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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 386 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
C.F. e P.VA , Parte_1 P.VA_1 quale procuratrice speciale, a rogito Notaio di Roma del 28 Persona_1 aprile 2022, rep. 18121 – racc. 883
[...]
C.F. e P.VA , Parte_2 P.VA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Camillo Ungari Trasatti del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F. CP
C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 26 marzo 2025
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato per il Parte_2 tramite del proprio procuratore conveniva in giudizio Parte_1
esponendo: CP
- che, giusta atto a rogito del notaio di Poggio Mirteto del Persona_2
22 aprile 2005, rep. 55423/racc. 15167, e Parte_3 Controparte_2 avevano stipulato con la contratto di mutuo fondiario;
Controparte_3
- che il credito scaturente da tale contratto, avente ad oggetto il capitale che doveva essere ratealmente restituito unitamente agli interessi corrispettivi, veniva garantito da ipoteca sull'immobile sito in Rieti, Via Torretta
205, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Rieti al Foglio 27 (già 39), particella 83, subalterno 1; ipoteca data da e da CP CP_2 contestualmente alla conclusione del contratto di mutuo e quindi
[...] iscritta sub Reg. Gen. 3388 e sub Reg. Part. 767 presso la Conservatoria dei
RR.II. di Rieti il 28 aprile 2005;
- che con telegramma del 25 ottobre 2012 la Controparte_3 dichiarava i debitori decaduti dal beneficio del termine ed intimava anche ai garanti di pagare il debito;
- che poi la cedeva – unitamente a maggior Controparte_3 consistenza – il credito verso la ed i garanti e Parte_3 CP [...] alla CP_2 Parte_4
- che il 3 dicembre 2020 a sua volta cedeva – Parte_4 unitamente a maggior consistenza - il credito verso la ed i Parte_3 garanti e a CP Controparte_2 Controparte_4
- che l'11 dicembre 2020 cedeva a sua volta – Controparte_4 unitamente a maggior consistenza - il credito verso la ed i Parte_3 garanti e ad essa odierna attrice CP Controparte_2 Parte_2
[...]
- che essa attuale creditrice, con atto di pignoramento immobiliare, sottoponeva a pignoramento l'immobile di cui sopra oggetto di ipoteca al fine di soddisfare coattivamente il credito di cui era divenuta titolare;
- che l'atto di pignoramento, notificato e trascritto presso i pubblici registri immobiliari di Rieti, veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Rieti,
2 così instaurando il procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub
R.G.E. 4/2022;
- che nel corso di detto procedimento veniva rilevata dal giudice dell'esecuzione la mancanza di continuità delle trascrizioni nel periodo intercorrente a ritroso tra la data della trascrizione del pignoramento e la data del primo atto traslativo immediatamente precedente al ventennio, non risultando essere stata trascritta, invero, l'accettazione dell'eredità in morte di
(deceduto a Rieti il 25/12/1993) in favore di;
PE CP
- che non risultano atti di disposizione dell'eredità lasciata da R_
da parte del figlio erede legittimario , né da parte
[...] CP dell'altra esecutata pure deceduta e già proprietaria del Controparte_2 restante 50% dell'immobile pignorato;
- che non è possibile proporre nei confronti dell'esecutato CP
l'azione ex art. 481 c.p.c. (actio interrogatoria) essendo ormai decorso il termine di prescrizione decennale dall'apertura della successione paterna di
; PE
- che nonostante il tempo trascorso dall'apertura della successione di
, né il figlio né la madre di quest'ultimo e PE CP coniuge del de cuius, hanno manifestato la volontà di Controparte_2 accettare espressamente l'eredità dei cui cespiti sono pacificamente nell'interrotto ed incontestato possesso da oltre 30 anni;
- che anche attualmente era nel pieno possesso dei beni CP oggetto di esecuzione caduti in successione del padre , come PE attestato oltre che dall'esperto stimatore arch. anche dal Persona_4
Custode Giudiziario nominato nella detta procedura esecutiva, avv. Francesco
Colapaoli;
- che tutto ciò denotava l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di;
CP
- che essa attrice ha interesse ad accertare che è erede CP del de cuius onde trascrivere la sentenza di accertamento PE presso la conservatoria dei RR.II. e così continuare a coltivare l'esecuzione rubricata sub R.G.E. 4/2022;
3 Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare che il Sig. nato a [...] il [...], C.F. CP
, ha accettato l'eredità paterna del Sig. C.F._1 PE nato a [...] il [...], deceduto a Rieti il 25 dicembre 1993 e per l'effetto dichiarare la sua qualità di erede;
- ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza in relazione ai cespiti caduti nella successione del Sig. e ciò PE anche ai fini della continuità delle trascrizioni nei confronti del Sig. CP
;
[...] con esonero di responsabilità per il Conservatore dei RR.II.
