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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
- , nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di Controparte_1
rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata il [...], in [...], entrambi ivi residenti in [...],
[...]
numero 1271, città di Jundiaí, São Paulo, CAP 13214-661; - , Controparte_2
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di Campinas, São Paulo, CAP 13041-610; - Controparte_3
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di
São Paulo, São Paulo, CAP 05577-100; - , nata il 22 aprile Controparte_4
1975, in Brasile, ivi residente in [...], Louveira, São Paulo, CAP
13290-000; rappresentati e difesi come da mandati allegati al presente atto (docc.1-5) dall'Avv.
Sara Brazzini, C.F.: con studio in Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11 C.F._1
Ricorrenti
Contro
Il , C.F. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, C.F. , con P.IVA_2
sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, cap 5011
Parte resistente
E Con l'intervento TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ), con il CP_6 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “. respinta ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Controparte_5
Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. premesso che i ricorrenti espongono e documentano di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadini, in quanto la loro antenata, sig.ra nata il [...] nel Comune di Persona_2
Pieve Fosciana (LU) è di nazionalità italiana 2. Successivamente, la IG.ra Persona_2
emigrava in Brasile ove, in data 2.12.1947, si univa in matrimonio con il IG.
[...]
;
3. In data 8.9.1950, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il IG. Persona_3
;
4. In data 28.9.1973, in Brasile, il IG. si univa in Persona_4 Parte_1
matrimonio con la IG.ra (doc.9);
5. In data 22.4.1975, in Parte_2
Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la IG.ra ;
6. In data Controparte_4
3.5.1999, in Brasile, dalla relazione della IG.ra e del IG. Controparte_4 [...]
nasceva la IG.ra ;
7. In data 7.6.1982, in Brasile, Persona_5 Persona_6 dall'unione matrimoniale del IG. e della IG.ra Parte_1 Parte_2
nasceva il IG. ;
8. In data 13.11.2015, in Brasile, il IG.
[...] Controparte_1 [...]
si univa in matrimonio con la IG.ra (doc.13);
9. In Controparte_1 Parte_3
data 27.4.2019, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la IG.ra Persona_1
(doc.14); 10.In data 8.9.2001, in Brasile, dalla relazione del IG. e
[...] Parte_1
della IG.ra nasceva la IG.ra . Parte_4 Controparte_2 Inoltre i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n.
91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n.
555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM – Sede per l'intervento, che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni;
rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze 16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al 1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi
“maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”; inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra
[...]
nata il [...] nel Comune di Pieve Fosciana (LU) ;alla luce di Persona_2
quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del
2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo
1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_5
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- riconosce a - , nato il [...], in Brasile, in [...] e Controparte_1
in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata il [...], in [...], entrambi ivi residenti in [...]
Gornati, numero 1271, città di Jundiaí, São Paulo, CAP 13214-661; - Controparte_2
nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
[...]
Macedo, numero 115, città di Campinas, São Paulo, CAP 13041-610; - Controparte_3
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], numero
[...]
3175, città di São Paulo, São Paulo, CAP 05577-100; - , nata il Controparte_4
22 aprile 1975, in Brasile, ivi residente in [...], Louveira, São Paulo,
CAP 13290-000, la cittadinanza italiana;
- . - condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_5 presente giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
Si comunichi alle parti.
FIRENZE, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
- , nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di Controparte_1
rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
nata il [...], in [...], entrambi ivi residenti in [...],
[...]
numero 1271, città di Jundiaí, São Paulo, CAP 13214-661; - , Controparte_2
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di Campinas, São Paulo, CAP 13041-610; - Controparte_3
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di
São Paulo, São Paulo, CAP 05577-100; - , nata il 22 aprile Controparte_4
1975, in Brasile, ivi residente in [...], Louveira, São Paulo, CAP
13290-000; rappresentati e difesi come da mandati allegati al presente atto (docc.1-5) dall'Avv.
Sara Brazzini, C.F.: con studio in Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11 C.F._1
Ricorrenti
Contro
Il , C.F. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, C.F. , con P.IVA_2
sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, cap 5011
Parte resistente
E Con l'intervento TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ), con il CP_6 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “. respinta ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Controparte_5
Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. premesso che i ricorrenti espongono e documentano di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadini, in quanto la loro antenata, sig.ra nata il [...] nel Comune di Persona_2
Pieve Fosciana (LU) è di nazionalità italiana 2. Successivamente, la IG.ra Persona_2
emigrava in Brasile ove, in data 2.12.1947, si univa in matrimonio con il IG.
[...]
;
3. In data 8.9.1950, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il IG. Persona_3
;
4. In data 28.9.1973, in Brasile, il IG. si univa in Persona_4 Parte_1
matrimonio con la IG.ra (doc.9);
5. In data 22.4.1975, in Parte_2
Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la IG.ra ;
6. In data Controparte_4
3.5.1999, in Brasile, dalla relazione della IG.ra e del IG. Controparte_4 [...]
nasceva la IG.ra ;
7. In data 7.6.1982, in Brasile, Persona_5 Persona_6 dall'unione matrimoniale del IG. e della IG.ra Parte_1 Parte_2
nasceva il IG. ;
8. In data 13.11.2015, in Brasile, il IG.
[...] Controparte_1 [...]
si univa in matrimonio con la IG.ra (doc.13);
9. In Controparte_1 Parte_3
data 27.4.2019, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la IG.ra Persona_1
(doc.14); 10.In data 8.9.2001, in Brasile, dalla relazione del IG. e
[...] Parte_1
della IG.ra nasceva la IG.ra . Parte_4 Controparte_2 Inoltre i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n.
91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n.
555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM – Sede per l'intervento, che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni;
rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze 16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al 1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi
“maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”; inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra
[...]
nata il [...] nel Comune di Pieve Fosciana (LU) ;alla luce di Persona_2
quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del
2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo
1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_5
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- riconosce a - , nato il [...], in Brasile, in [...] e Controparte_1
in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata il [...], in [...], entrambi ivi residenti in [...]
Gornati, numero 1271, città di Jundiaí, São Paulo, CAP 13214-661; - Controparte_2
nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
[...]
Macedo, numero 115, città di Campinas, São Paulo, CAP 13041-610; - Controparte_3
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], numero
[...]
3175, città di São Paulo, São Paulo, CAP 05577-100; - , nata il Controparte_4
22 aprile 1975, in Brasile, ivi residente in [...], Louveira, São Paulo,
CAP 13290-000, la cittadinanza italiana;
- . - condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_5 presente giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
Si comunichi alle parti.
FIRENZE, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri