Sentenza 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 05/12/2022, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 01902/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Bava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
alla sentenza -OMISSIS- dell’-OMISSIS- del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to A. Bava;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) Con sentenza -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, ormai definitiva, il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra il ricorrente e il Ministero dell’Interno, così provvedeva:
“ 1. In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell’assegno ex art. 2 l. 407/98 nell’importo di € 500,00, oltre perequazioni ex lege, dall’1.1.2006 e per l’effetto condanna il Ministero convenuto al pagamento del dovuto, oltre accessori di legge, detratto quanto già corrisposto;
2. compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna parte resistente al pagamento della residua parte che liquida in € 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo ”.
1.2) Il predetto titolo veniva ritualmente notificato all’Amministrazione, la quale, tuttavia, nella prospettazione del ricorso, ometteva di darvi esecuzione.
1.3) Parte ricorrente, quindi, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/96, convertito in L. n. 30/97, proponeva l’odierno ricorso, con cui si chiede, in particolare, l’ottemperanza al giudicato, sia per il pagamento dell’assegno suddetto che per le spese di lite, spese che erano state distratte, nella sentenza del Tribunale di Brindisi, in favore degli avvocati che patrocinano anche la presente controversia, avv.ti Andrea Bava e Gianfranco Errico.
2) Ciò premesso in fatto, osserva il Collegio quanto segue.
2.1) Deve essere preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per quanto riguarda la corresponsione delle spese di lite, atteso che il Tribunale di Brindisi le ha liquidate in favore degli avvocati antistatari, i quali, quindi, vantano un autonomo diritto in tal senso, che non può essere, conseguentemente, fatto valere dal ricorrente (tra le tante, T.A.R. Puglia, Lecce, 11 giugno 2018, n. 1000).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., limitatamente alla domanda afferente al pagamento delle spese legali scaturenti dalla sentenza ottemperanda, per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
2.2) Per il resto, invece, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere sancito l’obbligo del Ministero dell’Interno di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, provvedendo al pagamento delle prestazioni ivi indicate in favore del ricorrente, nei termini di cui al dispositivo della citata sentenza – se e nella misura in cui siano ancora dovute –, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, cit. D. L. n. 669/96 .
2.3) Ai fini dell’ottemperanza si assegna alla P.A. resistente il termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
2.4) Qualora non si provveda nel termine indicato, si nomina, quale commissario ad acta , il Direttore p.t. della Direzione centrale per gli Affari generali della Polizia di Stato presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così decide:
- a) lo dichiara inammissibile per la parte relativa alla corresponsione delle spese di lite di cui alla sentenza del Tribunale di Brindisi -OMISSIS-/2018;
- b) lo accoglie per il resto, secondo quanto esposto in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di provvedere al pagamento delle prestazioni indicate, in favore di parte ricorrente, nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, -OMISSIS-/2018, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso e nel termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza;
- c) in difetto di adempimento, nomina, quale commissario ad acta , il Direttore p.t. della Direzione centrale per gli Affari generali della Polizia di Stato presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 90 (novanta) giorni, a dare esecuzione al giudicato;
- d) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avv.ti Andrea Bava e Gianfranco Errico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.