Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/05/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2853/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Alessandro Santoro
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv. Pasqualina Ethel Fiorino avv. iuffrè.it Email_2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione risalente al 7.11.2018, l'attore in epigrafe proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/73 avente numero di repertorio 2406/34, eseguita con nota n. 10072 Registro generale e n. 2237 Registro Particolare, di cui dichiarava di essere venuto a conoscenza a seguito di ispezione ipotecaria del 30.10.2018.
Argomentava la propria opposizione eccependo la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti ad essa presupposti, del preavviso di iscrizione previsto dall'art. 77 c. 2 bis D.P.R.
n. 602/73 e dell'intimazione di pagamento prescritta dall' art. 50 c. 2 D.P.R. 602/73, nonché la violazione dell'art. 474 c.p.c. e dell'art. 2817 c.c. per mancanza di un valido titolo esecutivo ed, infine,
Si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario CP_2
per le cartelle nn.
1) 0342006000732261400000;
2) 0342007000085888700000;
3) 0342007001981421400000;
4) 0342008000590291200000;
5) 0342008000753596700000;
6) 0342009000598567800000;
7) 0342009001261243700000;
nonché la competenza funzionale del giudice del lavoro con riferimento alle cartelle nn.
1) 0342004000953109100000;
2) 0342004001618605300000;
3) 0342005003969734500000;
4) 0342006008268566500000;
5) 0342006008777933800000;
6) 0342007005026261600000;
7) 0342008001744320200000;
8) 0342008002179185700000;
9) 0342008003266800900000;
10) 0342008003940282500000;
11) 0342008004513839200000;
12) 0342009000017408700000;
13) 0342009000733054200000;
14) 0342009001906815200000;
15) 0342009002396328500000;
16) 0342009003033237100000;
17) 0342009003534648500000;
18) 0342009003787396400000;
19) 0342009004368797900000;
20) 0342009004916315400000;
21) 0342009004916325500000. Rispondeva inoltre alle deduzioni di parte attrice eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla lamentata omessa notifica del titolo e degli altri atti presupposti – trattandosi di questioni afferenti alla formazione e notificazione del titolo esecutivo, dunque attinenti al rapporto tra contribuente ed ente impositore rispetto al quale l'agente della riscossione è estraneo
–, poi replicava rispetto all'asserita violazione dell' art. 77 c. 2 bis d.P.R. 602/73 osservando che l'iscrizione ipotecaria controversa in giudizio sarebbe avvenuta in un tempo antecedente all'entrata in vigore della Legge 106/11 che ha introdotto tale norma e prescritto il relativo obbligo di comunicazione, inoltre sosteneva la non necessarietà della notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 c. 2 d.P.R. 602/73 dal momento che l'iscrizione ipotecaria avrebbe natura cautelare e si riferirebbe ad una procedura alternativa rispetto all'espropriazione vera e propria e non ne costituirebbe un atto ancillare – circostanza confermata dal fatto che l'art. 77 c. 2 bis d.P.R. cit. fa espresso rinvio al solo comma 1 dell'art. 50 d.P.R. cit. e non anche al comma 2 – e, infine, riteneva non prescritte le somme richieste allegando l'asserita prova della notifica delle cartelle esattoriali le quali, non essendo state tempestivamente impugnate, porterebbero delle somme ormai incontrovertibili.
Il giudice civile allora adito, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25.10.2019, rilevato che l'iscrizione ipotecaria avverso la quale aveva promosso opposizione era stata eseguita per il mancato pagamento di crediti, tra gli altri, di natura previdenziale, sui quali insiste la competenza funzionale del giudice del lavoro, ha disposto la separazione della domanda relativa a tali crediti rispetto a quelli di altra natura e rimesso la causa sul 'ruolo del contezioso lavoro'.
A seguito di tale rimessione, nel giudizio recante nuovo numero di R.G. 2853/20, le parti hanno replicato entrambe le loro deduzioni e istanze meglio specificandole e precisandole, peraltro dando seguito ad ulteriori allegazioni.
L'Agente della Riscossione, invero, nella sua nuova memoria difensiva depositata in data 7 gennaio
2025, ha formulato due ulteriori motivi di doglianza, ossia l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 415 c.p.c. a causa del mancato rispetto del termine concesso dal giudice al fine di sanare il vizio originario di notifica, nonché l'avvenuto annullamento ex lege, ai sensi dell'art. 4 D.L. n.
119/2018, di tutti i titoli sottesi a quello impugnato, ad eccezione delle cartelle di pagamento nn.
03420050039697345000 e 03420090049163255000.
Stante il carattere documentale della controversia essa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa nella modalità della trattazione scritta così come di seguito.
*** Quanto all'eccepita mancata legittimazione a controvertere del concessionario della riscossione, deve osservarsi che, al contrario, esso è senza dubbio legittimato passivo relativamente alle doglianze incentrate sull'omessa notifica delle cartelle di pagamento, dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendolo invece solo con riferimento a quella doglianza afferente all'esistenza dei crediti, ossia la loro prescrizione, la quale, diversamente, avrebbe come giusto contraddittore l'ente impositore titolare del credito che, nel caso de quo, non è stato nemmeno convenuto in giudizio.
Con riferimento, poi, all'eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 415 c.p.c., essa va respinta poiché il giudice ha ritenuto di rimettere in termini la parte ricorrente per la rinotifica dell'atto introduttivo, non avendola questi effettuata sulla scorta di ragioni ritenute valide in quanto a lui non imputabili ai sensi dell'art. 153 c. 2 c.p.c. (precipuamente: “il presente procedimento deriva da una iscrizione effettuata d'ufficio dalla cancelleria a seguito di una precedente dichiarazione di incompetenza;
nel fascicolo iscritto dalla cancelleria era presente anche la costituzione da parte di
(…); (…) nel provvedimento di fissazione udienza del precedente Giudice non veniva CP_2 richiamato l'art. 415 cpc e non si evinceva l'onere in capo allo scrivente avvocato per la notifica del medesimo;
(…) in caso di omessa e/o inesistente notifica, ed in difetto di spontanea costituzione de resistente, il Giudice deve assegnare un nuovo termine, perentorio, entro cui rinnovare la notifica ed
è ammessa la concessione di un nuovo termine vedasi Cass. 1483/2015, 10950/2020, 12351/2016,
12333/2016”).
Per il resto, deve ritenersi infondato l'assunto della necessaria previa notifica di un'intimazione di pagamento, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 c. 2 del medesimo d.P.R. prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Questo proprio perché, come ben osservato dal ricorrente, l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al comma 2, prevede che, "prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca", e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. Cass. n. 10234/2012
e succ., conf.).
Diversamente, è fondato il motivo di opposizione che fa leva sull'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria posto che il concessionario non ha offerto prova della stessa. Sul punto, si osserva che pur trattandosi di ipoteca legale iscritta anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 77, c. 2 bis dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/73 (introdotto con il D.L. n. 70/2011, conv. in Legge
n. 106/2011) la Suprema Corte (con sentenza n. 19667/2014 e succ. conf. tra cui n. 30534/2019) ha chiarito che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77
d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2- bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale
[...] immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale,
l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice.
Pertanto, se pure l'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, al momento dell'iscrizione ipotecaria per cui è causa (23.4.2010) era privo del comma 2 bis (introdotto solo dal d.l. n. 80 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011), norma secondo cui l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma
1, occorre considerare tuttavia che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte relativa al testo dell'art. 77 vigente ratione temporis, tale novità normativa non ha portata innovativa ma meramente interpretativa e dunque già allora l'Amministrazione non poteva procedere con l'iscrizione ipotecaria senza darne avviso al contribuente cosicché la stessa Amministrazione era soggetta non solo ad un obbligo di motivazione dell'atto ma anche ad un penetrante obbligo di comunicazione nei confronti del contribuente, tale da consentire da un lato di provocare il contraddittorio e dall'altro l'esercizio del diritto di difesa.
È stato infatti affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.
In applicazione di tali principi, non avendo il concessionario offerto prova della previa notifica della suddetta comunicazione preventiva, deve essere dichiarata la nullità dell'iscrizione di ipoteca.
Considerato che
la decisione della controversia ha investito un censurato vizio di forma dell'atto impugnato, devono ritenersi assorbite tutte le altre doglianze formulate nel merito dalle parti.
È per questa ragione che la Giudicante, in questa sede, omette di pronunciarsi sulla debenza dei crediti portati dalle cartelle nn. 03420050039697345000 e 03420090049163255000 che ha CP_2
dimostrato essere state ritualmente notificate (rispettivamente il 23.12.2005 ed il 28.11.2009) nonché gli unici titoli presupposti all'atto impugnato non oggetto dell'avvenuto annullamento ex lege ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 119/2018 (cfr. estratto di ruolo in atti, allegato n. 2 alla memoria difensiva).
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria impugnata, limitatamente alle cartelle per cui è causa;
- condanna, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.784,65 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 25.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).