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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 642/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 642/2019 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 26 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via del C.F._1
Gelsomino n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Alto (C.F. ), C.F._2
dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti. Recapiti dichiarati per le comunicazioni e/o notificazioni: via del Gelsomino n. 35 Reggio Calabria, fax 0965.330491
- PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Calabria n. 355 (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Reggio C.F._3
Calabria vico Posta n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Caterina Loredana Scarfò, dalla quale
è rappresentato e difeso come da procura in atti. Recapiti dichiarati per le comunicazioni e/o notificazioni: PEC: Email_2
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 880/2019 pubblicata il 13/6/2019 e notificata il 17.6.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23.11.2011, conveniva in Controparte_1
giudizio la moglie separata , al fine di ottenere il rimborso delle somme da Parte_1
lui impiegate per la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della OR
, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto ex artt. 934 ss. c.c. e Parte_1
2033 c.c.
L'attore, in particolare, esponeva di avere contratto matrimonio concordatario con la OR
, in data 27/6/1982; che nel 2006 i coniugi si separavano ed era ancora in Parte_1
corso il procedimento di separazione giudiziale;
che, con provvedimento presidenziale,
l'abitazione coniugale, di proprietà della OR , veniva assegnata allo Parte_1
, affidatario dei figli;
che, in costanza di matrimonio, l'attore, con redditi CP_1
propri, aveva provveduto alla ristrutturazione e ampliamento della casa coniugale, impiegando a tal fine la complessiva somma di euro 131.057,80; che, stante l'intervenuta separazione, lo stesso , con missiva del 15.12.2008, aveva richiesto all'ex CP_1
coniuge il rimborso della metà delle spese sostenute, pari ad euro 65.531; che, dopo aver ricevuto detta missiva, la , in data 11.3.2009 vendeva l'appartamento oggetto di causa Pt_1
a tale , col quale la stessa avevo intrapreso una relazione sentimentale, al Persona_1
prezzo di € 57.500, inferiore rispetto al valore commerciale del bene.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 19.3.2012, eccependo la prescrizione dell'azione e contestando il diritto al rimborso delle spese sostenute dall'attore.
In particolare, deduceva che, secondo la prospettazione dell'attore, costui avrebbe provveduto alla ristrutturazione dell'immobile “immediatamente dopo il matrimonio”, celebrato il 27.6.1982 e richiesto alla convenuta il rimborso della quota di € 65.531,90 solo con raccomandata del 16.12.2008, sicché la prescrizione del credito sarebbe ampiamente maturata. Deduceva altresì che lo , sin dalla data del matrimonio, aveva CP_1 sempre goduto dell'immobile, anche dopo la separazione dei coniugi, in virtù dell'ordinanza presidenziale di assegnazione in suo favore del 21.3.2007. Infine, rilevava che, a causa del decorso del tempo, l'immobile necessitava di ulteriori lavori di ristrutturazione.
Con sentenza del 13.06.2019 il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, accolgieva la domanda della parte attrice e condannato la convenuta al rimborso, in favore di della somma di € 43.685,93 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1 monetaria dall'esborso fino alla data della decisione. Compensava, tutte le spese, compreso il contributo unificato.
Riassumendo i tratti salienti della motivazione, la sentenza ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, ritenendola intempestiva, l'eccezione di pag. 2/8 prescrizione sollevata dalla parte convenuta, essendoci questa costituita tardivamente con comparsa depositata il 19/03/2012, per l'udienza di citazione del 15.3.2021, e quindi incorsa nelle decadenze previste dagli artt. 166 e 167 c.p.c. La stessa sentenza ha rilevato che, peraltro, la prescrizione decorrerebbe dalla maturazione del preteso diritto al rimborso e quindi dal momento dello scioglimento della comunione.
Nel merito, ooservava che, con riferimento all'art. 143 c.c., le spese sostenute da uno dei coniugi devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni familiari, esclude l'esistenza di un diritto del coniuge non proprietario del bene ad ottenere un'indennità per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, eseguiti a proprie cure e spese, quando “le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l'abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi, l'esborso si riveli sostenuto in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 cod. civ.”
(richiamando, ex multis, Cass. civ., sent. n. 10942 del 27.5.2015). Tuttavia, ha osservato che la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del coniuge non possessore al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie, nonché ad un'indennità per i miglioramenti ai sensi dell'articolo 1150 c.c., nel caso in cui tali esborsi abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile (richiamando Cass. civ., Sent. 202027 del 21/08/2017). Ciò posto, ha ritenuto che l'onere sostenuto da per la ristrutturazione della casa coniugale, Controparte_1
anche alla luce delle sue condizioni reddituali, abbia superato il normale dovere di contribuzione alle spese ordinarie della convivenza e, pertanto, ha riconosciuto il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 1150 c.c., della somma di euro 43.685,93, pari a un terzo della spesa complessiva, di euro 131.057,80.
Con atto di citazione in appello ritualmente istaurato e iscritto a ruolo, Parte_1
ha proposto impugnazione chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda, con condanna di controparte al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno del gravame ha dedotto: violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
erronea valutazione dei presupposti dell'azione ex art. 1050 (in particolare, l'aumento di valore dell'immobile); travisamento delle risultanze probatorie circa le spese effettuate (documentazione già prodotta e utilizzata in altro giudizio relativo ad un altro immobile); in via istruttoria ha richiesto l'ammissione di documenti, asseritamente non necessari in primo grado, ma indispensabili in appello alla luce della riqualificazione della domanda ai sensi dell'art. 1053 c.c.
si è costituito in appello deducendo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appello ragionevole pag. 3/8 probabilità di essere accolto;
nel merito, l'infondatezza dei motivi addotti dall'appellante circa la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'insussistenza dei presupposti per il rimborso ex art. 1050 c.c. e l'erronea valutazione delle risultanze probatorie. Avuto riguardo alla richiesta di ammissione di nuovi documenti, avanzata da parte appellante, ne ha eccepito l'inammissibilità per contrasto col divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c. Ha chiesto quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellante. Invero, l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
§
2. Passando al merito, con un primo, articolato motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità ed ingiustizia della sentenza deducendo una serie di vizi: di ultrapetizione;
erronea qualificazione del fatto;
erronea valutazione presupposti per riconoscimento diritto indennità ex art. 1150 c.c.; erronea valutazione delle prove;
erronea valutazione dell'aumento di valore della casa coniugale;
erronea valutazione esistenza migliorie al rilascio immobile. Con un secondo motivo ha rilevato che numerosi documenti contabili depositati da controparte nel giudizio di primo grado erano già stati depositati in altro giudizio avente ad oggetto il rilascio dello studio concesso in comodato d'uso dal padre della Signora alla figlia. Pt_1
In considerazione di quanto si dirà appresso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
L'appellante, in primo lugo, ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo il giudice di primo grado riqualificato la domanda di rimborso spese in una fattispecie di ingiustificato arricchimento ex 1150 c.c., in mancanza dei relativi presupposti e quindi in violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza di primo grado, invero, dopo aver escluso, in linea generale, un diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute da un coniuge per la ristrutturazione della casa coniugale, in quanto effettuate in adempimento dell'obbligo di solidarietà matrimoniale e di contribuzione, come previsto dall'art. 143 c.c., ha ritenuto, tuttavia, che nel caso specifico potesse essere riconosciuto un rimborso ai sensi dell'art. 1150 c.c., tenuto conto dell'incremento di pag. 4/8 valore arrecato all'appartamento, dell'usura del tempo e, comunque, considerato che la casa coniugale è stata abitata anche dopo la separazione dallo e dalle figlie CP_2
per effetto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale adottato nel procedimento di separazione personale giudiziale;
ha quindi determinato tale ristoro nella misura di 1/3 della spesa complessiva di €. 131.057,80 sostenuta dalla parte attrice, quindi, €. 43.685,93.
Questa Corte ritiene di dover accogliere le doglianze dell'appellante e censurare tali statuizioni, non sussistendo, nella specie, le condizioni per la riqualificazione della domanda attorea nei termini di cui alla sentenza appellata.
Giova premettere che, come affermato anche dalla sentenza di primo grado, che non possono essere rimborsate le spese fatte da un coniuge sull'abitazione di proprietà esclusiva dell'altro, anche quando incrementano il valore del bene, se avvenute in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (Cassazione civile sez. I
- 27/05/2015, n. 10942). Ciò in quanto il dovere di contribuzione che nasce dal matrimonio è per i bisogni della famiglia e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) e ampio (ad esempio, costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni ….), per cui deve escludersi (salvo che sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune. (Cassazione civile, Sez. II - 13/12/2023, n. 34883; cfr. anche Cassazione civile, Sez. I - 31/03/2023, n. 9144).
Analogamente, si è sostenuto che, in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza. (Cassazione civile, Sez. III, 21/02/2023, n. 5385).
pag. 5/8 Ciò posto, si ammette che – ricorrendone le condizioni - il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore abbia diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art. 1150 in favore del possessore, nella misura prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa l'invocabilità dell'art. 936, in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà (Cassazione civile, Sez. II, 09/06/2009, n. 13259).
Tuttavia, giova evidenziare che – in caso analogo a quello che occupa – la suprema Corte
(Cassazione civile, Sez. III, 12/09/2019, n. 22730) ha condivisibilmente affermato che, ove venga proposta domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192, 2033 e 936 c.c., il giudice non può qualificare l'azione ai sensi dell'art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l'allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riqualificato la domanda di rimborso delle spese sopportate dal coniuge per la ristrutturazione dell'immobile in proprietà dell'altro coniuge, avanzata ai sensi degli artt. 192, 2033 e 936
c.c., in termini di azione ex art. 1150 c.c., sull'erroneo presupposto che l'attore avesse composseduto il bene ristrutturato per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare). In motivazione, la stessa Corte ha spiegato che la riqualificazione della domanda - come proposta dal (com)possessore in quanto tale legittimato alla richiesta di rimborso o di indennizzo ex art. 1150 c.c. - eccede dal potere attribuito al Giudice, atteso che la Corte d'appello, onde pervenire alla risoluzione della controversia, è venuta ad sussumere la fattispecie in uno schema normativo (quello dell'art. 1150 c.c.) che, prevedendo tra i fatti costitutivi della pretesa la qualità di (com)possessore e dunque la prova di elementi dimostrativi di una relazione di fatto del soggetto con il bene immobile corrispondente a quella dell'esercizio dei poteri riferibili al dominio eminente, non si pone soltanto come una diversa figura di diritto soggettivo fondata sui medesimi fatti materiali allegati - e dimostrati in giudizio a seguito della verifica istruttoria - dalle parti e dunque ritualmente sottoposti alla cognizione del Giudice di merito, ma assume i caratteri e la consistenza di un diritto ontologicamente diverso da quello originariamente richiesto, risultando del tutto difforme la "causa petendi" basata sulla situazione di possesso, da quella di soggetto svantaggiato od impoverito vantata esclusivamente sul fatto costitutivo pag. 6/8 dell'esborso di propri capitali destinati alla conservazione od all'incremento del valore economico di un bene immobile altrui.
Premesso quanto sopra, deve rilevarsi che, nell'articolare la propria domanda, parte attrice si è limitata a dedurre di aver provveduto, in costanza di matrimonio e con redditi propri, alla ristrutturazione e ampliamento della casa coniugale, impiegando a tal fine la complessiva somma di euro 131.057,80 di cui ha chiesto il rimborso. L'attore, quindi, non ha neppure dedotto il titolo di possessore, necessario a poter legittimare la pretesa ai sensi dell'art. 1150 c.c., né dimostrato l'aumento di valore dell'immobile, sul quale parametrare l'indennità di cui all'art. 1150 c.c., non potendo valere a tal fine la mera allegazione di documenti di spese che, anche ove ritenuti pertinenti ed attendibili, potrebbero al più dimostrare le spese sostenute, ma non il differente presupposto dell'aumento di valore dell'immobile, eventualmente residuato al tempo della restituzione, richiesto dalla norma in esame ai fini indennitari. E' appena il caso di precisare l'indennità prevista dall'art. 1150 c.c. riguarda i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione e si correla all'incremento attuale ed effettivo prodotto da tali miglioramenti nel patrimonio dell'attore in rivendicazione (Tra le tante,
Cassazione civile, Sez. VI, 17/01/2023, n. 1207). Ne consegue che, ai fini dell'azione indennitaria ai sensi dell'art. 1150 c.c., è necessario dedurre, oltre che dimostrare, oltre alle spese sostenute, l'aumento di valore dell'immobile eventualmente residuato al momento del rilascio, condizioni evidentemente diverse da quelle sulle quali l'attore aveva fondato la richiesta di rimborso, come detto, non invocabile nel caso di specie.
Ne consegue che, come lamentato dall'appellante, la sentenza di primo grado, riqualificando la domanda attorea in assenza delle condizioni, neppure allegate, di cui all'art. 1150 c.c., è incorsa nel vizio di ultrapetizione e, pertanto, deve essere censurata. A ciò si aggiunga che la domanda originaria deve essere comunque rigettata, tenuto conto dei principi di diritto richiamati in premessa e non essendovi prova che le spese asseritamente sostenute dall'attore per la ristrutturazione ed ampliamento della casa coniugale, di proprietà della moglie, siano state fatte per ragioni diverse dal soddisfacimento delle esigenze familiari, risultando per contro che la casa fu effettivamente adibita a residenza della famiglia, tanto da essere assegnata, dopo la separazione dei coniugi, allo stesso , in quanto affidatario della figlia. CP_1
Per tali motivi, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata con rigetto della domanda attorea.
§ pag. 7/8 3. Considerato il complessivo esito dalla causa e la peculiarità delle questioni trattate,
caratterizzate da profili giuridici sostanziali e processuali di oggettiva complessità, sussistono fondate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 642/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 642/2019 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 26 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via del C.F._1
Gelsomino n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Alto (C.F. ), C.F._2
dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti. Recapiti dichiarati per le comunicazioni e/o notificazioni: via del Gelsomino n. 35 Reggio Calabria, fax 0965.330491
- PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Calabria n. 355 (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Reggio C.F._3
Calabria vico Posta n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Caterina Loredana Scarfò, dalla quale
è rappresentato e difeso come da procura in atti. Recapiti dichiarati per le comunicazioni e/o notificazioni: PEC: Email_2
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 880/2019 pubblicata il 13/6/2019 e notificata il 17.6.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23.11.2011, conveniva in Controparte_1
giudizio la moglie separata , al fine di ottenere il rimborso delle somme da Parte_1
lui impiegate per la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della OR
, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto ex artt. 934 ss. c.c. e Parte_1
2033 c.c.
L'attore, in particolare, esponeva di avere contratto matrimonio concordatario con la OR
, in data 27/6/1982; che nel 2006 i coniugi si separavano ed era ancora in Parte_1
corso il procedimento di separazione giudiziale;
che, con provvedimento presidenziale,
l'abitazione coniugale, di proprietà della OR , veniva assegnata allo Parte_1
, affidatario dei figli;
che, in costanza di matrimonio, l'attore, con redditi CP_1
propri, aveva provveduto alla ristrutturazione e ampliamento della casa coniugale, impiegando a tal fine la complessiva somma di euro 131.057,80; che, stante l'intervenuta separazione, lo stesso , con missiva del 15.12.2008, aveva richiesto all'ex CP_1
coniuge il rimborso della metà delle spese sostenute, pari ad euro 65.531; che, dopo aver ricevuto detta missiva, la , in data 11.3.2009 vendeva l'appartamento oggetto di causa Pt_1
a tale , col quale la stessa avevo intrapreso una relazione sentimentale, al Persona_1
prezzo di € 57.500, inferiore rispetto al valore commerciale del bene.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 19.3.2012, eccependo la prescrizione dell'azione e contestando il diritto al rimborso delle spese sostenute dall'attore.
In particolare, deduceva che, secondo la prospettazione dell'attore, costui avrebbe provveduto alla ristrutturazione dell'immobile “immediatamente dopo il matrimonio”, celebrato il 27.6.1982 e richiesto alla convenuta il rimborso della quota di € 65.531,90 solo con raccomandata del 16.12.2008, sicché la prescrizione del credito sarebbe ampiamente maturata. Deduceva altresì che lo , sin dalla data del matrimonio, aveva CP_1 sempre goduto dell'immobile, anche dopo la separazione dei coniugi, in virtù dell'ordinanza presidenziale di assegnazione in suo favore del 21.3.2007. Infine, rilevava che, a causa del decorso del tempo, l'immobile necessitava di ulteriori lavori di ristrutturazione.
Con sentenza del 13.06.2019 il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, accolgieva la domanda della parte attrice e condannato la convenuta al rimborso, in favore di della somma di € 43.685,93 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1 monetaria dall'esborso fino alla data della decisione. Compensava, tutte le spese, compreso il contributo unificato.
Riassumendo i tratti salienti della motivazione, la sentenza ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, ritenendola intempestiva, l'eccezione di pag. 2/8 prescrizione sollevata dalla parte convenuta, essendoci questa costituita tardivamente con comparsa depositata il 19/03/2012, per l'udienza di citazione del 15.3.2021, e quindi incorsa nelle decadenze previste dagli artt. 166 e 167 c.p.c. La stessa sentenza ha rilevato che, peraltro, la prescrizione decorrerebbe dalla maturazione del preteso diritto al rimborso e quindi dal momento dello scioglimento della comunione.
Nel merito, ooservava che, con riferimento all'art. 143 c.c., le spese sostenute da uno dei coniugi devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni familiari, esclude l'esistenza di un diritto del coniuge non proprietario del bene ad ottenere un'indennità per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, eseguiti a proprie cure e spese, quando “le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l'abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi, l'esborso si riveli sostenuto in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 cod. civ.”
(richiamando, ex multis, Cass. civ., sent. n. 10942 del 27.5.2015). Tuttavia, ha osservato che la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del coniuge non possessore al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie, nonché ad un'indennità per i miglioramenti ai sensi dell'articolo 1150 c.c., nel caso in cui tali esborsi abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile (richiamando Cass. civ., Sent. 202027 del 21/08/2017). Ciò posto, ha ritenuto che l'onere sostenuto da per la ristrutturazione della casa coniugale, Controparte_1
anche alla luce delle sue condizioni reddituali, abbia superato il normale dovere di contribuzione alle spese ordinarie della convivenza e, pertanto, ha riconosciuto il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 1150 c.c., della somma di euro 43.685,93, pari a un terzo della spesa complessiva, di euro 131.057,80.
Con atto di citazione in appello ritualmente istaurato e iscritto a ruolo, Parte_1
ha proposto impugnazione chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda, con condanna di controparte al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno del gravame ha dedotto: violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
erronea valutazione dei presupposti dell'azione ex art. 1050 (in particolare, l'aumento di valore dell'immobile); travisamento delle risultanze probatorie circa le spese effettuate (documentazione già prodotta e utilizzata in altro giudizio relativo ad un altro immobile); in via istruttoria ha richiesto l'ammissione di documenti, asseritamente non necessari in primo grado, ma indispensabili in appello alla luce della riqualificazione della domanda ai sensi dell'art. 1053 c.c.