Con vittoria di spese di lite”.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, il convenuto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante l'ammissione della prova per interpello, poi non assunta in quanto il convenuto non è comparso in udienza per essere interrogato, e documentalmente.
2. Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, che il presente giudizio non ha ad oggetto accertamento della sussistenza del credito e della titolarità dello stesso in capo all'odierna attrice. Ciò rileva, peraltro, ai fini del riscontro dell'interesse ad agire che deve sorreggere la (diversa) azione, qui spiegata, di accertamento dell'avvenuta accettazione, da parte dell'odierno convenuto, dell'eredità lasciata da . Conseguentemente, nel presente PE giudizio non è richiesta una prova rigorosa degli elementi di cui sopra (che avrebbe potuto essere raggiunta attraverso la produzione di tutti i contratti traslativi del diritto di credito fino ad arrivare all'odierna attrice), essendo sufficiente che l'allegazione della titolarità di un sussistente credito sia supportata dalla produzione, ad es., degli estratti delle Gazzette Ufficiali contenenti gli avvisi della cessione in blocco dei crediti. Produzione che è stata effettuata nel caso di specie.
3. Nel merito, l'azione è fondata.
Anzitutto parte attrice ha dimostrato che l'immobile sito in Rieti, Via Torretta
205, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Rieti al Foglio 27 (già 39),
4 particella 83, subalterno 1, faceva parte dell'asse ereditario lasciato da R_
al momento del suo decesso, avvenuto il 25 dicembre 1993 (doc. 11
[...] della produzione documentale attorea). Invero, parte attrice ha prodotto (v. doc. 14 produzione attorea) la nota di trascrizione presso i Registri Immobiliari del contratto di compravendita stipulato il 5.3.1977 in forza del quale R_
e avevano acquistato, ciascuno in ragione della
[...] Controparte_2 quota di 1/2, la proprietà del detto immobile dalla venditrice Controparte_5
Tale immobile è poi rimasto di proprietà (in ragione della detta quota) di fino al momento del suo decesso, come risulta dalla PE trascrizione della denuncia di successione (effettuata, appunto, contro il deceduto e a favore dei chiamati all'eredità e PE CP
. Trascrizione (documentata da parte attrice: v. doc. 14) Controparte_6 che ha ad oggetto, tra gli altri, anche il detto immobile e che di per sé prova, quindi, che la sua proprietà non era stata trasferita ad altri da PE quando era in vita, così entrando a far parte del suo asse ereditario al momento del decesso.
Chiarito, quindi, che tale immobile faceva parte dell'eredità lasciata da R_
, va rilevato ulteriormente, ora, che la relazione con tale res da parte
[...] di chi era chiamato all'eredità è stata tale da configurare un'accettazione tacita dell'eredità, che ha riguardato l'eredità medesima nel suo complesso (non essendo ammissibile nel nostro ordinamento l'accettazione parziale dell'eredità: v. art. 475 c.c.) alla stregua dell'art. 476 c.c. il quale prevede appunto che “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Infatti, nel caso di specie è risultato anzitutto lo status, in capo a CP
, di figlio del de cuius e dunque è risultata la sua
[...] PE
5 qualità di chiamato all'eredità secondo le norme della successione legittima.
In particolare, il convenuto non è comparso per rendere interrogatorio formale nell'ambito del quale era stato chiamato a riferire, tra le altre cose, che R_
era suo padre (v. capitoli di prova ammessi). Ora, vero è che la
[...] disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. civ., sent. n. 25122/2024).
Orbene, nel caso di specie questo Tribunale ritiene di poter valorizzare tale mancata risposta su detto tema nella sede della prova per interpello convergendo nell'emergenza istruttoria anche la denuncia di successione per come ricostruibile dalla visura ipocatastale prodotta da parte attrice, dalla quale emerge che il convenuto (sia pure a fini meramente fiscali) era indicato come successore di . Infine, a tali superiori elementi (mancata PE risposta all'interrogatorio formale;
trascrizione della denuncia di successione denotante il rapporto tra successore e succeduto) si aggiunge, coincidentemente, la medesimezza del cognome.
Chiarito ciò, , quale figlio e dunque quale chiamato all'eredità di CP
, ha compiuto vari atti e posto in essere varie condotte PE presupponenti necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità paterna.
Anzitutto, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo del 22 aprile
2005 tra la mutuante (mutuante) e e Controparte_3 Parte_3
(mutuatarie), ha costituito sul sopra Controparte_2 CP specificato immobile che, come visto, già faceva parte dell'asse ereditario paterno (essendo già deceduto al momento del compimento PE di tale atto), un diritto reale di garanzia in favore della parte mutuante e tanto ha disposto affermando nei confronti della di essere proprietario di CP_3 questo in ragione di una quota (v. contratto di mutuo prodotto da parte attrice sub doc. 2).
Ciò già sarebbe sufficiente per affermare che ha accettato CP tacitamente l'eredità lasciata dal padre.
6 A ciò si aggiunga, comunque, che risiede e vive nel detto CP immobile facente parte dell'asse ereditario paterno, come risulta dai seguenti elementi di prova da leggere nella loro reciproca interrelazione: la mancata risposta in sede di interrogatorio formale alla domanda con la quale si chiedeva allo stesso di confermare che viveva in tale immobile, con gli effetti probatori di cui all'art. 232 cpc già superiormente analizzati;
la relazione del custode giudiziario redatta nel procedimento di esecuzione immobiliare che ha ad oggetto l'immobile di cui sopra (rubricato sub R.G.E. 4/2022), da cui risulta che l'immobile in questione è occupato attualmente da (v. doc. CP
13 prodotto da parte attrice); la relazione redatta dall'esperto stimatore nel sopra citato procedimento di esecuzione immobiliare da cui risulta, ancora una volta, che il detto immobile è occupato dall'esecutato, ovvero . CP
In definitiva, deve essere accolta la domanda tesa ad ottenere l'accertamento che ha accettato l'eredità paterna lasciata da CP PE
e che dunque è erede di questo.
4. Non deve essere emesso, come richiesto da parte attrice, ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliare di trascrivere la presente sentenza in quanto attualmente non vi è un obbligo di trascriverla in capo al
Conservatore che sia rimasto inadempiuto e che dunque giustifichi la proposizione di una domanda di condanna. L'obbligo di trascriverla, previsto dall'art. 2648 c.c., sorge, invero, solo a seguito e per effetto di una richiesta della parte. L'eventuale rifiuto del Conservatore di procedere a trascrizione è sindacabile ex art. 113 bis disp. att. c.c. osservando il rito ivi previsto.
5. Le spese di lite devono essere compensate in quanto il convenuto, non costituendosi, non ha neppure contestato la domanda di accertamento attorea.
Ancora, il suo comportamento anteriore al giudizio non ha dato causa allo stesso in quanto la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, così come di qualsiasi altro atto, non è oggetto di un obbligo giuridico (al di là delle tassative eccezioni previste dalla legge) che, come tale, può dirsi essere rimasto inadempiuto. Al più, è oggetto di un onere dal cui adempimento discendono determinati effetti (ad es. l'opponibilità a terzi degli effetti scaturenti dall'atto
7 da trascrivere). Quindi, neppure in base al principio di causalità (che governa la ripartizione delle spese di lite unitamente al principio di soccombenza) il convenuto deve essere condannato a rifonderle a parte attrice, la quale ha instaurato il giudizio per realizzare un proprio interesse, ovvero quello di ripristinare la continuità delle trascrizioni degli atti traslativi del bene che ha pignorato al fine di poter coltivare proficuamente il procedimento di esecuzione immobiliare che ha instaurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che , nato a [...] il 29 settembre CP
1972, C.F. , ha accettato l'eredità lasciata dal di lui C.F._1 genitore , nato a [...] il [...], deceduto a Rieti il PE
25 dicembre 1993;
2) per l'effetto, accerta e dichiara che , nato a [...] il 29 CP settembre 1972, C.F. , è divenuto erede del di lui C.F._1 genitore , nato a [...] il [...], deceduto a Rieti il PE
25 dicembre 1993;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dato in Rieti il 25 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Peraltro, la denuncia di successione non ha comportato l'accettazione dell'eredità e quindi il trasferimento iure successionis dei beni che ne facevano parte in capo a coloro i quali nella denuncia stessa risultavano i chiamati: cfr Cass. civ., sent. 21901/2021: “la denuncia di successione non importa accettazione tacita dell'eredità, e quindi la prova della qualità di erede, trattandosi di un adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (una mera notizia all'amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'articolo 460 del codice civile”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 386 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
C.F. e P.VA , Parte_1 P.VA_1 quale procuratrice speciale, a rogito Notaio di Roma del 28 Persona_1 aprile 2022, rep. 18121 – racc. 883
[...]
C.F. e P.VA , Parte_2 P.VA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Camillo Ungari Trasatti del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F. CP
C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 26 marzo 2025
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato per il Parte_2 tramite del proprio procuratore conveniva in giudizio Parte_1
esponendo: CP
- che, giusta atto a rogito del notaio di Poggio Mirteto del Persona_2
22 aprile 2005, rep. 55423/racc. 15167, e Parte_3 Controparte_2 avevano stipulato con la contratto di mutuo fondiario;
Controparte_3
- che il credito scaturente da tale contratto, avente ad oggetto il capitale che doveva essere ratealmente restituito unitamente agli interessi corrispettivi, veniva garantito da ipoteca sull'immobile sito in Rieti, Via Torretta
205, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Rieti al Foglio 27 (già 39), particella 83, subalterno 1; ipoteca data da e da CP CP_2 contestualmente alla conclusione del contratto di mutuo e quindi
[...] iscritta sub Reg. Gen. 3388 e sub Reg. Part. 767 presso la Conservatoria dei
RR.II. di Rieti il 28 aprile 2005;
- che con telegramma del 25 ottobre 2012 la Controparte_3 dichiarava i debitori decaduti dal beneficio del termine ed intimava anche ai garanti di pagare il debito;
- che poi la cedeva – unitamente a maggior Controparte_3 consistenza – il credito verso la ed i garanti e Parte_3 CP [...] alla CP_2 Parte_4
- che il 3 dicembre 2020 a sua volta cedeva – Parte_4 unitamente a maggior consistenza - il credito verso la ed i Parte_3 garanti e a CP Controparte_2 Controparte_4
- che l'11 dicembre 2020 cedeva a sua volta – Controparte_4 unitamente a maggior consistenza - il credito verso la ed i Parte_3 garanti e ad essa odierna attrice CP Controparte_2 Parte_2
[...]
- che essa attuale creditrice, con atto di pignoramento immobiliare, sottoponeva a pignoramento l'immobile di cui sopra oggetto di ipoteca al fine di soddisfare coattivamente il credito di cui era divenuta titolare;
- che l'atto di pignoramento, notificato e trascritto presso i pubblici registri immobiliari di Rieti, veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Rieti,
2 così instaurando il procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub
R.G.E. 4/2022;
- che nel corso di detto procedimento veniva rilevata dal giudice dell'esecuzione la mancanza di continuità delle trascrizioni nel periodo intercorrente a ritroso tra la data della trascrizione del pignoramento e la data del primo atto traslativo immediatamente precedente al ventennio, non risultando essere stata trascritta, invero, l'accettazione dell'eredità in morte di
(deceduto a Rieti il 25/12/1993) in favore di;
PE CP
- che non risultano atti di disposizione dell'eredità lasciata da R_
da parte del figlio erede legittimario , né da parte
[...] CP dell'altra esecutata pure deceduta e già proprietaria del Controparte_2 restante 50% dell'immobile pignorato;
- che non è possibile proporre nei confronti dell'esecutato CP
l'azione ex art. 481 c.p.c. (actio interrogatoria) essendo ormai decorso il termine di prescrizione decennale dall'apertura della successione paterna di
; PE
- che nonostante il tempo trascorso dall'apertura della successione di
, né il figlio né la madre di quest'ultimo e PE CP coniuge del de cuius, hanno manifestato la volontà di Controparte_2 accettare espressamente l'eredità dei cui cespiti sono pacificamente nell'interrotto ed incontestato possesso da oltre 30 anni;
- che anche attualmente era nel pieno possesso dei beni CP oggetto di esecuzione caduti in successione del padre , come PE attestato oltre che dall'esperto stimatore arch. anche dal Persona_4
Custode Giudiziario nominato nella detta procedura esecutiva, avv. Francesco
Colapaoli;
- che tutto ciò denotava l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di;
CP
- che essa attrice ha interesse ad accertare che è erede CP del de cuius onde trascrivere la sentenza di accertamento PE presso la conservatoria dei RR.II. e così continuare a coltivare l'esecuzione rubricata sub R.G.E. 4/2022;
3 Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare che il Sig. nato a [...] il [...], C.F. CP
, ha accettato l'eredità paterna del Sig. C.F._1 PE nato a [...] il [...], deceduto a Rieti il 25 dicembre 1993 e per l'effetto dichiarare la sua qualità di erede;
- ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza in relazione ai cespiti caduti nella successione del Sig. e ciò PE anche ai fini della continuità delle trascrizioni nei confronti del Sig. CP
;
[...] con esonero di responsabilità per il Conservatore dei RR.II.
