Articolo 3 della Legge 15 maggio 1986, n. 231
Articolo 2Articolo 4
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5 giugno 1986
Art. 3. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire quarantacinque milioni, si provvede a carico del capitolo 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986