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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2154/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberta Cariati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla G. Tommasi pal. S.L.P., n.25; E (c.f.: ), rappresentata e difesa, in CP_1 CodiceFiscale_2
alleg tuzione e risposta, dall'avv. Laura Bezzon ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montalto Uffugo, alla via Rita Levi Montalcini, n. 6; E NEI CONFRONTI DI c.f.: ) in persona del curatore CP_2 CodiceFiscale_3 speciale avv. , nominata con provvedimento di questo tribunale del CP_3
18/11/2024 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Medaglie d'Oro n.37; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 21/5/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 17/7/2024, ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in data 9/8/2017 con CP_1 dalla cui unione è nato il figlio il 20/9/2018. CP_2 2
Il ricorrente ha riferito di aver constatato, a seguito della separazione personale tra i coniugi definita con accordo del 14/1/2021 omologato dal Presidente del tribunale con decreto del 17/3/2021 (R.G. n. 4781/2019), l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale e, pertanto, ha chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, sotto il profilo delle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, la riforma integrale delle condizioni per come concordate in sede di separazione, per avere la posto in essere una serie di condotte ostative CP_1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale del padre che veniva escluso anche con riguardo alle scelte di maggiore interesse del figlio e che avevano generato un'alta conflittualità tra i genitori in pregiudizio al minore;
per tali motivi, ha chiesto l'affido condiviso di con collocamento paritetico settimanale CP_2 alternato a rotazione annuale in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e il conseguente mantenimento diretto del minore, con spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 50 % fra i due genitori. Con ricorso ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 22/7/2024, il ricorrente ha chiesto al tribunale di autorizzare l'iscrizione di al primo anno della scuola primaria CP_2 statale sita nel Comune di San Pietro in Guarano dove il minore risiede unitamente alla madre, stante l'opposizione di questa che aveva preiscritto il figlio, senza il consenso del padre, alla scuola privata paritaria “Snaily School” nel Comune di Montalto Uffugo. Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio e contestando tutte le avverse deduzioni e richieste, evidenziando, di contro, un atteggiamento fortemente prevaricatorio e poco collaborativo da parte del nella gestione del minore, anche Pt_1 con riguardo all'iscrizione scolastica di chiedendo, in via principale, il CP_2 rigetto della richiesta di collocamento paritetico settimanale e, in via riconvenzionale, l'affidamento superesclusivo e/o esclusivo di in suo CP_2 favore, confermando l'attuale calendario di visite congiuntamente stabilito dai genitori nell'accordo di separazione, con obbligo del padre di corrispondere la somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha chiesto la conferma delle statuizioni circa l'affido, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore per come stabilito nell'accordo di separazione. Con ordinanza del 9/9/2024, emessa a definizione del procedimento cautelare, il tribunale, previa audizione dei genitori, ha autorizzato l'iscrizione del minore per l'anno scolastico 2024/2025 alla classe prima della scuola primaria pubblica nel Comune di San Pietro in Guarano, luogo di residenza del minore, onerando il padre di provvedere all'accompagnamento e alla ripresa di da scuola, tenuto conto dell'avanzato stato di gravidanza della CP_2
e del fatto che la stessa doveva provvedere all'accompagnamento del CP_1 figlio avuto dal nuovo compagno ad una scuola privata situata nel Comune di Montalto Uffugo. Il predetto provvedimento è stato poi impugnato dal nel giudizio di opposizione ex art. 473-bis.38 c.p.c., iscritto al n. Pt_1
2588-1/2024 RG., tenuto dinanzi al dott. Andrea Palma e conclusosi con accordo all'udienza del 23/10/2024, a seguito di soluzione conciliativa proposta dal giudice, che prevedeva l'accompagnamento e il prelievo di CP_2 da scuola sino alla data del 16 novembre a cura del tenuto Pt_1 3
dell'imminente parto della e successivamente, a partire dal 18 novembre CP_1
a cura del nei soli giorni di visita già previsti e, della madre, nei giorni Pt_1 diversi. Con memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. del 23/10/2024 il ricorrente ha domandato, preliminarmente, l'ammissione di c.t.u. tecnica psicologica sulla persona della madre, al fine di valutarne l'idoneità genitoriale ed ha chiesto l'affidamento superesclusivo del minore in suo favore, un contributo al mantenimento del figlio, a carico della madre, di € 350,000 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il riconoscimento per intero dell'assegno unico universale;
in subordine, ha chiesto l'affido condiviso di ma con CP_2 collocamento paritetico presso i due genitori con regime di contribuzione diretta a carico di ciascuna delle parti nei rispettivi periodi di permanenza. La convenuta, a sua volta, ha confermato le richieste per come formulate in sede di costituzione. Con ordinanza del 18/11/2024, sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti e, sul presupposto della evidente gravissima conflittualità esistente fra i due genitori, è stata prevista la nomina di un curatore speciale del minore nella persona dell'avv. che si è costituita in giudizio in data CP_3
30/1/2025; con lo stesso provvedimento è stato dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di San Pietro in Guarano e al Comune di Rende per il monitoraggio della coppia genitoriale e sono stati confermati, provvisoriamente, gli accordi assunti dalle parti in sede di separazione per ciò che riguarda l'affidamento, il collocamento del minore, le modalità di frequentazione del genitore non collocatario e gli oneri di mantenimento del bambino;
è stato infine stabilito che i genitori si occupino dell'accompagnamento e del prelievo da scuola di secondo le modalità CP_2 stabilite nell'accordo redatto nell'ambito del procedimento n. 2588-1/2024 R.G. All'udienza del 19/3/2025, dopo ampia discussione, a parziale modifica dell'ordinanza del 18/11/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle modalità di frequentazione del padre con il minore, nel senso che costui potrà vedere e tenere con sé nei giorni di mercoledì e CP_2 venerdì, a settimane alterne, dall'uscita di scuola e, in caso di chiusura della scuola, dalle ore 14:00 alle ore 18:30. Nelle altre settimane, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola e, in caso di chiusura della scuola, dalle 14:00 alle ore 18:30 e, nel fine settimana immediatamente successivo al giovedì in cui il bambino può stare con il padre, dall'uscita di scuola del venerdì o comunque dalle 14:00 del venerdì sino all'uscita di scuola o comunque alle 14:00 del lunedì, con pernotto del bambino presso il padre dal venerdì alla domenica. Le parti, inoltre, hanno dichiarato che il procedimento di opposizione ex art. 473-bis.38 c.p.c. instaurato davanti a questo tribunale, è stato dichiarato estinto per rinuncia da parte dell'opponente. All'udienza del 21/5/2025, i difensori dei coniugi hanno chiesto al tribunale di emettere sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il giudice ha mandato la causa al collegio per la decisione sullo status. RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 9/8/2017 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Spezzando della Sila. 4
Risulta altresì che tra i coniugi è intervenuta separazione personale pronunciata con omologa presidenziale del 17/3/2021 che recepiva l'accordo intervenuto tra le parti in data 14/1/2021, nel giudizio iscritto al n. 4781/2019 RG. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (avvenuta in data 17/3/2021 per come si desume dalla sentenza di separazione in atti) e deve inoltre ritenersi che la separazione non si sia mai interrotta, non avendo la convenuto eccepito l'interruzione. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2, lettera b), della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore dell'atto introduttivo, la condotta delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Trattandosi di matrimonio concordatario ne va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzio vv
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Spezzano della Sila, il 9 agosto 2017 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nel medesimo anno nei registri dello stato civile degli
[...] atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 10, parte 2, serie A;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;;
- dispone come da separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo davanti al giudice istruttore.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma