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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 276/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARZIALE GIUSEPPE e TOTARO Parte_1
PATRIZIA elettivamente domiciliato in NAPOLI via CESARIO CONSOLE N. 3
Appellante
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to RUMOLO MAURIZIO, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA BRACCO 45
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1 comma 58 e ss. della l. n. 92/2012, depositato in data 06.02.2024, Pt_1
proponeva reclamo avverso la sentenza n. 209/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata
[...] in data 12.01.2024, che rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza emessa in fase sommaria con la quale era stato ritenuto legittimo il licenziamento comminato al ricorrente, in data 27.06.2022, dalla . Controparte_1
Parte reclamante impugnava la sentenza per i seguenti motivi: a) errore di valutazione dei fatti disciplinarmente rilevanti, per avere il Giudice di prime cure ritenuto sussistente una condotta inadempiente del lavoratore;
2) malgoverno della prova in ordine a circostanze rilevanti (l'ordine di apertura dei mezzi forti presenti nella filiale di Napoli, via Diocleziano, teatro dei fatti, impartito dal direttore;
il malfunzionamento dello sportello bancomat;
il rifiuto da parte dello Pt_2
1 di consentire l'ingresso di colui che si sarebbe rivelato un rapinatore); 3) errata valutazione Pt_1
della proporzionalità della sanzione espulsiva.
In virtù di tali motivi, l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza con l'accertamento della illegittimità del licenziamento e vittoria di spese di lite.
Ricostituito il contraddittorio, la chiedeva il rigetto del gravame in Controparte_1
quanto infondato per i motivi dettagliatamente esposti in memoria.
All'esito della discussione orale, la causa è stata riservata in decisione.
***
Il reclamo è infondato per i motivi di seguito esposti.
1. Innanzitutto, è opportuno ripercorrere brevemente le circostanze di fatto da cui trae origine il procedimento disciplinare in argomento conclusosi poi con la sanzione espulsiva oggetto di giudizio.
Con lettera di contestazione del 31.03.2022 al lavoratore veniva addebitato di aver commesso una serie di violazioni, in virtù delle quali la banca aveva subito, nella giornata del 22.01.2022, la rapina della somma di € 162.790,00. In particolare, gli si contestava - limitandoci alle condotte successivamente confermate dalla banca e poste a base del licenziamento - che: a) la cassaforte principale era rimasta ininterrottamente aperta dalle ore 08:35 e il tesoretto interno dalle ore 10:01;
b) il contante trafugato dall'unica postazione di cassa della filiale - euro 52.090,00 - non era custodito nel mezzo forte Roller Cash Slot in quanto alle ore 13:11 il ricorrente aveva avviato l'operazione di "Prelievo totale" conclusa con "Slot svuotato" alle ore 13:15, anticipando, le attività di chiusura giornaliera delle attività di cassa, ai fini della quadratura, in orario di apertura al pubblico;
c) non erano state osservate le disposizioni COVID per l'ingresso del pubblico;
d) nei sette giorni precedenti, ovvero dal 12 al 20 gennaio, erano parimenti emerse una serie di anomalie rispetto alla normativa di riferimento, quali la sistematica apertura dei mezziforti in orario di apertura al pubblico e per lunghi intervalli temporali.
I predetti fatti, nella loro oggettiva verificazione fenomenica, sono in parte ammessi e non contestati, in parte documentati.
2. Piuttosto, il reclamante si duole, dell'insussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti a lui addebitabili.
In particolare, non sarebbe responsabile della violazione della normativa interna del Manuale
Security della siccome non avrebbe iniziato le operazioni di quadratura cassa in orario di CP_1
apertura al pubblico della filiale, da ritenersi invece chiusa, in ragione della normativa Covid allora vigente;
la legittimità di siffatta operazione escluderebbe, altresì, qualunque inadempimento connesso all'apertura del roller-cash in uso al cassiere.
