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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2024, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.10348 r.g. dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...] – cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dagli avvocati Oreste Cardillo, cod. fisc. Francesco CodiceFiscale_2
Masi, cod. fisc. e Nicola Russo, cod. fisc. CodiceFiscale_3 C.F._4
e con essi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 29
[...]
E
(nuova denominazione di Controparte_1
, P.I. , con sede legale in Torino al Corso Controparte_2 P.IVA_1
Orbassano n. 367, in persona del legale rappresentante pro-tempore, giusta procura conferita dal procuratore Dott. – poteri derivanti da atto per Notaio Controparte_3 [...]
del 14 aprile 2008, Rep. n. 118944, Racc. n. 13317 (v. docc. A e B) – Persona_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dai proff. avv. Raffaele
De Luca Tamajo (C.F.: , PEC: C.F._5
fax 02.72144500), Maria Teresa Email_1
Salimbeni (C.F.: , PEC: C.F._6
fax 02.72144500) e dall'avv. Concetta Email_2
Lombardo (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale C.F._7
Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 11 Con ricorso depositato il 31.5.23 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di
Napoli, sezione lavoro, affinché fossero accolte le seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, l'illegittimità della procedura di
CIGS e dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 15.06.2011, 14.6.2013,
09.06.2014 e 26.06.2015 disposti dalla Controparte_1
(C.F./P.I.: ) in danno del ricorrente per il complessivo
[...] P.IVA_1
periodo dal 10.07.2011 al 30.09.2014;
2. per l'effetto, condannare la società Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Torino (TO) al Corso
Orbassano n. 367, CAP 10137, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dallo stesso per il periodo dal 10.07.2011 al 30.09.2014, pari ad € 22.072,39;
3. condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.”
Premetteva di essere stato dipendente della Controparte_1
, società del gruppo che produce componenti plastici per
[...] CP_4
l'equipaggiamento di autoveicoli, presso lo stabilimento di Napoli con contratto a tempo indeterminato ed assunzione convenzionale al 10.10.2005 e fino al 30.09.2014.
Aggiungeva di essere stato inquadrato nel livello 5/2 del c.c.s.l. di comparto applicato dalla società datrice di lavoro con mansioni di operaio generico, come emerge dai cedolini paga e dai modelli CUD in atti. Nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della
Part resistente, la stessa ha usufruito dal 2009 al 2017 della per riorganizzazione- ristrutturazione aziendale.
In particolare, la convenuta con comunicazione del 15.06.2011, dopo aver fruito di
CIGO dal settembre 2008 all'ottobre 2009, di CIGS dal novembre 2009 al novembre 2010, quindi di in deroga dal novembre 2010 al luglio del 2011, ha avviato Controparte_5 una prima procedura per ottenere per le unità Organizzative di Napoli, Pomigliano d'Arco,
Marcianise e Caivano la proroga della CIGS per riorganizzazione per ulteriori 24 mesi (dal
10.07.2011 al 09.07.2013), conclusasi con l'allegato accordo del 29.06.2011.
In punto di fatto rilevava che, a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di
Napoli con mansioni di operaio generico, nonostante la parità d'inquadramento,
pagina2 di 11 l'equivalenza e la fungibilità di mansioni, aveva lavorato solo per qualche giorno e dichiarava di non essere stata richiamato al lavoro.
In diritto, deduceva la violazione dell'art. 1 L.223/91 che impone al datore di lavoro di indicare i criteri di rotazione, al fine di consentire alle OOSS e ai lavoratori il controllo nell'adozione dei criteri.
Si costituiva la resistente che contestava l'assunto attoreo, ribadendo la legittimità del proprio operato conforme ai criteri legali e concludeva per il rigetto della domanda.
Questo Giudice, come già altri colleghi della sezione, ha ritenuto superflua l'ammissione della prova e pertanto a seguito di note illustrative e di udienza, svolta con le modalità ex art.127 ter c.p.c., decideva la causa.
