Art. 1050.
(Formazione dello stato passivo e di riparto).
La formazione dello stato passivo e dello stato di riparto e le relative impugnazioni sono regolate dalle disposizioni degli articoli 634 a 638.
(Formazione dello stato passivo e di riparto).
La formazione dello stato passivo e dello stato di riparto e le relative impugnazioni sono regolate dalle disposizioni degli articoli 634 a 638.