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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15704/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15704/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) elettivamente domicil. in LUNGOMARE STARITA N. 6 Pt_1 P.IVA_1
70132 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. TROTTA EDVIGE (C.F. ) C.F._1
OPPONENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
1 All'udienza del 4.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lo svolgimento del fatto può sinteticamente riepilogarsi come segue.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2922/2013 Pt_1
depositato dal Tribunale di Bari in data 11/11/2013 con il quale, ad istanza della struttura accreditata - in forza di Controparte_1
determinazione del dirigente dell'Assessorato alla Salute della Regione Puglia n. 272 del 19/5/2005 (prot. 081/Dir/2005/00272) ai sensi dell'art. 24, co. 6, della legge regionale n. 8 del 28/5/2004 - con il per Controparte_2
l'erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione con assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare ex art. 26 l. n. 833/1978, le è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 344.758,38, oltre a interessi ex d.lgs.
231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo dell'ammontare delle prestazioni erogate nei mesi di gennaio e febbraio del 2013, di cui alle fatture nn. 2,
3, 4, 6, 7, 8,13 e 14 emesse in data 30/1/2013.
A fondamento dell'impugnativa l'ente sanitario ha dedotto:
- il superamento del tetto massimo di remunerazione delle prestazioni effettuate nei mesi de quibus stabilito con delibera del direttore generale della n. 503 del Pt_1
26 marzo 2013 con cui si è proceduto alla ripartizione del “fondo unico di remunerazione” nel rispetto dei criteri applicativi determinati sulla base dei casi acquistabili calcolati in base alle discipline accreditate istituzionalmente delle
2 strutture sanitarie riabilitative ex art. 26 della L. 833/1978, insistenti nell'ambito territoriale di sua competenza;
di aver assegnato, riguardo al Presidio di Riabilitazione “Padre Pio”, gestito dalla il tetto di spesa, a valere per l'anno 2013, per la somma complessiva di Parte_2
€ 5.082.967,28, ripartito per ogni singola disciplina effettivamente accreditata, a cui aveva fatto seguito, in data 18.6.2013, la sottoscrizione dell'Accordo Contrattuale identificato con prot. n. 108632/1; di avere, con la determinazione n. 8137 dell'11.4.2013, liquidato, a titolo di acconto forfettario in favore del Presidio di Riabilitazione Istituzionalmente Accreditato
“Padre Pio”, le prestazioni sanitarie erogate nei mesi di gennaio e febbraio 2013, per la somma complessiva di € 811.683,52; che il aveva erogato “autonomamente” nei Controparte_3
mesi di gennaio e febbraio 2013 prestazioni sanitarie in regime “ambulatoriale” e
“domiciliare” non solo in surplus rispetto a quelle contrattualizzate nel rispetto dell'1/12 del tetto di spesa assegnato (giusta Deliberazione n. 503/2013), ma anche in netto contrasto con la potenzialità massima erogativa delle discipline accreditate istituzionalmente, oltre che con il disposto riconducibile alla violazione dell'art.
8- quater, comma 2, e dell'art.
8-quinques, comma 1, lett. d) - comma 2, lettera e-bis)”.
L' ha dunque opposto la correttezza della minore liquidazione, in luogo del Pt_1
fatturato complessivo e ha, dunque, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accoglimento della proposta opposizione, con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 18.7.2024 è stata dichiarata la contumacia dell'opposta.
Il giudizio è stato dichiarato interrotto in data 5.6.2019 a seguito della dichiarazione di fallimento della società opposta effettuata con sentenza n. 3/2019 del 14.1.2019.
La causa è stata riassunta con ricorso depositato il 27.8.2019 nei confronti della
3 (ricorso notificato in data Controparte_4
23.9.2019) e posta in decisione a seguito dell'udienza del 4.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
La documentazione versata in atti dall'opponente comprova la fondatezza dei motivi di contestazione della legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Identiche questioni giuridiche sono state trattate e decise in altra causa svoltasi innanzi a questo stesso Tribunale tra le medesime parti del presente giudizio, precisamente l'opposizione n. r.g. 15707/13 promossa dalla avverso il d.i. n. 2923/13 ottenuto Pt_1
dalla poi fallita, per le stesse ragioni poste a fondamento Controparte_1
del decreto opposto nel presente giudizio, ma relativamente al pagamento del saldo delle fatture emesse con riguardo al successivo mese di aprile 2013.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc << La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi >>.
La sentenza n. 987/2022, depositata il 15.3.2022 da questo Tribunale a conclusione del citato giudizio, ha accolto l'opposizione proposta e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo fondate le ragioni dell Parte_3
La motivazione della suddetta sentenza va pienamente condivisa e, come consentito dalla citata norma codicistica sopra richiamata, le ragioni della stessa vanno fatte proprie, divenendo parte integrante della presente motivazione.
4 Alla luce di quanto sopra, la proposta opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
3) SPESE PROCESSUALI
Stante la fondatezza della proposta opposizione, le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 260.000,01 a €
520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
In considerazione della contumacia della parte opposta e dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene di dover liquidare i compensi nei valori minimi.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, genericamente richiesta dall'azienda opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2922/2013 depositato dal Tribunale di Bari in data 11/11/2013;
5 condanna altresì la parte opposta a rimborsare all le spese di lite che liquida in Pt_1
complessivi Euro 11.229,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso l'11 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15704/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) elettivamente domicil. in LUNGOMARE STARITA N. 6 Pt_1 P.IVA_1
70132 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. TROTTA EDVIGE (C.F. ) C.F._1
OPPONENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
1 All'udienza del 4.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lo svolgimento del fatto può sinteticamente riepilogarsi come segue.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2922/2013 Pt_1
depositato dal Tribunale di Bari in data 11/11/2013 con il quale, ad istanza della struttura accreditata - in forza di Controparte_1
determinazione del dirigente dell'Assessorato alla Salute della Regione Puglia n. 272 del 19/5/2005 (prot. 081/Dir/2005/00272) ai sensi dell'art. 24, co. 6, della legge regionale n. 8 del 28/5/2004 - con il per Controparte_2
l'erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione con assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare ex art. 26 l. n. 833/1978, le è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 344.758,38, oltre a interessi ex d.lgs.
231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo dell'ammontare delle prestazioni erogate nei mesi di gennaio e febbraio del 2013, di cui alle fatture nn. 2,
3, 4, 6, 7, 8,13 e 14 emesse in data 30/1/2013.
A fondamento dell'impugnativa l'ente sanitario ha dedotto:
- il superamento del tetto massimo di remunerazione delle prestazioni effettuate nei mesi de quibus stabilito con delibera del direttore generale della n. 503 del Pt_1
26 marzo 2013 con cui si è proceduto alla ripartizione del “fondo unico di remunerazione” nel rispetto dei criteri applicativi determinati sulla base dei casi acquistabili calcolati in base alle discipline accreditate istituzionalmente delle
2 strutture sanitarie riabilitative ex art. 26 della L. 833/1978, insistenti nell'ambito territoriale di sua competenza;
di aver assegnato, riguardo al Presidio di Riabilitazione “Padre Pio”, gestito dalla il tetto di spesa, a valere per l'anno 2013, per la somma complessiva di Parte_2
€ 5.082.967,28, ripartito per ogni singola disciplina effettivamente accreditata, a cui aveva fatto seguito, in data 18.6.2013, la sottoscrizione dell'Accordo Contrattuale identificato con prot. n. 108632/1; di avere, con la determinazione n. 8137 dell'11.4.2013, liquidato, a titolo di acconto forfettario in favore del Presidio di Riabilitazione Istituzionalmente Accreditato
“Padre Pio”, le prestazioni sanitarie erogate nei mesi di gennaio e febbraio 2013, per la somma complessiva di € 811.683,52; che il aveva erogato “autonomamente” nei Controparte_3
mesi di gennaio e febbraio 2013 prestazioni sanitarie in regime “ambulatoriale” e
“domiciliare” non solo in surplus rispetto a quelle contrattualizzate nel rispetto dell'1/12 del tetto di spesa assegnato (giusta Deliberazione n. 503/2013), ma anche in netto contrasto con la potenzialità massima erogativa delle discipline accreditate istituzionalmente, oltre che con il disposto riconducibile alla violazione dell'art.
8- quater, comma 2, e dell'art.
8-quinques, comma 1, lett. d) - comma 2, lettera e-bis)”.
L' ha dunque opposto la correttezza della minore liquidazione, in luogo del Pt_1
fatturato complessivo e ha, dunque, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accoglimento della proposta opposizione, con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 18.7.2024 è stata dichiarata la contumacia dell'opposta.
Il giudizio è stato dichiarato interrotto in data 5.6.2019 a seguito della dichiarazione di fallimento della società opposta effettuata con sentenza n. 3/2019 del 14.1.2019.
La causa è stata riassunta con ricorso depositato il 27.8.2019 nei confronti della
3 (ricorso notificato in data Controparte_4
23.9.2019) e posta in decisione a seguito dell'udienza del 4.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
La documentazione versata in atti dall'opponente comprova la fondatezza dei motivi di contestazione della legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Identiche questioni giuridiche sono state trattate e decise in altra causa svoltasi innanzi a questo stesso Tribunale tra le medesime parti del presente giudizio, precisamente l'opposizione n. r.g. 15707/13 promossa dalla avverso il d.i. n. 2923/13 ottenuto Pt_1
dalla poi fallita, per le stesse ragioni poste a fondamento Controparte_1
del decreto opposto nel presente giudizio, ma relativamente al pagamento del saldo delle fatture emesse con riguardo al successivo mese di aprile 2013.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc << La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi >>.
La sentenza n. 987/2022, depositata il 15.3.2022 da questo Tribunale a conclusione del citato giudizio, ha accolto l'opposizione proposta e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo fondate le ragioni dell Parte_3
La motivazione della suddetta sentenza va pienamente condivisa e, come consentito dalla citata norma codicistica sopra richiamata, le ragioni della stessa vanno fatte proprie, divenendo parte integrante della presente motivazione.
4 Alla luce di quanto sopra, la proposta opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
3) SPESE PROCESSUALI
Stante la fondatezza della proposta opposizione, le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 260.000,01 a €
520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
In considerazione della contumacia della parte opposta e dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene di dover liquidare i compensi nei valori minimi.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, genericamente richiesta dall'azienda opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2922/2013 depositato dal Tribunale di Bari in data 11/11/2013;
5 condanna altresì la parte opposta a rimborsare all le spese di lite che liquida in Pt_1
complessivi Euro 11.229,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso l'11 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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