Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2025, proposto da
LE RR, AR L’AS e MA AT ON, rappresentati e difesi dall’avv. Luca Verderi e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Parma, viale Gorizia n. 17, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parma, in persona del Rappresentante processuale Dirigente p.t. del Settore Avvocatura Municipale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Cassi, Laura Maria Dilda e Cristina Bongiorni, ed elettivamente domiciliato presso la Residenza Municipale in Strada Repubblica n. 1;
nei confronti
LI AN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Soncini e Simone L’Aglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
ai sensi degli artt. 31 e 117 cod.proc.amm., dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Parma in relazione all’istanza di intervento inviata in data 7 marzo 2025 per la verifica degli abusi edilizi commessi in relazione all’intervento di ristrutturazione dell’appartamento sito in Parma, via Bixio n. 46 (CILA n. 1550/2024, SCIA n. 2204/2024, SCIA in variante n. 616/2025, deposito strutturale n. 249/2024 del 6 agosto 2024);
………………. per la condanna …..
dell’Amministrazione comunale a provvedere e, in particolare, ad adottare i conseguenti provvedimenti inibitori, repressivi e conformativi e/o ad esercitare i poteri di autotutela di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 in ordine ai titoli edilizi segnalati (CILA n. 1550/2024, SCIA n. 2204/2024 e SCIA in variante n. 616/2025);
………………… per l’annullamento (ove occorra) …
- del verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale del Comune di Parma prot. 173 del 28 marzo 2025, nonché della relativa nota prot. n. 94649.I del 3 aprile 2025;
- del verbale di sopralluogo del Settore Attività Produttive ed Edilizia del Comune di Parma prot. 94253.I del 3 aprile 2025, fasc. 2025.VI/3/2.9.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma e di LI AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 il dott. LO CA e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, quali proprietari di unità immobiliari facenti parte della struttura condominiale di via Bixio n. 46, in Parma, i ricorrenti espongono che:
- all’interno del medesimo immobile è situato anche l’appartamento di proprietà della controinteressata, sig.ra LI AN, la quale dal 2024 ha dato corso ad opere edilizie di notevole impatto, iniziate senza alcuna preventiva informazione ai condomini e senza la necessaria autorizzazione assembleare, alterando in modo rilevante l’assetto e la quiete del condominio e turbando il normale equilibrio delle relazioni condominiali;
- è stata presentata, in data 26 aprile 2024, la CILA n. 1550/2024 (per “ Demolizione di pareti in foglio non portanti; costruzione di pareti in foglio con altezza inferiore a 3 metri; rifacimento intonaci interni; rifacimento pavimenti; sostituzione di alcuni serramenti lato torrente. I nuovi serramenti verranno realizzati in alluminio; sostituzione tubazioni idrico-sanitarie e sostituzione dell’impianto elettrico ”), è poi stata presentata, in data 6 agosto 2024, la SCIA n. 2204/2024 (per “ riportare alla luce le preesistenze che, a seguito di numerosi rimaneggiamenti avvenuti nel tempo, sono state modificate e poco valorizzate. Oltre ad alcune modifiche distributive interne gli interventi principali sono riconducibili alle seguenti lavorazioni: rifacimento dell’impianto elettrico; rifacimento dell'impianto di riscaldamento, raffrescamento e idrico sanitario (con inserimento di un secondo bagno); inserimento di cerchiatura tra la zona pranzo e il soggiorno (vedi deposito sismico); riapertura di preesistenze in facciata tamponate; sostituzione dei serramenti lato torrente con nuovi in alluminio ral 9010 ”) ed è stato inoltre denunciato, in data 6 agosto 2024, il collegato deposito strutturale n. 249/2024;
- con nota del 7 marzo 2025, per il tramite del loro legale, essi hanno chiesto all’Amministrazione comunale di “ effettuare, al più presto, un sopralluogo presso l’immobile in oggetto sito in Strada Bixio 46 al fine di verificare lo stato dei luoghi e la corrispondenza dell’intervento edilizio con la SCIA e gli altri titoli abilitativi presentati ”, e ciò avendo già in precedenza segnalato possibili difformità delle lavorazioni in corso rispetto ai titoli edilizi presentati;
- in assenza di riscontro, la richiesta è stata rinnovata con nota del 21 marzo 2025, segnalando ulteriori interventi apparentemente privi di legittimazione ed evidenziando, quindi, la necessità di “ un sopralluogo e di un’attenta verifica della documentazione edilizia depositata, al fine di individuare possibili vizi nei titoli autorizzativi e adottare i conseguenti provvedimenti ”;
- la successiva presentazione di un’istanza di accesso ha consentito di prendere visione del verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale del 28 marzo 2025 (in cui si leggeva che “ sono in corso lavori di restauro e risanamento conservativo assentiti con CILA 1550/2024, SCIA 2204/2024 e SCIA in variante n. 616/2025. I lavori si presentano ancora allo stato grezzo e seguiranno accertamenti d’ufficio ”) e del verbale di sopralluogo del Settore Attività Produttive ed Edilizia del 3 aprile 2025 (in cui si leggeva che “ quanto realizzato risulta in conformità con la CILA n. 1550/2024, SCIA n. 2204/2024 e con SCIA 616/2024. Occorre precisare che le modifiche del prospetto sono state valutate con parere favorevole dalla Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio nella seduta n. 18 del 27/08/2024. Allo stato attuale non vi è nulla da segnalare ”);
- con un’ulteriore nota del 2 luglio 2025 essi hanno segnalato le difformità dei lavori realizzati rispetto ai titoli edilizi presentati – ivi compresa la successiva SCIA in variante n. 616/2025 – ed hanno altresì richiesto un incontro presso gli uffici comunali al fine di illustrare dettagliatamente le criticità riscontrate e trattare compiutamente la questione, ma senza ricevere alcun successivo riscontro, benché la nota si concludesse invitando espressamente ad “ intervenire sui titoli edilizi presentati dovendo, in difetto, ricorrere avverso l’inerzia e/o il diniego dell’Amministrazione a provvedere ”;
che, alla luce dell’addotta inerzia ingiustificata del Comune di Parma, i ricorrenti hanno quindi adito il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 cod.proc.amm., impugnando altresì – in via subordinata – i verbali di sopralluogo del Comando di Polizia Locale del 28 marzo 2025 e del Settore Attività Produttive ed Edilizia del 3 aprile 2025;
che, a loro dire, le puntuali segnalazioni effettuate circa specifiche difformità edilizie imponevano all’Amministrazione comunale, ai sensi degli artt. 27 e segg. del d.P.R. n. 380 del 2001 (poteri di vigilanza e repressione degli abusi) e dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, di adottare un provvedimento espresso che desse esaustiva risposta alle loro denunce, inibendo e/o sospendendo i lavori, ordinando la rimessa in pristino ed eventualmente esercitando i poteri di autotutela di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 circa i titoli edilizi segnalati o, comunque, adottando una determinazione conclusiva motivata sull’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere, il tutto nel rispetto del termine ordinario di conclusione del procedimento pari a 30 giorni (v. art. 2, comma 2, legge n. 241/1990);
che, in particolare, non sarebbero idonei allo scopo gli esibiti verbali di sopralluogo, giacché meri passaggi endoprocedimentali che non integrano un provvedimento finale e non estinguono l’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso, e che in ogni caso si risolvevano in rilievi fattuali apodittici e nel mero richiamo al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, chiaro indice di un difetto di istruttoria e di motivazione;
che, in realtà, a fronte delle puntuali allegazioni degli interessati e delle criticità emergenti dai titoli edilizi – ivi compresa la SCIA in variante n. 616/2025 –, il Comune di Parma sarebbe stato tenuto non solo ad attivare i poteri di vigilanza ma anche a valutare l’esercizio dell’autotutela decisoria ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, con adeguata comparazione dell’interesse pubblico alla corretta gestione del territorio, del tempo trascorso e della posizione dei terzi;
che, pertanto, viene invocata la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Parma sull’istanza del 7 marzo 2025, ribadita il 21 marzo e il 2 luglio, e viene chiesto che si ordini all’Amministrazione comunale di provvedere con provvedimento espresso e congruamente motivato, previa compiuta istruttoria su tutti i profili dedotti (facciata/decoro architettonico e consenso condominiale, pratica sismica e deposito strutturale, lavori strutturali, spostamento del muro comune), con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia;
che, quanto poi ai verbali di sopralluogo, i ricorrenti insistono nell’evidenziare che gli stessi si limitano a descrivere in modo generico lo stato dei luoghi e a concludere, senza alcun supporto tecnico-giuridico, per la conformità dei lavori alle pratiche edilizie presentate richiamando il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio del 27 agosto 2024, sicché essi non possono considerarsi esercizio legittimo del potere, né tantomeno sostituire un provvedimento espresso, e quindi l’Amministrazione avrebbe di fatto mantenuto un silenzio-inadempimento “mascherato” da attività istruttoria, con evidente lesione dell’interesse dei ricorrenti ad un controllo edilizio effettivo e rispettoso dei parametri normativi;
che, inoltre, l’intervento edilizio realizzato dalla controinteressata inciderebbe in maniera radicale sulla facciata condominiale, integrando una innovazione sulle parti comuni e incidendo sul decoro architettonico dell’edificio – che costituisce bene comune tutelato ai sensi dell’art. 1120 cod.civ. –, sì da dovere essere accertata la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di verificare il consenso condominiale, che non è stata prestato, e da dover essere conseguentemente dichiarata la illegittimità dell’inerzia comunale, spettando poi all’Amministrazione provvedere a quanto fin qui omesso, ovvero sospendere i lavori, accertare la mancanza di titolo legittimante e avviare il procedimento inibitorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001;
che, ancora, la controinteressata avrebbe eseguito uno spostamento in avanti di un muro comune, determinando in tal modo un ampliamento volumetrico della propria unità immobiliare privo di idoneo titolo edilizio e in violazione delle norme sulle innovazioni delle parti comuni, per imporre ciò, quindi, un assenso condominiale e una valutazione edilizia-strutturale non sostituibile da attestazioni di “non strutturalità”, e allora l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto verificare l’effettiva consistenza dello spostamento e attivare un procedimento inibitorio o ripristinatorio, nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 27 e segg. del d.P.R. n. 380 del 2001;
che, ulteriormente, nei titoli edilizi presentati la controinteressata ha dichiarato che le opere non avrebbero inciso sui profili strutturali, sennonché tale dichiarazione risulterebbe manifestamente smentita dalla tipologia di interventi realizzati sul solaio, per cui sarebbe stato necessario un adeguato deposito strutturale e una pratica sismica conforme alla normativa vigente, ma – secondo i ricorrenti – il Comune ha omesso di verificare la completezza del deposito strutturale e la rilevanza sismica delle opere, con ogni conseguenza in ordine ai poteri inibitori/repressivi e con una inerzia che integrerebbe violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché difetto assoluto di istruttoria e sviamento di potere;
che, infine, a qualificare i verbali di sopralluogo come atti dotati di autonoma lesività – perché tali da precludere l’ulteriore esercizio dei poteri repressivi o da costituire un rigetto implicito dell’istanza del 7 marzo 2025 –, gli interessati li impugnano in via subordinata e ne censurano il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, oltre al travisamento dell’oggetto dell’istanza e allo sviamento di potere;
che si sono costituiti in giudizio il Comune di Parma e la sig.ra LI AN, opponendosi all’accoglimento del ricorso;
che alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il giudizio è stato instaurato dai ricorrenti con il rito del “silenzio” per censurare l’inerzia dell’Amministrazione comunale sulla loro richiesta di intervento ai fini dell’adozione delle necessarie misure inibitorie, ripristinatorie e/o repressive di abusi edilizi asseritamente commessi dalla controinteressata nella struttura condominiale da loro condivisa quali proprietari di singole unità immobiliari, ovvero per vedere esercitati i poteri di vigilanza edilizia di spettanza dell’ente locale;
che, alla luce della documentazione esibita in giudizio dalle parti, osserva il Collegio come una prima richiesta di intervento fosse già stata formulata dai ricorrenti all’Amministrazione in data 6 dicembre 2024, allorché si era sollecitato di “… verificare quanto è accaduto, quanto è stato rilasciato e lo stato dell’arte dell’intero intervento nel nostro stabile in riferimento a lavori di ristrutturazione avviati sull’immobile del primo piano …”, ovvero in relazione a titoli edilizi identificabili nella CILA n. 1550/2024 del 7 giugno 2024 e nella SCIA n. 2204/2024 del 6 agosto 2024 (e annessa denuncia di deposito delle strutture n. 249/2024), di cui si chiedeva il controllo con particolare riferimento i) alla indebita modifica di facciata del condominio circa alcune finestre esposte sul torrente Parma, ii) ad una possibile carenza dell’autorizzazione sismica, iii) ad un lamentato aumento di volume dell’alloggio con invasione degli spazi condominiali;
che il riscontro del Comune di Parma era poi stato effettuato con nota del 5 febbraio 2025 (a firma della Dirigente del Settore “Attività produttive e edilizia”), dando conto dell’attività amministrativa svolta in relazione ai titoli edilizi in questione, precisando che “… la SCIA non comporta limitazioni dei diritti dei terzi e pertanto eventuali contestazioni attinenti aspetti di natura condominiale come quelle relative ai presunti danni arrecati dalle opere edilizie in corso di esecuzione, esulano dalle competenze dell’amministrazione comunale …” e chiarendo - quanto alla SCIA n. 2204/2024 - che non ne venivano “… rilevati elementi di non conformità alla normativa edilizia e urbanistica vigente …” in ragione delle “… asseverazioni e dichiarazioni rese dal progettista …”, che “… l’asserito incremento di volume abitativo non è desumibile dagli elaborati progettuali allegati alla Scia …” e che “… il loggiato, compreso lo spazio di raccordo tra ingresso e cucina, resta un volume aperto sul fronte, senza determinare pertanto alcun incremento volumetrico …”, mentre il parere a suo tempo reso dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio consentiva di escludere irregolarità circa le “ modifiche introdotte alle bucature sul loggiato ”;
che tale nota comunale non veniva impugnata dai ricorrenti;
che, invece, a mezzo del proprio legale, essi si rivolgevano nuovamente al Comune di Parma con istanza del 7 marzo 2025, chiedendo – in ragione delle “… preoccupazioni dei miei assistiti in merito alla concreta esecuzione dei lavori e alla loro corrispondenza con i titoli edilizi presentati …” – un “… sopralluogo da parte dell’Amministrazione Comunale al fine di accertare la reale situazione dei luoghi …”, e riproponendo le questioni dell’indebita modifica della facciata dello stabile, dell’assenza delle obbligatorie denunce e pratiche antisismiche e dell’illegittimo avanzamento della porta di ingresso dell’abitazione in spazi condominiali, anche nell’ottica del “… potere-dovere di verificare la conformità dell’intervento edilizio alla normativa vigente …”;
che, in assenza di risposta, con nota del 21 marzo 2025 essi sollecitavano il sopralluogo e chiedevano “… l’attivazione, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori sulla SCIA in contestazione …” per “… possibili vizi nei titoli autorizzativi …”, segnalando anche opere sopraggiunte [a) “ è stata realizzata una nuova apertura in facciata di circa 40x40 cm, in sostituzione di un precedente foro presumibilmente destinato all’aerazione di un ripostiglio. La nuova apertura risulta sensibilmente più ampia rispetto allo stato preesistente ed è ora visibile anche dal torrente. Tuttavia, nei documenti depositati, il rilievo pre-intervento già rappresentava erroneamente un’apertura di tale dimensione, mascherando la modifica effettiva ”; b) “ è stata installata una struttura per il falso telaio del lucernario in corrispondenza della porta di ingresso arretrata, come da documentazione fotografica allegata ”; c) “ proseguono interventi su parti comuni dell’edificio in assenza della necessaria titolarità ”];
che il sopralluogo veniva, poi, effettuato da operatori del Corpo di Polizia locale in data 28 marzo 2025, con un rapporto finale del Tecnico Istruttore – in data 3 aprile 2025 – che escludeva difformità dai titoli edilizi e concludeva con un “ allo stato attuale non vi è nulla da segnalare ”;
che, infine, con nota del 2 luglio 2025 i ricorrenti esponevano all’Amministrazione il loro dissenso rispetto all’esito del sopralluogo, contestando la “ alterazione della facciata condominiale verso il torrente Parma: totale modifica e alterazione delle finestre del primo piano; assenza di autorizzazione condominiale; assenza di progetto esecutivo delle strutture e pratica sismica ”, i “ lavori di consolidamento strutturale in assenza di pratiche edilizie ”, lo “ spostamento di muro comune in assenza di pratiche edilizie ” e la “ mancata notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. 81/2008 ”, e pertanto, alla luce di tutto ciò, concludendo con la richiesta al Comune di Parma di “… intervenire sui titoli edilizi presentati dovendo, in difetto, ricorrere avverso l’inerzia e/o il diniego dell’Amministrazione a provvedere …”;
che, tale essendo il quadro generale di riferimento, vanno distinte – ad avviso del Collegio – le questioni che riguardano la legittimità dei titoli edilizi da quelle che, invece, concernono la concreta esecuzione delle opere, visto che le succedutesi richieste dei ricorrenti rivelano un non sempre chiaro intrecciarsi di segnalazioni relative all’una piuttosto che all’altra problematica;
che, in particolare, circa la legittimità dei titoli edilizi, l’Amministrazione comunale aveva già dato riscontro agli interessati con la nota del 5 febbraio 2025 (in esito alla richiesta di provvedere proposta il 6 dicembre 2024) indicando le ragioni per le quali non si ravvisassero “… elementi di non conformità alla normativa edilizia ed urbanistica vigente …” o comunque non si dovesse intervenire nell’esercizio di poteri repressivi o inibitori, ma tale formale diniego non è poi stato impugnato e se ne sono dunque consolidati gli effetti;
che, pertanto, non essendo stati successivamente addotti fatti e circostanze medio tempore sopravvenuti e tali da incidere sulla legittimità dei titoli edilizi, opera il generale principio per cui non sussiste alcun ulteriore obbligo di provvedere su successive istanze del medesimo tenore, per doversi configurare la reiterazione della richiesta di intervento come una richiesta di esercizio di autotutela, la quale, come è noto, si esercita discrezionalmente d’ufficio – con rimessione della decisione alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione –, sicché sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (v., tra le altre, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 10 febbraio 2025 n. 549);
che nella circostanza, in effetti, i ricorrenti si sono poi limitati a segnalare la prosecuzione dei lavori e il concretizzarsi delle caratteristiche di quelle opere già contestate, senza quindi introdurre elementi sostanziali di novità tali da giustificare il riesame della decisione precedentemente assunta dall’Amministrazione e non impugnata dinanzi al giudice amministrativo;
che, a ben vedere, anche la richiesta di intervento del 2 luglio 2025, benché richiamando nell’oggetto la sopraggiunta “SCIA in variante 616/2025”, nulla specifica circa l’eventuale rilevanza innovativa di tale ‘variante’ rispetto ai lavori contestati e, anzi, le argomentazioni dell’istanza si imperniano unicamente sull’esito del sopralluogo svolto dai tecnici comunali il 28 marzo 2025;
che, in definitiva, va respinta in parte qua la domanda giudiziale dei ricorrenti;
che, al contrario, si presenta meritevole di accoglimento la pretesa azionata nella parte relativa alla conformità dei lavori ai titoli edilizi;
che, invero, un’esplicita richiesta di sopralluogo è stata per la prima volta formulata dagli interessati con l’istanza del 7 marzo 2025 e in riferimento a specifiche componenti dell’intervento edilizio, poi ribadita il 21 marzo con il richiamo dettagliato al proseguire dei lavori;