Parte ricorrente si duole sia della genericità dei criteri adottati nella scelta dei lavoratori da sottoporre a rotazione sia nell'applicazione in concreto degli stessi, non avendo in concreto mai lavorato.
Ha dedotto, quindi, un vizio della procedura di ammissione alla CIGS, la cui disciplina va rinvenuta nell'art. 1 co 7 della L. 223/1991 secondo cui “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista dal comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge
20 maggio 1975 n. 164”.
La disposizione citata prevede che l'imprenditore sia tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ed, in assenza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative operanti nella Provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, la durata prevedibile della sospensione ed il numero dei lavoratori interessati. A richiesta, poi, del datore di lavoro o delle organizzazioni sindacali si procede ad esame congiunto presso l'Ufficio Provinciale del
Lavoro, che può concludersi con il raggiungimento o meno di un accordo. Tale esame costituisce presupposto per l'invio della richiesta al ed alla Organizzazione_1
(che esprime parere motivato nei venti giorni Organizzazione_2
successivi).
La funzione della disposizione citata è quella di consentire alle organizzazioni sindacali una consapevole partecipazione alla procedura e dall'altra di poter rendere trasparenti le scelte del datore di lavoro.
Non può ritenersi che detta normativa non trovi applicazione per essere disciplinata la fattispecie dal DPR 218/2000.
pagina3 di 11 Al riguardo ritiene chi scrive di doversi conformare ai principi espressi dalla Suprema
Corte che costituiscono orientamento assolutamente consolidato (così anche da ultimo:
Cass. 11 marzo 2015, n. 4886 e, con affermazione ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., comma
1: Cass. 9 giugno 2015, n. 11957), secondo cui: "In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, la L. n. 223 del 1991, art. 1 prescrive al comma settimo da parte del datore di lavoro, a seguito della sua ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975. Tale disposizione, che pone a carico del datore di lavoro un preciso onere, va osservata come tutte le restanti disposizioni della suddetta L. n. 223 del 1991, volte a tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218
(contenente norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale" (Cass. n. 28464 del 2008; adde: Cass. n. 13240 del
2009; successivamente conformi, Cass. nn. 2155, 2156, 2157, 4151, 4152 del 2011, oltre
Cass. nn. 25949, 25229, 25047, 23492, 23491, 23454, 23399, 15879, 15741 del 2014;
Cass. nn. 25100, 22540, 22247, 21814 del 2013).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L.
n. 223 del 1991, art. 1, comma 7;
c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e pagina4 di 11 collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. n. 4886 del 2015, Cass. n. 18895 del 2014, Cass. 14/5/2012, n. 7459 del 2012).
In particolare, in ordine al requisito di specificità, si è precisato (Cass. n. 22540 del
2013, Cass. n.25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta".
Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della , la L. L. n. Org_3
223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato nè il criterio della rotazione nè altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016.Cass n6761/2020)
I principi enunciati vanno ora applicati alla fattispecie in esame.
In particolare la società con comunicazione del 15.06.2011 ha avviato una prima procedura per ottenere la proroga della CIGS per ulteriori 24 mesi (dal 10.07.2011 al
09.07.2013), conclusasi con accordo del 29.06.2011.
Nella comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 si legge: “… Si precisa che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto pagina5 di 11 concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, Org_3
nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi.…”.
Il ricorrente pertanto, unitamente agli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli, veniva sospeso dal rapporto di lavoro.
Successivamente con l'accordo del 29.06.2011 la società convenuta e le OO.SS., in sede di esame congiunto, venivano individuati i criteri per la rotazione del personale: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in Org_3
azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili Controparte_1
professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
La con comunicazione del 14.06.2013, avviava nuova procedura per CP_6
proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2013 al 09.07.2014), conclusasi con accordo del 03.07.2013 nel quale si legge: “… Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
pagina6 di 11 - Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati) Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di Org_3
attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”.
Successivamente, l'accordo del 03.07.2013 concludeva la procedura per la concessione della proroga della CIGS in cui la società si riportava ai criteri di rotazione già indicati con la comunicazione di avvio.
La società con comunicazione del 09.06.2014, presentava una nuova istanza di proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) identica per forma e contenuto a quella del 14.06.2013 che si concludeva con accordo del 08.07.2014 in cui la si riportava ai medesimi criteri enunciati. CP_6
Del pari la comunicazione del 26.05.2015, di avvio di una nuova istanza di proroga della per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 31.12.2016) era identica a quella del Org_3
14.06.2013 si concludeva con accordo del 03.07.2015.
Chi scrive ritiene di dover confermare quanto già in precedenza espresso in giudizi analoghi dai Giudici di questo Tribunale e della Corte di appello del distretto che si ritiene di fare propri ai sensi dell'art 118 disp att. c.p.c., non essendo stati evidenziati elementi in fatto ed in diritto che giustifichino un diverso orientamento.
In particolare, la lettura della comunicazione del 15 giugno 2011 e del successivo accordo del 29 giugno 2011 consente di affermare che la resistente abbia utilizzato nella individuazione dei lavoratori da sospendere e nelle modalità operative accezioni generiche che non consentono ex ante di individuare i possibili profili professionali interessati dalla procedura né di effettuare un controllo ex post della correttezza delle modalità operative poste in essere.
Come precisato da altro Giudice di questo Tribunale, dott. Bonfiglio, nella sentenza prodotta in atti “il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili”, contenuto nella predetta comunicazione, non può, invero, ritenersi idoneo a superare il rilievo di genericità e incompletezza dell'atto introduttivo della procedura in questione: il semplice richiamo a tali pagina7 di 11 categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse (ad es. mediante il riferimento espresso al diagramma di polivalenza, richiamato nella memoria difensiva di parte resistente) non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.”
Le parole usate infatti, premessa la richiesta di per l'intera unità produttiva Org_3 napoletana, depongono per l'adozione eventuale del criterio della rotazione da attuare in funzione delle esigenze dell'impresa sulla base di parametri scarsamente determinati ovvero al presupposto assai generico dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
Invero sono da considerare generici - e, quindi, lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 - i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s. determinati, come nella specie, facendo esclusivo riferimento alle "esigenze tecnico-organizzative" senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere (arg. ex Cass. 26 giugno 2006, n. 14728; Cass. 10 maggio 2002, n. 6765; Cass. 27 gennaio
2011, n. 1938).
Da ciò deriva che a nulla valgono le specificazioni contenute nella memoria difensiva della parte resistente che precisa che anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione della
Contr componentistica per il Ducato prodotto da in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147; specificando che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati ed ai dipendenti;
aggiungendo che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d.
“diagramma di polivalenza” - pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le
OO.SS. - la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti pagina8 di 11 dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della propria organizzazione produttiva . CP_6
Solo il riferimento ad esse nella comunicazione avrebbe potuto far ritenere non generici i criteri indicati.
Senza sottacere che anche il riferimento a qualifiche e mansioni fungibili presenta il medesimo vizio non essendo chiarito cosa debba intendersi.
La violazione, da parte della resistente, dell'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, con riguardo alla comunicazione del 15.06.2011, comporta la illegittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il predetto periodo, con conseguente diritto della ricorrente alle differenze tra CP_6
l'ordinaria retribuzione ed il trattamento in CIGS, percepito dal 15.06.2011 al 09.07.2013
(con esclusione dei giorni di rientro di cui alla documentazione in atti).
L'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale e quindi l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo di concessione della dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine Org_3
all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 cod. civ., essendo venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento,
l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale (vedi, per tutte:Cass. 20 settembre 2011, n.
19618; Cass. 9 novembre 1998, n. 11263).
In applicazione dei principi sopra enuncianti, diversamente le successive procedure non presentano il vizio riscontrato nella comunicazione del 2011.
La comunicazione di avvio del 14 giugno 2013, richiamata anche nelle successive, presenta elementi fattuali e concreti che permettono di affermare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
In particolare i lavoratori sono individuati in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata. Più precisamente, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo arbitrario ma con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (cfr comunicazione cit.)
pagina9 di 11 Residua l'esame dell'ulteriore doglianza sollevata ovvero della applicazione concreta dei criteri.
Al riguardo, deve evidenziarsi la genericità dei rilevi mossi dalla parte ricorrente, che assume che pur avendo mansioni di operaio generico, nonostante la parità di inquadramento, equivalenza di mansioni, fungibilità di mansioni con gli altri lavoratori non
è stata mai richiamata al lavoro.
Precisa semplicemente, infatti, i giorni e le ore lavorate.
Pur descrivendo l'attività di alcuni lavoratori richiamati in servizio e elencando quante giornate abbiano prestato, nulla allega circa la prova da cui ha dedotto tali elementi non consentendo che il giudicante possa operare validamente un controllo sulla corretta applicazione dei criteri enunciati nella comunicazione di avvio della procedura.
Pertanto, tale parte della domanda va rigettata.
Le spese del giudizio, compensate per un terzo, seguono la soccombenza per la restante parte liquidata come da dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto
1) dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS del ricorrente dal 15.6.2011 al 09.07.2013 e condanna la società convenuta al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente in tale periodo ed il trattamento di integrazione salariale dallo stesso percepito nel medesimo periodo, esclusi i giorni di rientro al lavoro documentati in questa sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo
2) rigetta la restante parte del ricorso;
3) compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna la convenuta in persona del l.r.p.t. alla rifusione del residuo che liquida in complessivi euro 800,00 (oltre al rimborso del contributo unificato versato) oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi pagina10 di 11 Napoli
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.10348 r.g. dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...] – cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dagli avvocati Oreste Cardillo, cod. fisc. Francesco CodiceFiscale_2
Masi, cod. fisc. e Nicola Russo, cod. fisc. CodiceFiscale_3 C.F._4
e con essi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 29
[...]
E
(nuova denominazione di Controparte_1
, P.I. , con sede legale in Torino al Corso Controparte_2 P.IVA_1
Orbassano n. 367, in persona del legale rappresentante pro-tempore, giusta procura conferita dal procuratore Dott. – poteri derivanti da atto per Notaio Controparte_3 [...]
del 14 aprile 2008, Rep. n. 118944, Racc. n. 13317 (v. docc. A e B) – Persona_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dai proff. avv. Raffaele
De Luca Tamajo (C.F.: , PEC: C.F._5
fax 02.72144500), Maria Teresa Email_1
Salimbeni (C.F.: , PEC: C.F._6
fax 02.72144500) e dall'avv. Concetta Email_2
Lombardo (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale C.F._7
Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 11 Con ricorso depositato il 31.5.23 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di
Napoli, sezione lavoro, affinché fossero accolte le seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, l'illegittimità della procedura di
CIGS e dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 15.06.2011, 14.6.2013,
09.06.2014 e 26.06.2015 disposti dalla Controparte_1
(C.F./P.I.: ) in danno del ricorrente per il complessivo
[...] P.IVA_1
periodo dal 10.07.2011 al 30.09.2014;
2. per l'effetto, condannare la società Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Torino (TO) al Corso
Orbassano n. 367, CAP 10137, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dallo stesso per il periodo dal 10.07.2011 al 30.09.2014, pari ad € 22.072,39;
3. condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.”
Premetteva di essere stato dipendente della Controparte_1
, società del gruppo che produce componenti plastici per
[...] CP_4
l'equipaggiamento di autoveicoli, presso lo stabilimento di Napoli con contratto a tempo indeterminato ed assunzione convenzionale al 10.10.2005 e fino al 30.09.2014.
Aggiungeva di essere stato inquadrato nel livello 5/2 del c.c.s.l. di comparto applicato dalla società datrice di lavoro con mansioni di operaio generico, come emerge dai cedolini paga e dai modelli CUD in atti. Nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della
Part resistente, la stessa ha usufruito dal 2009 al 2017 della per riorganizzazione- ristrutturazione aziendale.
In particolare, la convenuta con comunicazione del 15.06.2011, dopo aver fruito di
CIGO dal settembre 2008 all'ottobre 2009, di CIGS dal novembre 2009 al novembre 2010, quindi di in deroga dal novembre 2010 al luglio del 2011, ha avviato Controparte_5 una prima procedura per ottenere per le unità Organizzative di Napoli, Pomigliano d'Arco,
Marcianise e Caivano la proroga della CIGS per riorganizzazione per ulteriori 24 mesi (dal
10.07.2011 al 09.07.2013), conclusasi con l'allegato accordo del 29.06.2011.
In punto di fatto rilevava che, a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di
Napoli con mansioni di operaio generico, nonostante la parità d'inquadramento,
pagina2 di 11 l'equivalenza e la fungibilità di mansioni, aveva lavorato solo per qualche giorno e dichiarava di non essere stata richiamato al lavoro.
In diritto, deduceva la violazione dell'art. 1 L.223/91 che impone al datore di lavoro di indicare i criteri di rotazione, al fine di consentire alle OOSS e ai lavoratori il controllo nell'adozione dei criteri.
Si costituiva la resistente che contestava l'assunto attoreo, ribadendo la legittimità del proprio operato conforme ai criteri legali e concludeva per il rigetto della domanda.
Questo Giudice, come già altri colleghi della sezione, ha ritenuto superflua l'ammissione della prova e pertanto a seguito di note illustrative e di udienza, svolta con le modalità ex art.127 ter c.p.c., decideva la causa.
Parte ricorrente si duole sia della genericità dei criteri adottati nella scelta dei lavoratori da sottoporre a rotazione sia nell'applicazione in concreto degli stessi, non avendo in concreto mai lavorato.
Ha dedotto, quindi, un vizio della procedura di ammissione alla CIGS, la cui disciplina va rinvenuta nell'art. 1 co 7 della L. 223/1991 secondo cui “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista dal comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge
20 maggio 1975 n. 164”.
La disposizione citata prevede che l'imprenditore sia tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ed, in assenza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative operanti nella Provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, la durata prevedibile della sospensione ed il numero dei lavoratori interessati. A richiesta, poi, del datore di lavoro o delle organizzazioni sindacali si procede ad esame congiunto presso l'Ufficio Provinciale del
Lavoro, che può concludersi con il raggiungimento o meno di un accordo. Tale esame costituisce presupposto per l'invio della richiesta al ed alla Organizzazione_1
(che esprime parere motivato nei venti giorni Organizzazione_2
successivi).
La funzione della disposizione citata è quella di consentire alle organizzazioni sindacali una consapevole partecipazione alla procedura e dall'altra di poter rendere trasparenti le scelte del datore di lavoro.
Non può ritenersi che detta normativa non trovi applicazione per essere disciplinata la fattispecie dal DPR 218/2000.
pagina3 di 11 Al riguardo ritiene chi scrive di doversi conformare ai principi espressi dalla Suprema
Corte che costituiscono orientamento assolutamente consolidato (così anche da ultimo:
Cass. 11 marzo 2015, n. 4886 e, con affermazione ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., comma
1: Cass. 9 giugno 2015, n. 11957), secondo cui: "In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, la L. n. 223 del 1991, art. 1 prescrive al comma settimo da parte del datore di lavoro, a seguito della sua ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975. Tale disposizione, che pone a carico del datore di lavoro un preciso onere, va osservata come tutte le restanti disposizioni della suddetta L. n. 223 del 1991, volte a tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218
(contenente norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale" (Cass. n. 28464 del 2008; adde: Cass. n. 13240 del
2009; successivamente conformi, Cass. nn. 2155, 2156, 2157, 4151, 4152 del 2011, oltre
Cass. nn. 25949, 25229, 25047, 23492, 23491, 23454, 23399, 15879, 15741 del 2014;
Cass. nn. 25100, 22540, 22247, 21814 del 2013).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L.
n. 223 del 1991, art. 1, comma 7;
c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e pagina4 di 11 collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. n. 4886 del 2015, Cass. n. 18895 del 2014, Cass. 14/5/2012, n. 7459 del 2012).
In particolare, in ordine al requisito di specificità, si è precisato (Cass. n. 22540 del
2013, Cass. n.25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta".
Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della , la L. L. n. Org_3
223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato nè il criterio della rotazione nè altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016.Cass n6761/2020)
I principi enunciati vanno ora applicati alla fattispecie in esame.
In particolare la società con comunicazione del 15.06.2011 ha avviato una prima procedura per ottenere la proroga della CIGS per ulteriori 24 mesi (dal 10.07.2011 al
09.07.2013), conclusasi con accordo del 29.06.2011.
Nella comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 si legge: “… Si precisa che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto pagina5 di 11 concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, Org_3
nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi.…”.
Il ricorrente pertanto, unitamente agli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli, veniva sospeso dal rapporto di lavoro.
Successivamente con l'accordo del 29.06.2011 la società convenuta e le OO.SS., in sede di esame congiunto, venivano individuati i criteri per la rotazione del personale: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in Org_3
azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
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nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili Controparte_1
professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
La con comunicazione del 14.06.2013, avviava nuova procedura per CP_6
proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2013 al 09.07.2014), conclusasi con accordo del 03.07.2013 nel quale si legge: “… Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
pagina6 di 11 - Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati)
- Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati) Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di Org_3
attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”.
Successivamente, l'accordo del 03.07.2013 concludeva la procedura per la concessione della proroga della CIGS in cui la società si riportava ai criteri di rotazione già indicati con la comunicazione di avvio.
La società con comunicazione del 09.06.2014, presentava una nuova istanza di proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) identica per forma e contenuto a quella del 14.06.2013 che si concludeva con accordo del 08.07.2014 in cui la si riportava ai medesimi criteri enunciati. CP_6
Del pari la comunicazione del 26.05.2015, di avvio di una nuova istanza di proroga della per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 31.12.2016) era identica a quella del Org_3
14.06.2013 si concludeva con accordo del 03.07.2015.
Chi scrive ritiene di dover confermare quanto già in precedenza espresso in giudizi analoghi dai Giudici di questo Tribunale e della Corte di appello del distretto che si ritiene di fare propri ai sensi dell'art 118 disp att. c.p.c., non essendo stati evidenziati elementi in fatto ed in diritto che giustifichino un diverso orientamento.
In particolare, la lettura della comunicazione del 15 giugno 2011 e del successivo accordo del 29 giugno 2011 consente di affermare che la resistente abbia utilizzato nella individuazione dei lavoratori da sospendere e nelle modalità operative accezioni generiche che non consentono ex ante di individuare i possibili profili professionali interessati dalla procedura né di effettuare un controllo ex post della correttezza delle modalità operative poste in essere.
Come precisato da altro Giudice di questo Tribunale, dott. Bonfiglio, nella sentenza prodotta in atti “il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili”, contenuto nella predetta comunicazione, non può, invero, ritenersi idoneo a superare il rilievo di genericità e incompletezza dell'atto introduttivo della procedura in questione: il semplice richiamo a tali pagina7 di 11 categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse (ad es. mediante il riferimento espresso al diagramma di polivalenza, richiamato nella memoria difensiva di parte resistente) non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.”
Le parole usate infatti, premessa la richiesta di per l'intera unità produttiva Org_3 napoletana, depongono per l'adozione eventuale del criterio della rotazione da attuare in funzione delle esigenze dell'impresa sulla base di parametri scarsamente determinati ovvero al presupposto assai generico dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
Invero sono da considerare generici - e, quindi, lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 - i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s. determinati, come nella specie, facendo esclusivo riferimento alle "esigenze tecnico-organizzative" senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere (arg. ex Cass. 26 giugno 2006, n. 14728; Cass. 10 maggio 2002, n. 6765; Cass. 27 gennaio
2011, n. 1938).
Da ciò deriva che a nulla valgono le specificazioni contenute nella memoria difensiva della parte resistente che precisa che anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione della
Contr componentistica per il Ducato prodotto da in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147; specificando che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati ed ai dipendenti;
aggiungendo che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d.
“diagramma di polivalenza” - pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le
OO.SS. - la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti pagina8 di 11 dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della propria organizzazione produttiva . CP_6
Solo il riferimento ad esse nella comunicazione avrebbe potuto far ritenere non generici i criteri indicati.
Senza sottacere che anche il riferimento a qualifiche e mansioni fungibili presenta il medesimo vizio non essendo chiarito cosa debba intendersi.
La violazione, da parte della resistente, dell'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, con riguardo alla comunicazione del 15.06.2011, comporta la illegittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il predetto periodo, con conseguente diritto della ricorrente alle differenze tra CP_6
l'ordinaria retribuzione ed il trattamento in CIGS, percepito dal 15.06.2011 al 09.07.2013
(con esclusione dei giorni di rientro di cui alla documentazione in atti).
L'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale e quindi l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo di concessione della dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine Org_3
all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 cod. civ., essendo venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento,
l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale (vedi, per tutte:Cass. 20 settembre 2011, n.
19618; Cass. 9 novembre 1998, n. 11263).
In applicazione dei principi sopra enuncianti, diversamente le successive procedure non presentano il vizio riscontrato nella comunicazione del 2011.
La comunicazione di avvio del 14 giugno 2013, richiamata anche nelle successive, presenta elementi fattuali e concreti che permettono di affermare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
In particolare i lavoratori sono individuati in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata. Più precisamente, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo arbitrario ma con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (cfr comunicazione cit.)
pagina9 di 11 Residua l'esame dell'ulteriore doglianza sollevata ovvero della applicazione concreta dei criteri.
Al riguardo, deve evidenziarsi la genericità dei rilevi mossi dalla parte ricorrente, che assume che pur avendo mansioni di operaio generico, nonostante la parità di inquadramento, equivalenza di mansioni, fungibilità di mansioni con gli altri lavoratori non
è stata mai richiamata al lavoro.
Precisa semplicemente, infatti, i giorni e le ore lavorate.
Pur descrivendo l'attività di alcuni lavoratori richiamati in servizio e elencando quante giornate abbiano prestato, nulla allega circa la prova da cui ha dedotto tali elementi non consentendo che il giudicante possa operare validamente un controllo sulla corretta applicazione dei criteri enunciati nella comunicazione di avvio della procedura.
Pertanto, tale parte della domanda va rigettata.
Le spese del giudizio, compensate per un terzo, seguono la soccombenza per la restante parte liquidata come da dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto
1) dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS del ricorrente dal 15.6.2011 al 09.07.2013 e condanna la società convenuta al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente in tale periodo ed il trattamento di integrazione salariale dallo stesso percepito nel medesimo periodo, esclusi i giorni di rientro al lavoro documentati in questa sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo
2) rigetta la restante parte del ricorso;
3) compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna la convenuta in persona del l.r.p.t. alla rifusione del residuo che liquida in complessivi euro 800,00 (oltre al rimborso del contributo unificato versato) oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi pagina10 di 11 Napoli
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
pagina11 di 11