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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4092/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 14 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.6.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per li avv.ti SPADA ANDREA e IUCCI MASSIMO hanno concluso come Controparte_1
da nota depositata in data 13/01/2025 per l'avv. BOCCIA SILVIA ha concluso come da nota Controparte_2
depositata in data 13/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:30 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4092/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4092/2021 R.G. promossa da: tra
c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti SPADA ANDREA e IUCCI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto 41, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
attrice contro
(c.f. ) in persona del suo procuratore ad Controparte_2 P.IVA_2 negotia, rappresentata e difesa dall'avv. BOCCIA SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Isonzo n. 13, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
convenuta
OGGETTO: assicurazione danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , proprietaria di un complesso Controparte_1 alberghiero denominato “Foro Appio Mansio Hotel”, sito in Borgo Faiti (LT), Via Appia n. 6 Km
72.800, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la propria compagnia assicurativa,
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via principale, accertato e dichiarato l'avveramento del rischio dedotto nella polizza N. Parte_1
1/2595/21/160142753 stipulata dalla n persona del l.r.p.t. nonché accertato Controparte_1 e dichiarato che nel contratto di polizza medesimo, non sussistono alcuna esclusione e/o scoperto contrattuale specifici circa il rischio verificatosi e che per converso risultano integrate tutte le condizioni di operatività della polizza stessa in relazione al sinistro per cui è causa, condannare la in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_2 all'adempimento del contratto di polizza predetto mediante condanna della stessa al pagamento – nei confronti della n persona del l.r.p.t. e nel domicilio eletto, della garanzia Controparte_1 contemplata in contratto per danni come dedotti e pari ad € 21.984,40 o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria.
2. In ogni caso, con vittoria di spese (incluse le spese di mediazione obbligatoria come da fattura presente in atti), competenze, onorari, oltre rimborso spese generali,
IVA e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
La società attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver stipulato con la convenuta, in data 17.05.2018, la polizza assicurativa “ n. 1/2595/21/161042753, con Parte_1 scadenza annuale (17.05.2019) e pagamento del premio a frazionamento mensile (prima rata di €
813,00, le successive pari ad € 271,01 per un totale premio annuo pari ad € 3.252,12); - di essere in regola con il pagamento dei premi assicurativi afferenti alla polizza predetta;
- di aver subìto, in data
13.12.2019, la rottura di talune condutture interne al complesso alberghiero interessanti 4 locali bagno con copiosa fuoriuscita di acqua arrecante ingenti danni materiali ingenti al cespite, nonché ai beni e alle attrezzature ivi presenti;
- di aver tempestivamente denunciato il sinistro alla convenuta con relativa apertura della pratica n. 1-8101-2019-1076559; - di avere, frattanto, provveduto a far eseguire le lavorazioni necessarie all'eliminazione del danno provvedendo a pagare l'importo di € 21.984,40 alla - che la convenuta, nonostante l'accertamento dell'effettività del sinistro e del danno, CP_3
non aveva provveduto alla liquidazione dello stesso.
La società convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/12/2021, contestando la quantificazione così come operata da parte attrice, posto che i danni accertati dal proprio perito, nel rispetto delle condizioni contrattuali di cui all'art. 2.6.2
(Fuoriuscita di liquidi), sarebbero stati di gran lunga inferiore a quelli richiesti e, segnatamente, quantificati in euro 3.150,00 totali, di cui euro 1.100,00 al fabbricato, riconducibile a quanto garantito sub "a) Acqua condotta e altri liquidi" ed euro 2.050,00 riferibile invece nella garanzia prestata sub
"b) Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua e altri liquidi", considerata altresì
l'applicazione della franchigia di euro 250,00 (cfr. doc. 3 comparsa, pag.3 ss.; vd. anche doc. 2, p. 13 di 115), non potendovi ricomprendere i costi per l'intero rifacimento dei 4 bagni oggetto di allagamento. Tanto dedotto, la convenuta ha così insistito “affinchè l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, Voglia: - rigettare la domanda come proposta e formulata dall'attrice nei confronti della convenuta perchè infondata sia in fatto ed in diritto e comunque non provata, dichiarando equa e satisfattiva l'offerta banco iudicis / proposta conciliativa ex art. 91 co. 1 ult.inc. c.p.c. formulata dalla
Compagnia, con condanna dell'attrice a rifondere a tutte le spese di giudizio, Controparte_4
in quanto successive alla proposta stessa, già formulata ante causam;
- in via estremamente subordinata, limitare la condanna in misura corrispondente all'effettiva entità dell'indennizzo dovuto in base al contratto assicurativo, con applicazione della franchigia di Euro 250,00 ed entro il massimo di Euro 10.000,00 per spese di ricerca rottura e riparazione di condutture;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, alla prima udienza, il procuratore di parte convenuta offriva «banco iudicis» la somma di euro 3.150,00 con assegno tratto su N. 0250611194-02 all'ordine di e l'attrice tratteneva la somma come CP_5 Controparte_1
acconto sul maggior dovuto, non ritenendo la somma soddisfacente.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva così istruita dall'odierno G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, in via documentale e tramite l'espletamento di c.t.u. a firma del geom. , con formulazione, a seguito del deposito peritale, di proposta Controparte_6
conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. da parte del G.I., ma accettata dal solo patrocinio attoreo.
