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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10947 dell'anno 2023 R.G. vertente
TRA
(c.f ) e (c.f Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ELDA BISCEGLIA, virtù di C.F._2
procura alle liti in calce al ricorso depositato il 7.03.2023 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.
n. 285/2021 Es. Imm. (in atti), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Via
Nettuno n.5, San Severo (cfr. indirizzo digitale);
OPPONENTI (DEBITORI ESECUTATI)
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, quale successore ex art. 111 c.p.c. nel processo esecutivo di
e per essa in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante p.t., codice fiscale e P. I.V.A. quale mandataria con rappresentanza, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CARTENI, con domicilio eletto in VIA BIGLI 19 20122
MILANO, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva.
OPPOSTA (CREDITRICE PROCEDENTE)
Oggetto: opposizione esecutiva (merito).
Conclusioni: “Parte opponente rassegna le proprie conclusioni richiamando integralmente le conclusioni formulate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e memorie ex art. 189
c.p.c., rinunciando (come già precisato nella memoria ex art. 189 c.p.c.) all'integrazione e modifica delle conclusioni come formulate con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice del 28.12.2023; parte opposta precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa costitutiva e memorie ex art. 189 c.p.c.” (cfr. verbale dell'udienza del 27.03.2025).
1 FATTO
Con ricorso rubricato “in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi” ex artt. 615 co. 2 e
617 c.p.c. depositato in data 7.03.2023 in seno alla procedura esecutiva immobiliare dell'intestato
Tribunale RGE N. 285/2021, promossa da nei confronti dei SInori Controparte_2 Parte_1
ed , mutuatari e datori di ipoteca sui beni pignorati, questi ultimi
[...] Parte_2
contestavano la regolarità degli atti della procedura esecutiva (asseritamente nulli) per vizio di costituzione del creditore procedente (di seguito per brevità ). CP_2
In dettaglio, gli opponenti in epigrafe, dopo una lunga ricognizione (13 pagine) di contestazioni già in precedenza sollevate con separati ricorsi ed istanze del 2022 circa asseriti vizi di costituzione del creditore procedente anche in relazione ad un atto di intervento ex art. 499 c.p.c. (cfr. precedente ricorso del 2022, definito con ordinanza di rigetto del GE e successiva estinzione della causa di merito
RG n. 12484/2022, nonché ulteriore ricorso per il quale pende separato giudizio di merito), disattese dal GE e dal Collegio in sede di reclamo, eccepivano con il ricorso del 7.03.2023, di cui il presente giudizio è prosecuzione nel merito (cfr. da pag. 13 e ss. del ricorso):
1) la nullità o inesistenza della procura alle liti allegata in calce all'atto di precetto (doc.1), sulla cui base era stato poi notificato il pignoramento immobiliare, siccome generica/non contenente indicazioni con riguardo al giudizio di promuovere e azione da esercitare e non recante sottoscrizione autenticata dal difensore del soggetto conferente dott.
[...]
con conseguente “nullità derivata e riflessa insanabile tale da inficiare la validità CP_4 dell'attività processuale compiuta nella procedura esecutiva…” e dunque “nullità derivata e riflessa dei medesimi atti della vendita, ordinanza integrativa ed avviso di vendita”;
2) (nelle conclusioni del ricorso) “il mancato deposito, da parte del creditore procedente
“ ”, della procura notarile conferita al SI. , in virtù Controparte_2 Persona_1 della quale è stato costituito procuratore speciale il dott. quale procuratore Persona_2
speciale in virtù di procura speciale in data 04.02.2021, per Notaio dott. Persona_3
in Bologna, con conseguente inammissibilità, ricorrendo i presupposti, degli atti compiuti nella procedura esecutiva immobiliare in premessa”.
In punto di tempestività del ricorso in esame (terzo) gli opponenti deducevano che:
- non trovava applicazione il termine di decadenza dell'art. 617 c.p.c., come chiarito dalla Suprema
Corte (si veda Cass. Civ. n. 8959/2016: "In tema di opposizione agli atti esecutivi, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione perchè ne sia dichiarata l'improcedibilità per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti, non ha natura di opposizione esecutiva, perchè non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo nè è necessaria per impedire che tale nullità resti sanata;
tale istanza, inoltre, non è soggetta ai termini di decadenza
2 previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l'impulso di parte");
- in ogni caso, “la presente opposizione, per scrupolo difensivo, è comunque proposta nel termine di
20 giorni dalla pubblicazione degli atti di vendita, sulla base della pubblicità disposta con ordinanza integrativa del Giudice dell'esecuzione (salvo errori della difesa di parte opponente, non recante comunque data di formazione e deposito né depositata nel fascicolo telematico), e comunque non comunicata, ma allegata alla pubblicità per la vendita immobiliare cui ha proceduto il Notaio delegato”.
Il conseguenziale incidente oppositivo endo-esecutivo (rubricato RGE 285- 3/2021, il terzo incidente oppositivo promosso dai medesimi opponenti) veniva definito, nella fase sommaria, con ordinanza dell'8.05.2023 (doc. 26) con la quale il GE osservava:
La presente opposizione fa seguito ad altre due opposizioni, ex art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 617, comma 2, proposte rispettivamente con atti del 12 aprile 2022 e del 17 giugno 2022 e volte ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva, oggetto entrambi di ordinanze di rigetto pronunciate da questo Tribunale in data 22 luglio 2022 e 22 novembre 2022.
Sul punto la Difesa di con memoria difensiva ritualmente depositata nel sub Controparte_2 procedimento, pur rilevando la tardività della contestazione, non essendo la stessa mai stata sollevata, nonostante fosse stato regolarmente notificato ai debitori l'atto di precetto, nel quale venivano riportati tutti gli estremi dell'atto pubblico, aveva depositato la procura speciale. Con decisione assunta con ordinanza del 22 luglio 2022 il Tribunale ha ritenuto che l'eccezione di nullità sopra descritta fosse stata superata dalla produzione della procura speciale notarile allegata alla memoria di costituzione di parte opposta. Inoltre con tale decisione il Tribunale ha esaminato e valutato le ulteriori argomentazioni svolte in sede di opposizione da parte opponente ritenendo che non vi fossero i presupposti per disporre la sospensione della procedura esecutiva, e ha quindi rigettato la relativa istanza.
