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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6082/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Parte_1 C.F._1
Peron e Luca Basso
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Giovanni CP_1 C.F._2
Berto
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la
Signora e in EL (Repubblica di Macedonia del Nord) il CP_1 Parte_1
16.08.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LE (VE) al n. 18 parte II, serie C, anno 2008, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
pagina 1 di 3 B) nulla statuire in relazione all'assegnazione della casa, già adibita a residenza familiare, sita in
BE EN (VI), Via Lago Maggiore nr. 17;
C) nulla dichiarare dovuto dai coniugi a titolo di assegno divorzile,
D) spese e competenze di causa compensate
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.7.2024 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 16.8.2008 in EL (Macedonia del Nord), poi trascritto al registro di stato civile del
[...]
Comune di LE (Ve) al n. 18 parte II, serie C, anno 2008; che dal matrimonio non sono nati figli e che il 28.4.2022 i coniugi avevano iscritto l'accordo di separazione, iscritto nel registro di atti di matrimonio del Comune di BE EN (Vi), chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 12.12.2024 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.1.2025 i difensori chiedevano un breve rinvio, stante la pendenza di trattativa.
All'udienza del 12.2.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e, premesso di non volersi riconciliare, dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali, in data 24.2.2025, esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinnanzi all'ufficiale dello stato civile;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a pagina 2 di 3 tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
16.8.2008 in EL (Macedonia del Nord), alle condizioni riportate in epigrafe;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. n.
18 parte II, serie C, anno 2008
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6082/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Parte_1 C.F._1
Peron e Luca Basso
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Giovanni CP_1 C.F._2
Berto
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la
Signora e in EL (Repubblica di Macedonia del Nord) il CP_1 Parte_1
16.08.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LE (VE) al n. 18 parte II, serie C, anno 2008, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
pagina 1 di 3 B) nulla statuire in relazione all'assegnazione della casa, già adibita a residenza familiare, sita in
BE EN (VI), Via Lago Maggiore nr. 17;
C) nulla dichiarare dovuto dai coniugi a titolo di assegno divorzile,
D) spese e competenze di causa compensate
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.7.2024 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 16.8.2008 in EL (Macedonia del Nord), poi trascritto al registro di stato civile del
[...]
Comune di LE (Ve) al n. 18 parte II, serie C, anno 2008; che dal matrimonio non sono nati figli e che il 28.4.2022 i coniugi avevano iscritto l'accordo di separazione, iscritto nel registro di atti di matrimonio del Comune di BE EN (Vi), chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 12.12.2024 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.1.2025 i difensori chiedevano un breve rinvio, stante la pendenza di trattativa.
All'udienza del 12.2.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e, premesso di non volersi riconciliare, dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali, in data 24.2.2025, esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinnanzi all'ufficiale dello stato civile;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a pagina 2 di 3 tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
16.8.2008 in EL (Macedonia del Nord), alle condizioni riportate in epigrafe;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. n.
18 parte II, serie C, anno 2008
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Biancamaria Biondo
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