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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 6234 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
con l'Avv. GIUSEPPE BRUNETTI – Parte_1
Parte opponente
Contro
e per essa con l'Avv. Antonio Controparte_1 Controparte_2
Christian Faggella Pellegrino –
parte opposta *****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a precetto.
All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano. All'esito, dopo che le parti avevano discusso oralmente la causa, questa veniva riservata a termini dell'art. 281sexies c.p.c. alla Camera di Consiglio per la decisione, con riserva di deposito entro trenta giorni.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Emerge pacifica la circostanza che in diversa sede processuale l'opposto abbia ottenuto la liquidazione delle somme precettate dal terzo si evidenzia che l'ordinanza di assegnazione somme non è stata oggetto di opposizione, ex art. 617 cpc, divenendo,
pertanto, definitiva.
In relazione alle singole eccezioni proposte dall'odierna opponente, è bene far luce preliminarmente che l'obbligo del terzo pignorato discende direttamente dall'art 546
cpc, emessa l'ordinanza di assegnazione ha l'obbligo di corrispondere le somme vantate dal creditore nei confronti del debitore come stabilito e nei limiti dell'ordinanza. Tutte le eccezioni inerenti il credito ed il limite della pignorabilità dello stipendio, sono eccezioni proprie del debitore , il terzo pignorato non ha nessuna legittimazione ad entrare nel merito dell'assegnazione e dei limiti della stessa.
E' di palmare evidenza che, il credito vantato da in relazione alla documentazione allo stato non può essere messo in discussione dal debitore in primis, in quanto accertato con ricorso a decreto ingiuntivo divenuto definitivo ed ancor più dal terzo pignorato.
L'unica circostanza che si evince dagli atti è che la società terza pignorata non è riuscita a dimostrare di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni sorte a suo carico a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, e della successiva ordinanza di assegnazione somme.
Per tali ragioni , si rigetta l'opposizione e si conferma il precetto opposto.
Le spese e i compensi di causa , seguono il principio di soccombenza, e determinati in applicazione del dm 55/2014 in relazione al valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da , così
provvede: - rigetta l'opposizione con conseguenziale conferma del precetto;
- condanna l'opponente al pagamento delle competenze legali nei confronti dell'opposto liquidate nella somma di €. 1.600,00 oltre rsg iva e cap come per legge se dovuti.
Così deciso in Taranto oggi 10 Ottobre 2025
Il Giudice Unico
dott.ssa Eliana Tazzoli