2 La tesi non è calzante.
2.1. E' doveroso chiarire quali sono le disposizioni dettate dal Manuale di sicurezza, adottato dalla banca reclamata, con riferimento alla postazione di cassa. Ivi si prevede che:
a) in caso di utilizzo di roller cash slot, le banconote non devono essere tenute a vista;
b) la funzione “prelievo totale” deve essere attivata al termine del servizio di cassa.
2.2. In fatto, è incontestato che il reclamante fosse il cd. “responsabile Famiglie”, con mansioni di cassiere principale, unico legittimato all'uso del roller cash slot;
che fosse, altresì, tenutario delle chiavi dei mezzi forti.
E' stato, inoltre, provato a mezzo testi che il servizio cassa terminasse alle ore 13.20 e che, di regola, la quadratura venisse effettuata in orario pomeridiano (circostanze confermate documentalmente dal modello di organizzazione/operatività della filiale -doc. 14).
Le violazioni addebitate al reclamante devono ritenersi adeguatamente provate dalla datrice di lavoro: è documentato che alle 13:11 il ricorrente abbia avviato l'operazione di “prelievo totale” conclusa con “slot svuotato” alle 13:15. Ciò significa, dunque, che il cassiere aveva svolto Pt_1
le attività di chiusura giornaliera della cassa in orario mattutino, di apertura della filiale al pubblico, aprendo e poi svuotando il roller cash slot prima dell'orario consentito ovvero senza attendere il termine prestabilito per la fine del servizio cassa (prima delle 13.20).
Risulta, altresì, che il rapinatore sia entrato alle ore 13.18, alle ore 13.24 abbia estratto la pistola e sottratto il denaro, alle ore 13.27 sia uscito dalla filiale.
2.3. Pertanto, deve ritenersi provato che il contante trafugato dalla postazione di cassa della filiale
(intorno alle 13:24), nella misura di € 52.090,00, non era custodito, come avrebbe dovuto, nel mezzo forte roller cash slot, in quanto indebitamente svuotato dal reclamante pochi minuti prima, alle ore 13:15.
Ebbene, se è vero che il dipendente era l'unico cassiere e se è vero che il cd. roller cash Pt_1
slot era di suo uso esclusivo quale Responsabile Famiglie, non può che affermarsi che a lui sia addebitabile la scelta (illegittima) di anticipare in orario di apertura al pubblico le operazioni di quadratura e, a tal fine, di svuotare il roller cash slot;
di farlo, altresì, nonostante la presenza nella zona self di un "cliente" che chiedeva con insistenza di entrare;
di non mettere in sicurezza il denaro nei mezzi forti, nonostante la successiva decisione del direttore di dare accesso al presunto cliente.
2.4. Del resto, la scelta del momento in cui avviare la quadratura rispondeva solo ad una sua personale necessità, dovendo nel pomeriggio seguire un corso di formazione. Che vi sia stata o meno “l'autorizzazione” del direttore ad anticipare la chiusura della cassa (circostanza affermata dal teste , smentita dal teste ) è, dunque, irrilevante, non potendo da sola escludere Tes_1 Pt_2
3 la (eventualmente concorrente) responsabilità del cassiere, ineludibile in quanto titolare delle specifiche mansioni.
2.5. Né è condivisibile quanto afferma il reclamante ovvero che - siccome, per le disposizioni
COVID, l'ingresso al pubblico era consentito solo su appuntamento - le operazioni di quadratura sarebbero avvenute a banca "chiusa al pubblico". All'opposto, la prevista possibilità degli accessi, sia pure contingentati per ragioni sanitarie, conferma che la banca fosse aperta al pubblico; altrimenti, gli ingressi non sarebbero affatto potuti avvenire. Ciò che variava, dunque, era la modalità di apertura: non libera, ma previo appuntamento.
2.6. Neppure può affermarsi che i comportamenti palesemente negligenti del cassiere possano essere giustificati dall'esigenza di partecipare ad un corso on line nel primo pomeriggio.
Innanzitutto, il corso si sarebbe tenuto circa due ore dopo e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, certamente avrebbe dovuto prevalere quello della sicurezza, piuttosto che quello della formazione personale;
non v'è alcuna prova che la posticipazione delle operazioni di quadratura in orario di chiusura avrebbe impedito/ritardato la partecipazione al corso;
in ogni caso, le operazioni avrebbero potuto/dovuto esser demandate ad altro dipendente.
3. Non è fondato il gravame neanche in ordine all'ulteriore addebito della prolungata apertura delle casseforti sia nel giorno della rapina che in quelli precedenti.
A riguardo, il Manuale Security in vigore (edizione giugno 2021) prevede, per quanto di interesse, quanto segue:
" Il personale incaricato della gestione dei valori deve pertanto osservare costantemente le disposizioni di servizio ed in particolare:
immettere i valori ricevuti, immediatamente dopo la loro contabilizzazione, nei depositi ad apertura temporizzata dei mezzi forti di custodia a disposizione evitando di depositarli, anche temporaneamente, nei cassetti di cassa in quantità eccedenti i massimali stabiliti;
evitare di tenere aperte le cassefortine di cassa e le casseforti di servizio, dotate di ritardatore
d'apertura, oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di prelievo e immissione dei valori;
evitare l'apertura dei mezzi forti destinati a custodia del contante durante la giornata ed eseguire tale operazione tassativamente in orari di banca chiusa al pubblico ovvero – in caso di impellente necessità – bloccando la porta d'ingresso per il tempo necessario sino alla successiva chiusura del mezzo forte;
”
A proposito delle casseforti, è stabilito:
“ evitare l'apertura contemporanea di più mezzi forti contenenti il contante durante l'orario di sportello i mezzi forti dovranno essere chiusi, con la combinazione disinserita, evitando di lasciare
4 le chiavi nelle serrature e/o comunque in evidenza (l'apertura richiede sempre la compresenza dei tenutari della chiave e della combinazione, ad eccezione delle eventuali Casse Distaccate ove opera una sola risorsa);
All'apertura del mattino, così come per quelle che dovessero rendersi necessarie durante l'orario di lavoro (che devono comunque essere limitate allo stretto indispensabile sia per quanto attiene alla frequenza che alla durata), interverranno congiuntamente i tenutari (ad eccezione delle eventuali Casse Distaccate ove opera una sola risorsa) in capo ai quali grava anche la responsabilità della successiva chiusura e disinserimento della combinazione.
Tali operazioni, di natura straordinaria dovranno essere effettuate in assenza di clientela e con le bussole in funzione manuale."
E' documentato e incontestato che, in patente violazione della suddetta regolamentazione aziendale, i mezzi forti della filiale di Via Diocleziano siano stati tenuti aperti per intervalli temporali prolungati (anche di più ore), durante l'orario di apertura al pubblico, sia nella giornata in cui è avvenuta la rapina che in quelle precedenti.
Di tanto, diversamente da quanto sostiene il reclamante, non può che farsi addebito (anche) al cassiere, quale tenutario delle chiavi, espressamente individuato dal Manuale di Sicurezza quale
“responsabile” della chiusura dei mezzi forti (unitamente al tenutario delle combinazioni).
3.1. L'appellante sostiene che vi sarebbe stato un ordine del direttore di tenere aperti i mezzi forti e che, dunque, egli non si sarebbe potuto sottrarre a tanto, non potendo disobbedire al superiore.
La circostanza esimente è smentita per le seguenti ragioni:
a) innanzitutto, il manuale aziendale prevede che la responsabilità della chiusura dei mezzi forti gravi congiuntamente sui tenutari delle chiavi e delle combinazioni. La disposizione lascia emergere una posizione paritaria, in termini di poteri e connesse responsabilità, dei due tenutari rispetto alla specifica attività di apertura/chiusura dei mezzi forti.
Se, in particolare, lo (quale tenutario delle chiavi) aveva una sua precisa e personale Pt_1
responsabilità in ordine alla chiusura del mezzo forte, non poteva che avere il connesso potere/dovere di eseguirla, a prescindere e anche in difformità dal volere contrario del direttore;
b) la paventata esistenza di un ordine superiore in tal senso non sarebbe idonea ad escludere la personale responsabilità del dipendente. Analizzando la casistica giurisprudenziale in materia, emergono chiare applicazioni dell'eccezione di inadempimento all'ipotesi di ordini “illegittimi”
(per contrasto con norme imperative di legge, con il contratto collettivo o individuale di lavoro o
è contrario alla sicurezza dei dipendenti o dei clienti): il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di eseguire un ordine nei limiti della proporzione rispetto all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e della conformità al canone di buona fede.
5 Non v'è dubbio, allora, che il cassiere avrebbe ben potuto rifiutarsi di tenere aperte le casseforti contemporaneamente, per un tempo prolungato, in orario di apertura al pubblico, essendo una disposizione superiore in tal senso palesemente contraria alle norme di sicurezza;
c) l'esistenza dell'ordine del direttore di tenere aperti i mezzi forti viene argomentata dal reclamante sulla base della necessità di rifornire il bancomat guasto, come confermato dal teste
. Tes_1
Tuttavia, la dichiarazione invocata è smentita documentalmente: la banca ha offerto prova che, contrariamente a quanto dichiarato, il bancomat non era stato mai ricaricato la mattina della rapina.
Infatti, sono stati depositati in giudizio il giornale di fondo dell'ATM e il quadro informativo, dai quali si evince che l'ATM, nella giornata del 21 gennaio 2022, fu ricaricato soltanto una volta, per un totale di 40,00 euro, alle ore 16,46.
Pertanto, la dedotta ragione (la necessità di rifornire il bancomat) da cui sarebbe derivato l'ordine della illegittima apertura dei mezzi forti è sconfessata dai documenti in atti.
4. Appurato che le condotte addebitate al reclamante sussistono in facto e sono allo stesso addebitabili quali inadempimenti a specifici doveri connessi al rapporto, va verificato se integrino una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cc., aspetto su cui si appunta l'ultimo motivo di gravame.
Va ricordato che la giusta causa è una nozione che il legislatore, allo scopo di garantire un adeguamento delle norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Nemmeno la valutazione delle parti sociali è preclusiva del potere valutativo dell'interprete; come graniticamente ribadito: “in materia disciplinare non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario” (v. Cass. n. 28492 del 2018).
Ebbene, i fatti appaiono gravi sia nella loro oggettività - considerate le mansioni di cassiere dello le connesse elevate responsabilità e la ineludibile necessità datoriale di riporre nel Pt_1 dipendente piena ed incondizionata fiducia, l'essenzialità delle regole violate sia in termini di
6 protezione degli interessi aziendali che di sicurezza dei dipendenti e della clientela – sia per la riscontrata abitualità della negligente condotta (plurime giornate di indebita apertura dei mezzi forti).
Sotto il profilo soggettivo, appare altrettanto indiscutibile la gravità della colpa del reclamante posto che la condotta cozza clamorosamente con i basilari ed essenziali doveri gravanti sul dipendente che abbia mansioni di cassiere, per di più con trentennale esperienza ed appare oltremodo ingiustificabile alla luce della notorietà dell'elevata esposizione degli istituti bancari al rischio rapine.
5. Per tutte le ragioni espresse, il reclamo va rigettato e confermata la sentenza.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm., attesa la non eccessiva complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte così decide:
- rigetta il reclamo;
- condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.996,00 oltre Parte_1
spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Napoli 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Raffaella Genovese
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