che, del resto, la stessa Amministrazione aveva a questo punto avvertito l’esigenza di un controllo (si legge nella nota del 14 marzo 2025, indirizzata dal Responsabile della S.O. Controllo Abusi Edilizi al Responsabile Nucleo Polizia Edilizia, che “ Con la presente si chiede di effettuare un sopralluogo all’indirizzo in oggetto, al fine di verificare quanto evidenziato nell’esposto che si allega in copia in riferimento alla SCIA 2204/2024 e CILA n. 1550/2024 e SCIA in variante n. 616/2025 ”);
che, come si è detto, il sopralluogo è stato effettuato il 28 marzo 2025, con un rapporto finale in data 3 aprile 2025 del Tecnico Istruttore (indirizzato al Responsabile della S.O. Controllo Abusi Edilizi e al Responsabile Nucleo Polizia Edilizia) che ha escluso difformità rispetto ai titoli edilizi e ha concluso con un “ allo stato attuale non vi è nulla da segnalare ”, ma senza che a ciò abbia poi fatto seguito una formale e motivata risposta ai ricorrenti;
che, in effetti, questi ultimi ne sono venuti a conoscenza a seguito di istanza di accesso e si sono visti costretti a replicare a quelle risultanze con la richiamata nota del 2 luglio 2025;
che, in definitiva, viene in rilievo il consolidato principio secondo il quale il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere in modo espresso (v., tra le altre, TAR Calabria, Reggio Calabria, 7 giugno 2022 n. 387);
che, del resto, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, la pubblica Amministrazione ha in generale il dovere di concludere il procedimento conseguente in modo obbligatorio ad un’istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
che, inoltre, è principio consolidato che l’obbligo di provvedere sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento espresso, ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, quali che esse siano (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2024 n. 6262);
che, pertanto, in ipotesi di segnalazioni circostanziate e documentate, l’Amministrazione ha comunque l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell’esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente (v. Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2024 n. 6272);
che, per quanto detto, la segnalazione dei ricorrenti è stata formulata in modo tale da indurre l’Amministrazione all’effettuazione del sopralluogo, poi però inspiegabilmente non seguito dall’adozione di un provvedimento espresso che desse conto del relativo esito e delle conseguenti determinazioni conclusive dell’ente locale, sì da alimentare l’esigenza dei ricorrenti di proposizione di ulteriori osservazioni e infine, per l’assenza di risposte, di adizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 cod.proc.amm.;
che, in ragione di tutto ciò, è da dichiarare per questa parte fondata la domanda giudiziale dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, posto che – come detto – nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza del privato l’Amministrazione pubblica ha l’obbligo di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
che, pertanto, va assegnato al Comune di Parma il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza affinché lo stesso provveda sulla richiesta di “sopralluogo” e conseguenti determinazioni finali, con la precisazione che, per essere necessaria un’adeguata attività istruttoria, il presente dictum giudiziale è naturalmente circoscritto alla statuizione della sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e non può estendersi all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale (v. art. 31, comma 3, cod.proc.amm.), restando quindi impregiudicato il merito delle valutazioni di spettanza del Comune di Parma;
che, in ordine alla possibile nomina del Commissario ad acta , si differisce l’incombente all’eventuale perdurante inerzia dell’Amministrazione, su richiesta dei ricorrenti;
che, infine, circa la domanda giudiziale di annullamento dei verbali di sopralluogo del 28 marzo 2025 e del 3 aprile 2025, essendo stata la stessa formulata solo “in via subordinata”, se ne deve a questo punto prescindere;
che, quanto alle spese di lite, il peculiare esito della controversia ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, dichiarata in parte qua l’illegittimità del silenzio, ordina al Comune di Parma di provvedere nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti, nonché per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO CA, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO CA |
IL SEGRETARIO