Articolo 1 della Legge 10 giugno 1950, n. 394
Articolo 2
Versione
18 luglio 1950
Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la concessione di un contributo straordinario di lire 26.728.000 a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1948.
Entrata in vigore il 18 luglio 1950