Articolo 9 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818
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14 maggio 1886
Art. 9.

Le Societa' di mutuo soccorso registrate in conformita' alla presente legge, godono:

1. L'esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle Societa' cooperative dall'art. 228 del Codice di commercio;

2. La esenzione dalla tassa sulle assicurazioni e dall'imposta di ricchezza mobile come all'articolo 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;

3. La parificazione alle Opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo, e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;

4. La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Societa' ai soci.

Entrata in vigore il 14 maggio 1886