Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/04/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03144/2025REG.PROV.COLL.
N. 02825/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2825 del 2022, proposto da NA GA, MA IC e AB IC, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Marcucci, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Comune di Spoleto, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria (sezione prima) n. 696/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 2 aprile 2025 il consigliere AB Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Marcucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti agiscono nel presente giudizio in qualità di comproprietari di un immobile di civile abitazione sito in Spoleto, località Scandicci 62, da loro ristrutturato in forza di regolare titolo edilizio, ma in relazione al quale veniva accertata la realizzazione di alcune opere non assentite. In ragione di ciò ne era ingiunta la demolizione, con ordinanza comunale in data 13 gennaio 2017, n. 8. Gli abusi erano così descritti nel provvedimento ora richiamato: a) manufatto in muratura adibito a cantina delle dimensioni di metri 2,31 x 1,60; b) portico in muratura con copertura in coppi a protezione dell’ingresso dell’abitazione delle dimensioni di metri 3,25 x 6,23 ed altezza variabile tra 2,41 e 2,51 metri; c) copertura delle scale che conducono al piano primo di 1,68 x 4,73 metri, con annessa veranda di 1,68 x 4,25 metri ed altezza di 2,75 metri; d) ampliamento al piano terra di un vano sul lato est delle dimensioni di metri 3,19 x 4,76 ed altezza variabile tra 2,89 e 2,81 metri.
2. Al provvedimento repressivo faceva seguito un’attività di parziale conformazione da parte dei destinatari, innanzitutto con la demolizione del manufatto contraddistinto con la lettera a); per quanto riguarda i manufatti b) e c) veniva parimenti demolita la copertura ed inoltre era chiesto l’accertamento di conformità, poi concessa. In relazione al medesimo manufatto c) e a quello sub d) era invece domandata la fiscalizzazione con l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 145, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 ( Testo unico Governo del territorio e materie correlate ), in ragione dell’asserito pregiudizio al fabbricato legittimamente edificato.
3. Quest’ultima istanza era respinta dal Comune di Spoleto, con nota in data 30 maggio 2017, prot. 29126, impugnata dagli interessati con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, con il quale erano formulate censure di incompetenza del dirigente della polizia municipale autore dell’atto impugnato; e di violazione del sopra menzionato 145 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, e difetto di istruttoria, sotto il profilo della mancata valutazione delle ripercussioni strutturali della demolizione.
4. Dato atto dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al manufatto sub c), in ragione della sanatoria rilasciata in corso di causa, con riguardo a quello sub d) l’impugnazione era respinta dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La censura di incompetenza era riqualificata sotto un primo profilo come contestazione della legittimazione dell’organo, dichiarata inammissibile per mancata impugnazione degli atti di conferimento dell’incarico di dirigente della polizia municipale. La competenza dell’organo era poi riconosciuta in ragione del fatto che nell’esercizio dell’autonomia organizzativa attribuita dalla legge alle amministrazioni comunali nell’individuare il « dirigente o responsabile del competente ufficio comunale », ai sensi degli artt. 31, 33 e 34 del testo unico dell’edilizia, il regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Spoleto aveva attribuito « alla Direzione Polizia municipale le funzioni riconducibili all’area omogenea denominata “ Servizio edilizia e ispettorato edilizio”, comprensive, tra le altre, delle attività relative alla gestione dei procedimenti in materia di attività edilizia ». Con riguardo ai presupposti della c.d. fiscalizzazione dell’abuso edilizio veniva statuito che il caso in contestazione esorbita dall’ipotesi di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, in cui la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria è consentita in base tanto alla legge nazionale (art. 34, comma 2, del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380), che alla sopra citata legge regionale (art. 145 della legge 21 gennaio 2015, n. 1). Nel caso di specie erano infatti ravvisati gli estremi della diversa fattispecie di « opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente », in cui il titolo è da considerarsi in apice mancante e in cui l’unica sanzione prevista è la demolizione dell’abuso.
6. La sentenza così motivata è impugnata dagli originari ricorrenti a mezzo del presente appello.
DIRITTO
1. Con una prima censura si contesta che l’atto di nomina del comandante dei vigili urbani (decreto sindacale del 26 gennaio 2016, n. 11), depositata nel giudizio di primo grado dall’amministrazione comunale resistente non sia stata impugnata dai ricorrenti, quando invece una tale volontà sarebbe ricavabile sul piano sostanziale.
2. Con un’ulteriore censura si ribadisce che nella materia delle sanzioni edilizie il corpo della polizia municipale di Spoleto non avrebbe alcuna competenza se non quella di carattere strumentale consistente nel controllo del territorio. Il dirigente non avrebbe dunque potuto adottare il provvedimento di diniego di fiscalizzazione dell’abuso impugnato nel presente giudizio. Sul punto, la sentenza avrebbe erroneamente fatto riferimento al regolamento comunale degli uffici e dei servizi, tuttavia non prodotto in giudizio dall’amministrazione resistente. A sostegno dell’eccezione di incompetenza viene invece sottolineato che le sanzioni in materia edilizia hanno la funzione tipica di ripristino dell’ordine urbanistico violato, per cui esse dovrebbero essere attratte alla competenza primaria sul rilascio dei titoli edilizi.
3. Con un ultimo ordine di censure si contesta che la fattispecie controversa si sostanzierebbe in interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio. L’ipotesi sarebbe smentita innanzitutto dall’incontroverso stato legittimo della restante parte del fabbricato interessato dai medesimi lavori, al quale si aggiunge la sanatoria successivamente conseguita per gli altri abusi inizialmente contestati dall’amministrazione comunale. Viene al riguardo specificato che il fabbricato d), su cui permane controversia tra le parti, costituirebbe « parte integrante di quel muro che sorregge la scala oggetto di permesso di conformità », per effetto della cui demolizione « rimarrebbe gravemente danneggiato quella porzione di casa (la scala ) che è attaccata e sorretta proprio dal muro del fabbricato d) »
4. Le censure sono infondate.
5. Il primo motivo va respinto sul rilievo che l’epigrafe del ricorso di primo grado reca un’indicazione degli atti impugnati limitata al diniego di fiscalizzazione dell’abuso ai sensi del citato art. 145, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, cui si aggiunge la seguente menzione: « ogni altro atto, connesso, conseguente e/o presupposto ». Quest’ultima formula, di mero stile, non è tuttavia sufficiente ad individuare alcun ulteriore atto amministrativo al quale riferire l’azione di annullamento proposta. In questo senso è la consolidata giurisprudenza amministrativa, alla quale si fa rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. ( ex plurimis : Cons. Stato, III, 18 ottobre 2023, n. 9078; 20 luglio 2020, n. 4650; V, 27 agosto 2024, n. 7264; VII, 28 dicembre 2023, n. 11282; 2 maggio 2023, n. 4449; 17 gennaio 2023, n. 579; 28 ottobre 2022, n. 9332).
6. Come pertanto statuito dalla sentenza di primo grado, in difetto di un’impugnazione della nomina a dirigente della polizia municipale, disposta con decreto sindacale in data 26 gennaio 2016, n. 11, prodotto nel giudizio di primo grado dall’amministrazione comunale, la censura è inammissibile. Sul punto deve aggiungersi che l’impugnazione sarebbe nel caso di specie stata possibile sin dal ricorso contro il diniego di fiscalizzazione, posto il provvedimento di nomina in questione è richiamato nell’ordinanza di demolizione del 13 gennaio 2017, n. 8, da cui trae origine la presente controversia. Ciò nondimeno, come in precedenza esposto, i ricorrenti sono venuti meno all’onere su di essi gravante ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. di indicare in modo specifico nel loro atto introduttivo del giudizio l’« oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato », nei termini precisati dalla sopra richiamata giurisprudenza amministrativa.
7. Va respinto anche il motivo di incompetenza del dirigente della polizia municipale, riproposto con il secondo motivo d’appello. Malgrado il non puntuale riferimento della sentenza di primo grado al regolamento comunale degli uffici e dei servizi, l’attribuzione al corpo della polizia municipale di Spoleto delle funzioni in materia di edilizia va comunque individuato nella delibera di giunta comunale del 15 maggio 2016, n. 134, parimenti prodotta nel giudizio di primo grado dall’amministrazione resistente. Nel ridefinire le posizioni organizzative per l’anno 2016 il provvedimento in questione prevede infatti che alla polizia municipale sia tra l’altro affidata la « gestione dei procedimenti in materia di attività edilizia ».
8. Diversamente da quanto si suppone con l’appello, per effetto del provvedimento ora richiamato la competenza del corpo non può dunque essere circoscritta alla sola attività di controllo dell’ordinato assetto edilizio del territorio. Essa va per contro estesa alla materia dell’edilizia nel suo complesso, sulla base di una scelta espressiva dell’autonomia organizzativa dell’ente locale, riconosciuta dalle sopra citate disposizioni del testo unico dell’edilizia di cui agli artt. 31, 33 e 34, richiamate dalla sentenza di primo grado. Al medesimo riguardo, richiesto all’udienza di discussione del 2 aprile 2025 di precisare a quale ripartizione interna a quest’ultimo le funzioni in materia edilizia sarebbero devolute, la difesa dei ricorrenti non è stata in grado di fornire alcuna precisazione.
9. Infine, le censure di merito non superano il rilievo a fondamento del diniego di fiscalizzazione dell’abuso in cui si sostanzia il provvedimento impugnato, il quale ha sul punto accertato che « il corpo di fabbrica non interagisce strutturalmente con la parte conforme che può essere considerata architettonicamente autonoma ». La prospettazione contraria a fondamento delle medesime censure, corroborate da una perizia di parte, si fondano sul pregiudizio consistente nel possibile « crollo di una parte della rampa di scala che conduce al primo piano ». Più nello specifico, la perizia paventa la possibilità che la rampa di scala in questione, non facente parte dell’ampliamento abusivamente realizzato, nondimeno posto in aderenza ad essa, rimanga « priva dell’appoggio strutturale dato dalla struttura in muratura del piano terra ».
10. Sennonché l’ipotesi è solo affermata, senza il supporto di documentazione tecnica e fotografica a sostegno relativa al materiale e alle tecniche costruttive impiegati nella realizzazione dell’ampliamento abusivo. Essa postula quindi che un’addizione abbia automaticamente effetto sulle parti strutturali preesistenti e che la sua demolizione non possa avvenire senza l’adozione di accorgimenti comunemente impiegati nell’edilizia per evitare ripercussioni sulle altre parti dei fabbricati.
11. La prospettazione a base delle censure di merito ora in esame non è dunque idonea a fare emergere un’errata applicazione da parte dell’amministrazione comunale dell’ambito di valutazione ad essa attribuito dal più volte richiamato art. 145, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1. La statuizione di rigetto delle medesime contestazioni va dunque confermata, sebbene nei sensi ora espressi e non già sul rilievo che l’abuso sarebbe stato realizzato in assenza di titolo.
12. L’appello deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Spoleto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
AB Franconiero, Presidente FF, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AB Franconiero |
IL SEGRETARIO