Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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n. 389 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 389 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. PASOTTI SARA presso cui elettivamente domicilia in
PIAZZA CASTELLO, 24 SUZZARA
RICORRENTE
E
- rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FERRARI NICOLETTA presso cui elettivamente domicilia in VIA VITTORINO DA FELTRE 6 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “ Che la causa venga trattenuta a decisione con trasmissione degli atti al
Collegio per l'accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di separazione, con rinuncia al deposito di ulteriori memorie conclusionali, chiedendo la successiva rimessione della causa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio
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E precisa
Le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi formulate che qui si intendono integralmente trascritte, ad eccezione della domanda di addebito della separazione, per la quale il ricorrente ha formulato apposita rinuncia all'udienza del 29.10.24..”.
Resistente: “ Che il Giudice del processo voglia revocare il provvedimento di cui alla data 28.01.2025 ,accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 c.p.c., disporre la rimessione in termini della convenuta e rimettere la convenuta in termini per poter svolgere le opportune difese
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con conferma dei provvedimenti dell'autorità giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, in Suzzara il 09/07/2019, con atto trascritto al n. 21 P. 1 anno 2019, ha dedotto che:
1. dall'unione coniugale non sono nati figli;
2. il matrimonio non è mai stato consumato per volere della moglie che nel luglio 2021 abbandonava la casa coniugale e dal gennaio 2022 faceva perdere le sue tracce;
3. in data 20.11.2023 il ricorrente cambiava residenza, e chiedeva al comune di cancellare la residenza anagrafica della moglie dal precedente indirizzo;
tanto premesso, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, con riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad €200,00, proponendo cumulativamente domanda di divorzio alle medesime condizioni.
La resistente , pur ritualmente citata, non si costituiva, salvo costituirsi in data 13.2.2025, dopo la remissione della causa in decisione , chiedendo di essere rimessa in termini per poter espletare le proprie difese.
Sul punto si osserva che la remissione della parte in termini presuppone la causa non imputabile del mancato rispetto del termine processuale, in questo caso del termine per la costituzione tempestiva. Nel caso di specie, pur non chiedendo espressamente che venga dichiarata la nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc, la resistente di fatto ritiene che tale notifica non fosse valida in quanto il ricorrente ben conosceva il luogo di lavoro dove la stessa sarebbe occupata dal febbraio 2023, nonché il luogo in cui ella di fatto dimorava, pur riconoscendo di non aver mai mutato la residenza anagrafica. Ha affermato altresì di aver attivato il servizio “seguimi” delle poste italiane ma di non sapere che tale servizio non
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riguardasse gli atti giudiziari. Orbene, quanto a tale ultima circostanza, la stessa è assolutamente irrilevante ai fini giuridici e anzi, conferma la mancata attivazione della resistente nel richiedere il cambio di residenza per oltre due anni. Quanto alla conoscenza da parte del ricorrente del luogo in cui la stessa dimorava o lavorava, la resistente non indica alcun elemento dal quale potersi ricavare tale conoscenza, anzi precisa di aver iniziato a lavorare presso il luogo indicato nel febbraio 2023, non contestando quanto sostenuto dal ricorrente , ovvero che la stessa non si sarebbe fatta più vedere né sentire dal marito sin dal gennaio 2022, non rispondendo alle telefonate dello stesso. Peraltro il doc. 2 a cui la stessa fa riferimento non
è in realtà allegato alla costituzione. A fronte di una richiesta di rimessione in termine totalmente generica e priva di qualunque indicazione delle prove della non imputabilità della mancata tempestiva costituzione, la relativa domanda deve essere rigettata.
Va revocata la dichiarazione di contumacia della resistente.
All'udienza del 29.10.2024, sentito il ricorrente, lo stesso rinunciava alla domanda di addebito e confermava il contenuto del ricorso. Acquisita la documentazione reddituale della resistente , la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni del ricorrente, quanto dal comportamento processuale del resistente, rimasto contumace, circostanze dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Rispetto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del ricorrente, il quale percepisce unicamente una pensione di circa 570,00 euro mensili, si osserva che dalla documentazione ottenuta dall'INPS la resistente risulta disoccupata dal mese di luglio
2024. Non sussistendo quindi disparità economica tra le parti non vi sono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del ricorrente.
Essendo stata proposta domanda di divorzio, verrà disposto , con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del giudizio.
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Tenuto conto della natura del giudizio e della mancata opposizione della resistente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
- Rigetta la domanda di contribuzione al mantenimento del ricorrente;
- Compensa le spese di giudizio;
- dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
-Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Suzzara per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.21 P. 1 anno 2019).
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 27/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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