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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R EP CA IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Maria Antonietta Naso
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 229/2025 R.G.L., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CRIMI VITO, giusta procura in atti Parte 1 "
-Appellante-
CONTRO
CP 1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto Parte 1 ha appellato, con ricorso depositato in data 14.5.2025, la sentenza n.
1531/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 25.11.2024, con la quale è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere una diversa quantificazione dell'indennizzo per inabilità temporanea ed il riconoscimento del danno biologico patito con conseguente rendita
Con decreto del 20.5.2025, ritualmente comunicato all'appellante, è stata fissata udienza di discussione nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
L'appellato CP 1 non si è costituito in giudizio e né in atti vi è prova della notifica agli stessi del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza. Non risultano depositate note di trattazione scritta nel termine assegnato con il decreto ex art
127 ter cpc
***
Il ricorso in appello è improcedibile.
La parte appellata non risulta costituita e né l'appellante ha fornito la prova della notifica del ricorso di appello e del decreto di fissazione di prima udienza.
Sul punto, è noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20604 del
2008 hanno statuito che “nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c."(conf. tra le molte,
Cass.lav. n. 1721 del 23.1.2009).
Stante la mancata costituzione delle parti appellate, resa impossibile dall' omessa instaurazione del contraddittorio, non vi è pronuncia sulle spese di lite, mentre ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da Parte 1
contro
CP 1, avverso la sentenza n. 1531/2024 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 25/11/2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Maria Antonietta Naso
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 229/2025 R.G.L., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CRIMI VITO, giusta procura in atti Parte 1 "
-Appellante-
CONTRO
CP 1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto Parte 1 ha appellato, con ricorso depositato in data 14.5.2025, la sentenza n.
1531/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 25.11.2024, con la quale è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere una diversa quantificazione dell'indennizzo per inabilità temporanea ed il riconoscimento del danno biologico patito con conseguente rendita
Con decreto del 20.5.2025, ritualmente comunicato all'appellante, è stata fissata udienza di discussione nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
L'appellato CP 1 non si è costituito in giudizio e né in atti vi è prova della notifica agli stessi del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza. Non risultano depositate note di trattazione scritta nel termine assegnato con il decreto ex art
127 ter cpc
***
Il ricorso in appello è improcedibile.
La parte appellata non risulta costituita e né l'appellante ha fornito la prova della notifica del ricorso di appello e del decreto di fissazione di prima udienza.
Sul punto, è noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20604 del
2008 hanno statuito che “nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c."(conf. tra le molte,
Cass.lav. n. 1721 del 23.1.2009).
Stante la mancata costituzione delle parti appellate, resa impossibile dall' omessa instaurazione del contraddittorio, non vi è pronuncia sulle spese di lite, mentre ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da Parte 1
contro
CP 1, avverso la sentenza n. 1531/2024 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 25/11/2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)