Sentenza breve 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 14/02/2025, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03305/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cavallaro e Luigi Paiano, con domicilio PEC come da registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza Comando Generale e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, datato 17/12/2024, con il quale è stata formalizzata l’inidoneità dell’odierno ricorrente con esclusione dal “ Concorso per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1330 allievi marescialli al 96° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2024/2025 ”, notificato al ricorrente, a mezzo pec, in pari data;
- del bando, determinazione n. 75366 del 07/03/2024 del Comando Generale della Guardia di Finanza, concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione di n. 1330 di allievi marescialli al 96° corso presso la scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2024/2025;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto ove medio tempore adottato ivi compresa la graduatoria provvisoria e definitiva se ed in quanto adottata e non conosciuta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente è stato escluso dalla selezione concorsuale indicata in epigrafe perché ritenuto “ non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. b), n. 9) del bando di concorso ”. Il giudizio di inidoneità è motivato facendo riferimento al seguente episodio: «il 29 settembre 2018, alle ore 14:10 circa, è stato fermato da un dipendente addetto antitaccheggio dell’esercizio commerciale “Media World” ubicato a Pompei, all’interno del Centro Commerciale “La Cartiera”, poiché aveva asportato un cavetto USB. A seguito di una richiesta di intervento, sul posto è intervenuto personale della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Torre Annunziata, che ha provveduto ad identificare e a denunciare a piede libero l’aspirante, il quale è risultato aver asportato sia un cavetto USB CABLE Medium, sia una USB ADAPTIVE fast charger, che con atto a parte sono stati restituiti al direttore dell’esercizio commerciale.
Successivamente la citata Compagnia ha provveduto a deferire, in stato di libertà, il candidato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata in relazione alle fattispecie penali di cui agli articoli 624 e 625 del codice penale (furto aggravato), con conseguente instaurazione del procedimento penale n. -OMISSIS- N.G.N.R.
Il Pubblico Ministero inquirente, in data 3 maggio 2019, ha chiesto al competente Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione del procedimento per difetto della condizione di procedibilità della querela della persona offesa, richiesta accolta l’8 maggio 2019 (…)».
2. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, nonché gli atti ad esso presupposti e connessi, come in epigrafe individuati, affidando il gravame ad un articolato motivo di ricorso, come di seguito rubricato:
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3,4,24 e 97 COST; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, 7 e 10, 10 bis DELLA L. N. 241/90; DELL’ART. 2, C. 9, LETT. B) DEL BANDO DI CONCORSO; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DEI FATTI E GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA.”
Con le indicate censure l’esponente deduce vizi di eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione lamentando, in estrema sintesi, quanto segue:
- il provvedimento non riporta alcuna considerazione sulle circostanze di fatto concrete dell’episodio, sugli elementi che ne connotano la gravità e sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere che lo stesso sia sintomatico, nell’attualità, a rivelare un’inidoneità a prestare servizio nella Guardia di finanza;
- l’Amministrazione ha agito irragionevolmente perché ha formulato la propria valutazione inidoneativa sulla base di un singolo episodio, che, peraltro, non ha avuto alcuna conseguenza dal punto di vista penale;
- l’Amministrazione è incorsa nel vizio di difetto di istruttoria perché ha omesso di considerare la reale consistenza dell’episodio; l’occasionalità della condotta; la complessiva personalità del candidato e la giovane età dello stesso al momento della commissione del fatto.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso depositando memorie recanti analitiche controdeduzioni e chiedendo la reiezione del gravame.
4. All’esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2025, il Collegio ha dato l’avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.
5.1. Va, in primo luogo, rammentato come l’art. 2, comma 1, lettera b), numero 9), del bando di concorso disponga che possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano “ in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire [...] ”. L’art. 9, comma 1 del bando, inoltre, stabilisce che: “ Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando ”.
Vale evidenziare che il richiamato articolo 26 della legge n. 53/1989 sancisce che “ per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ”, ovvero, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, l’incensurabilità della condotta.
5.2. Occorre in secondo luogo ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio condivide, la “ a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione la, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole; b) l’esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso; c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’Amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta” (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1343).
Naturale corollario di tali enunciazioni è che “ nella valutazione della condotta, in sostanza, l’Amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sul candidato, caratterizzato da discrezionalità tecnica facendo riferimento ad elementi non certi ma opinabili e del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio, nell’ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di finanza ” (così: T.a.r. Lazio – Roma, IV sez., 31 agosto 2023, n. 13504; ID, T.a.r. Lazio, IV sez., 18 giugno 2024, n. 12480).
Dalle coordinate ermeneutiche appena esposte emerge il principio per cui possa accedere nel Corpo della Guardia di finanza solo chi vanti una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale. Il potere discrezionale di cui gode l’Amministrazione nella valutazione circa la sussistenza dei requisiti morali e di condotta in capo ai candidati è pertanto finalizzato a permettere l’arruolamento solo di coloro che, per qualità morali e personali e per habitus comportamentale, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni.
5.3. Applicando tali principi al caso di specie deve anzitutto rimarcarsi che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, la disposta archiviazione del procedimento penale per assenza delle condizioni di procedibilità, non esclude la possibilità per l’Amministrazione di valutare comunque il disvalore dei fatti – nella fattispecie incontestati - che ne sono alla base. Ciò detto va escluso che la valutazione dell’Amministrazione – anche tenuto conto dei limiti che incontra il sindacato in questa materia - sia affetta dai dedotti vizi, considerato che il disvalore della condotta contestata non è intaccato dalla circostanza che l’oggetto della refurtiva sia di modico valore; è evidente, difatti, che il commettere un furto all’interno di un negozio è pur sempre rivelatore di un’insufficiente consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole e delle conseguenze della loro violazione.
Le presenti conclusioni non sono messe in discussione dal rilievo – su cui insiste parte ricorrente – che si è trattato di un episodio isolato e risalente. Difatti, in dispare la considerazione che le condotte contestate non sono poi così lontane nel tempo (2018) rispetto al momento della partecipazione al concorso (2024), va dato decisivo peso alla circostanza che il ricorrente ha commesso il furto quando era maggiorenne, età nella quale avrebbe già dovuto maturare una capacità di autocontrollo ed essere consapevole del valore della legalità.
Non appare dunque irragionevole ritenere che il ricorrente – anche considerata la tuttora giovane età - debba consolidare il proprio percorso di maturazione, anche attraverso ulteriori esperienze formative e di lavoro, prima di partecipare ad un nuovo concorso per l’ingresso nel Corpo.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto in quanto infondato.
6. La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il suo coinvolgimento in vicende di rilievo penale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.