I debitori hanno altresì proposto una seconda opposizione eccependo la nullità della procura in forza della quale è stato sottoscritto l'atto di intervento depositato da in data Controparte_2
20.05.2022, in quanto la stessa sarebbe stata priva dei riferimenti alla procedura esecutiva per la quale era stata conferita. Tale eccezione è stata contestata da con memoria difensiva del Controparte_2 9 novembre 2022, nella quale la stessa ha rilevato come l'eccezione proposta fosse infondata alla luce dell'opinione ormai maggioritaria della giurisprudenza secondo cui, “non essendo prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali, per interpretare la volontà della parte, che tale procura ha rilasciato senza specificare espressamente l'estensione della sua validità, è al contenuto complessivo dell'atto che bisogna far riferimento” (Cass. Civ. S.U., n. 5528/1991). Questa ulteriore opposizione è stata decisa con ordinanza del 25 novembre 2022 con la quale il Tribunale ha rigettato la sospensione, ritenendo che “l'eccezione sull'asserita nullità della procura fosse infondata essendo menzionato nell'atto di mandato con rappresentanza l'autorizzazione a difendere la società creditrice nel presente procedimento anche nella fase esecutiva”. Avverso il suddetto provvedimento i debitori esecutati hanno proposto reclamo, chiedendo la revoca di tale ordinanza e, dunque, nuovamente la sospensione della procedura esecutiva sulla base dei medesimi motivi proposti nella prima opposizione, con l'ulteriore precisazione in tema di nullità della procura alle liti, che avrebbe dovuto depositare unitamente all'atto di intervento Controparte_2 anche la procura speciale conferita dal legale rappresentante della suddetta società.
3 Con decisione del 2 marzo 2023, il Collegio ha rigettato tale reclamo e ha integralmente confermato l'ordinanza pronunciata dal Tribunale in data 25 novembre 2022. In particolare, con la decisione in esame è stato ritenuto che l'intervento spiegato da nell'esecuzione sia stato Controparte_2 effettuato in virtù di una procura perfettamente valida ed efficace.
Tutte le opposizioni proposte dai debitori si fondano sulla presunta esistenza di vizi inerenti alla procura rilasciata dalla cessionaria Controparte_2 Con riguardo alla terza opposizione oggi in esame, parte opponente eccepisce l'esistenza di un vizio di nullità della procura alle liti allegata all'atto di precetto notificato in data 5 maggio 2021 e segnatamente l'inesistenza della stessa richiamando altresì la pronuncia delle Sez. Unite n. 37434/2022, secondo la quale “il vigente art. 182, comma 2, cod. proc. civ. non consente di “sanare” l'inesistenza e la mancanza in atti della procura alla lite”. Nello specifico parte opponente ha rilevato che, la procura allegata al precetto e depositata nel procedimento, sarebbe nulla in quanto non recherebbe in calce alla stessa la sottoscrizione del soggetto conferente la procura alle liti e, altresì, l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore. Parte opposta, sul punto, rileva che l'atto di precetto presenta la procura, al medesimo allegata, che reca nell'ultima pagina, successiva a quella indicante la data dell'atto, sia la firma del soggetto che ha conferito la stessa, sia la firma per autentica rilasciata dal relativo procuratore. Peraltro, la completezza della procura si rileva anche in quella prodotta a corredo dell'atto di intervento depositato da in data 13 maggio 2022, la quale risulta anch'essa Controparte_2 sottoscritta dal legale rappresentante, e controfirmata per autentica dal difensore della società. Inoltre, parte opposta, afferma che la presunta invalidità dell'atto in discussione è stata sanata per il tramite della produzione della relativa procura speciale ed infine altresì dalla procura rilasciata in calce all'atto di intervento. DIRITTO L'asserita nullità della procura alle liti allegata all'atto di precetto, notificato in data 5 maggio 2021, appare infondata. Sul punto si rileva che la presunta invalidità è stata sanata per il tramite della produzione della relativa procura speciale e anche della procura rilasciata in calce all'atto di intervento di parte opposta, depositato in data 13.05.2022 e altresì dai documenti allegati alla memoria di costituzione di parte creditrice depositati in data 12.04.2023 (pag. 3 atto di precetto). Dirimente, sul punto, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'eventuale nullità della procura non determinerebbe alcuna forma di invalidità essendo sempre emendabile poiché il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione” (v. Cass. n. 5925/2019)”. Si rileva, inoltre, la tardività e pretestuosità di tale contestazione sollevata a distanza di due anni dall'iscrizione della causa a ruolo e mai eccepita prima. In riferimento alle ulteriori doglianze, sollevate dagli opponenti, si richiamano tutte le considerazioni che hanno fondato le decisioni del Giudice dell'Esecuzione e del Collegio. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta la sospensione dell'esecuzione iscritta al n. ruolo 285/2021 RGE;
condanna ed al pagamento in solido di Euro 2.000,00 oltre Parte_1 Parte_2
IVA e CPA;
concede termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione della causa di merito dalla comunicazione del presente provvedimento previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata mediante notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini a comparire di cui al 163 bis c.p.c.
4 Indi, introdotto tempestivamente il presente giudizio di merito, con atto di citazione notificato alla controparte in data 7.08.2023 (e successiva iscrizione a ruolo del 12.08.2023), gli odierni opponenti chiedevano nella presente sede di:
- “accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita dal creditore procedente
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, … allegata all'atto di precetto Controparte_2 notificato il 05/07.05.2021 in virtù della quale è stato sottoscritto l'atto di pignoramento immobiliare introduttivo della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 285/2021 Es. Imm. presso il
Tribunale di Bologna, depositato nella procedura esecutiva, per i motivi dedotti in premessa, e per difetto di prova di potere rappresentativo, ovvero l'inammissibilità e nullità insanabile dei predetti atti, e di tutti gli atti connessi e successivi nella procedura esecutiva, per i motivi come esposti nel presente atto, con adozione di ogni consequenziale provvedimento;
- accertare il difetto di deposito della procura notarile conferita al SI. , in Persona_1 qualità di direttore generale di “ ”, …, quale procuratore speciale in virtù di procura Controparte_2
speciale in data 04.02.2021 per Notaio dott. in Bologna, con conseguente Persona_3
inammissibilità, ricorrendo i presupposti, degli atti compiuti nella procedura esecutiva immobiliare in premessa;
- dichiarare, in accoglimento dei rilievi esposti in premessa, la nullità ed inammissibilità degli atti compiuti nella procedura esecutiva, altresì per nullità derivata e riflessa, ovvero l'improcedibilità dell'esecuzione, per nullità insanabile della procura alle liti depositata dal creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare, per difetto di produzione della suddetta procura speciale conferita al direttore generale della “ ”, con l'adozione di ogni consequenziale Controparte_2
provvedimento;
- accogliere, in ogni caso, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2°, e ex art. 617 c.p.c., proposta dal SI. e SI.ra , come in premessa generalizzati, Parte_1 Parte_2
nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 285/2021 Es. Imm. Trib. Bologna, con ricorso depositato il 07.03.2023, per i motivi come esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, in relazione alle fasi del procedimento, e nel presente giudizio, in favore della parte attrice”.
Si costituiva nel presente giudizio di merito, in surroga della società creditrice opposta
( ), la (di seguito per brevità CP_2 Controparte_1
, quale successore di giusto intervento ex art. 111 c.p.c. nel processo CP_5 Controparte_2
esecutivo (per intervenuta cessione del credito come allegata e documentata in detta sede) e per essa la mandataria contestando in fatto ed in diritto l'avversa Controparte_3
opposizione, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
5 Con la prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. gli opponenti ampliavano il thema decidendum chiedendo, altresì, di “accertare, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, per l'effetto, il diritto all'attribuzione del ricavato della vendita dei beni sottoposti a pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RG. 285/2021 Es. Imm. Trib. Bologna, alla parte esecutata, SI. e SI.ra , come generalizzati nella premessa Parte_1 Parte_2 del presente atto, con l'adozione di ogni provvedimento connesso e consequenziale” (domanda, tuttavia, oggetto di rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni).
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., gli opponenti, tra l'altro, pur dando atto dell'avvenuto deposito nell'indicente oppositivo al vaglio del GE della copia integrale della procura alle liti in calce all'atto di precetto, corredata di sottoscrizione ed autentica, rilevavano, tuttavia, il difetto di attestazione di conformità osservando che “l'atto di precetto richiamato nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. da parte convenuta (pag. 2 del file), indicato come allegato al doc.
n. 4 della fase cautelare avanti al GE (ove ciò possa generare ulteriore confusione), quale atto asseritamente perfettamente valido, non è l'atto di precetto depositato in atti nella procedura esecutiva, ma quello successivamente prodotto, a seguito della proposta opposizione all'esecuzione”.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata il 29.01.2024 , infine, gli opponenti formulavano, altresì, “eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del rapporto sostanziale in capo alla convenuta cessionaria “ , rappresentata Controparte_6 dalla mandataria , “in conseguenza della allegata cessione del Controparte_3 credito da parte della “ ”, nonché per inefficacia della medesima cessione del credito, CP_2
non notiziata dal creditore cessionario alla parte esecutata, odierna attrice, circostanza peraltro non contestata né comprovata, in alcun modo, da parte avversa”.
Quindi la causa, istruita documentalmente (e con acquisizione della visibilità telematica del fascicolo dell'esecuzione), all'udienza del 27.03.2025 (frattanto mutato il GI) veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte e memorie ex art. 189 c.p.c. anteriormente depositate, con rinuncia da parte opponente “(come già precisato nella memoria ex art. 189 c.p.c.) all'integrazione e modifica delle conclusioni come formulate con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.”.
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c. (ad esecuzione iniziata), nella fase di merito, è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
6 - il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni di cui si assume l'impignorabilità);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio
1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre
2009, n. 24047).
Le contestazioni afferenti la regolarità degli atti esecutivi (il quomodo dell'esecuzione), invece, rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da farsi valere entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscibilità (legale o se carente effettiva) dell'atto esecutivo contestato.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n.
14554 ed altre).
Ne consegue che le eventuali 'eccezioni' sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata o il quomodo dell'esecuzione costituiscono causa petendi della domanda oppositiva, come cristalizzata nell'atto introduttivo dell'opposizione.
Ciò precisato, le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione si connotano per la struttura bifasica 'necessaria', nel senso che “ la preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione (id est di tutti i motivi di opposizione sollevati) – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione
a cognizione piena…” (Cass. 25170/2018).
Sul punto, come da ultimo ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 8419 del 31/03/2025, “è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. SU n. 25478/2021 e 28387/2020, nel cui solco si è successivamente posta la giurisprudenza di legittimità a Sezione semplice: cfr., tra le tante,
Cass. n. 23216/24, n. 31363/2023, n. 11237/2022), il principio per cui nelle opposizioni esecutive,
7 il thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l'atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi una inammissibile domanda nuova. Tale principio di diritto preclude, quindi, motivi nuovi rispetto
a quelli introdotti con l'atto introduttivo della fase sommaria della singola opposizione esecutiva; ciò che, però, non osta, in base ai principi generali in tema di giudicato, all'estensione di questo alle ragioni deducibili quanto a quelli ritualmente proposti o da quelli dipendenti”.
Ne consegue che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo” (Cass.
n.17441 del 28/06/2019).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, nel presente giudizio di merito, dei motivi di opposizione 'nuovi' non previamente dedotti avanti al
GE, nonché tardivamente dedotti – con inammissibile ampliamento del thema decidendum- anche nel presente giudizio in violazione delle preclusioni assertive di legge (cfr. tenore memorie ex art. 171 ter nn. 1, 2 e 3).
Nella specie, dato atto della rinuncia alla domanda (innanzi trascritta) formulata dagli opponenti per la prima volta in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., và, dunque, dichiarata d'ufficio l'inammissibilità del motivo nuovo di opposizione proposto per la prima volta con memoria ex art. 171 ter n.3 c.p.c. di parte opponente depositata il 29.01.2024, in punto di asserita carenza di legittimazione attiva di già creditore intervenuto nel processo esecutivo ex art. 111 c.p.c., CP_5
in surroga di , in data anteriore all'introduzione del presente giudizio: questione non CP_2
solo non previamente sollevata avanti al GE (ai fini della procedibilità nel presente giudizio di merito), ma finanche tardivamente sollevata nel presente giudizio (con memoria ex art. 171 ter n.
3 c.p.c.), dopo la non contestazione sul punto in atto di citazione (cfr. soggetto citato in giudizio)
e neppure pertinente al petitum e causa petendi dell'opposizione in esame (ma al più destinata ad assumere rilievo in sede di approvazione del piano di riparto, in relazione alle somme frattanto assegnate ad in luogo dell'originario creditore). CP_5
Parimenti inammissibile è la contestazione, nella presente sede, dell'asserito ulteriore vizio inerente la mancata attestazione di conformità all'originale della procura depositata in copia integrale avanti al GE nell'incidente oppositivo.
Ciò anche per la ragione che “non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte” ove la questione (nella specie, per omessa attestazione di conformità all'originale della procura come depositata) non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso giudizio “nel quale il giudice
8 non abbia ritenuto anche d'ufficio” di dovere richiedere regolarizzazioni/integrazioni sul punto ovvero il deposito dell'atto in originale (Cass., 18 maggio 2017, n. 12461; Cass., 5 novembre 2009,
n. 23467; Cass., 4 aprile2008, n. 8806; Cass., 24 ottobre 2007, n. 22330).
2. Nel merito dei motivi ammissibili.
Tanto chiarito, le contestazioni residue dedotte dalla parte opponente al fine di ritenere inficiati da nullità insanabile gli atti dell'esecuzione immobiliare a quo si appuntano, essenzialmente, sulla asserita carenza di ius postulandi del creditore procedente opposto per vizi di rappresentanza processuale e sostanziale.
Dette censure, pertanto, non sussumibili nell'alveo dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., devono ricondursi , lato sensu, nell'alveo dei motivi ex art. 617 c.p.c. con la precisazione, tuttavia, che risultando dedotto un asserito vizio insanabile degli atti esecutivi comportante l'improcedibilità dell'esecuzione non soggiacciono ai termini decadenziali (Cass. n. 8959/2016).
Ciò posto, i suddetti motivi, già ritenuti infondati dal GE con motivazione pienamente condivisibile, non meritano accoglimento.
In limine, giova rammentare che per consolidata giurisprudenza la procura deve considerarsi priva di effetti solo laddove l'eventuale vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. (Cass. n. 13018 del 31/05/2006).
Nella specie, risulta pacificamente depositata avanti al GE, in sede di incidente di opposizione, copia integrale del precetto con procura in calce recante nell'ultima pagina (pag. 3 di 3 numerate della procura) la sottoscrizione del soggetto conferente, dott. con autentica del CP_4
difensore e pedissequa relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, attestante dunque anche la provenienza dal soggetto richiedente (doc. 4 fascicolo incidente di opposizione, nonché doc. 5 in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
Manifestamente infondata è, sul punto, l'eccezione di asserita nullità, per genericità, della procura alle liti, in quanto, analogamente a quanto già rilevato dal GE, “è menzionata” nella suddetta procura “l'autorizzazione a difendere la società creditrice nel presente procedimento anche nella fase esecutiva”, “non essendo prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali” (Cass. Civ. S.U., n. 5528/1991).
Ed ancora, non è seriamente dubitabile che la documentazione prodotta dal creditore opposto nel processo esecutivo, ivi compresi gli incidenti oppositivi, renda inconferenti le censure di parte opponente, come reiterate nel presente giudizio di merito, sebbene già risolte e superate nella sedes materiae di competenza.
9 Emerge, infatti, per tabulas come il creditore opposto abbia documentato, prontamente, innanzi al GE, a fronte delle contestazioni degli opponenti (cfr. atti allegati in relazione ai due precedenti incidenti oppositivi RGE 285-1 e 2/2021 e fase di reclamo) la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al procuratore speciale conferente la procura alle liti, dott. e più a monte in capo CP_4
al dante causa, direttore generale Dott. , mediante il deposito di: Persona_1
1) procura speciale notarile conferita dal Direttore Generale dott. al dott. Persona_1 CP_4
come richiamata nella procura in calce all'atto di precetto, legittimante i poteri del procuratore speciale CP_4
2) nonché visura camerale della società alla cui pag. 13 risultano CP_2 sinteticamente 'pubblicati' i poteri di rappresentanza del Direttore Generale
[...]
, tra i quali quello sotteso alla procura speciale in favore del dott. (cfr. Persona_1 CP_4
doc. 2).
Ed ancora, nel presente giudizio di merito, a fronte della pervicacia della difesa degli opponenti, risulta prodotta (doc. 4 allegato alla comparsa costitutiva) anche la procura notarile in capo al suddetto direttore generale Dott. , comprovante la sussistenza dei già menzionati Persona_1
poteri rappresentativi indicati in visura camerale: produzione documentale ritenuta, all'evidenza, non necessaria dal GE nell'incidente oppositivo (sub 3) dal quale promana il presente giudizio, avuto riguardo alla documentazione già in atti e verifiche compiute in precedenti incidenti oppositivi (richiamati in ordinanza).
Prive di pregio, ed anzi inutilmente ridondanti, risultano conseguentemente le contestazioni degli opponenti nel presente giudizio, non solo (o forse non più tanto) in relazione alla eccepita carenza/inesistenza dei poteri rappresentativi e/o dello ius postulandi in capo al creditore procedente, ma anche (o piuttosto) sul mancato 'tempestivo' deposito della procura notarile conferita al già nell'incidente di opposizione e non solo nel Parte_3
presente giudizio (in allegato alla comparsa costitutiva del creditore opposto)
Sul punto, di là dalle formalistiche ricostruzioni degli opponenti, è agevole replicare che, desumendosi i poteri del Direttore Generale già inequivocabilmente dalle Persona_1
risultanze del registro delle imprese (cfr. pag. 12 e ss. visura camerale doc. 2), nessun ulteriore onere di produzione documentale, onde consentire al Giudice la verifica dei suddetti poteri, appariva all'evidenza necessario in sede esecutiva (indipendentemente dalla obbligatorietà o meno della pubblicità sul punto, ai fini della opponibilità ai terzi).
E', infatti, principio consolidato quello secondo cui, sono “irrilevanti” le contestazioni ai poteri di rappresentanza in capo ai soggetti attraverso i quali sta in giudizio un ente esattamente indicato,
10 “quando” il potere di rappresentanza, speciale o generale, del soggetto indicato “sia desumibile dai documenti di causa”.
Né assume rilievo, in senso contrario, il rinvio (diffuso e sovrabbondante) da parte opponente a taluni arresti di legittimità in alcun modo pertinenti al caso di specie , in quanto:
- da un lato, relativi a fattispecie di radicale carenza tout court di potere rappresentativo e/o di documentazione idonea a comprovarne la sussistenza (diversamente dal caso di specie, considerata la documentazione già versata nel processo esecutivo in occasione di precedenti incidenti oppositivi);
- e, dall'altro lato, volti a precisare i limiti 'temporali' della sanatoria dei vizi della procura nella formulazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., anteriore alla c.d. riforma TA (e finanche, in taluni precedenti citati, anteriore alla novella del 20091), avuto riguardo alla ratio e sequenza degli atti del processo di cognizione (volendosi “salvaguardare l'ordinamento dal disvalore di sistema costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae”, Cass. S.U. 4248/2016); principi non traslabili, se non con i dovuti adattamenti, al processo esecutivo, connotato da incidenti di cognizione “meramente eventuali” , con rito camerale destrutturato, sotto la direzione del GE.
Tanto basta, dunque, a svuotare di contenuto le considerazioni da ultimo svolte dagli opponenti
(anche nelle memorie conclusionali), con conseguente rigetto dell'opposizione, come proposta.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito, confermate quelle della fase sommaria, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai medi tabellari, con esclusione della fase istruttoria, solo documentale, maggiorati del 10% in considerazione del tenore, inutilmente ridondante, degli atti difensivi di parte opponente (per lunghezza e parziale non pertinenza dell'ordito argomentativo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA inammissibili ed improcedibili i motivi di opposizione di cui in parte motiva;
2) RIGETTA i residui motivi di opposizione come proposti;
11 3) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte convenuta opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € 9.276,30 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% ed accessori di legge
(IVA se dovuta e CPA).
Così deciso in Bologna, in data 31.05.2025
Il Giudice Roberta Vaccaro
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in via esemplificativa Cass. n. 8959 del 05/05/2016 citata dall'opponente, in fattispecie, non pertinente, di radicale carenza di ius postulandi, nella cui parte motiva si precisa altresì che “poiché il processo esecutivo di che trattasi è stato instaurato con pignoramento notificato nel dicembre 2007, non vi è luogo a dibattere né della prima né della seconda delle questioni controverse sopra enunciate: ed invero, ove si ritenesse che l'art. 182 cod. proc. civ. possa essere applicato al processo esecutivo, potrebbe essere applicato soltanto il testo originario del comma secondo;
ma questo non prevede(va) la concessione di termine nemmeno in caso di vizio determinante la nullità della procura al difensore e comunque non prevede(va) la possibilità di rilascio ex novo della procura mancante”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10947 dell'anno 2023 R.G. vertente
TRA
(c.f ) e (c.f Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ELDA BISCEGLIA, virtù di C.F._2
procura alle liti in calce al ricorso depositato il 7.03.2023 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.
n. 285/2021 Es. Imm. (in atti), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Via
Nettuno n.5, San Severo (cfr. indirizzo digitale);
OPPONENTI (DEBITORI ESECUTATI)
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, quale successore ex art. 111 c.p.c. nel processo esecutivo di
e per essa in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante p.t., codice fiscale e P. I.V.A. quale mandataria con rappresentanza, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CARTENI, con domicilio eletto in VIA BIGLI 19 20122
MILANO, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva.
OPPOSTA (CREDITRICE PROCEDENTE)
Oggetto: opposizione esecutiva (merito).
Conclusioni: “Parte opponente rassegna le proprie conclusioni richiamando integralmente le conclusioni formulate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e memorie ex art. 189
c.p.c., rinunciando (come già precisato nella memoria ex art. 189 c.p.c.) all'integrazione e modifica delle conclusioni come formulate con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice del 28.12.2023; parte opposta precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa costitutiva e memorie ex art. 189 c.p.c.” (cfr. verbale dell'udienza del 27.03.2025).
1 FATTO
Con ricorso rubricato “in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi” ex artt. 615 co. 2 e
617 c.p.c. depositato in data 7.03.2023 in seno alla procedura esecutiva immobiliare dell'intestato
Tribunale RGE N. 285/2021, promossa da nei confronti dei SInori Controparte_2 Parte_1
ed , mutuatari e datori di ipoteca sui beni pignorati, questi ultimi
[...] Parte_2
contestavano la regolarità degli atti della procedura esecutiva (asseritamente nulli) per vizio di costituzione del creditore procedente (di seguito per brevità ). CP_2
In dettaglio, gli opponenti in epigrafe, dopo una lunga ricognizione (13 pagine) di contestazioni già in precedenza sollevate con separati ricorsi ed istanze del 2022 circa asseriti vizi di costituzione del creditore procedente anche in relazione ad un atto di intervento ex art. 499 c.p.c. (cfr. precedente ricorso del 2022, definito con ordinanza di rigetto del GE e successiva estinzione della causa di merito
RG n. 12484/2022, nonché ulteriore ricorso per il quale pende separato giudizio di merito), disattese dal GE e dal Collegio in sede di reclamo, eccepivano con il ricorso del 7.03.2023, di cui il presente giudizio è prosecuzione nel merito (cfr. da pag. 13 e ss. del ricorso):
1) la nullità o inesistenza della procura alle liti allegata in calce all'atto di precetto (doc.1), sulla cui base era stato poi notificato il pignoramento immobiliare, siccome generica/non contenente indicazioni con riguardo al giudizio di promuovere e azione da esercitare e non recante sottoscrizione autenticata dal difensore del soggetto conferente dott.
[...]
con conseguente “nullità derivata e riflessa insanabile tale da inficiare la validità CP_4 dell'attività processuale compiuta nella procedura esecutiva…” e dunque “nullità derivata e riflessa dei medesimi atti della vendita, ordinanza integrativa ed avviso di vendita”;
2) (nelle conclusioni del ricorso) “il mancato deposito, da parte del creditore procedente
“ ”, della procura notarile conferita al SI. , in virtù Controparte_2 Persona_1 della quale è stato costituito procuratore speciale il dott. quale procuratore Persona_2
speciale in virtù di procura speciale in data 04.02.2021, per Notaio dott. Persona_3
in Bologna, con conseguente inammissibilità, ricorrendo i presupposti, degli atti compiuti nella procedura esecutiva immobiliare in premessa”.
In punto di tempestività del ricorso in esame (terzo) gli opponenti deducevano che:
- non trovava applicazione il termine di decadenza dell'art. 617 c.p.c., come chiarito dalla Suprema
Corte (si veda Cass. Civ. n. 8959/2016: "In tema di opposizione agli atti esecutivi, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione perchè ne sia dichiarata l'improcedibilità per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti, non ha natura di opposizione esecutiva, perchè non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo nè è necessaria per impedire che tale nullità resti sanata;
tale istanza, inoltre, non è soggetta ai termini di decadenza
2 previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l'impulso di parte");
- in ogni caso, “la presente opposizione, per scrupolo difensivo, è comunque proposta nel termine di
20 giorni dalla pubblicazione degli atti di vendita, sulla base della pubblicità disposta con ordinanza integrativa del Giudice dell'esecuzione (salvo errori della difesa di parte opponente, non recante comunque data di formazione e deposito né depositata nel fascicolo telematico), e comunque non comunicata, ma allegata alla pubblicità per la vendita immobiliare cui ha proceduto il Notaio delegato”.
Il conseguenziale incidente oppositivo endo-esecutivo (rubricato RGE 285- 3/2021, il terzo incidente oppositivo promosso dai medesimi opponenti) veniva definito, nella fase sommaria, con ordinanza dell'8.05.2023 (doc. 26) con la quale il GE osservava:
La presente opposizione fa seguito ad altre due opposizioni, ex art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 617, comma 2, proposte rispettivamente con atti del 12 aprile 2022 e del 17 giugno 2022 e volte ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva, oggetto entrambi di ordinanze di rigetto pronunciate da questo Tribunale in data 22 luglio 2022 e 22 novembre 2022.
Sul punto la Difesa di con memoria difensiva ritualmente depositata nel sub Controparte_2 procedimento, pur rilevando la tardività della contestazione, non essendo la stessa mai stata sollevata, nonostante fosse stato regolarmente notificato ai debitori l'atto di precetto, nel quale venivano riportati tutti gli estremi dell'atto pubblico, aveva depositato la procura speciale. Con decisione assunta con ordinanza del 22 luglio 2022 il Tribunale ha ritenuto che l'eccezione di nullità sopra descritta fosse stata superata dalla produzione della procura speciale notarile allegata alla memoria di costituzione di parte opposta. Inoltre con tale decisione il Tribunale ha esaminato e valutato le ulteriori argomentazioni svolte in sede di opposizione da parte opponente ritenendo che non vi fossero i presupposti per disporre la sospensione della procedura esecutiva, e ha quindi rigettato la relativa istanza.
I debitori hanno altresì proposto una seconda opposizione eccependo la nullità della procura in forza della quale è stato sottoscritto l'atto di intervento depositato da in data Controparte_2
20.05.2022, in quanto la stessa sarebbe stata priva dei riferimenti alla procedura esecutiva per la quale era stata conferita. Tale eccezione è stata contestata da con memoria difensiva del Controparte_2 9 novembre 2022, nella quale la stessa ha rilevato come l'eccezione proposta fosse infondata alla luce dell'opinione ormai maggioritaria della giurisprudenza secondo cui, “non essendo prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali, per interpretare la volontà della parte, che tale procura ha rilasciato senza specificare espressamente l'estensione della sua validità, è al contenuto complessivo dell'atto che bisogna far riferimento” (Cass. Civ. S.U., n. 5528/1991). Questa ulteriore opposizione è stata decisa con ordinanza del 25 novembre 2022 con la quale il Tribunale ha rigettato la sospensione, ritenendo che “l'eccezione sull'asserita nullità della procura fosse infondata essendo menzionato nell'atto di mandato con rappresentanza l'autorizzazione a difendere la società creditrice nel presente procedimento anche nella fase esecutiva”. Avverso il suddetto provvedimento i debitori esecutati hanno proposto reclamo, chiedendo la revoca di tale ordinanza e, dunque, nuovamente la sospensione della procedura esecutiva sulla base dei medesimi motivi proposti nella prima opposizione, con l'ulteriore precisazione in tema di nullità della procura alle liti, che avrebbe dovuto depositare unitamente all'atto di intervento Controparte_2 anche la procura speciale conferita dal legale rappresentante della suddetta società.
3 Con decisione del 2 marzo 2023, il Collegio ha rigettato tale reclamo e ha integralmente confermato l'ordinanza pronunciata dal Tribunale in data 25 novembre 2022. In particolare, con la decisione in esame è stato ritenuto che l'intervento spiegato da nell'esecuzione sia stato Controparte_2 effettuato in virtù di una procura perfettamente valida ed efficace.
Tutte le opposizioni proposte dai debitori si fondano sulla presunta esistenza di vizi inerenti alla procura rilasciata dalla cessionaria Controparte_2 Con riguardo alla terza opposizione oggi in esame, parte opponente eccepisce l'esistenza di un vizio di nullità della procura alle liti allegata all'atto di precetto notificato in data 5 maggio 2021 e segnatamente l'inesistenza della stessa richiamando altresì la pronuncia delle Sez. Unite n. 37434/2022, secondo la quale “il vigente art. 182, comma 2, cod. proc. civ. non consente di “sanare” l'inesistenza e la mancanza in atti della procura alla lite”. Nello specifico parte opponente ha rilevato che, la procura allegata al precetto e depositata nel procedimento, sarebbe nulla in quanto non recherebbe in calce alla stessa la sottoscrizione del soggetto conferente la procura alle liti e, altresì, l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore. Parte opposta, sul punto, rileva che l'atto di precetto presenta la procura, al medesimo allegata, che reca nell'ultima pagina, successiva a quella indicante la data dell'atto, sia la firma del soggetto che ha conferito la stessa, sia la firma per autentica rilasciata dal relativo procuratore. Peraltro, la completezza della procura si rileva anche in quella prodotta a corredo dell'atto di intervento depositato da in data 13 maggio 2022, la quale risulta anch'essa Controparte_2 sottoscritta dal legale rappresentante, e controfirmata per autentica dal difensore della società. Inoltre, parte opposta, afferma che la presunta invalidità dell'atto in discussione è stata sanata per il tramite della produzione della relativa procura speciale ed infine altresì dalla procura rilasciata in calce all'atto di intervento. DIRITTO L'asserita nullità della procura alle liti allegata all'atto di precetto, notificato in data 5 maggio 2021, appare infondata. Sul punto si rileva che la presunta invalidità è stata sanata per il tramite della produzione della relativa procura speciale e anche della procura rilasciata in calce all'atto di intervento di parte opposta, depositato in data 13.05.2022 e altresì dai documenti allegati alla memoria di costituzione di parte creditrice depositati in data 12.04.2023 (pag. 3 atto di precetto). Dirimente, sul punto, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'eventuale nullità della procura non determinerebbe alcuna forma di invalidità essendo sempre emendabile poiché il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere effettuata dal giudice anche d'ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione” (v. Cass. n. 5925/2019)”. Si rileva, inoltre, la tardività e pretestuosità di tale contestazione sollevata a distanza di due anni dall'iscrizione della causa a ruolo e mai eccepita prima. In riferimento alle ulteriori doglianze, sollevate dagli opponenti, si richiamano tutte le considerazioni che hanno fondato le decisioni del Giudice dell'Esecuzione e del Collegio. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta la sospensione dell'esecuzione iscritta al n. ruolo 285/2021 RGE;
condanna ed al pagamento in solido di Euro 2.000,00 oltre Parte_1 Parte_2
IVA e CPA;
concede termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione della causa di merito dalla comunicazione del presente provvedimento previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata mediante notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini a comparire di cui al 163 bis c.p.c.
4 Indi, introdotto tempestivamente il presente giudizio di merito, con atto di citazione notificato alla controparte in data 7.08.2023 (e successiva iscrizione a ruolo del 12.08.2023), gli odierni opponenti chiedevano nella presente sede di:
- “accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita dal creditore procedente
“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, … allegata all'atto di precetto Controparte_2 notificato il 05/07.05.2021 in virtù della quale è stato sottoscritto l'atto di pignoramento immobiliare introduttivo della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 285/2021 Es. Imm. presso il
Tribunale di Bologna, depositato nella procedura esecutiva, per i motivi dedotti in premessa, e per difetto di prova di potere rappresentativo, ovvero l'inammissibilità e nullità insanabile dei predetti atti, e di tutti gli atti connessi e successivi nella procedura esecutiva, per i motivi come esposti nel presente atto, con adozione di ogni consequenziale provvedimento;
- accertare il difetto di deposito della procura notarile conferita al SI. , in Persona_1 qualità di direttore generale di “ ”, …, quale procuratore speciale in virtù di procura Controparte_2
speciale in data 04.02.2021 per Notaio dott. in Bologna, con conseguente Persona_3
inammissibilità, ricorrendo i presupposti, degli atti compiuti nella procedura esecutiva immobiliare in premessa;
- dichiarare, in accoglimento dei rilievi esposti in premessa, la nullità ed inammissibilità degli atti compiuti nella procedura esecutiva, altresì per nullità derivata e riflessa, ovvero l'improcedibilità dell'esecuzione, per nullità insanabile della procura alle liti depositata dal creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare, per difetto di produzione della suddetta procura speciale conferita al direttore generale della “ ”, con l'adozione di ogni consequenziale Controparte_2
provvedimento;
- accogliere, in ogni caso, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2°, e ex art. 617 c.p.c., proposta dal SI. e SI.ra , come in premessa generalizzati, Parte_1 Parte_2
nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 285/2021 Es. Imm. Trib. Bologna, con ricorso depositato il 07.03.2023, per i motivi come esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, in relazione alle fasi del procedimento, e nel presente giudizio, in favore della parte attrice”.
Si costituiva nel presente giudizio di merito, in surroga della società creditrice opposta
( ), la (di seguito per brevità CP_2 Controparte_1
, quale successore di giusto intervento ex art. 111 c.p.c. nel processo CP_5 Controparte_2
esecutivo (per intervenuta cessione del credito come allegata e documentata in detta sede) e per essa la mandataria contestando in fatto ed in diritto l'avversa Controparte_3
opposizione, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
5 Con la prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. gli opponenti ampliavano il thema decidendum chiedendo, altresì, di “accertare, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, per l'effetto, il diritto all'attribuzione del ricavato della vendita dei beni sottoposti a pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RG. 285/2021 Es. Imm. Trib. Bologna, alla parte esecutata, SI. e SI.ra , come generalizzati nella premessa Parte_1 Parte_2 del presente atto, con l'adozione di ogni provvedimento connesso e consequenziale” (domanda, tuttavia, oggetto di rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni).
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., gli opponenti, tra l'altro, pur dando atto dell'avvenuto deposito nell'indicente oppositivo al vaglio del GE della copia integrale della procura alle liti in calce all'atto di precetto, corredata di sottoscrizione ed autentica, rilevavano, tuttavia, il difetto di attestazione di conformità osservando che “l'atto di precetto richiamato nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. da parte convenuta (pag. 2 del file), indicato come allegato al doc.
n. 4 della fase cautelare avanti al GE (ove ciò possa generare ulteriore confusione), quale atto asseritamente perfettamente valido, non è l'atto di precetto depositato in atti nella procedura esecutiva, ma quello successivamente prodotto, a seguito della proposta opposizione all'esecuzione”.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata il 29.01.2024 , infine, gli opponenti formulavano, altresì, “eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del rapporto sostanziale in capo alla convenuta cessionaria “ , rappresentata Controparte_6 dalla mandataria , “in conseguenza della allegata cessione del Controparte_3 credito da parte della “ ”, nonché per inefficacia della medesima cessione del credito, CP_2
non notiziata dal creditore cessionario alla parte esecutata, odierna attrice, circostanza peraltro non contestata né comprovata, in alcun modo, da parte avversa”.
Quindi la causa, istruita documentalmente (e con acquisizione della visibilità telematica del fascicolo dell'esecuzione), all'udienza del 27.03.2025 (frattanto mutato il GI) veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte e memorie ex art. 189 c.p.c. anteriormente depositate, con rinuncia da parte opponente “(come già precisato nella memoria ex art. 189 c.p.c.) all'integrazione e modifica delle conclusioni come formulate con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.”.
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c. (ad esecuzione iniziata), nella fase di merito, è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
6 - il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni di cui si assume l'impignorabilità);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio
1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre
2009, n. 24047).
Le contestazioni afferenti la regolarità degli atti esecutivi (il quomodo dell'esecuzione), invece, rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da farsi valere entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscibilità (legale o se carente effettiva) dell'atto esecutivo contestato.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n.
14554 ed altre).
Ne consegue che le eventuali 'eccezioni' sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata o il quomodo dell'esecuzione costituiscono causa petendi della domanda oppositiva, come cristalizzata nell'atto introduttivo dell'opposizione.
Ciò precisato, le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione si connotano per la struttura bifasica 'necessaria', nel senso che “ la preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione (id est di tutti i motivi di opposizione sollevati) – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione
a cognizione piena…” (Cass. 25170/2018).
Sul punto, come da ultimo ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 8419 del 31/03/2025, “è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. SU n. 25478/2021 e 28387/2020, nel cui solco si è successivamente posta la giurisprudenza di legittimità a Sezione semplice: cfr., tra le tante,
Cass. n. 23216/24, n. 31363/2023, n. 11237/2022), il principio per cui nelle opposizioni esecutive,
7 il thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l'atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi una inammissibile domanda nuova. Tale principio di diritto preclude, quindi, motivi nuovi rispetto
a quelli introdotti con l'atto introduttivo della fase sommaria della singola opposizione esecutiva; ciò che, però, non osta, in base ai principi generali in tema di giudicato, all'estensione di questo alle ragioni deducibili quanto a quelli ritualmente proposti o da quelli dipendenti”.
Ne consegue che “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo” (Cass.
n.17441 del 28/06/2019).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, nel presente giudizio di merito, dei motivi di opposizione 'nuovi' non previamente dedotti avanti al
GE, nonché tardivamente dedotti – con inammissibile ampliamento del thema decidendum- anche nel presente giudizio in violazione delle preclusioni assertive di legge (cfr. tenore memorie ex art. 171 ter nn. 1, 2 e 3).
Nella specie, dato atto della rinuncia alla domanda (innanzi trascritta) formulata dagli opponenti per la prima volta in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., và, dunque, dichiarata d'ufficio l'inammissibilità del motivo nuovo di opposizione proposto per la prima volta con memoria ex art. 171 ter n.3 c.p.c. di parte opponente depositata il 29.01.2024, in punto di asserita carenza di legittimazione attiva di già creditore intervenuto nel processo esecutivo ex art. 111 c.p.c., CP_5
in surroga di , in data anteriore all'introduzione del presente giudizio: questione non CP_2
solo non previamente sollevata avanti al GE (ai fini della procedibilità nel presente giudizio di merito), ma finanche tardivamente sollevata nel presente giudizio (con memoria ex art. 171 ter n.
3 c.p.c.), dopo la non contestazione sul punto in atto di citazione (cfr. soggetto citato in giudizio)
e neppure pertinente al petitum e causa petendi dell'opposizione in esame (ma al più destinata ad assumere rilievo in sede di approvazione del piano di riparto, in relazione alle somme frattanto assegnate ad in luogo dell'originario creditore). CP_5
Parimenti inammissibile è la contestazione, nella presente sede, dell'asserito ulteriore vizio inerente la mancata attestazione di conformità all'originale della procura depositata in copia integrale avanti al GE nell'incidente oppositivo.
Ciò anche per la ragione che “non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte” ove la questione (nella specie, per omessa attestazione di conformità all'originale della procura come depositata) non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso giudizio “nel quale il giudice
8 non abbia ritenuto anche d'ufficio” di dovere richiedere regolarizzazioni/integrazioni sul punto ovvero il deposito dell'atto in originale (Cass., 18 maggio 2017, n. 12461; Cass., 5 novembre 2009,
n. 23467; Cass., 4 aprile2008, n. 8806; Cass., 24 ottobre 2007, n. 22330).
2. Nel merito dei motivi ammissibili.
Tanto chiarito, le contestazioni residue dedotte dalla parte opponente al fine di ritenere inficiati da nullità insanabile gli atti dell'esecuzione immobiliare a quo si appuntano, essenzialmente, sulla asserita carenza di ius postulandi del creditore procedente opposto per vizi di rappresentanza processuale e sostanziale.
Dette censure, pertanto, non sussumibili nell'alveo dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., devono ricondursi , lato sensu, nell'alveo dei motivi ex art. 617 c.p.c. con la precisazione, tuttavia, che risultando dedotto un asserito vizio insanabile degli atti esecutivi comportante l'improcedibilità dell'esecuzione non soggiacciono ai termini decadenziali (Cass. n. 8959/2016).
Ciò posto, i suddetti motivi, già ritenuti infondati dal GE con motivazione pienamente condivisibile, non meritano accoglimento.
In limine, giova rammentare che per consolidata giurisprudenza la procura deve considerarsi priva di effetti solo laddove l'eventuale vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. (Cass. n. 13018 del 31/05/2006).
Nella specie, risulta pacificamente depositata avanti al GE, in sede di incidente di opposizione, copia integrale del precetto con procura in calce recante nell'ultima pagina (pag. 3 di 3 numerate della procura) la sottoscrizione del soggetto conferente, dott. con autentica del CP_4
difensore e pedissequa relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, attestante dunque anche la provenienza dal soggetto richiedente (doc. 4 fascicolo incidente di opposizione, nonché doc. 5 in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
Manifestamente infondata è, sul punto, l'eccezione di asserita nullità, per genericità, della procura alle liti, in quanto, analogamente a quanto già rilevato dal GE, “è menzionata” nella suddetta procura “l'autorizzazione a difendere la società creditrice nel presente procedimento anche nella fase esecutiva”, “non essendo prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali” (Cass. Civ. S.U., n. 5528/1991).
Ed ancora, non è seriamente dubitabile che la documentazione prodotta dal creditore opposto nel processo esecutivo, ivi compresi gli incidenti oppositivi, renda inconferenti le censure di parte opponente, come reiterate nel presente giudizio di merito, sebbene già risolte e superate nella sedes materiae di competenza.
9 Emerge, infatti, per tabulas come il creditore opposto abbia documentato, prontamente, innanzi al GE, a fronte delle contestazioni degli opponenti (cfr. atti allegati in relazione ai due precedenti incidenti oppositivi RGE 285-1 e 2/2021 e fase di reclamo) la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al procuratore speciale conferente la procura alle liti, dott. e più a monte in capo CP_4
al dante causa, direttore generale Dott. , mediante il deposito di: Persona_1
1) procura speciale notarile conferita dal Direttore Generale dott. al dott. Persona_1 CP_4
come richiamata nella procura in calce all'atto di precetto, legittimante i poteri del procuratore speciale CP_4
2) nonché visura camerale della società alla cui pag. 13 risultano CP_2 sinteticamente 'pubblicati' i poteri di rappresentanza del Direttore Generale
[...]
, tra i quali quello sotteso alla procura speciale in favore del dott. (cfr. Persona_1 CP_4
doc. 2).
Ed ancora, nel presente giudizio di merito, a fronte della pervicacia della difesa degli opponenti, risulta prodotta (doc. 4 allegato alla comparsa costitutiva) anche la procura notarile in capo al suddetto direttore generale Dott. , comprovante la sussistenza dei già menzionati Persona_1
poteri rappresentativi indicati in visura camerale: produzione documentale ritenuta, all'evidenza, non necessaria dal GE nell'incidente oppositivo (sub 3) dal quale promana il presente giudizio, avuto riguardo alla documentazione già in atti e verifiche compiute in precedenti incidenti oppositivi (richiamati in ordinanza).
Prive di pregio, ed anzi inutilmente ridondanti, risultano conseguentemente le contestazioni degli opponenti nel presente giudizio, non solo (o forse non più tanto) in relazione alla eccepita carenza/inesistenza dei poteri rappresentativi e/o dello ius postulandi in capo al creditore procedente, ma anche (o piuttosto) sul mancato 'tempestivo' deposito della procura notarile conferita al già nell'incidente di opposizione e non solo nel Parte_3
presente giudizio (in allegato alla comparsa costitutiva del creditore opposto)
Sul punto, di là dalle formalistiche ricostruzioni degli opponenti, è agevole replicare che, desumendosi i poteri del Direttore Generale già inequivocabilmente dalle Persona_1
risultanze del registro delle imprese (cfr. pag. 12 e ss. visura camerale doc. 2), nessun ulteriore onere di produzione documentale, onde consentire al Giudice la verifica dei suddetti poteri, appariva all'evidenza necessario in sede esecutiva (indipendentemente dalla obbligatorietà o meno della pubblicità sul punto, ai fini della opponibilità ai terzi).
E', infatti, principio consolidato quello secondo cui, sono “irrilevanti” le contestazioni ai poteri di rappresentanza in capo ai soggetti attraverso i quali sta in giudizio un ente esattamente indicato,
10 “quando” il potere di rappresentanza, speciale o generale, del soggetto indicato “sia desumibile dai documenti di causa”.
Né assume rilievo, in senso contrario, il rinvio (diffuso e sovrabbondante) da parte opponente a taluni arresti di legittimità in alcun modo pertinenti al caso di specie , in quanto:
- da un lato, relativi a fattispecie di radicale carenza tout court di potere rappresentativo e/o di documentazione idonea a comprovarne la sussistenza (diversamente dal caso di specie, considerata la documentazione già versata nel processo esecutivo in occasione di precedenti incidenti oppositivi);
- e, dall'altro lato, volti a precisare i limiti 'temporali' della sanatoria dei vizi della procura nella formulazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., anteriore alla c.d. riforma TA (e finanche, in taluni precedenti citati, anteriore alla novella del 20091), avuto riguardo alla ratio e sequenza degli atti del processo di cognizione (volendosi “salvaguardare l'ordinamento dal disvalore di sistema costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae”, Cass. S.U. 4248/2016); principi non traslabili, se non con i dovuti adattamenti, al processo esecutivo, connotato da incidenti di cognizione “meramente eventuali” , con rito camerale destrutturato, sotto la direzione del GE.
Tanto basta, dunque, a svuotare di contenuto le considerazioni da ultimo svolte dagli opponenti
(anche nelle memorie conclusionali), con conseguente rigetto dell'opposizione, come proposta.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito, confermate quelle della fase sommaria, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai medi tabellari, con esclusione della fase istruttoria, solo documentale, maggiorati del 10% in considerazione del tenore, inutilmente ridondante, degli atti difensivi di parte opponente (per lunghezza e parziale non pertinenza dell'ordito argomentativo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA inammissibili ed improcedibili i motivi di opposizione di cui in parte motiva;
2) RIGETTA i residui motivi di opposizione come proposti;
11 3) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte convenuta opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € 9.276,30 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% ed accessori di legge
(IVA se dovuta e CPA).
Così deciso in Bologna, in data 31.05.2025
Il Giudice Roberta Vaccaro
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in via esemplificativa Cass. n. 8959 del 05/05/2016 citata dall'opponente, in fattispecie, non pertinente, di radicale carenza di ius postulandi, nella cui parte motiva si precisa altresì che “poiché il processo esecutivo di che trattasi è stato instaurato con pignoramento notificato nel dicembre 2007, non vi è luogo a dibattere né della prima né della seconda delle questioni controverse sopra enunciate: ed invero, ove si ritenesse che l'art. 182 cod. proc. civ. possa essere applicato al processo esecutivo, potrebbe essere applicato soltanto il testo originario del comma secondo;
ma questo non prevede(va) la concessione di termine nemmeno in caso di vizio determinante la nullità della procura al difensore e comunque non prevede(va) la possibilità di rilascio ex novo della procura mancante”.