La causa, così ritenuta matura per la decisione, viene discussa e decisa all'odierna udienza celebratasi con le forme cartolari con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez.
Unite, 24/03/2006, n. 6572).
Nella fattispecie, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III, 02/04/2021, n.9205;
I, 14/06/2018, n.15630; Cass. III, 21/12/2017 n.30656; Cass. n. 17 dell'8/1/1987; Cass. 1081 del
4/3/1978). È, dunque, onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi" ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa (cfr. Cass., III, 23/01/2018 n.1558; Cass.
n. 7749/2020; Cass. n. 4426 del 17/5/1997).
Ciò posto, dalla disamina della documentazione complessivamente prodotta dalla parte attrice e dalle condivisibili conclusioni cui è addivenuto l'ausiliario nominato dal Tribunale, si ritiene che la stessa abbia parzialmente assolto all'onus probandi sulla medesima incombente.
Ed invero, nulla quaestio in ordine alla sussistenza e alla piena operatività della Polizza assicurativa e, segnatamente, con riferimento al sinistro occorso in data 13.12.2019 causativo del danno lamentato e alla sua ascrivibilità alla rottura accidentale delle tubature delle condutture, tanto può ritenersi documentalmente provato, avendo la società attrice prodotto il Contratto di Polizza, le Condizioni
Generali e la regolare denuncia del sinistro, oltre a non essere state sollevate specifiche contestazioni sul punto, tant'è che la compagnia convenuta, offrendo un indennizzo all'attrice, ha, sostanzialmente, confermato le summenzionate circostanze (vd. assegno, all. 4, comparsa)
In particolare, dall'espletata c.t.u., - le cui conclusioni sono pressoché interamente condivisibili da questo G.I., in quanto scevre da vizi di natura logico – giuridica, essendosi l'Ausiliario scrupolosamente attenuto alla disamina della documentazione in atti, anche mediante raffronto della situazione lamentata da parte attrice e quella riscontrata in sede di sopralluogo -, è emerso che “Le cause delle rotture verificatesi sono da imputare agli sbalzi termici e alla natura coesiva del terreno che dopo piogge abbondante e successivo periodo particolarmente siccitoso, si asciuga e si ritira e tale variazione di volume crea dei vuoti nel terreno che provocano assestamenti alla struttura del fabbricato. Pertanto, ci troviamo difronte ad un danno la cui circostanza è estranea all'attività dell'assicurato, ed è indennizzabile secondo quanto stabilito dalla polizza assicurativa…” (vd. pag.
8, c.t.u. dep. 19.7.23): emerge, dunque, come l'evento accidentalmente avveratosi rientri nei “rischi inclusi” dalla polizza assicurativa sottoscritta, posto che, all' “Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi” è appositamente previsto che “L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da: a) Acqua condotta e altri liquidi fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.” (vd. pag. 12 di 115, all. 2, comparsa).
Ciò posto, non tutti gli interventi che parte attrice ha demandato alla ditta edile S.E.R., come da preventivo e fattura allegate all'atto di citazione (vd. all.ti 3 e 5), per un costo pari ad euro 21.200,00
+ i.v.a., - e, segnatamente, consistenti in “Rimozione degli strati di intonaco danneggiato da infiltrazione - demolizione e rimozione rivestimenti – carico trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata – ricerca del guasto idrico – riparazione e ripristino condutture e tubazioni – ripristino delle superfici mediante applicazione di intonaci premiscelati a base cementizia;
fornitura e posa in opera di rivestimenti ceramici compresi gli oneri per i collanti specifici;
rasatura e ripresa delle superfici mediante applicazione di tinte lavabili date in due mani a coprire (bianco) ove necessario;
- pulizia finale delle aree di lavoro.” -, risultano indennizzabili a condizioni della polizza in parola.
A tale proposito, condivisibile l'approdo quantificativo operato dal C.T.U. nel rispetto del tariffario prezzi edizione 2022 della Regione Lazio, incrementati, come previsto nelle modalità di applicazione, del 20%, in quanto trattasi di lavorazioni di modesta entità e non comprensivi di i.v.a., conclusioni avallate anche dallo stesso patrocinio attoreo con l'aggiunta dell'i.v.a. (vd. pag. 12, note conclusive autorizzate dep. 3.1.25), secondo cui “Importo totale indennizzabile = importo indennizzabile p.to a)
+ importo indennizzabile p.to b) = € 10.000,00 + € 785,71= € 10.785,71 (euro diecimilasettecentottantacinque/71).” (vd. pp. 9 – 13, c.t.u.).
In particolare, la quantificazione operata dall'Ausiliario risulta sostanzialmente ossequiosa di quanto previsto dalle condizioni contrattuali e, segnatamente, dell'art. 2.6.2, lett. b) che prevede il rimborso per “le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie”, con una garanzia prestata a fino alla concorrenza di € Controparte_7
10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa (vd. pag. 12 di 115, all. 2, comparsa).
Va invece decurtata la somma di euro 785,51 per i danni al fabbricato, posto che, come condivisibilmente osservato nelle note critiche del c.t. di parte convenuta l'art.
3.1 garanzia base e
3.1.3 lett. a), non sono applicabili alla fattispecie che ci occupa in quanto inerenti alla Sezione
Responsabilità civile verso Terzi della polizza in esame, Sezione non interessata dall'evento che ci occupa, ricadente, invece, tra le Garanzie dirette della Sezione danni ai beni – rischi nominati (vd. all. note critiche, dep. 8.11.23).
Non degne di nota poi le critiche del c.t.p. secondo cui il C.T.U. non avrebbe spiegato la natura, tipologia e l'eziologia di danni che avrebbero interessato i 4 vani, omettendo di dettagliare gli interventi tecnici a suo avviso necessari alla individuazione e riparazione dell'asserito guasto del dicembre 2019.
A tale proposito, il C.T.U. ha risposto esaustivamente, sulla scorta della documentazione in atti, e segnatamente, il dossier fotografico allegato al fascicolo attoreo e la perizia del perito dell'assicurazione, allegata al fascicolo di parte convenuta, evidenziando come, benché “Al momento del sopralluogo i lavori si presentavano ultimati”, e ciò non avrebbe permesso la verifica delle lavorazioni eseguite all'impianto idrico sanitario, purtuttavia, “Le lavorazioni eseguite relativamente alle opere edili di rifinitura sono risultate corrispondenti alla descrizione riportata sulla fattura di pagamento alla ditta che ha eseguito i lavori.”, specificando e ribadendo la natura accidentale del danno (vd. pag. 18, c.t.u. “il danno alle tubazioni di scarico possono essere la conseguenza degli assestamenti della struttura dovuti dalla natura coesiva del terreno che dopo piogge abbondanti e successivo periodo siccitoso, si asciuga e si ritira e tale variazione di volume crea dei vuoti nel terreno.”).
Del tutto destituite di pregio poi le contestazioni della compagnia assicuratrice convenuta circa l'asserita mancata prova degli interventi effettuati dall'attrice e di cui al preventivo e fattura allegati all'atto di citazione.
A tale riguardo, è lo stesso perito della convenuta, nel corso del sopralluogo effettuato il 22/5/2020,
a circa 5 mesi di distanza dalla denuncia del sinistro, a dare atto dell'esecuzione delle opere (vd. perizia, all. 3, comparsa “Precisiamo che, a nostro avviso, la totalità delle opere intraprese, non vanno a giustificare in alcun modo, la ragionevolezza dei lavori effettuati”).
Acclarata la sussistenza dell'an, può ritenersi corretta e congrua la quantificazione dei danni così come operata dal C.T.U., con le precisazioni di cui sopra, il quale, previ opportuni sopralluoghi, ha confermato la sussistenza delle doglianze attoree e gli inconvenienti esposti al riguardo.
Conclusivamente, la domanda attorea merita parziale accoglimento con riconoscimento in favore della parte attrice dell'indennizzo per l'evento dannoso garantito con la polizza sottoscritta così come quantificato dal C.T.U., pari ad euro 10.000,00, maggiorato di i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Da tale importo andrà ovviamente decurtata la somma di euro 3.150,00 che l'attrice ha percepito in corso di causa dalla convenuta (vd. all. verbale ud. 12.1.2022).
Va poi rammentato che, in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore, assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato. Ne deriva che l'importo così dovuto è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (cfr. recentemente Cassazione civile sez. III,
08/06/2023, n.16229).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto del comportamento processuale della compagnia assicurativa convenuta, la quale non solo ha ingiustificatamente omesso di partecipare alla procedura di mediazione cui era stata regolarmente invitata (vd. verbale, all. 12, attoreo), ma ha altresì rifiutato senza un giustificato motivo la ponderata proposta conciliativa formulata ad hoc da questo G.I. in ragione dei risultati della c.t.u.
e delle domande delle parti, con inevitabile allungamento dei tempi processuali (vd. verbale ud.
9.11.23 e ud. 12.12.23).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno invece poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
La convenuta va altresì condannata – ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. L.vo 4 marzo 2010, n. 28, vigente ratione temporis - al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione cui era stata regolarmente invitata (cfr. verbale di mediazione, doc. 12, attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al versamento in favore dell'attrice della somma di euro 6.850,00 (= €10.000,00 – € 3.150,00, acconto già incassato), maggiorato di i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
b) condanna altresì la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
5.077,00 per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. avv.ti Massimo Iucci ed Andrea Spada;
c) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna;
d) condanna altresì la convenuta - ex art. 8 co. 4 bis D. L.vo n. 28/2010 vigente ratione temporis
- al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 14 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.6.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11.6.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per li avv.ti SPADA ANDREA e IUCCI MASSIMO hanno concluso come Controparte_1
da nota depositata in data 13/01/2025 per l'avv. BOCCIA SILVIA ha concluso come da nota Controparte_2
depositata in data 13/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:30 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4092/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4092/2021 R.G. promossa da: tra
c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti SPADA ANDREA e IUCCI MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto 41, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
attrice contro
(c.f. ) in persona del suo procuratore ad Controparte_2 P.IVA_2 negotia, rappresentata e difesa dall'avv. BOCCIA SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Isonzo n. 13, in virtù di procura alle liti telematicamente depositata in atti;
convenuta
OGGETTO: assicurazione danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , proprietaria di un complesso Controparte_1 alberghiero denominato “Foro Appio Mansio Hotel”, sito in Borgo Faiti (LT), Via Appia n. 6 Km
72.800, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la propria compagnia assicurativa,
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via principale, accertato e dichiarato l'avveramento del rischio dedotto nella polizza N. Parte_1
1/2595/21/160142753 stipulata dalla n persona del l.r.p.t. nonché accertato Controparte_1 e dichiarato che nel contratto di polizza medesimo, non sussistono alcuna esclusione e/o scoperto contrattuale specifici circa il rischio verificatosi e che per converso risultano integrate tutte le condizioni di operatività della polizza stessa in relazione al sinistro per cui è causa, condannare la in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_2 all'adempimento del contratto di polizza predetto mediante condanna della stessa al pagamento – nei confronti della n persona del l.r.p.t. e nel domicilio eletto, della garanzia Controparte_1 contemplata in contratto per danni come dedotti e pari ad € 21.984,40 o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria.
2. In ogni caso, con vittoria di spese (incluse le spese di mediazione obbligatoria come da fattura presente in atti), competenze, onorari, oltre rimborso spese generali,
IVA e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
La società attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver stipulato con la convenuta, in data 17.05.2018, la polizza assicurativa “ n. 1/2595/21/161042753, con Parte_1 scadenza annuale (17.05.2019) e pagamento del premio a frazionamento mensile (prima rata di €
813,00, le successive pari ad € 271,01 per un totale premio annuo pari ad € 3.252,12); - di essere in regola con il pagamento dei premi assicurativi afferenti alla polizza predetta;
- di aver subìto, in data
13.12.2019, la rottura di talune condutture interne al complesso alberghiero interessanti 4 locali bagno con copiosa fuoriuscita di acqua arrecante ingenti danni materiali ingenti al cespite, nonché ai beni e alle attrezzature ivi presenti;
- di aver tempestivamente denunciato il sinistro alla convenuta con relativa apertura della pratica n. 1-8101-2019-1076559; - di avere, frattanto, provveduto a far eseguire le lavorazioni necessarie all'eliminazione del danno provvedendo a pagare l'importo di € 21.984,40 alla - che la convenuta, nonostante l'accertamento dell'effettività del sinistro e del danno, CP_3
non aveva provveduto alla liquidazione dello stesso.
La società convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/12/2021, contestando la quantificazione così come operata da parte attrice, posto che i danni accertati dal proprio perito, nel rispetto delle condizioni contrattuali di cui all'art. 2.6.2
(Fuoriuscita di liquidi), sarebbero stati di gran lunga inferiore a quelli richiesti e, segnatamente, quantificati in euro 3.150,00 totali, di cui euro 1.100,00 al fabbricato, riconducibile a quanto garantito sub "a) Acqua condotta e altri liquidi" ed euro 2.050,00 riferibile invece nella garanzia prestata sub
"b) Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua e altri liquidi", considerata altresì
l'applicazione della franchigia di euro 250,00 (cfr. doc. 3 comparsa, pag.3 ss.; vd. anche doc. 2, p. 13 di 115), non potendovi ricomprendere i costi per l'intero rifacimento dei 4 bagni oggetto di allagamento. Tanto dedotto, la convenuta ha così insistito “affinchè l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, Voglia: - rigettare la domanda come proposta e formulata dall'attrice nei confronti della convenuta perchè infondata sia in fatto ed in diritto e comunque non provata, dichiarando equa e satisfattiva l'offerta banco iudicis / proposta conciliativa ex art. 91 co. 1 ult.inc. c.p.c. formulata dalla
Compagnia, con condanna dell'attrice a rifondere a tutte le spese di giudizio, Controparte_4
in quanto successive alla proposta stessa, già formulata ante causam;
- in via estremamente subordinata, limitare la condanna in misura corrispondente all'effettiva entità dell'indennizzo dovuto in base al contratto assicurativo, con applicazione della franchigia di Euro 250,00 ed entro il massimo di Euro 10.000,00 per spese di ricerca rottura e riparazione di condutture;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, alla prima udienza, il procuratore di parte convenuta offriva «banco iudicis» la somma di euro 3.150,00 con assegno tratto su N. 0250611194-02 all'ordine di e l'attrice tratteneva la somma come CP_5 Controparte_1
acconto sul maggior dovuto, non ritenendo la somma soddisfacente.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva così istruita dall'odierno G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, in via documentale e tramite l'espletamento di c.t.u. a firma del geom. , con formulazione, a seguito del deposito peritale, di proposta Controparte_6
conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. da parte del G.I., ma accettata dal solo patrocinio attoreo.
La causa, così ritenuta matura per la decisione, viene discussa e decisa all'odierna udienza celebratasi con le forme cartolari con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez.
Unite, 24/03/2006, n. 6572).
Nella fattispecie, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III, 02/04/2021, n.9205;
I, 14/06/2018, n.15630; Cass. III, 21/12/2017 n.30656; Cass. n. 17 dell'8/1/1987; Cass. 1081 del
4/3/1978). È, dunque, onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi" ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa (cfr. Cass., III, 23/01/2018 n.1558; Cass.
n. 7749/2020; Cass. n. 4426 del 17/5/1997).
Ciò posto, dalla disamina della documentazione complessivamente prodotta dalla parte attrice e dalle condivisibili conclusioni cui è addivenuto l'ausiliario nominato dal Tribunale, si ritiene che la stessa abbia parzialmente assolto all'onus probandi sulla medesima incombente.