Con vittoria di spese di lite”.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, il convenuto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante l'ammissione della prova per interpello, poi non assunta in quanto il convenuto non è comparso in udienza per essere interrogato, e documentalmente.
2. Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, che il presente giudizio non ha ad oggetto accertamento della sussistenza del credito e della titolarità dello stesso in capo all'odierna attrice. Ciò rileva, peraltro, ai fini del riscontro dell'interesse ad agire che deve sorreggere la (diversa) azione, qui spiegata, di accertamento dell'avvenuta accettazione, da parte dell'odierno convenuto, dell'eredità lasciata da . Conseguentemente, nel presente PE giudizio non è richiesta una prova rigorosa degli elementi di cui sopra (che avrebbe potuto essere raggiunta attraverso la produzione di tutti i contratti traslativi del diritto di credito fino ad arrivare all'odierna attrice), essendo sufficiente che l'allegazione della titolarità di un sussistente credito sia supportata dalla produzione, ad es., degli estratti delle Gazzette Ufficiali contenenti gli avvisi della cessione in blocco dei crediti. Produzione che è stata effettuata nel caso di specie.
3. Nel merito, l'azione è fondata.
Anzitutto parte attrice ha dimostrato che l'immobile sito in Rieti, Via Torretta
205, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Rieti al Foglio 27 (già 39),
4 particella 83, subalterno 1, faceva parte dell'asse ereditario lasciato da R_
al momento del suo decesso, avvenuto il 25 dicembre 1993 (doc. 11
[...] della produzione documentale attorea). Invero, parte attrice ha prodotto (v. doc. 14 produzione attorea) la nota di trascrizione presso i Registri Immobiliari del contratto di compravendita stipulato il 5.3.1977 in forza del quale R_
e avevano acquistato, ciascuno in ragione della
[...] Controparte_2 quota di 1/2, la proprietà del detto immobile dalla venditrice Controparte_5
Tale immobile è poi rimasto di proprietà (in ragione della detta quota) di fino al momento del suo decesso, come risulta dalla PE trascrizione della denuncia di successione (effettuata, appunto, contro il deceduto e a favore dei chiamati all'eredità e PE CP
. Trascrizione (documentata da parte attrice: v. doc. 14) Controparte_6 che ha ad oggetto, tra gli altri, anche il detto immobile e che di per sé prova, quindi, che la sua proprietà non era stata trasferita ad altri da PE quando era in vita, così entrando a far parte del suo asse ereditario al momento del decesso.
Chiarito, quindi, che tale immobile faceva parte dell'eredità lasciata da R_
, va rilevato ulteriormente, ora, che la relazione con tale res da parte
[...] di chi era chiamato all'eredità è stata tale da configurare un'accettazione tacita dell'eredità, che ha riguardato l'eredità medesima nel suo complesso (non essendo ammissibile nel nostro ordinamento l'accettazione parziale dell'eredità: v. art. 475 c.c.) alla stregua dell'art. 476 c.c. il quale prevede appunto che “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Infatti, nel caso di specie è risultato anzitutto lo status, in capo a CP
, di figlio del de cuius e dunque è risultata la sua
[...] PE
5 qualità di chiamato all'eredità secondo le norme della successione legittima.
In particolare, il convenuto non è comparso per rendere interrogatorio formale nell'ambito del quale era stato chiamato a riferire, tra le altre cose, che R_
era suo padre (v. capitoli di prova ammessi). Ora, vero è che la
[...] disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. civ., sent. n. 25122/2024).
Orbene, nel caso di specie questo Tribunale ritiene di poter valorizzare tale mancata risposta su detto tema nella sede della prova per interpello convergendo nell'emergenza istruttoria anche la denuncia di successione per come ricostruibile dalla visura ipocatastale prodotta da parte attrice, dalla quale emerge che il convenuto (sia pure a fini meramente fiscali) era indicato come successore di . Infine, a tali superiori elementi (mancata PE risposta all'interrogatorio formale;
trascrizione della denuncia di successione denotante il rapporto tra successore e succeduto) si aggiunge, coincidentemente, la medesimezza del cognome.
Chiarito ciò, , quale figlio e dunque quale chiamato all'eredità di CP
, ha compiuto vari atti e posto in essere varie condotte PE presupponenti necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità paterna.
Anzitutto, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo del 22 aprile
2005 tra la mutuante (mutuante) e e Controparte_3 Parte_3
(mutuatarie), ha costituito sul sopra Controparte_2 CP specificato immobile che, come visto, già faceva parte dell'asse ereditario paterno (essendo già deceduto al momento del compimento PE di tale atto), un diritto reale di garanzia in favore della parte mutuante e tanto ha disposto affermando nei confronti della di essere proprietario di CP_3 questo in ragione di una quota (v. contratto di mutuo prodotto da parte attrice sub doc. 2).
Ciò già sarebbe sufficiente per affermare che ha accettato CP tacitamente l'eredità lasciata dal padre.
6 A ciò si aggiunga, comunque, che risiede e vive nel detto CP immobile facente parte dell'asse ereditario paterno, come risulta dai seguenti elementi di prova da leggere nella loro reciproca interrelazione: la mancata risposta in sede di interrogatorio formale alla domanda con la quale si chiedeva allo stesso di confermare che viveva in tale immobile, con gli effetti probatori di cui all'art. 232 cpc già superiormente analizzati;
la relazione del custode giudiziario redatta nel procedimento di esecuzione immobiliare che ha ad oggetto l'immobile di cui sopra (rubricato sub R.G.E. 4/2022), da cui risulta che l'immobile in questione è occupato attualmente da (v. doc. CP
13 prodotto da parte attrice); la relazione redatta dall'esperto stimatore nel sopra citato procedimento di esecuzione immobiliare da cui risulta, ancora una volta, che il detto immobile è occupato dall'esecutato, ovvero . CP
In definitiva, deve essere accolta la domanda tesa ad ottenere l'accertamento che ha accettato l'eredità paterna lasciata da CP PE
e che dunque è erede di questo.
4. Non deve essere emesso, come richiesto da parte attrice, ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliare di trascrivere la presente sentenza in quanto attualmente non vi è un obbligo di trascriverla in capo al
Conservatore che sia rimasto inadempiuto e che dunque giustifichi la proposizione di una domanda di condanna. L'obbligo di trascriverla, previsto dall'art. 2648 c.c., sorge, invero, solo a seguito e per effetto di una richiesta della parte. L'eventuale rifiuto del Conservatore di procedere a trascrizione è sindacabile ex art. 113 bis disp. att. c.c. osservando il rito ivi previsto.
5. Le spese di lite devono essere compensate in quanto il convenuto, non costituendosi, non ha neppure contestato la domanda di accertamento attorea.
Ancora, il suo comportamento anteriore al giudizio non ha dato causa allo stesso in quanto la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, così come di qualsiasi altro atto, non è oggetto di un obbligo giuridico (al di là delle tassative eccezioni previste dalla legge) che, come tale, può dirsi essere rimasto inadempiuto. Al più, è oggetto di un onere dal cui adempimento discendono determinati effetti (ad es. l'opponibilità a terzi degli effetti scaturenti dall'atto
7 da trascrivere). Quindi, neppure in base al principio di causalità (che governa la ripartizione delle spese di lite unitamente al principio di soccombenza) il convenuto deve essere condannato a rifonderle a parte attrice, la quale ha instaurato il giudizio per realizzare un proprio interesse, ovvero quello di ripristinare la continuità delle trascrizioni degli atti traslativi del bene che ha pignorato al fine di poter coltivare proficuamente il procedimento di esecuzione immobiliare che ha instaurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che , nato a [...] il 29 settembre CP
1972, C.F. , ha accettato l'eredità lasciata dal di lui C.F._1 genitore , nato a [...] il [...], deceduto a Rieti il PE
25 dicembre 1993;
2) per l'effetto, accerta e dichiara che , nato a [...] il 29 CP settembre 1972, C.F. , è divenuto erede del di lui C.F._1 genitore , nato a [...] il [...], deceduto a Rieti il PE
25 dicembre 1993;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dato in Rieti il 25 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Peraltro, la denuncia di successione non ha comportato l'accettazione dell'eredità e quindi il trasferimento iure successionis dei beni che ne facevano parte in capo a coloro i quali nella denuncia stessa risultavano i chiamati: cfr Cass. civ., sent. 21901/2021: “la denuncia di successione non importa accettazione tacita dell'eredità, e quindi la prova della qualità di erede, trattandosi di un adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (una mera notizia all'amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'articolo 460 del codice civile”.