si è costituito in appello deducendo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appello ragionevole pag. 3/8 probabilità di essere accolto;
nel merito, l'infondatezza dei motivi addotti dall'appellante circa la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'insussistenza dei presupposti per il rimborso ex art. 1050 c.c. e l'erronea valutazione delle risultanze probatorie. Avuto riguardo alla richiesta di ammissione di nuovi documenti, avanzata da parte appellante, ne ha eccepito l'inammissibilità per contrasto col divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c. Ha chiesto quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellante. Invero, l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
§
2. Passando al merito, con un primo, articolato motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità ed ingiustizia della sentenza deducendo una serie di vizi: di ultrapetizione;
erronea qualificazione del fatto;
erronea valutazione presupposti per riconoscimento diritto indennità ex art. 1150 c.c.; erronea valutazione delle prove;
erronea valutazione dell'aumento di valore della casa coniugale;
erronea valutazione esistenza migliorie al rilascio immobile. Con un secondo motivo ha rilevato che numerosi documenti contabili depositati da controparte nel giudizio di primo grado erano già stati depositati in altro giudizio avente ad oggetto il rilascio dello studio concesso in comodato d'uso dal padre della Signora alla figlia. Pt_1
In considerazione di quanto si dirà appresso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
L'appellante, in primo lugo, ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo il giudice di primo grado riqualificato la domanda di rimborso spese in una fattispecie di ingiustificato arricchimento ex 1150 c.c., in mancanza dei relativi presupposti e quindi in violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza di primo grado, invero, dopo aver escluso, in linea generale, un diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute da un coniuge per la ristrutturazione della casa coniugale, in quanto effettuate in adempimento dell'obbligo di solidarietà matrimoniale e di contribuzione, come previsto dall'art. 143 c.c., ha ritenuto, tuttavia, che nel caso specifico potesse essere riconosciuto un rimborso ai sensi dell'art. 1150 c.c., tenuto conto dell'incremento di pag. 4/8 valore arrecato all'appartamento, dell'usura del tempo e, comunque, considerato che la casa coniugale è stata abitata anche dopo la separazione dallo e dalle figlie CP_2
per effetto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale adottato nel procedimento di separazione personale giudiziale;
ha quindi determinato tale ristoro nella misura di 1/3 della spesa complessiva di €. 131.057,80 sostenuta dalla parte attrice, quindi, €. 43.685,93.
Questa Corte ritiene di dover accogliere le doglianze dell'appellante e censurare tali statuizioni, non sussistendo, nella specie, le condizioni per la riqualificazione della domanda attorea nei termini di cui alla sentenza appellata.
Giova premettere che, come affermato anche dalla sentenza di primo grado, che non possono essere rimborsate le spese fatte da un coniuge sull'abitazione di proprietà esclusiva dell'altro, anche quando incrementano il valore del bene, se avvenute in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (Cassazione civile sez. I
- 27/05/2015, n. 10942). Ciò in quanto il dovere di contribuzione che nasce dal matrimonio è per i bisogni della famiglia e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) e ampio (ad esempio, costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni ….), per cui deve escludersi (salvo che sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune. (Cassazione civile, Sez. II - 13/12/2023, n. 34883; cfr. anche Cassazione civile, Sez. I - 31/03/2023, n. 9144).
Analogamente, si è sostenuto che, in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza. (Cassazione civile, Sez. III, 21/02/2023, n. 5385).
pag. 5/8 Ciò posto, si ammette che – ricorrendone le condizioni - il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore abbia diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art. 1150 in favore del possessore, nella misura prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa l'invocabilità dell'art. 936, in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà (Cassazione civile, Sez. II, 09/06/2009, n. 13259).
Tuttavia, giova evidenziare che – in caso analogo a quello che occupa – la suprema Corte
(Cassazione civile, Sez. III, 12/09/2019, n. 22730) ha condivisibilmente affermato che, ove venga proposta domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192, 2033 e 936 c.c., il giudice non può qualificare l'azione ai sensi dell'art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l'allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riqualificato la domanda di rimborso delle spese sopportate dal coniuge per la ristrutturazione dell'immobile in proprietà dell'altro coniuge, avanzata ai sensi degli artt. 192, 2033 e 936
c.c., in termini di azione ex art. 1150 c.c., sull'erroneo presupposto che l'attore avesse composseduto il bene ristrutturato per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare). In motivazione, la stessa Corte ha spiegato che la riqualificazione della domanda - come proposta dal (com)possessore in quanto tale legittimato alla richiesta di rimborso o di indennizzo ex art. 1150 c.c. - eccede dal potere attribuito al Giudice, atteso che la Corte d'appello, onde pervenire alla risoluzione della controversia, è venuta ad sussumere la fattispecie in uno schema normativo (quello dell'art. 1150 c.c.) che, prevedendo tra i fatti costitutivi della pretesa la qualità di (com)possessore e dunque la prova di elementi dimostrativi di una relazione di fatto del soggetto con il bene immobile corrispondente a quella dell'esercizio dei poteri riferibili al dominio eminente, non si pone soltanto come una diversa figura di diritto soggettivo fondata sui medesimi fatti materiali allegati - e dimostrati in giudizio a seguito della verifica istruttoria - dalle parti e dunque ritualmente sottoposti alla cognizione del Giudice di merito, ma assume i caratteri e la consistenza di un diritto ontologicamente diverso da quello originariamente richiesto, risultando del tutto difforme la "causa petendi" basata sulla situazione di possesso, da quella di soggetto svantaggiato od impoverito vantata esclusivamente sul fatto costitutivo pag. 6/8 dell'esborso di propri capitali destinati alla conservazione od all'incremento del valore economico di un bene immobile altrui.
Premesso quanto sopra, deve rilevarsi che, nell'articolare la propria domanda, parte attrice si è limitata a dedurre di aver provveduto, in costanza di matrimonio e con redditi propri, alla ristrutturazione e ampliamento della casa coniugale, impiegando a tal fine la complessiva somma di euro 131.057,80 di cui ha chiesto il rimborso. L'attore, quindi, non ha neppure dedotto il titolo di possessore, necessario a poter legittimare la pretesa ai sensi dell'art. 1150 c.c., né dimostrato l'aumento di valore dell'immobile, sul quale parametrare l'indennità di cui all'art. 1150 c.c., non potendo valere a tal fine la mera allegazione di documenti di spese che, anche ove ritenuti pertinenti ed attendibili, potrebbero al più dimostrare le spese sostenute, ma non il differente presupposto dell'aumento di valore dell'immobile, eventualmente residuato al tempo della restituzione, richiesto dalla norma in esame ai fini indennitari. E' appena il caso di precisare l'indennità prevista dall'art. 1150 c.c. riguarda i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione e si correla all'incremento attuale ed effettivo prodotto da tali miglioramenti nel patrimonio dell'attore in rivendicazione (Tra le tante,
Cassazione civile, Sez. VI, 17/01/2023, n. 1207). Ne consegue che, ai fini dell'azione indennitaria ai sensi dell'art. 1150 c.c., è necessario dedurre, oltre che dimostrare, oltre alle spese sostenute, l'aumento di valore dell'immobile eventualmente residuato al momento del rilascio, condizioni evidentemente diverse da quelle sulle quali l'attore aveva fondato la richiesta di rimborso, come detto, non invocabile nel caso di specie.
Ne consegue che, come lamentato dall'appellante, la sentenza di primo grado, riqualificando la domanda attorea in assenza delle condizioni, neppure allegate, di cui all'art. 1150 c.c., è incorsa nel vizio di ultrapetizione e, pertanto, deve essere censurata. A ciò si aggiunga che la domanda originaria deve essere comunque rigettata, tenuto conto dei principi di diritto richiamati in premessa e non essendovi prova che le spese asseritamente sostenute dall'attore per la ristrutturazione ed ampliamento della casa coniugale, di proprietà della moglie, siano state fatte per ragioni diverse dal soddisfacimento delle esigenze familiari, risultando per contro che la casa fu effettivamente adibita a residenza della famiglia, tanto da essere assegnata, dopo la separazione dei coniugi, allo stesso , in quanto affidatario della figlia. CP_1
Per tali motivi, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata con rigetto della domanda attorea.
§ pag. 7/8 3. Considerato il complessivo esito dalla causa e la peculiarità delle questioni trattate,
caratterizzate da profili giuridici sostanziali e processuali di oggettiva complessità, sussistono fondate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
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