricorso a mezzi pubblici, la
-7- possibilità per il reclamante di spostarsi e di circolare è inevitabilmente legata alla possibilità di utilizzo di una autovettura modificata come quella oggetto dell'istanza.
Negare al la possibilità di utilizzare l'autoveicolo in questione val quanto Pt_1
inibirgli per ciò stesso di muoversi in maniera minimamente autonoma comprimendo in maniera non giustificata il suo diritto alla libertà di circolazione.
D'altronde – e sotto altro e concorrente profilo – si tratta di autovettura di valore non particolarmente rilevante e neppure di facile esitazione, proprio in ragione delle modifiche apportate per consentirne l'utilizzo a soggetti portatori di disabilità.
In definitiva, ritiene la corte che possa farsi applicazione della indicata previsione normativa e in tali termini il reclamo può trovare accoglimento.
3. Quanto alle spese processuali va constatato che il reclamante neppure ha formulato istanza di rimborso di esse e, in ogni caso, la solo parziale fondatezza del reclamo e la novità delle questioni prospettate valgono ad escludere che possa disporsi la condanna alla rifusione delle spese in favore del .- Pt_1
per questi motivi
in accoglimento per quanto di ragione del reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Padova n. 189/2024 pubblicata in data
05/11/2024 e in parziale riforma del capo 7) di tale sentenza, così definitivamente decide:
a) dispone, nei limiti di durata indicati nella motivazione della sentenza reclamata, l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.800 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
b) autorizza, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lettera e), c.c.i.i., il debitore all'utilizzazione dell'autovettura marca SK (tg. FM656JB).
Venezia, 27 marzo 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-8-