Ed invero, nulla quaestio in ordine alla sussistenza e alla piena operatività della Polizza assicurativa e, segnatamente, con riferimento al sinistro occorso in data 13.12.2019 causativo del danno lamentato e alla sua ascrivibilità alla rottura accidentale delle tubature delle condutture, tanto può ritenersi documentalmente provato, avendo la società attrice prodotto il Contratto di Polizza, le Condizioni
Generali e la regolare denuncia del sinistro, oltre a non essere state sollevate specifiche contestazioni sul punto, tant'è che la compagnia convenuta, offrendo un indennizzo all'attrice, ha, sostanzialmente, confermato le summenzionate circostanze (vd. assegno, all. 4, comparsa)
In particolare, dall'espletata c.t.u., - le cui conclusioni sono pressoché interamente condivisibili da questo G.I., in quanto scevre da vizi di natura logico – giuridica, essendosi l'Ausiliario scrupolosamente attenuto alla disamina della documentazione in atti, anche mediante raffronto della situazione lamentata da parte attrice e quella riscontrata in sede di sopralluogo -, è emerso che “Le cause delle rotture verificatesi sono da imputare agli sbalzi termici e alla natura coesiva del terreno che dopo piogge abbondante e successivo periodo particolarmente siccitoso, si asciuga e si ritira e tale variazione di volume crea dei vuoti nel terreno che provocano assestamenti alla struttura del fabbricato. Pertanto, ci troviamo difronte ad un danno la cui circostanza è estranea all'attività dell'assicurato, ed è indennizzabile secondo quanto stabilito dalla polizza assicurativa…” (vd. pag.
8, c.t.u. dep. 19.7.23): emerge, dunque, come l'evento accidentalmente avveratosi rientri nei “rischi inclusi” dalla polizza assicurativa sottoscritta, posto che, all' “Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi” è appositamente previsto che “L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da: a) Acqua condotta e altri liquidi fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.” (vd. pag. 12 di 115, all. 2, comparsa).
Ciò posto, non tutti gli interventi che parte attrice ha demandato alla ditta edile S.E.R., come da preventivo e fattura allegate all'atto di citazione (vd. all.ti 3 e 5), per un costo pari ad euro 21.200,00
+ i.v.a., - e, segnatamente, consistenti in “Rimozione degli strati di intonaco danneggiato da infiltrazione - demolizione e rimozione rivestimenti – carico trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata – ricerca del guasto idrico – riparazione e ripristino condutture e tubazioni – ripristino delle superfici mediante applicazione di intonaci premiscelati a base cementizia;
fornitura e posa in opera di rivestimenti ceramici compresi gli oneri per i collanti specifici;
rasatura e ripresa delle superfici mediante applicazione di tinte lavabili date in due mani a coprire (bianco) ove necessario;
- pulizia finale delle aree di lavoro.” -, risultano indennizzabili a condizioni della polizza in parola.
A tale proposito, condivisibile l'approdo quantificativo operato dal C.T.U. nel rispetto del tariffario prezzi edizione 2022 della Regione Lazio, incrementati, come previsto nelle modalità di applicazione, del 20%, in quanto trattasi di lavorazioni di modesta entità e non comprensivi di i.v.a., conclusioni avallate anche dallo stesso patrocinio attoreo con l'aggiunta dell'i.v.a. (vd. pag. 12, note conclusive autorizzate dep. 3.1.25), secondo cui “Importo totale indennizzabile = importo indennizzabile p.to a)
+ importo indennizzabile p.to b) = € 10.000,00 + € 785,71= € 10.785,71 (euro diecimilasettecentottantacinque/71).” (vd. pp. 9 – 13, c.t.u.).
In particolare, la quantificazione operata dall'Ausiliario risulta sostanzialmente ossequiosa di quanto previsto dalle condizioni contrattuali e, segnatamente, dell'art. 2.6.2, lett. b) che prevede il rimborso per “le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie”, con una garanzia prestata a fino alla concorrenza di € Controparte_7
10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa (vd. pag. 12 di 115, all. 2, comparsa).
Va invece decurtata la somma di euro 785,51 per i danni al fabbricato, posto che, come condivisibilmente osservato nelle note critiche del c.t. di parte convenuta l'art.
3.1 garanzia base e
3.1.3 lett. a), non sono applicabili alla fattispecie che ci occupa in quanto inerenti alla Sezione
Responsabilità civile verso Terzi della polizza in esame, Sezione non interessata dall'evento che ci occupa, ricadente, invece, tra le Garanzie dirette della Sezione danni ai beni – rischi nominati (vd. all. note critiche, dep. 8.11.23).
Non degne di nota poi le critiche del c.t.p. secondo cui il C.T.U. non avrebbe spiegato la natura, tipologia e l'eziologia di danni che avrebbero interessato i 4 vani, omettendo di dettagliare gli interventi tecnici a suo avviso necessari alla individuazione e riparazione dell'asserito guasto del dicembre 2019.
A tale proposito, il C.T.U. ha risposto esaustivamente, sulla scorta della documentazione in atti, e segnatamente, il dossier fotografico allegato al fascicolo attoreo e la perizia del perito dell'assicurazione, allegata al fascicolo di parte convenuta, evidenziando come, benché “Al momento del sopralluogo i lavori si presentavano ultimati”, e ciò non avrebbe permesso la verifica delle lavorazioni eseguite all'impianto idrico sanitario, purtuttavia, “Le lavorazioni eseguite relativamente alle opere edili di rifinitura sono risultate corrispondenti alla descrizione riportata sulla fattura di pagamento alla ditta che ha eseguito i lavori.”, specificando e ribadendo la natura accidentale del danno (vd. pag. 18, c.t.u. “il danno alle tubazioni di scarico possono essere la conseguenza degli assestamenti della struttura dovuti dalla natura coesiva del terreno che dopo piogge abbondanti e successivo periodo siccitoso, si asciuga e si ritira e tale variazione di volume crea dei vuoti nel terreno.”).
Del tutto destituite di pregio poi le contestazioni della compagnia assicuratrice convenuta circa l'asserita mancata prova degli interventi effettuati dall'attrice e di cui al preventivo e fattura allegati all'atto di citazione.
A tale riguardo, è lo stesso perito della convenuta, nel corso del sopralluogo effettuato il 22/5/2020,
a circa 5 mesi di distanza dalla denuncia del sinistro, a dare atto dell'esecuzione delle opere (vd. perizia, all. 3, comparsa “Precisiamo che, a nostro avviso, la totalità delle opere intraprese, non vanno a giustificare in alcun modo, la ragionevolezza dei lavori effettuati”).
Acclarata la sussistenza dell'an, può ritenersi corretta e congrua la quantificazione dei danni così come operata dal C.T.U., con le precisazioni di cui sopra, il quale, previ opportuni sopralluoghi, ha confermato la sussistenza delle doglianze attoree e gli inconvenienti esposti al riguardo.
Conclusivamente, la domanda attorea merita parziale accoglimento con riconoscimento in favore della parte attrice dell'indennizzo per l'evento dannoso garantito con la polizza sottoscritta così come quantificato dal C.T.U., pari ad euro 10.000,00, maggiorato di i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Da tale importo andrà ovviamente decurtata la somma di euro 3.150,00 che l'attrice ha percepito in corso di causa dalla convenuta (vd. all. verbale ud. 12.1.2022).
Va poi rammentato che, in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore, assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato. Ne deriva che l'importo così dovuto è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (cfr. recentemente Cassazione civile sez. III,
08/06/2023, n.16229).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto del comportamento processuale della compagnia assicurativa convenuta, la quale non solo ha ingiustificatamente omesso di partecipare alla procedura di mediazione cui era stata regolarmente invitata (vd. verbale, all. 12, attoreo), ma ha altresì rifiutato senza un giustificato motivo la ponderata proposta conciliativa formulata ad hoc da questo G.I. in ragione dei risultati della c.t.u.
e delle domande delle parti, con inevitabile allungamento dei tempi processuali (vd. verbale ud.
9.11.23 e ud. 12.12.23).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno invece poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
La convenuta va altresì condannata – ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. L.vo 4 marzo 2010, n. 28, vigente ratione temporis - al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione cui era stata regolarmente invitata (cfr. verbale di mediazione, doc. 12, attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al versamento in favore dell'attrice della somma di euro 6.850,00 (= €10.000,00 – € 3.150,00, acconto già incassato), maggiorato di i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
b) condanna altresì la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
5.077,00 per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. avv.ti Massimo Iucci ed Andrea Spada;
c) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna;
d) condanna altresì la convenuta - ex art. 8 co. 4 bis D. L.vo n. 28/2010 vigente ratione temporis
- al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini